Sentenza n. 467/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 1legge 98/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorsi delle province autonome di Trento e
di Bolzano, notificati il 22 ed il 24 gennaio 1997, depositati in
cancelleria il 30 ed il 31 successivi, ed iscritti ai nn. 1 e 2 del
registro conflitti 1997, per conflitti di attribuzione sorti a
seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 4 novembre 1996, concernente "Riparto ed erogazione dei
contributi dei cui all'art. 1 del d.-l. 1 aprile 1995, n. 98,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204,
recante: "Interventi urgenti in materia di trasporti"";
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di
Trento e Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 22 gennaio 1997 e depositato il 30
gennaio 1997, iscritto al n. 1 del registro conflitti del 1997, la
provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni
contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, notificandolo anche
alle regioni Sardegna e Sicilia, in relazione al decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione in data 4 novembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1996, concernente
"Riparto ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1 del d.-l. 1
aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 204, recante "Interventi urgenti in materia di
trasporti"".
La provincia ricorrente chiede che la Corte dichiari non spettare
allo Stato di escludere dalla ripartizione ed erogazione dei fondi di
cui all'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995 la
medesima provincia autonoma di Trento, e conseguentemente chiede che
venga annullato il d.m. 4 novembre 1996 nella parte in cui ripartisce
tra le regioni speciali i fondi previsti dall'art. 1, comma 15, del
citato decret-legge n. 98 del 1995 senza includervi la provincia
autonoma di Trento.
Detto art. 1, comma 15, dispone che venga corrisposto "alle regioni
a statuto speciale" un "contributo straordinario decennale
complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla
copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1
gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto
pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei
rispettivi territori"; e stabilisce che il contributo sia "ripartito
in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto
pubbliche e private per il 1989". Il d.m. del 4 novembre 1996,
all'art. 2, dispone che il contributo in questione è ripartito tra
le regioni a statuto speciale nel modo che risulta dalla tabella C
allegata, che prevede il riparto a favore delle sole regioni
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, e indica altresì la cifra
e la percentuale di riparto spettanti alla regione Valle d'Aosta,
mentre omette del tutto la menzione delle due province autonome della
regione Trentino-Alto Adige.
La provincia ricorrente ricorda che la legge n. 151 del 1981,
nell'istituire il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio, ne prevedeva il riparto "tra le regioni, comprese quelle a
statuto speciale", e afferma che i relativi contributi spettavano
anche alle province autonome di Trento e di Bolzano, titolari delle
competenze in materia di trasporto pubblico locale. Ricorda poi che
sin dalla prima applicazione della legge n. 151 del 1981 fu
concordato fra i competenti Ministeri e le province autonome che le
somme spettanti a queste ultime a tale titolo sarebbero state ad esse
assegnate nell'ambito della "quota variabile" di finanziamento,
commisurata al gettito di imposte statali indirette, che l'art. 78
dello statuto speciale prevedeva venisse corrisposta alle province
autonome in correlazione con l'entità della spesa statale nei
settori di competenza delle medesime: considerandosi dunque il Fondo
per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto come
componente della spesa statale cui commisurare detta quota variabile.
Per questa ragione le province autonome non comparivano formalmente
nel riparto del Fondo trasporti, ma ricevevano direttamente dal
Tesoro le somma corrispondente a titolo di "quota variabile".
In seguito - prosegue la ricorrente - la legge 30 novembre 1989, n.
386, contenente "norme per il coordinamento della finanza della
regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di
Bolzano", da un lato aveva modificato il testo dell'art. 78 dello
statuto, confermando il sistema della quota variabile correlata alla
spesa statale nei settori di competenza provinciale, ma imponendo un
tetto massimo alla percentuale di gettito dell'IVA all'importazione,
devoluta a tale titolo; dall'altro lato, con l'art. 5, aveva disposto
che i finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge
statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle
regioni, sono assegnati alle province autonome per essere utilizzati
da queste, secondo normative provinciali, nell'ambito del
corrispondente settore. Pertanto fin dal 1 gennaio 1988 - data dalla
quale ha effetto la nuova disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2,
della stessa legge n. 386 del 1989 - la provincia avrebbe dovuto
anche formalmente partecipare al riparto del Fondo trasporti, come
essa infatti chiese, in previsione della entrata in vigore delle
nuove norme, con nota del 28 ottobre 1988 (senza peraltro che ciò
avesse luogo).
Successivamente - espone la ricorrente - la questione perse di
importanza, dopo che l'art. 18, comma 1, del d.-l. 28 dicembre 1989,
n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.
415 (impugnato anche dalla provincia autonoma di Trento, con ricorso
le cui censure vennero rigettate da questa Corte con sentenza n. 381
del 1990), escluse tutte le regioni a statuto speciale dal riparto
del Fondo trasporti.
È ora intervenuto, però, il decreto-legge n. 98 del 1995, il cui
art. 1, comma 15, prevede la corresponsione alle regioni a statuto
speciale di un contributo straordinario per la copertura dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto riferiti al periodo
1987-1989, da ripartirsi in proporzione alle aliquote di riparto del
Fondo nazionale per il 1989. La provincia ricorrente, ritenendo di
avere diritto al riparto di tale contributo, ha inviato la prescritta
documentazione sui disavanzi: ma il decreto ministeriale del 4
novembre 1996, come si è detto, la ha invece pretermessa dal riparto
medesimo.
Di qui il presente ricorso, che lamenta in primo luogo la
violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, come garantita
dallo statuto e in particolare dall'art. 5 della legge n. 386 del
1989, nonché la violazione dell'art. 3 della Costituzione e
dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995.
La ricorrente osserva che nel riferimento alle regioni a statuto
speciale, contenuto in quest'ultima disposizione, si intendono
tradizionalmente comprese anche le province autonome di Trento e di
Bolzano. Né l'esclusione potrebbe desumersi dal criterio di
assegnazione basato sulle percentuali di riparto del Fondo trasporti
per il 1989, poiché in tale anno, in base alla disciplina dell'art.
5 della legge n. 386 del 1989, la provincia ricorrente aveva pieno
diritto di partecipare al riparto di detto fondo; e comunque il
riferimento a tali percentuali non può che intendersi come
riferimento agli elementi di calcolo utilizzati per quell'anno nei
confronti di tutte le regioni speciali, e dunque, quanto alla
ricorrente, a quelli utilizzati ai fini della applicazione, in
relazione alla componente del Fondo trasporti, del meccanismo della
quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto. D'altra parte
sarebbe ora impossibile far transitare tale finanziamento attraverso
la quota variabile, poiché questa è commisurata all'entità
finanziaria degli interventi generali dello Stato disposti nella
restante parte del territorio nazionale, e non nelle sole regioni
speciali.
Secondo la ricorrente, l'esclusione delle province autonome
condurrebbe all'illegittimo risultato di lasciare queste ultime
soltanto, in tutto il territorio nazionale, prive dei benefici
statali, con violazione anche del principio costituzionale di
eguaglianza.
Con un secondo motivo di ricorso la provincia autonoma di Trento
lamenta la violazione del principio di leale collaborazione e del
principio del vincolo all'interpretazione conforme a Costituzione.
Il Ministero dei trasporti, non rispondendo alle prese di posizione
della provincia che contestavano l'interpretazione inaccettabilmente
restrittiva della legge da esso seguita, avrebbe violato il principio
di leale collaborazione; e, dando alla legge una interpretazione che
la renderebbe incostituzionale, per violazione dell'autonomia
finanziaria provinciale e del principio di eguaglianza, avrebbe
contraddetto il principio secondo cui fra più possibili
interpretazioni della legge l'interprete deve scegliere quella
conforme a Costituzione. Questo vincolo dovrebbe valere anche per le
autorità amministrative nei rapporti fra Stato e regioni, onde
evitare di imporre l'incongruo onere di impugnare le leggi davanti a
questa Corte in presenza di un pur minimo dubbio interpretativo; e
costituirebbe a sua volta uno specifico aspetto del principio di
leale collaborazione.
In estremo subordine, la ricorrente chiede che questa Corte sollevi
di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995, ove dovesse
ritenersi fondata l'interpretazione che conduce all'esclusione delle
province autonome dal riparto del contributo in questione.
2. - Analogo ricorso per conflitto di attribuzioni è stato
notificato dalla provincia autonoma di Bolzano il 24 gennaio 1997,
depositato il 31 gennaio ed iscritto al n. 2 del registro conflitti
del 1997. La ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta
al Ministro dei trasporti e della navigazione escludere la provincia
autonoma di Bolzano dal riparto dei finanziamenti di cui all'art. 1
del d.-l. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 30 maggio 1995, n. 204, e per l'effetto annulli in parte qua
l'impugnato decreto ministeriale 4 novembre 1996.
Anche la provincia di Bolzano sostiene che l'esclusione in
questione contrasta con l'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 98
del 1995, che prevede il riparto del contributo fra tutte le regioni
a statuto speciale, e quindi anche a favore delle due province
autonome di Trento e di Bolzano; ricorda che la ricorrente aveva
presentato la prescritta documentazione; afferma l'applicabilità a
tale finanziamento della garanzia di cui all'art. 5 della legge n.
386 del 1989, confermata dall'art. 12 del decreto legislativo n. 268
del 1992; ed osserva che il diritto al riparto del contributo
riguarda solo gli anni dal 1987 al 1989, come del resto è
espressamente previsto dall'art. 1, comma 15, del decreto-legge n.
98 del 1995, poiché a decorrere dal 1990 le regioni speciali sono
escluse dal riparto del Fondo trasporti, ai sensi dell'art. 18 del
decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990.
Il decreto impugnato avrebbe dovuto dunque, secondo la ricorrente,
trasferire anche alla provincia autonoma di Bolzano, come era
avvenuto in precedenza, la quota spettante del contributo in
questione.
3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
L'Avvocatura erariale eccepisce anzitutto l'inammissibilità dei
ricorsi perché conterrebbero censure svolte in forma generica, senza
identificare i precetti che si ritengono violati; e perché l'atto
impugnato non inciderebbe nella sfera di attribuzioni riconosciuta
alle province autonome, contestandosi non il potere dello Stato di
disporre dei contributi, ma le modalità di esercizio di tale potere,
il che si risolverebbe nella denuncia di un vizio di merito attinente
all'esercizio della attività normativa.
Nel merito, l'Avvocatura erariale sostiene che presupposto per la
corresponsione del contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 15, del
decreto-legge n. 98 del 1995, è la partecipazione al riparto del
Fondo nazionale trasporti per il 1989, mentre le due province
autonome non hanno mai partecipato a tale riparto. Per quanto
riguarda la provincia di Trento, la difesa del Presidente del
Consiglio ricorda che, in occasione della prima applicazione della
legge n. 151 del 1981, la provincia rese noto con una lettera del 23
novembre 1981, indirizzata al Ministero del tesoro, di non avere
comunicato gli importi degli stanziamenti previsti nel proprio
bilancio per il 1981 per il ripiano dei disavanzi delle aziende di
trasporto (come era richiesto dall'art. 9, settimo comma, della legge
n. 151 del 1981 ai fini della determinazione del Fondo nazionale)
perché riteneva che ciò potesse provocare un'applicazione della
normativa in contrasto con le disposizioni finanziarie dello statuto
speciale.
Il richiamo all'art. 5 della legge n. 386 del 1989, ad avviso
dell'Avvocatura, non è conferente, in quanto esso non garantisce
alle province una determinata quantità di risorse finanziarie, come
ha affermato questa Corte nella sentenza n. 381 del 1990.
Inoltre la difesa del Presidente del Consiglio osserva che, non
avendo il decreto-legge n. 98 del 1995 contemplato le province
autonome, avrebbe dovuto essere impugnata la relativa disposizione di
quest'ultimo, e non il decreto ministeriale.
Infine l'Avvocatura nega che vi sia stata violazione del principio
di eguaglianza, in quanto le province autonome hanno fruito comunque
dei finanziamenti di cui all'art. 78 dello statuto; né sarebbe
violato, come sostiene la provincia di Trento, il principio di leale
collaborazione, poiché la stessa provincia, con la nota sopra
ricordata del 23 novembre 1981, comunicò di ritenere che gli
adempimenti di cui alla legge n. 151 del 1981 si ponessero in
contrasto con le disposizioni finanziarie dello statuto di autonomia.
4. - In vista dell'udienza hanno prodotto memorie le due province
autonome ricorrenti.
La provincia di Trento contesta l'eccezione di genericità delle
censure prospettate nel ricorso, affermando che la tesi della
ricorrente si sintetizza nell'assunto per cui il riferimento, nel
decreto-legge n. 98 del 1995, alle percentuali di riparto del Fondo
trasporti per il 1989 va inteso nel senso di non escludere dal
riparto le province, le quali oltre tutto nel 1989 avevano pieno
diritto di concorrere alla ripartizione di detto Fondo, ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989.
Non potrebbe poi invocarsi la sentenza n. 381 del 1990 di questa
Corte, non contestandosi qui l'entità delle risorse da trasferire o
i relativi parametri, ma la totale esclusione della provincia dal
riparto, che configurerebbe una disapplicazione del meccanismo
previsto dalle norme di attuazione. Né rileverebbe il fatto che nel
1981, in un diverso contesto normativo, la provincia avesse accettato
di far transitare detto finanziamento attraverso la quota variabile
di cui all'art. 78 dello statuto: e del resto già nel 1988 la
provincia aveva chiesto di partecipare al riparto del Fondo
trasporti, onde essa non potrebbe oggi essere punita per una mancata
applicazione di norme dovuta al Ministero. La difesa della provincia
ritiene poi insostenibile la tesi secondo cui la precedente presa di
posizione della provincia stessa, del 1981, avrebbe esonerato lo
Stato dal prendere in considerazione le successive richieste del 1988
e del 1995: onde sussisterebbe la violazione del principio di leale
collaborazione.
Infine la provincia contesta l'argomento secondo cui non vi sarebbe
violazione del principio di eguaglianza in quanto le province hanno
goduto della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto: qui si
tratterebbe infatti di un finanziamento aggiuntivo, di cui le sole
province autonome verrebbero a non beneficiare; peraltro dal 1989, in
coincidenza con la fissazione del principio della partecipazione
delle province al riparto dei finanziamenti statali destinati alle
regioni, alla quota variabile è stato fissato, con la modifica
dell'art. 78, un limite massimo.
5. - A sua volta la memoria della provincia di Bolzano contesta
l'eccezione di genericità delle censure, rilevando che il ricorso
contiene l'indicazione dei precetti costituzionali e integrativi
violati; sottolinea che il conflitto è ammissibile anche per far
valere un cattivo esercizio del potere statale, tale da ledere le
attribuzioni provinciali, come nella specie sarebbe avvenuto; e nega
che si siano sollevate censure di merito in ordine all'esercizio di
una attività normativa dello Stato, essendosi invece impugnato un
decreto che ha dato esecuzione amministrativa alla norma dell'art.
1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995, in modo contrastante
con il suo contenuto, dato che sarebbe indubitabile che essa
ricomprenda fra i soggetti beneficiari anche le province autonome. Il
riferimento letterale della legge alle regioni a statuto speciale
dovrebbe intendersi, come per tutte le previsioni legislative
analoghe (fra cui lo stesso art. 9 della legge n. 151 del 1981), come
comprensivo delle province autonome.
Anche la provincia di Bolzano nega poi che sia conferente il
richiamo alla sentenza di questa Corte n. 381 del 1990, in quanto non
si discute in questa sede del quantum del contributo, ma dell'an e a
questo riguardo assumerebbe rilievo fondamentale l'art. 5 della legge
n. 386 del 1989.
Quanto all'argomento che la difesa del Presidente del Consiglio
trae dal riferimento alle percentuali di riparto del Fondo trasporti
per il 1989, la provincia di Bolzano ricorda che in base al testo
originario dell'art. 78 dello statuto, e nell'applicazione che ne fu
fatta, si procedeva a individuare tutti i capitoli del bilancio
statale attinenti ad interventi di carattere generale, disposti nella
restante parte del territorio nazionale, nei settori di competenza
provinciale, per poi applicare al totale un coefficiente espressivo
dei parametri della popolazione e del territorio, traducendo infine
la somma che ne risultava in quota del gettito delle imposte statali
previste. In occasione dell'entrata in vigore della legge n. 151 del
1981 la provincia concordò con i Ministeri dei trasporti e del
tesoro che la quota del Fondo trasporti di spettanza provinciale
confluisse nel trasferimento annuale relativo alla quota variabile.
Non vi fu dunque una esclusione della provincia dal riparto del
fondo, ma solo una particolare procedura di individuazione e
assegnazione della quota di sua spettanza: come sarebbe confermato
dalla nota 1 dicembre 1981 del Ministero dei trasporti, in cui, pur
dandosi atto dell'accordo intervenuto per far confluire il
finanziamento in questione nella quota variabile, si indicavano in
allegato le somme spettanti alle province autonome a titolo di
riparto del Fondo trasporti, e che sarebbero state assegnate
nell'ambito della quota variabile medesima. Considerato in diritto
1. - Le due province autonome di Trento e di Bolzano impugnano il
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4
novembre 1996, che, nel ripartire fra le regioni a statuto speciale
il contributo straordinario previsto dall'art. 1, comma 15, del d.-l.
1 aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporti)
quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio
delle aziende di trasporto pubblico locale riferiti al periodo
1987-1989, ha omesso di contemplare le due province fra le
beneficiarie del riparto medesimo.
Le ricorrenti affermano che l'art. 1, comma 15, del decreto-legge
n. 98 del 1995, nel prevedere il riparto del contributo fra le
regioni a statuto speciale, non ha inteso escluderne le province
autonome, competenti nella materia considerata, e che il riferimento
contenuto in detta disposizione, ai fini del criterio di
ripartizione, alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto per il 1989 va
inteso come relativo alle percentuali già applicate in detto anno
all'entità complessiva del Fondo, al fine di calcolare le somme
attribuite alle province autonome in sede di formazione della quota
variabile di finanziamento di cui all'art. 78 dello statuto speciale;
esse sostengono che la loro esclusione dal riparto in questione
realizza una lesione della autonomia finanziaria loro attribuita
dallo statuto, e contrasta con l'art. 5 della legge n. 386 del 1989,
a cui tenore spettano alle province autonome i finanziamenti recati
dalle leggi dello Stato in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a
favore delle regioni.
2. - I ricorsi sono inammissibili.
Perché si dia la materia di un conflitto di attribuzione fra
regione (o provincia autonoma) e Stato, occorre che la prima lamenti
la lesione della propria "sfera di competenza costituzionale" (art.
39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), e che la lesione
sia riferibile all'atto dello Stato da cui sorge il conflitto. Si
deve invece escludere che il conflitto, diretto a lamentare una
lesione di competenza costituzionale discendente da un atto
legislativo dello Stato, possa essere instaurato contro un atto di
mera esecuzione di quest'ultimo: altrimenti lo strumento del
conflitto potrebbe essere impiegato per eludere il termine e le
condizioni, a cui l'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948
subordina la proposizione, da parte della regione o provincia
autonoma, della questione di legittimità costituzionale in via
principale (sentenze n. 206 del 1975, n. 28 del 1979, n. 337 del
1989, n. 126 del 1990, n. 472 del 1995, n. 215 del 1996).
Ciò comporta anche che, se la lesione lamentata si sostanzia e si
esaurisce nella erronea applicazione della legge da parte dell'atto
impugnato, senza che quest'ultimo, per il suo contenuto e i suoi
presupposti, appaia idoneo ad arrecare di per sé - e non già in
quanto pura esecuzione della legge - pregiudizio alla sfera di
competenza costituzionale della ricorrente, non sussiste materia per
un conflitto di attribuzioni, restando aperta invece all'ente
autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di
far valere l'illegittimità dell'atto contestato. Infatti il
pregiudizio, in questo caso, non sarebbe riconducibile ad una
autonoma attitudine lesiva dell'atto impugnato, ma esclusivamente al
modo erroneo in cui è stata applicata la legge: eliminata, con i
rimedi ordinari, tale illegittimità, la lesione verrebbe
necessariamente meno.
Ora, nella specie, il decreto impugnato si limita a disporre,
all'art. 2 e alla tabella C allegata, la ripartizione fra le regioni
a statuto speciale del contributo previsto dall'art. 1, comma 15, del
decreto-legge n. 98 del 1995, dando esecuzione a quest'ultima
disposizione. Le province autonome da un lato, gli organi statali
dall'altro, dissentono sulla portata di tale disposizione
legislativa, ritenendo, le prime, che essa imponga di comprendere le
province autonome fra le beneficiarie del contributo, i secondi che,
viceversa, le escluda. Ma fra le parti non vi è dissenso sul punto
che il decreto ministeriale impugnato è atto meramente esecutivo del
disposto legislativo, e che quest'ultimo individua in modo vincolante
i beneficiari del contributo e il criterio di riparto, senza
attribuire al Ministro alcuna discrezionalità in proposito.
In ogni caso, dunque, quale che sia l'interpretazione da dare alla
disposizione legislativa applicata, il decreto impugnato non può
essere ritenuto atto idoneo a produrre in via autonoma la lamentata
lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante alle
province ricorrenti.
Non vi è pertanto materia per un conflitto costituzionale che
abbia ad oggetto il decreto ministeriale. Ove infatti la legge si
dovesse intendere nel significato sostenuto dalle ricorrenti, si
sarebbe di fronte ad un atto amministrativo illegittimo per
violazione di legge, e la lesione costituzionale lamentata non
sarebbe che il riflesso di tale violazione, che le province autonome
avrebbero modo di fare valere con i rimedi giurisdizionali ordinari.
Ove, alcontrario, la legge dovesse intendersi nel significato
presupposto dal Ministro dei trasporti, e sostenuto dalla difesa del
Presidente del Consiglio, se ne dovrebbe desumere che la lesione
costituzionale lamentata discenderebbe dalla legge, che non è stata
impugnata dalle ricorrenti.
3. - Non può accedersi alla richiesta avanzata, in via
subordinata, dalla provincia di Trento, affinché sia questa Corte a
sollevare di fronte a sé, in via di incidente nel presente giudizio,
la questione di legittimità costituzionale della norma di legge alla
quale il decreto ministeriale impugnato ha dato attuazione. Siffatta
ipotesi presuppone che si sia instaurato un giudizio per conflitto di
attribuzione avente un suo oggetto autonomo, e cioè nel quale si
lamenti una lesione della sfera di attribuzioni delle province,
riconducibile ad un atto impugnato in sé suscettibile di produrre
tale lesione; mentre, in assenza di tale presupposto, la questione
incidentale si rivelerebbe solo uno strumento improprio per portare
davanti alla Corte la questione di costituzionalità della legge, non
tempestivamente impugnata dalle stesse province (cfr. sentenze n. 140
del 1970, n. 517 del 1995, n. 215 del 1996).
Né vale l'obiezione mossa dalla provincia di Trento, secondo cui
tale impostazione comporterebbe per essa l'incongruo onere di
impugnare in via principale tutte le leggi che si prestassero, anche
in via del tutto ipotetica, ad essere interpretate in senso non
conforme alla Costituzione, e lesivo della sua autonomia. In realtà,
nulla vieta alla provincia, che si trovi di fronte ad un atto
amministrativo esecutivo della legge, che essa ritenga lesivo delle
sue attribuzioni in quanto in contrasto con la legge stessa,
interpretata in modo conforme alla Costituzione, vuoi di far valere,
nella competente sede giurisdizionale, tale ultima interpretazione,
vuoi di sollevare in quella sede, per l'ipotesi di una diversa
interpretazione, la relativa questione di costituzionalità, dando
così ingresso al controllo di questa Corte sulla legge, attraverso
lo strumento ordinario e generale del sindacato in via incidentale.
4. - Nemmeno, infine, può seguirsi la prospettazione della
provincia di Trento, per cui l'atto impugnato sarebbe lesivo in
quanto avrebbe violato il canone dell'interpretazione della legge in
conformità alla Costituzione, e con ciò avrebbe violato il
principio di leale cooperazione fra Stato e regioni (o province
autonome). Infatti, ancora una volta, tale violazione non
presenterebbe alcuna autonoma portata rispetto al vizio di violazione
di legge (della legge correttamente interpretata) da cui sarebbe
affetto, secondo la tesi della ricorrente, l'atto amministrativo
impugnato, ma costituirebbe un semplice riflesso o una semplice
conseguenza di tale vizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i conflitti di
attribuzione, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 novembre 1996 (Riparto ed erogazione dei
contributi di cui all'art. 1 del d.-l. 1 aprile 1995, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204,
recante "Interventi urgenti in materia di trasporti", proposti dalle
province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte