Sentenza n. 467/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4Testo unico IVA
- art. 20d.P.R. 598/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e dell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal
Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Camerino
Vincenzo ed altri, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Guadagnino Angelo nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Giovanni Leale e Valerio Onida per Guadagnino
Angelo e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 12 giugno 1991 il Tribunale di Torino
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 3, 8 e 53 della Costituzione, dell'art. 4 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e dell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche).
La questione è stata sollevata, ad istanza del pubblico
ministero, nel corso di un processo penale a carico di Camerino
Vincenzo e di altri membri responsabili dell'associazione non
riconosciuta Dianetics Institute di Torino, ai quali erano stati
contestati i reati previsti dall'art. 1, secondo comma, numeri 1 e 2,
della legge n. 516 del 1982 (recte del decreto legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1982, n.
516), per le omesse fatturazione ed annotazione di corrispettivi
relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati dalla
associazione nell'anno 1986. Nel procedimento penale gli imputati
avevano affermato di non avere provveduto ai richiesti adempimenti
fiscali, ritenendo che l'associazione non fosse soggetta alle relative imposte: per quanto riguarda l'I.V.A., in base all'art. 4 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; per quanto riguarda l'I.R.PE.G., in
base all'art. 20, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Le due disposizioni, con identica formulazione, considerano fatte
nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi agli associati verso il pagamento di
corrispettivi specifici, ma escludono espressamente "quelle
effettuate in conformità alle finalità istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive".
2. - Il Tribunale di Torino ritiene che le disposizioni denunciate
accordino esenzioni generalizzate alle associazioni religiose e
dubita che ciò sia in contrasto con principi costituzionali, tenuto
conto delle leggi che disciplinano, anche sotto il profilo fiscale, i
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose che hanno stipulato
le intese previste dall'art. 8 della Costituzione.
Il giudice rimettente ricorda che la Costituzione garantisce, agli
artt. 19 e 20, la libera professione della fede religiosa in forma
individuale ed associata, affermando in particolare che il carattere
ecclesiastico ed il fine di religione o di culto di una associazione
non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la costituzione, la capacità giuridica
ed ogni forma di attività. Ne risulterebbe il divieto di
discriminare, anche sul piano fiscale, la posizione delle
associazioni religiose rispetto ad altri soggetti d'imposta. Inoltre
l'art. 8 della Costituzione, garantita l'eguale libertà di tutte le
confessioni religiose, riserva alla legge la regolamentazione dei
rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica, i cui
statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e lo
Stato, sulla base di intese con le relative rappresentanze. I
rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati dall'Accordo del 18
febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle
disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici (legge 20 maggio 1985,
n. 222). Per altre confessioni religiose si è pervenuti alla
stipulazione di intese: con le Chiese rappresentate dalla Tavola
Valdese, con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del
7° giorno, con le Assemblee di Dio in Italia e con l'Unione delle
Comunità israelitiche.
Il Tribunale di Torino osserva che il regime fiscale riservato
alle confessioni religiose in base alle intese è modellato
sull'Accordo con la Chiesa cattolica, che distingue tra attività di
religione e di culto, di beneficenza o di istruzione (equiparate fra
loro ai fini tributari, ai sensi dell'art. 7, terzo comma,
dell'Accordo del 1984) ed attività diverse da queste o comunque
aventi natura commerciale o scopo di lucro (art. 16, lettera b, della
legge 20 maggio 1985, n. 222). Anche le intese con altre confessioni
religiose sottopongono le attività diverse da quelle di religione e
di culto al regime fiscale ordinario. Il giudice rimettente ritiene
quindi che le norme di esenzione denunziate troverebbero applicazione
solo nei confronti degli enti religiosi non riconosciuti, dando luogo
ad una diseguaglianza proprio in danno delle confessioni i cui
statuti sono stati verificati come non in contrasto con i principi
dell'ordinamento giuridico italiano.
Inoltre l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 4 del
d.P.R. n. 633 del 1972 e dall'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973 si
fonderebbe, ad avviso del Tribunale di Torino, sull'autoattribuzione
da parte dell'associazione del carattere di religiosità, non essendo
richiesto un controllo della conformità degli statuti ai principi
dell'ordinamento giuridico: ne risulterebbe, anche sotto questo
profilo, una disparità di trattamento con gli enti religiosi che (in
base all'art. 8 della Costituzione) si sono sottoposti al
riconoscimento. Il regime fiscale, che si assume differenziato, non
troverebbe giustificazione e, posto che tutti gli enti aventi natura
religiosa sono tutelati con assoluta parità, si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
3. - Si è costituito uno degli imputati nel giudizio a quo,
Angelo Guadagnino, affermando, nell'atto di costituzione ed in una
successiva memoria, che non sussiste la disparità di trattamento
ritenuta dall'ordinanza del Tribunale di Torino, giacché le norme
sospettate di illegittimità costituzionale riservano a tutte le
associazioni religiose il medesimo trattamento fiscale. Se pure vi
fosse un regime differenziato e deteriore per le confessioni
religiose che hanno stipulato intese, è da considerare che tale regime particolare è stato liberamente accettato. Inoltre l'art. 8
della Costituzione prevede che tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere, ma non che sono eguali, nel senso che le diverse
intese possono determinare trattamenti differenziati.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per la inammissibilità e, nel merito, per la non fondatezza della
questione.
L'Avvocatura osserva, nell'atto di intervento, che le disposizioni
sospettate di illegittimità costituzionale non prevedono una
"esenzione" in senso tecnico, ma si limitano a sottrarre talune
cessioni di beni e prestazioni di servizi ad una qualificazione ope
legis che altrimenti le includerebbe tra le cessioni fatte
nell'esercizio di attività commerciali.
Queste disposizioni si applicano soltanto nei confronti di
soggetti qualificati, in base ad una valutazione distinta e
logicamente anteriore ad ogni altra, enti non commerciali.
L'Avvocatura ne deduce l'inammissibilità della questione, giacché
il giudice rimettente avrebbe dovuto prima qualificare la
associazione Dianetics Institute come soggetto non commerciale,
mentre si è in presenza di una associazione che commercializza beni
e servizi ponendo in essere attività oggettivamente commerciali. Non
si tratta dunque di una confessione o di una associazione religiosa,
non essendo sufficiente per tale qualificazione una
"autoproclamazione".
5. - In una successiva memoria l'Avvocatura ricorda che le
disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale (che non
prevedono una esenzione in senso tecnico, ma esprimono una norma
apparentemente qualificatoria e sostanzialmente agevolatrice) sono
state emanate con decreto delegato sulla base della legge 9 ottobre
1971, n. 825, e dubita che siano validamente sorrette da un criterio
enunciato in modo idoneo dalla legge di delega.
L'Avvocatura ribadisce che la religiosità dell'associazione in
questione, le cui attività avrebbero carattere univocamente
commerciale, risulta soltanto da una "autoproclamazione" che si
vorrebbe utile anche ai fini fiscali, mentre quando e per quanto
l'associazione chiede benefici allo Stato, la qualificazione
religiosa deve essere collegata ad atti formali statali, anche ai
sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e delle altre norme, pur
secondarie, in tema di culti diversi da quello cattolico.
6. - In prossimità dell'udienza la difesa della parte privata ha
depositato una ulteriore memoria ed ha osservato che la questione di
legittimità prospettata dovrebbe essere ritenuta inammissibile, in
quanto tendente a produrre effetti penali in malam partem: da una
ipotetica sentenza di accoglimento deriverebbe, infatti, la
espansione dell'area di applicabilità di una norma incriminatrice.
Inoltre, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione
sarebbe stata erroneamente prospettata. Il giudice a quo mette a
raffronto le norme impugnate, contenute in testi che dettano la
disciplina generale in materia di I.V.A. e di imposte sui redditi,
con le norme di derivazione concordataria o attuative delle intese,
che definiscono i principi relativi al regime delle attività svolte
dagli enti appartenenti alle confessioni religiose cui gli accordi o
le intese si riferiscono. Tale confronto è mal posto in quanto si
tratta di norme fra loro eterogenee per portata e ratio.
Le disposizioni di derivazione concordataria e di attuazione delle
intese, per quanto attiene al regime tributario, si limitano a
stabilire che i fini di religione e di culto sono assimilati a quelli
di istruzione e di beneficenza, mentre le altre attività (ad esempio
commerciali) eventualmente svolte dalle organizzazioni confessionali
restano soggette alla disciplina generalmente prevista per ciascun
tipo di attività.
Le disposizioni impugnate sono invece dirette a definire i
presupposti per l'applicazione di determinate imposte e, nel definire
le attività commerciali, non considerano tali le cessioni o
prestazioni effettuate a favore dei soci, associati o partecipanti,
da determinate categorie di associazioni, tra le quali sono comprese
anche le associazioni religiose.
Il giudice a quo sarebbe caduto nell'equivoco di ritenere le norme
impugnate applicabili solo alle confessioni religiose diverse da
quelle oggetto di concordato o di intesa, mentre, al contrario, le
norme in questione, definendo le attività "commerciali" ai fini
tributari, hanno portata generale e si applicano a tutte le
associazioni religiose (nonché culturali, politiche, sindacali e
sportive), siano esse o meno contemplate dal concordato o da intese.
Ne risulterebbe errato non solamente il tertium comparationis
indicato dal giudice a quo, ma lo stesso presupposto della diversità
di trattamento, che deriverebbe dalla non applicazione della
normativa in questione alle confessioni oggetto di concordato o di
intesa. Cadrebbe quindi il fondamento della denunciata violazione del
principio di uguaglianza.
La delimitazione della nozione di attività commerciale, operata
con le norme sospettate di illegittimità, non fa riferimento alle
sole associazioni religiose, ma anche ad associazioni politiche,
sindacali, culturali e sportive. Non avrebbe quindi senso ipotizzare
la incostituzionalità (nei riguardi delle sole associazioni
religiose) di un criterio legale di definizione in negativo
dell'attività commerciale, che ha portata generale e che non assume
come elemento dirimente il solo fine di religione o di culto
dell'associazione. La distinzione fra attività di religione e di
culto ed attività diverse, operata dalla normativa di derivazione
concordataria e di attuazione delle intese, non avrebbe quindi di per
sé alcun rilievo ai fini della delimitazione, agli effetti
tributari, di ciò che si intende per attività "commerciale". In via
subordinata la difesa della parte privata osserva che, se le norme
impugnate si dovessero ritenere non applicabili alle associazioni
cattoliche o appartenenti alle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato intese, ugualmente si dovrebbe ritenere mal posta una
questione di costituzionalità che, denunciando la violazione del
principio di eguaglianza, tende a censurare non già una norma
speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale, ma al
contrario una norma generale, posta a raffronto con norme speciali.
7. - Nella udienza pubblica la parte privata e l'Avvocatura dello
Stato hanno ribadito le conclusioni e sviluppato le argomentazioni
enunciate nelle rispettive memorie. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3, 8
e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art 4
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) e
dell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche). Le due
disposizioni, di analogo tenore letterale, disciplinano l'ambito di
applicazione, rispettivamente, dell'imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(I.R.PE.G.), determinando quali cessioni di beni e prestazioni di
servizi si considerano effettuate nell'esercizio di imprese e quali
somme versate dagli associati concorrono a comporre il reddito
imponibile delle associazioni.
2. - L'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura
dello Stato non ha fondamento.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto, in base ad una valutazione
preliminare non sindacabile, di dover fare applicazione delle norme
la cui legittimità costituzionale è posta in dubbio. Non si può,
in questa sede, valutare se "Dianetics Institute" sia da qualificare
associazione religiosa ovvero organizzazione di natura diversa, né
si può imporre al giudice del merito una differente sequenza logica
nell'ordine degli accertamenti necessari per affermare che ricorrono
gli elementi concreti per qualificare, in applicazione dell'astratta
previsione della legge, una associazione come religiosa ovvero come
organizzazione di natura diversa.
3. - La illegittimità costituzionale è stata prospettata,
essenzialmente, sulla base di un duplice assunto:
a) che le disposizioni fiscali prese in considerazione non
trovino applicazione per gli enti associativi riferibili alla Chiesa
cattolica o alle confessioni religiose che hanno stipulato intese, di
modo che ne deriverebbe una ingiustificata disparità di trattamento,
per il maggior favore riservato alle associazioni non riconosciute
rispetto alle confessioni religiose che hanno disciplinato
bilateralmente le loro relazioni con lo Stato;
b) che le disposizioni fiscali in questione si applichino alle
associazioni non riconosciute sulla base di una autoqualificazione
religiosa delle stesse, mentre per le confessioni religiose esiste un
controllo sullo statuto, in base all'art. 8 della Costituzione.
4. - L'ordinanza di rimessione non prospetta alcun dubbio in
ordine ai criteri della legge di delega (9 ottobre 1971, n. 825), in
forza della quale le disposizioni denunciate sono state adottate, né
sul corretto rapporto tra le due fonti, sicché ogni osservazione
formulata al riguardo dalla Avvocatura dello Stato si colloca fuori
dal terreno di decisione.
5. - Per valutare la correttezza o meno della impostazione volta
ad individuare nel trattamento che si assume diversificato (e
deteriore) delle confessioni religiose con intesa l'elemento di
comparazione di una irragionevole disparità di trattamento delle
associazioni religiose, e per valutare se non sia verificabile la
natura religiosa delle associazioni che si affermano come tali,
determinando un ulteriore profilo di irragionevolezza, occorre
preliminarmente precisare il contenuto delle prescrizioni normative
prese in esame, con riferimento tanto alla disciplina fiscale quanto
a quella di derivazione bilaterale adottata per regolamentare le
relazioni tra lo Stato e le chiese e confessioni religiose che hanno
stipulato accordi o intese.
6. - L'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 definisce l'"esercizio di
imprese", i cui atti danno luogo ad operazioni imponibili ai fini
dell'I.V.A., come esercizio per professione abituale, anche se non
esclusiva, delle attività commerciali; considera inoltre effettuate
nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi fatte da associazioni che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali; considera infine,
per le altre associazioni, effettuate nell'esercizio di imprese
soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
nell'esercizio di attività commerciali, comprendendo in tale ambito
anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati
verso il pagamento di un corrispettivo o di uno specifico contributo
supplementare. Fanno eccezione a questa ultima regola, restando
escluse dalla qualificazione di prestazione fatta nell'esercizio di
attività commerciale, le cessioni di beni o le prestazioni di
servizi "effettuate in conformità alle finalità istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive". Analogo è il contenuto
normativo dell'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973, che, nel definire
le componenti positive dell'imponibile degli enti non commerciali ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, stabilisce
anzitutto che le quote associative ed i contributi degli associati
non concorrono a formare il reddito imponibile, ad eccezione delle
somme corrisposte per specifiche prestazioni rese nell'esercizio di
attività commerciali. La stessa disposizione considera fatte
nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di
corrispettivi specifici, "ad eccezione di quelle effettuate in
conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e
sportive". Sia l'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 che l'art. 20 del
d.P.R. n. 598 del 1973 - inseriti, rispettivamente, tra le
"disposizioni generali" della disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto e nel contesto delle norme che regolano la posizione degli
"enti non commerciali" quali soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche - enunciano una disciplina fiscale
che nel rapporto tra norme utilizza lo schema della regola e della
eccezione, ma nell'uno e nell'altro caso dettano disposizioni di
diritto tributario comune, applicabili a tutte le associazioni che
presentano i requisiti soggettivi previsti dalle norme e nei limiti
oggettivi delle attività e finalità dalle stesse precisate, senza
che sia rilevante l'eventuale rapporto delle associazioni con gli
ordinamenti di chiese o di confessioni religiose.
Neanche il diritto speciale posto da fonti di derivazione
bilaterale, che disciplinano la condizione giuridica degli enti di
singole confessioni religiose, consente di affermare che le
disposizioni tributarie in questione, nei limiti dalle stesse
previste, non trovano applicazione agli enti associativi delle
confessioni con intesa.
Nelle leggi adottate sulla base di intese non mancano disposizioni
che, per il regime fiscale, rinviano espressamente al diritto comune;
comunque le attività diverse da quelle di religione o di culto (le
quali ultime rimangono equiparate a quelle di beneficenza o di
istruzione) sono assoggettate al regime tributario previsto dalle
leggi dello Stato per tali attività (cfr. art. 7, terzo comma,
dell'Accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121; art. 23,
terzo comma, della legge 22 novembre 1988, n. 516; art. 27, secondo
comma, della legge 8 marzo 1989, n. 101). Infine il diritto speciale
non sarebbe, comunque, utile elemento di comparazione.
Manca, quindi, il presupposto della diversità di trattamento,
ipotizzata come lesiva delle disposizioni costituzionali indicate
nell'ordinanza di rimessione.
7. - La questione di legittimità costituzionale è stata
prospettata anche sotto un altro profilo, deducendo la
irragionevolezza della non controllabilità della natura religiosa
della associazione, sulla base dell'assunto che sia sufficiente o
vincolante la "autoqualificazione" che l'associazione stessa faccia
di se medesima: con l'effetto che risulterebbero automaticamente
applicabili i benefici previsti dalle disposizioni denunciate, senza
una verifica degli "statuti", prevista per le confessioni religiose.
La disciplina tributaria dettata dalle disposizioni sospettate di
illegittimità costituzionale, quale risulta anche dagli orientamenti
della prassi amministrativa e dalla interpretazione data ad esse
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, esclude gli esiti
irragionevoli di una incontrollabile autoqualificazione (meramente
potestativa) delle associazioni, come pure esclude una latitudine di
atti non assoggettati ad imposta, al di là dell'ambito della ratio
esoneratrice.
L'agevolazione prevista dall'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972,
con una disposizione da interpretare rigorosamente in ragione del
rapporto di eccezione che la lega ad una regola più generale, è
ancorata ad un triplice e concorrente presupposto: che la cessione di
beni o la prestazione di servizi (non assoggettabili ad I.V.A.) sia
effettuata da una associazione che sia stata qualificata come
religiosa; che la prestazione sia resa a propri associati; che la
stessa sia effettuata in conformità alle finalità istituzionali
dell'associazione. Analoga è l'articolazione della disciplina
dettata dall'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973.
Il primo dei requisiti indicati riguarda l'ente che sarebbe,
altrimenti, soggetto all'imposta. Come per tutti gli altri tipi di
associazione sottoposti alla medesima disciplina (associazioni
politiche, sindacali, assistenziali, culturali o sportive) manca
nello stesso testo legislativo una esplicita definizione di ciascun
tipo di associazione. Ciò non significa che non si possa, e anzi non
si debba, desumere dall'insieme dell'ordinamento il significato della
locuzione "associazione religiosa" (come delle altre e distinte
espressioni: associazione politica, sindacale, e così via). La
qualificazione dell'ente non è sottratta alla valutazione della sua
reale natura, secondo i criteri desumibili dall'insieme delle norme
dell'ordinamento.
Le associazioni a carattere religioso che non siano già state
civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base
di intese o secondo la disciplina, che ancora sopravvive, della legge
24 giugno 1929, n. 1159) devono comprovare la natura e la
caratteristica religiosa dell'organizzazione, secondo i criteri che
qualificano nell'ordinamento dello Stato i fini di religione e di
culto. Ciò dovrà essere fatto alla stregua della reale natura
dell'ente e dell'attività in concreto esercitata, non potendosi
ritenere, in conformità al principio già enunciato dalla Cassazione
per altri tipi di enti non commerciali, che una associazione sia
arbitra della propria tassabilità.
Parimenti rigorosa è la delimitazione normativa degli altri
requisiti richiesti perché la cessione di beni o la prestazione di
servizi non sia assoggettata ad imposta: deve avvenire esclusivamente
nei confronti di soggetti pienamente titolari dei diritti e degli
obblighi derivanti dalla qualità di associati; deve essere inoltre
effettuata in conformità alle finalità istituzionali, vale a dire
alle finalità che caratterizzano come essenzialmente religiosa
l'associazione. La presenza di tutti questi requisiti riguarda tanto
le associazioni riferibili all'ordinamento di confessioni religiose
con intese, quanto le altre associazioni che, indipendentemente dal
raccordo con ordinamenti di confessioni religiose, presentino le
caratteristiche previste dalle norme in esame. Neanche la seconda
prospettazione della questione di legittimità costituzionale
proposta dal Tribunale di Torino è, pertanto, fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 20 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), in riferimento
agli art. 3, 8 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
Torino con ordinanza emessa il 12 giugno 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte