Corte costituzionale

Ordinanza n. 467/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 33legge 180/1981
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del

codice di procedura penale in relazione all'art. 1, secondo comma,

della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e al regio

decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare),

promossi con ordinanze emesse il 19 novembre 1999 (n. 5 ordinanze)

dal tribunale militare di Verona e il 13 gennaio 2000 (n. 10

ordinanze) dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale

militare di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. da 13 a 17, da

264 a 272 e 310 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 22 e 24, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il tribunale militare di Verona, con cinque

ordinanze emesse il 19 novembre 1999 (reg. ord. nn. da 13 a 17 del

2000), ed il giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare

di Padova, con dieci ordinanze emesse il 13 gennaio 2000 (reg. ord.

nn. da 264 a 272 e 310 del 2000), nel corso di procedimenti penali

nei quali erano stati adottati, secondo quanto riferiscono le

ordinanze di rimessione, provvedimenti di supplenza senza seguire

criteri obiettivi e predeterminati e senza motivazione, hanno

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33,

comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 1, secondo comma,

della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati

dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre

1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare);

che, ad avviso dei giudici rimettenti, queste disposizioni

consentirebbero provvedimenti di applicazione e supplenza del tutto

discrezionali e privi di motivazione, senza che si determini la

nullità per inosservanza delle disposizioni concernenti le

condizioni di capacità del giudice; esse sarebbero in contrasto con

il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25,

primo comma, Cost.), diretto a garantire che anche la composizione

degli organi giudiziari sia sottratta ad ogni possibilità di

arbitrio, e con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), per

l'ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle

supplenze e delle applicazioni per la magistratura militare rispetto

alla disciplina prevista per la magistratura ordinaria;

che in tutti i giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata, in quanto il problema della disciplina delle

supplenze di magistrati nell'ordinamento giudiziario militare sarebbe

da risolvere in via interpretativa, estendendo ai magistrati militari

le stesse norme che disciplinano stato giuridico e indipendenza dei

magistrati ordinari.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale -

sollevata con ordinanze di identico contenuto ed i cui giudizi

possono, pertanto, essere riuniti - investe la disciplina delle

supplenze di magistrati nei tribunali militari, giacché

l'ordinamento per essi previsto consentirebbe, ad avviso dei giudici

rimettenti, al presidente della corte militare d'appello di adottare

provvedimenti di sostituzione di magistrati, in caso di loro mancanza

o impedimento, per la composizione di collegi giudicanti con

magistrati di altri uffici giudiziari, senza seguire criteri

precostituiti con le tabelle degli uffici giudicanti e senza una

motivazione dei provvedimenti che permetta di verificare i criteri

seguiti per la sostituzione;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, identica

questione è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 392 del 2000),

non potendo esserne condivisa la premessa interpretativa;

che, infatti, si deve ritenere - come del resto ha già affermato

il Consiglio della magistratura militare fondandosi proprio sulla

equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quelli

ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981 - che

nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le

norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che

disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o

impediti: anche nell'ordinamento militare applicazioni e supplenze

possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e

con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la

rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed

ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura

militare;

che, pertanto, non prospettando le ordinanze di rimessione

profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa

Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33, secondo comma, del codice

di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della

legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario

militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge

4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022

(Ordinamento giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale militare

di Verona e dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale

militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte