Corte costituzionale

Ordinanza n. 468/2000

Altra decisione · depositata il 03/11/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 223 del

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di

istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato

dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e 442, comma 2,

del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

21 marzo 2000 dalla Corte d'assise di Locri, il 25 marzo e il

5 aprile 2000 dalla Corte di assise di Messina, rispettivamente

iscritte ai nn. 307, 332 e 386 del registro ordinanze 2000 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 25 e 28,

1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, la Corte d'assise

di Locri e, con due diverse ordinanze, la Corte d'assise di Messina -

rispettivamente in data 21 marzo 2000, 25 marzo 2000 e 5 aprile 2000

- hanno sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223

del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado) come modificato dall'art. 56 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479, nonché, da parte della Corte

d'assise di Locri, anche dell'art. 442, secondo comma, cod. proc.

pen., nella parte in cui tale normativa - con riferimento ai giudizi

di primo grado in corso alla data di efficacia del citato decreto e

per i quali il giudizio abbreviato non era originariamente ammesso,

attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo - limita

la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato solo prima

dell'istruttoria dibattimentale;

che, ad avviso dei rimettenti, le norme denunziate

risulterebbero discriminatorie, in violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per tutti quegli imputati ai quali la normativa

precedente precludeva la possibilità di accedere al rito abbreviato

in ragione della tipologia del reato contestato (e che dunque non

avevano avanzato richiesta in tal senso) e che successivamente - una

volta caducata normativamente la preclusione di ordine sostanziale -

si vedono comunque impedita la possibilità di usufruire del predetto

rito speciale soltanto per un accidente temporale del tutto casuale,

quale la circostanza che il procedimento che li riguarda abbia

oltrepassato l'inizio dell'istruttoria dibattimentale, soglia

temporale di proponibilità dell'istanza;

che, inoltre, la normativa denunziata comporterebbe anche la

lesione del diritto di difesa dell'imputato, con violazione

dell'art. 24 della Costituzione, poiché - in forza del pacifico

presupposto che alle norme processuali che influiscono sulla

determinazione della pena va riconosciuta natura indubbiamente

sostanziale - l'impossibilità di accesso al rito precluderebbe

l'opportunità, in caso di condanna, di un trattamento sanzionatorio

più mite.

Considerato che la legge 5 giugno 2000, n. 144 (conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, recante:

"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare

nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili

innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione

sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 2;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici

rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte