Corte costituzionale

Ordinanza n. 467/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo

1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a

carico di Piovan Alessandro, iscritta al n. 302 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova ha sollevato, con

ordinanza emessa il 7 marzo 1995, questione di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 2 e 25, secondo comma,

della Costituzione - dell'art. 147 del codice penale militare di

pace, nella parte in cui rimette alla scelta del comandante di corpo

se esercitare l'azione disciplinare ovvero proporre richiesta di

procedimento penale;

che a causa di quest'ultimo istituto, previsto dall'art. 260

dello stesso codice, a parere del remittente si configurerebbe nel

reato di allontanamento illecito una norma incriminatrice dove la

sanzione conseguirebbe da un'opzione non già del legislatore bensì

di una diversa autorità, con violazione del principio di legalità;

che la soggezione al potere del comandante di corpo appare al

Tribunale remittente anche lesiva della garanzia dei diritti della

persona, assicurata dall'art. 2 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso nel senso della manifesta infondatezza sulla base di

precedenti decisioni di questa Corte;

Considerato che il medesimo Tribunale remittente ha già sollevato

più volte identica questione di legittimità costituzionale,

peraltro rendendo esplicito quel collegamento tra la norma impugnata

e l'art. 260 cod. pen. mil. pace oggi non più formalmente censurato;

che con ordinanza n. 496 del 1991 questa Corte ha ribadito il

carattere meramente processuale della richiesta del comandante di

corpo, già rilevato in altre occasioni (sentenza n. 114 del 1982 ed

ordinanza n. 397 del 1987), e la sua compatibilità con i principi

costituzionali (sentenza n. 42 del 1975);

che successivamente la Corte non ha affatto "mutato indirizzo"

circa la qualificazione dell'istituto quale condizione di

procedibilità (come invece afferma il remittente), ma ha

semplicemente posto in evidenza che tale meccanismo assicura

un'ulteriore garanzia di congruità del sistema delle sanzioni

rispetto alla specifica gravità del fatto (v. ordinanza n. 448 del

1992); ed ha poi sottolineato che, attraverso l'uso accorto

dell'istituto stesso, si può raggiungere il risultato pratico di

evitare che vengano in concreto punite condotte astrattamente

previste dalla legge come reato;

che, inoltre, è stato posto più volte in risalto il dovere di

accreditare a chi esercita il comando doti di imparzialità e

distacco, per cui l'uso del potere di richiesta "se oculatamente

esercitato" si palesa come strumento idoneo ad adeguare al caso

concreto la risposta dell'ordinamento militare, il quale conserva

anche in ciò una sua peculiarità (cfr. sentenza n. 436 del 1995 e

n. 449 del 1991, nonché ordinanza n. 82 del 1994);

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 25, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte