Corte costituzionale

Ordinanza n. 467/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto e

quinto comma, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico

delle leggi sul credito fondiario), promosso con ordinanza emessa il

16 marzo 1993 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di

Ivrea nella procedura esecutiva promossa dal Credito fondiario s.p.a.

ed altra nei confronti del fallimento della "Società Immobiliari

riunite s.r.l.", iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione del Credito fondiario e industriale -

FONSPA;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di una procedura esecutiva immobiliare,

promossa dal Credito fondiario s.p.a. nei confronti del fallimento

della "Società immobiliari riunite s.r.l.", il giudice

dell'esecuzione presso il Tribunale di Ivrea, con ordinanza del 16

marzo 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 20, quarto comma, del regio decreto 16 luglio 1905

n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) nella parte in

cui non prevede che l'istituto di credito fondiario procedente debba

notificare, agli aventi causa del mutuatario originario, l'avviso di

cui all'art. 498 c.p.c. (anche se essi non abbiano "notificato

giudizialmente" il titolo di acquisto all'istituto predetto secondo

la previsione dello stesso art. 20, primo comma);

b) dell'art. 20, quinto comma, del medesimo testo normativo,

nella parte in cui non prevede che gli aventi causa intervenuti nella

procedura espropriativa possano chiedere la liberazione degli

immobili di loro proprietà dall'ipoteca e che, a tal fine, il

giudice dell'esecuzione ordini all'istituto procedente di depositare

schema di frazionamento del mutuo, consentendo il frazionamento

medesimo;

che, con la questione indicata sub a) - con la quale si

prospetta nella sostanza quella già disattesa da precedenti pronunce

di questa Corte (ordinanze nn. 496 e 184 del 1991, 125 del 1987 e

sentenze nn. 249 del 1984, 61 del 1968) - il giudice a quo propone

"una riconsiderazione della materia alla luce di profili di

costituzionalità ulteriori", specialmente riferiti all'art. 24 della

Costituzione;

che, a questi fini, egli contesta, in primo luogo, che possa

ritenersi soddisfatto il diritto di difesa alla luce di una

disciplina la quale prevede che il contraddittorio nel processo

esecutivo sia legittimamente instaurato dall'istituto mutuante nei

soli confronti del mutuatario originario, senza che ne sia dato alcun

avviso all'avente causa, quando quest'ultimo non abbia notificato

all'istituto l'atto di acquisto del bene ipotecato a garanzia del

mutuo, essendo "perlomeno dubbio che si possa condizionare

l'esercizio del diritto di difesa agganciandolo ad un comportamento

positivo del soggetto passivo", quale appunto l'onere di notifica

all'istituto dell'atto di acquisto;

che, inoltre, il giudice rimettente - ancorché consapevole che

il profilo che verrà di seguito illustrato non è direttamente

rilevante nel giudizio a quo, dichiarando tuttavia di prospettarlo

affinché la Corte "non possa non tenerne conto onde valutare la

congruità complessiva del sistema" - osserva che neppure il terzo

acquirente che abbia adempiuto all'onere della notifica dell'atto di

acquisto, se non informato della procedura in corso, è posto in

grado di far valere le proprie ragioni;

che, difatti, non sarebbe sufficiente che tale soggetto, ove

ingiustamente subisca gli effetti dell'espropriazione diretta solo

contro il dante causa, possa proporre l'opposizione di cui all'art.

619 c.p.c. o convenire in giudizio per danni l'istituto di credito,

una volta che il principio costituzionale di cui all'art. 24 impone

che la tutela sia "immediata ed effettiva";

che il diritto di difesa sarebbe rispettato, ad avviso del

giudice a quo, soltanto se "tutti gli aventi causa siano in ogni caso

notiziati tempestivamente della pendenza della procedura esecutiva",

alla pari di quanto previsto dall'art. 498 c.p.c. per i creditori

iscritti, anche per garantire "la celerità dell'esercizio del

diritto di intervento";

che dovrebbe, infine, essere considerato il caso degli aventi

causa successivi sui quali andrebbero a ricadere "gli effetti del

mancato adempimento dell'onere" da parte del primo avente causa

dall'originario acquirente, anche se, come dichiara lo stesso

rimettente, è questo un profilo non direttamente rilevante in questa

sede;

che, con la seconda questione (sopra indicata sub b) concernente

il quinto comma dell'art. 20 cit., il giudice a quo sostiene che

problemi di costituzionalità si pongono "anche in relazione al

'contenuto' dell'intervento dei terzi aventi causa nella procedura

esecutiva speciale";

che, difatti, si osserva che con l'ultima norma citata - la

quale prevede che "i successori, gli aventi causa o i terzi potranno

intervenire nel giudizio, senza obbligo dell'istituto di citare in

causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il

giudizio" - il legislatore avrebbe "avuto di mira solo la tutela del

diritto degli aventi causa a partecipare alla distribuzione del

ricavato dalla vendita";

che, invece, tale partecipazione non può esaurire gli interessi

che determinano gli aventi causa ad intervenire, poiché il loro vero

interesse è quello di ottenere la liberazione dall'ipoteca

dell'unità immobiliare di loro proprietà, liberazione impedita dal

mancato frazionamento del mutuo e dalla mancanza del diritto, per il

terzo acquirente di immobile ipotecato a garanzia del mutuo, di

ottenerne il frazionamento per costringere l'istituto alla rinuncia

al diritto all'indivisibilità dell'ipoteca;

che, inoltre, si sostiene che "appare inutile e privo di senso"

l'intervento previsto dall'art. 20, quinto comma, cit., nel caso

particolare di fallimento del mutuatario originario, dovendo

l'aggiudicatario della vendita pagare il prezzo direttamente

all'istituto di credito e versare nella cancelleria delle esecuzioni

solo il prezzo residuo, da attribuirsi da parte del giudice

dell'esecuzione al curatore del fallimento del mutuatario;

che tale assetto normativo, ad avviso del giudice a quo, lede il

diritto di difesa posto a tutela, non solo delle "ragioni della

piccola proprietà (art. 44 Cost.) ma più specificamente le ragioni

abitative dei proprietari", cioè "il diritto alla casa seppur

indirettamente . .. tutelato dalla Costituzione";

che il giudice a quo reputa perciò necessaria una pronuncia

della Corte che riconduca il sistema a razionalità e congruenza con

i principi costituzionali, nel senso che nell'ipotesi disciplinata

dalla norma impugnata si dovrebbe consentire al giudice

dell'esecuzione di ordinare all'istituto procedente di depositare lo

schema di frazionamento del mutuo e di consentire, sull'accordo delle

parti, il frazionamento, le cui condizioni non dovrebbero essere

lasciate al mero arbitrio dell'istituto stesso;

che gli aspetti posti in evidenza ai fini della questione

prospettata sub b) renderebbero, secondo l'ordinanza di rinvio,

chiara l'ulteriore ragione della questione indicata sub a),

evidenziando l'esigenza di un meccanismo, quale l'avviso previsto

dall'art. 498 c.p.c., che provochi rapidamente l'intervento degli

aventi causa "allo scopo di non procrastinare indefinitamente la

vendita delle unità immobiliari componenti il compendio pignorato,

rispetto alle quali non siano intervenuti i soggetti interessati a

promuovere il frazionamento del mutuo";

che si è costituito in giudizio il Credito fondiario e

industriale FONSPA - Istituto per i finanziamenti a medio e lungo

termine s.p.a., che, in via preliminare, ha eccepito la carenza di

legittimazione del giudice a quo a sollevare le dedotte questioni,

dal momento che l'intervento nella procedura in atto di alcuni

soggetti aventi causa del mutuatario originario ha realizzato una

forma di opposizione che comporta la prosecuzione del processo

dinanzi ad altro giudice diverso da quello dell'esecuzione, il quale

non dovrebbe fare applicazione delle norme impugnate;

che lo stesso istituto in due memorie difensive, richiamando la

precedente giurisprudenza della Corte, conclude per

l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità formulata dal

Credito fondiario deve essere disattesa, in quanto con l'ordinanza si

sollevano testualmente due questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905 n. 646, rispettivamente riferite

al quarto e al quinto comma che disciplinano il procedimento

esecutivo nella specifica materia e che sono perciò le norme di cui

deve fare applicazione il giudice a quo, cui spetta, in quanto

giudice dell'esecuzione, la verifica, ai sensi delle norme stesse,

della regolare instaurazione del processo innanzi a lui pendente:

che nel merito, per quel che concerne la questione indicata sub

a), relativa all'art. 20, quarto comma, cit. e sollevata in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, essa è

stata già più volte disattesa da questa Corte nell'assunto che il

quarto comma vada letto congiuntamente con i tre commi che lo

precedono, i quali prevedono che gli aventi causa debbano notificare

all'istituto di credito che procede all'esecuzione il loro atto di

acquisto, per cui "basta assolvere tempestivamente questo non pesante

onere per vedere prevenuti in partenza gli inconvenienti lamentati"

(v. per tutte sent. n. 249 del 1984) e per ottenere quindi l'avviso

del procedimento di esecuzione relativo all'immobile ipotecato a

garanzia del mutuo fondiario;

che, quanto agli illustrati "profili di costituzionalità

ulteriori" che l'ordinanza di rinvio propone ai fini di "una

riconsiderazione della materia", si è in realtà in presenza di

argomenti già tenuti presenti nelle precedenti pronuncie di

infondatezza e quindi inidonei a far mutare indirizzo alla Corte;

che, inoltre, per quanto riguarda altre situazioni prospettate

nell'ordinanza di rinvio - come il caso del terzo acquirente che, pur

avendo notificato l'atto di acquisto all'istituto, possa non essere

avvertito della procedura esecutiva a carico del primo mutuatario e

quindi ugualmente impedito dal poter far valere le sue ragioni, o il

caso dei subacquirenti successivi che verrebbero a subire le

conseguenze negative del mancato adempimento dell'onere da parte del

primo subacquirente - devesi rilevare che si è in presenza di

ipotesi estranee al giudizio a quo, come si riconosce dallo stesso

organo rimettente, e quindi ininfluenti ai fini della questione

circoscritta al caso di colui che, avendo acquistato l'immobile dal

primo mutuatario, abbia omesso di darne notizia all'istituto;

che, per quel che concerne la questione indicata sub b) ed

avente per oggetto il comma quinto dell'art. 20 cit., ancorché

sollevata, come precisa il rimettente, quale "ulteriore ragione

(oltreché rilevanza) della questione . .in rapporto al quarto comma

dell'art. 20", va osservato che il profilo che costituisce il nucleo

della questione sub b) - relativo all'esigenza di una previsione

normativa che consenta di obbligare l'istituto di credito fondiario

al deposito in giudizio del piano di frazionamento del mutuo ed a

dare il consenso al conseguente frazionamento dell'ipoteca - è

manifestamente inammissibile sotto più aspetti;

che, difatti, nel prospettarsi l'esigenza di una norma sul

frazionamento del mutuo fondiario e dell'ipoteca si tende ad una

modifica della disciplina sostanziale dei due istituti, estranea

perciò alle norme denunciate (comma quarto e quinto dell'art. 20

cit.) aventi natura processuale, il che rende anche inconferente il

riferimento all'art. 24 della Costituzione, che riguarda appunto la

difesa in giudizio e non la configurazione di situazioni di diritto

sostanziale;

che, in ogni caso, un intervento diretto alla modifica del

regime dei mutui fondiari e delle ipoteche esula dai poteri della

Corte, perché implica una serie di scelte discrezionali di

competenza del legislatore, come dimostra il decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, emanato nelle more del presente giudizio e

che contempla all'art. 39, sesto comma, il diritto al detto

frazionamento escludendo, fra l'altro, i procedimenti esecutivi in

corso ai quali continuano ad applicarsi le norme precedenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del regio decreto 16

luglio 1905 n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario)

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di

Ivrea con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, quarto comma, del medesimo testo unico,

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte