Sentenza n. 469/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4d.P.R. 962/1973
- art. 6d.P.R. 962/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione
dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia
e del suo territorio dall'inquinamento delle acque), promossi con
ordinanze emesse il 26 marzo e il 20 giugno 1984 (n. 2 ordinanze) dal
Pretore di Venezia nei procedimenti penali a carico di De Conciliis
Generoso, di Lippi Manlio ed altro e di Lazzari Alberto ed altra,
rispettivamente iscritte ai nn. 495, 997 e 998 del registro ordinanze
1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280
dell'anno 1984 e n. 13- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di tre procedimenti penali per il reato di cui
all'art. 9, ultimo comma, della legge 16 agosto 1976, n. 319,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, il
Pretore di Venezia, con tre ordinanze dal contenuto sostanzialmente
identico, la prima emessa il 26 marzo 1984 e le altre due il 20
giugno 1984, ha denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, l'art. 4 della legge della Regione Veneto
24 agosto 1979, n. 64, nella parte in cui non prevede che il
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi competente dia avviso
all'interessato dell'esecuzione dell'analisi né contempla la
possibilità di richiederne la revisione.
2. - Secondo il giudice a quo, allorché, come nella specie,
l'elemento fondamentale dell'accusa deriva dall'analisi effettuata
dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi sui reflui
prelevati - analisi "assimilabile alla perizia" e, in quanto tale,
idonea a fondare il convincimento del giudice - "il diritto di difesa
dell'imputato potrebbe dirsi adeguatamente tutelato soltanto qualora
la vigente normativa imponesse che fosse dato avviso alla parte
interessata dell'inizio di operazione di analisi onde la stessa
potesse presenziarvi, eventualmente assistita da un consulente
tecnico di fiducia, ovvero qualora fosse prevista la possibilità,
per la parte medesima, di richiedere la revisione dell'analisi".
Nessuna di tali possibilità sarebbe, invece, consentita dalla norma
impugnata.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate, la prima nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 ottobre
1984 e le altre due nella Gazzetta Ufficiale n. 13- bis del 16
gennaio 1985.
Nessuna parte privata si è costituita né ha spiegato intervento
l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze di rimessione - emanate tutte nel corso di
procedimenti penali instaurati dal Pretore di Venezia a seguito di
controlli eseguiti, in base all'art.4 della legge della Regione
Veneto 24 agosto 1979, n.64, dal Laboratorio di igiene e profilassi
della Provincia di Venezia su effluenti scaricati da impianti di
depurazione nelle acque della Laguna - sollevano una stessa questione
di legittimità costituzionale, motivata in termini pressoché
identici. I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi
con un'unica sentenza.
2. - Ad essere posto in discussione è, appunto, l'art. 4 della
legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n.64, nella parte in cui
"non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi
dia avviso all'interessato dell'esecuzione dell'analisi né contempla
la possibilità di richiederne la revisione". Tale norma viene
denunciata con riferimento all'art.24, secondo comma, della
Costituzione, in quanto l'analisi così compiuta dal Laboratorio
"costituisce atto d'accertamento assimilabile alla perizia e come
tale idoneo a fondare il convincimento del giudice" nel processo
penale che ne può conseguire.
3. - Ad un primo esame, la questione si direbbe inammissibile per
incertezza del petitum, data l'apparente alternatività delle
soluzioni che il giudice a quo prospetta per superare il contrasto da
lui lamentato. In realtà, le due soluzioni esplicitate nella
motivazione delle ordinanze ("imporre di dare avviso alle parti
interessate dell'inizio delle operazioni d'analisi" oppure "prevedere
la possibilità, per le parti medesime, di richiedere la revisione
d'analisi") vengono, cronologicamente e contenutisticamente, a
collocarsi su piani ben distinti. Si è, cioè, in presenza di due
doglianze nettamente diverse, che, tenuto conto sia del logico
succedersi delle operazioni di controllo (prima l'analisi, poi la sua
revisione) sia della decrescente consistenza delle possibili forme di
tutela degli interessati (partecipare all'analisi o richiederne
soltanto la revisione), risultano proposte l'una in via principale,
l'altra in via subordinata.
Così puntualizzata, la situazione si presenta lineare. Le
ordinanze di rimessione si dolgono, anzitutto, che l'art. 4 della
legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n.64, non imponga al
competente Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di "dare
avviso all'interessato dell'esecuzione dell'analisi". Solo per
l'eventualità di un rigetto di tale prospettazione, il giudice a quo
chiede che sia, per lo meno, dichiarata l'illegittimità dell'art.4
nella parte in cui neppure "contempla la possibilità di richiedere
la revisione" dell'analisi.
4. - La questione principale è fondata.
Essa riecheggia i termini di un'analoga, più lontana, questione,
che ha avuto per oggetto l'art.15, settimo comma, della legge 10
maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 18 della legge 24
dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui anch'esso si limitava "ad
attribuire ai laboratori provinciali di igiene e profilassi le
funzioni di controllo sugli scarichi", senza prevedere che lo stesso
ufficio dovesse "dare avviso al titolare dello scarico del giorno in
cui verranno effettuate le analisi sicché l'interessato possa essere
presente con la eventuale assistenza di un consulente tecnico".
Pur non contenendo cenno alcuno alla sentenza n. 248 del 1983, con
cui questa Corte ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art.
24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 15, settimo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art.18,
primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, "nella parte in
cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi
dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico,
all'esecuzione delle analisi", le ordinanze in esame fanno
significativamente uso di espressioni e concetti che riportano
direttamente a quel precedente: specie là dove era stata messa in
risalto la "particolare efficacia probatoria" delle analisi compiute
dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi "con un
procedimento che è un vero e proprio accertamento assimilabile,
nella sostanza, ad una perizia, fonte, quindi, di convincimento del
giudice".
Ovviamente, la presente questione in tanto viene proposta in
quanto il giudice a quo non ritiene utilizzabile il suddetto art. 15,
settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nei casi che, come
quelli di specie, riguardano il bacino sfociante nella Laguna di
Venezia, e ciò perché, a suo avviso, il generale ambito di
applicazione di tale comma troverebbe un limite nelle particolarità
della regolamentazione dettata per la tutela della città di Venezia
e del suo territorio dall'inquinamento delle acque. Una
regolamentazione che, dopo la legge 5 marzo 1963, n. 366, ha i suoi
punti fermi nella legge 16 aprile 1973, n. 171, nel d.P.R. 20
settembre 1973, n. 962, e nella legge della Regione Veneto 24 agosto
1979, n. 64, emessa in attuazione dell'art.6, ultimo comma, d.P.R. n.
962 del 1973.
Proprio l'art. 4 della legge regionale, nel mentre mantiene
"ferma...la competenza degli organi dello Stato all'interno della
conterminazione lagunare", statuisce che "nel rimanente territorio,
di cui al terzo comma dell'art. 2" (ovverosia, nel territorio
"delimitato nella planimetria di cui all'allegato A" della medesima
legge) i controlli previsti dagli articoli precedenti "sono eseguiti
dal personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi",
così ripetendo sostanzialmente il dettato dell'art. 15, settimo
(allora - cioè, prima della sostituzione operata dall'art.18 della
legge 24 dicembre 1979, n. 650 - sesto) comma, della legge 10 maggio
1976, n. 319, circa l'affidamento delle funzioni tecniche di
controllo sugli scarichi ai laboratori provinciali di igiene e
profilassi.
L'interpretazione che dei rapporti tra le due norme dà il giudice
a quo non può certamente essere oggetto di sindacato in questa sede.
D'altra parte, la stessa ratio decidendi sottostante alla
declaratoria di parziale illegittimità dell'art.15, settimo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 18,
primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, non può non
valere nei confronti di una previsione normativa che, per la
particolare delicatezza ed importanza degli interessi tutelati, deve
farsi tanto più carico delle esigenze inviolabili del diritto di
difesa.
5. - Anche in ordine all'art. 4 della legge della Regione Veneto
24 agosto 1979, n. 64, va, dunque, ribadito, in linea con la sentenza
n. 248 del 1983, che "se è logico che l'Autorità amministrativa,
cui compete il diritto di effettuare i campionamenti delle acque...,
non abbia l'obbligo di preavvisare il titolare dello scarico circa il
momento in cui verranno effettuate le operazioni di prelievo per
evitare che possano essere apportate modifiche agli scarichi e di
conseguenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità, non
altrettanto può dirsi per quanto riguarda il momento delle analisi
delle acque campionate. Infatti queste debbono essere esaminate con
la massima tempestività stante la loro deteriorabilità e pertanto
le analisi non sarebbero utilmente ripetibili nel corso del
successivo procedimento penale". Pure qui è la "particolare
efficacia probatoria del risultato delle analisi" ad imporre "che sia
dato avviso" all'interessato "onde consentirne la presenza con
l'eventuale assistenza di un consulente tecnico". In altre parole, il
fatto che un'analisi non ripetibile in sede processuale a causa della
rapida deteriorabilità del suo oggetto sia idonea a diventare fonte
di convincimento del giudice non può non rendere necessaria una
pronta e, quindi, immediata tutela del diritto di difesa, a sua volta
realizzabile soltanto con l'avvisare dell'inizio delle operazioni
d'analisi chi dal loro esito sfavorevole potrebbe risultare
irrimediabilmente pregiudicato.
Con l'accoglimento della questione come prospettata in via
principale resta assorbita l'altra prospettazione subordinatamente
formulata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione
dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia
e del suo territorio dall'inquinamento delle acque), nella parte in
cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi
dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile
dello scarico affinché questi possa presenziare, eventualmente con
l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle
operazioni stesse.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte