Sentenza n. 468/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1999 · relatore Fernanda Contri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto, riapprovata il 12 giugno 1998, recante "Addestramento e
allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio" promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 1
luglio 1998, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al
n. 31 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente
del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Mario Loria per la Regione
Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo ha promosso in via
principale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art.
18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto concernente "Addestramento e allenamento dei falchi per
l'esercizio venatorio", riapprovata a maggioranza assoluta dal
Consiglio regionale nella seduta del 12 giugno 1998, con modifiche al
testo rinviato dal Governo con atto del 3 aprile 1998.
Nella sua versione originaria, l'impugnata delibera legislativa
veniva rinviata al Consiglio regionale giacché, consentendo
l'addestramento dei falchi per l'esercizio venatorio "durante
l'intero periodo dell'anno" - attività, si legge nel ricorso,
qualificabile come venatoria alla luce della sentenza di questa Corte
n. 578 del 1990 -, appariva in contrasto con la disciplina dei
periodi venatori di cui all'art. 18 della menzionata legge n. 157
del 1992.
In accoglimento dei rilievi formulati in sede di rinvio
governativo, la Regione Veneto modificava la legge introducendo il
"divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di
caccia chiusa" (art. 3, comma 3).
Ad avviso del ricorrente, tale modifica non consente di superare i
rilievi governativi, in considerazione dell'inidoneità del divieto
legislativo "a produrre qualunque modificazione del comportamento del
falco in volo" (così nel ricorso).
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la
Regione Veneto per chiedere una declaratoria di infondatezza della
questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo.
Premesso che già in altre Regioni sono in vigore discipline del
tutto analoghe a quella censurata, e tuttavia sfuggite
all'impugnativa statale, la Regione resistente deduce, nel merito,
che il ricorso governativo si baserebbe su un presupposto erroneo:
"che il semplice addestramento del falco da caccia costituisca in sé
esercizio di attività venatoria, pure se esso non abbia come scopo e
come effetto l'abbattimento di selvaggina". Con la modifica
introdotta in accoglimento del rinvio, il legislatore regionale ha
inteso escludere espressamente che l'attività di addestramento di
cui si tratta possa "assumere i contenuti e le caratteristiche
dell'intervento venatorio", come individuati anche alla luce della
pronuncia di questa Corte richiamata dal ricorrente.
La normativa censurata, obietta la difesa della Regione, preclude
al falconiere di utilizzare forme di addestramento che contemplino la
cattura o l'abbattimento di esemplari di selvaggina: "sarà compito
dell'istruttore assumere le precauzioni ed adottare gli accorgimenti
necessari ad evitare che il rapace, nel corso dell'allenamento, posa
attaccare animali appartenenti alla fauna selvatica; parimenti
graverà sull'istruttore la responsabilità per eventuali violazioni
della legge, qualora il falco ponga in essere azioni predatorie".
3. - In prossimità della data fissata per l'udienza, la Regione
Veneto ha depositato una memoria illustrativa ad integrazione di
quanto già dedotto con l'atto di costituzione.
La difesa della Regione si diffonde sulle caratteristiche e sulle
modalità di esercizio della falconeria per smentire l'assunto, dal
quale muove la censura statale, della natura necessariamente
venatoria dell'attività di addestramento del falco.
Si legge nella memoria della Regione che l'addestramento tende in
una prima fase a sviluppare nel rapace una capacità di adattamento
alla presenza dell'uomo, inducendolo a riconoscere e a seguire il
proprio falconiere. In una seconda fase, il falco viene fatto volare,
legato al pugno del falconiere, a distanze sempre maggiori. La terza
fase dell'addestramento, che come le precedenti deve necessariamente
precedere l'apertura della caccia, è quella del volo libero senza
l'impiego di prede vive.
In ordine al rilievo governativo della inidoneità del precetto
legislativo "a produrre qualunque modificazione del comportamento del
falco in volo", la Regione resistente replica che "seguendo l'assunto
dello Stato, si dovrebbe concludere che il tipo di caccia in esame
non offre mai sufficienti garanzie di rispetto della normativa di
settore, in quanto il rapace potrebbe pur sempre essere indotto ad
abbattere esemplari sottratti al prelievo, o fare incursione in aree
protette".
La Regione Veneto richiama infine l'attenzione sull'insieme dei
vincoli e dei controlli cui la legge regionale impugnata subordina
l'attività di addestramento in questione: iscrizione in apposito
registro provinciale; previa presentazione di un dettagliato
programma di addestramento; limitazione dell'àmbito territoriale per
l'esercizio dell'attività di cui si tratta (comune di residenza o
comune confinante con il primo); consenso del proprietario dell'area
destinata allo scopo; obbligo di preventiva comunicazione alla
Provincia del periodo di utilizzazione del falco.
I menzionati vincoli, conclude la difesa della Regione,
"restringono fortemente i margini di libertà del falconiere e danno
completa garanzia in ordine al corretto svolgimento dell'attività". Considerato in diritto
1. - Con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri
notificato il 1 e depositato l'11 luglio 1998, il Governo ha promosso
in via principale - in riferimento all'art. 117 della Costituzione,
in relazione all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) - questione di legittimità costituzionale della delibera
legislativa concernente "Addestramento e allenamento dei falchi per
l'esercizio venatorio", riapprovata a maggioranza assoluta dal
Consiglio regionale del Veneto nella seduta del 12 giugno 1998, con
modifiche al testo rinviato dal Governo con atto del 3 aprile 1998.
Il ricorrente impugna l'art. 3, comma 3, della menzionata delibera
legislativa, a norma del quale "con l'iscrizione al registro di cui
al comma 2 dell'art. 2, il falconiere viene autorizzato dalla
Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo
dell'anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente
ai periodi di caccia chiusa", in quanto, apparendo non idoneo "a
produrre qualunque modificazione del comportamento del falco in
volo", si porrebbe in contrasto con la disciplina dei periodi
venatori di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992.
2. - La questione non è fondata.
3. - Alla disciplina dell'attività venatoria di cui all'invocata
legge n. 157 del 1992 si può estendere quanto questa Corte ebbe modo
di affermare, nella decisione richiamata dal ricorrente (sentenza n.
578 del 1990), con riguardo all'abrogata legge n. 968 del 1977
(Principi generali e disposizioni per la protezione e tutela della
fauna e disciplina della caccia). Anche alla stregua della vigente
legge-quadro, può infatti ribadirsi che l'attività venatoria viene
a caratterizzarsi per il tipo di azioni svolte (abbattimento o
cattura di animali e attività preparatorie), per l'oggetto cui
l'attività in questione risulta diretta (animali da abbattere o
catturare appartenenti alla fauna selvatica), nonché per i mezzi
destinati allo svolgimento della stessa attività (armi o animali
consentiti dalla legge come strumenti di caccia).
Tale premessa non rende tuttavia la denunciata legge regionale
lesiva dei principi stabiliti dalla legge n. 157 del 1992. Al
contrario, nei limiti in cui, attraverso l'attività di addestramento
del falco, o in conseguenza di essa, si realizzino i menzionati
presupposti, deve trovare piena applicazione la disciplina, anche
sanzionatoria, in materia di periodi venatori, che, come questa Corte
ha avuto occasione di chiarire in consonanza con la normativa e la
giurisprudenza comunitarie, contribuisce alla delineazione del nucleo
minimo di salvaguardia della fauna selvatica (sentenze n. 168 del
1999; n. 323 del 1998).
Ai fini del presente giudizio costituzionale, non è necessario
entrare nel merito della questione dell'oggettiva impossibilità -
asserita dal ricorrente e diffusamente contestata nelle difese della
Regione - di addestrare il falco da caccia impedendo al rapace ogni
azione di predazione di esemplari di fauna selvatica.
Anche se si dovesse aderire all'assunto - nel ricorso, per altro,
indimostrato - che esclude a priori la possibilità di porre in
essere pratiche o modalità di addestramento non implicanti
predazione, la delibera legislativa impugnata non si appaleserebbe
idonea a concretare un vulnus agli invocati princìpi fondamentali in
materia di periodi venatori. La disciplina censurata, tutt'al più,
verrebbe a configurarsi, per un verso, come norma preordinata a
facoltizzare un comportamento (l'addestramento senza predazione)
ritenuto impossibile; per un altro verso, come reiterazione del
divieto di predazione durante la chiusura della caccia. In ogni caso,
la disposizione impugnata non sarebbe di ostacolo - in presenza di
episodi di predazione di esemplari di fauna selvatica durante la
chiusura della stagione venatoria - alla doverosa irrogazione delle
previste misure sanzionatorie; trattandosi di una norma, assistita da
sanzione, destinata a trovare applicazione incondizionata, poiché
vieta in termini assoluti ogni attività di addestramento o di
allenamento implicante predazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Veneto concernente "Addestramento e
allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio", approvata a
maggioranza assoluta dal Consiglio regionale, in seconda
deliberazione, nella seduta del 12 giugno 1998, sollevata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte