Corte costituzionale

Sentenza n. 469/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della

legge regionale n. 169 approvata dal Consiglio regionale della

Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello

stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994,

avente per oggetto: "Modifica dell'art. 36, comma 4, della legge

regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul

trattamento economico del personale regionale", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 aprile

1994, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 40

del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente,

e l'avv. Valerio Onida per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 6 aprile 1994 il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha

impugnato, per violazione dell'art. 97 Cost., gli artt. 2 e 3 della

legge regionale n. 169 approvata dal Consiglio regionale della

Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello

stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994,

recante modifica dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 29

novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul trattamento

economico del personale regionale.

La legge impugnata provvede a modificare il comma 4 dell'art. 36,

concernente la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria nel

concorso per l'accesso alla seconda qualifica funzionale

dirigenziale, per adeguarlo alla sentenza di questa Corte n. 331 del

1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma

nella parte in cui escludeva qualsiasi valutazione dei servizi

prestati come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato. A

tal fine, a favore del personale regionale, già dipendente di ruolo

a livello direttivo di enti pubblici diversi dalla regione, è

prevista la riapertura della graduatoria e l'immissione nella seconda

qualifica dirigenziale secondo l'ordine della nuova graduatoria, con

decorrenza dalle date in cui si sono verificate vacanze di posti in

questa qualifica successivamente alle nomine effettuate in seguito

all'espletamento del concorso di cui all'art. 36 della legge

regionale n. 60 del 1984.

2. - A giudizio del ricorrente tali disposizioni, riaprendo una

graduatoria ormai consolidata da oltre cinque anni e sconvolgendo gli

assetti degli uffici dirigenziali, con lesione dei diritti, anche per

disparità di trattamento, dei dipendenti che tali assetti occupano,

violano il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione.

3. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso.

La resistente sottolinea che la riapertura della graduatoria è

prevista "limitatamente" ai dirigenti, inquadrati nella prima

qualifica funzionale, che abbiano titoli di servizio acquisiti alle

dipendenze dello Stato o di enti pubblici. Non viene rimessa in

discussione la vecchia graduatoria, la quale ha già esaurito i suoi

effetti con le nomine a suo tempo disposte, ma piuttosto, con

l'attribuzione dei nuovi punteggi, si forma una nuova graduatoria

utile al solo fine di assegnare i posti resisi nel frattempo vacanti

successivamente alle nomine già effettuate sulla base della

disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima. Senza gli artt.

2 e 3 della legge in esame, aventi carattere di norme eccezionali e

transitorie, la citata sentenza rimarrebbe inutiliter data.

Non è fondato, a giudizio della Regione, il riferimento ad una

pretesa disparità di trattamento che deriverebbe in danno del

personale dirigenziale favorito dalla passata disciplina transitoria:

a questo personale, infatti, restano certamente attribuiti la

qualifica e gli incarichi in essere. Nemmeno si può sostenere che

dalla pur limitata "riapertura" della graduatoria deriverebbero

conseguenze negative sugli assetti degli uffici in relazione alla

previsione che le nuove nomine decorrono dalle date (anche remote) in

cui si sono verificate le vacanze di posti. L'art. 3, comma 3, della

legge impugnata precisa che "l'effettivo esercizio delle funzioni

decorre dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione

dell'incarico". Ciò significa che l'effetto retroattivo lamentato

attiene solo all'attribuzione delle qualifiche ed è del tutto privo

di ripercussioni sulla concreta operatività delle strutture e degli

uffici. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato, per violazione dell'art.

97 Cost., gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 169 approvata dal

Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993

e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta

del 9 marzo 1994, recante modifica dell'art. 36, comma 4, della legge

regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul

trattamento economico del personale regionale.

Limitatamente ai dipendenti inquadrati nella prima qualifica

funzionale dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della legge n. 60 del

1984 citata, non riusciti vincitori del concorso per titoli a 152

posti della seconda qualifica indetto nel 1984 a norma dell'art. 36,

l'art. 2 della legge impugnata riapre la graduatoria al fine di

consentire l'attribuzione ai medesimi di un nuovo punteggio, che

tenga conto - nella misura di punti 1,5 per anno, stabilita dal comma

4 dell'art. 36 modificato dall'art. 1 - anche del servizio di ruolo

prestato alle dipendenze di altri enti pubblici o dello Stato, in

conformità della sentenza di questa Corte n. 331 del 1988.

L'art. 3 soggiunge che ai detti dirigenti sono attribuiti, secondo

l'ordine della nuova graduatoria, i posti della seconda qualifica

divenuti vacanti successivamente all'espletamento del concorso in

base alla graduatoria originaria, con decorrenza dalle date nelle

quali si sono verificate le vacanze.

2. - La questione non è fondata.

Il ricorrente non impugna la legge regionale n. 169 del 1994 in

quanto conferma la graduatoria formata in base alla norma del 1984

dichiarata costituzionalmente illegittima, ma, al contrario, perché

violerebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione

"riaprendo una graduatoria ormai consolidata da oltre cinque anni e

determinando uno sconvolgimento degli assetti degli uffici

dirigenziali, con lesione dei diritti, anche per disparità di

trattamento, dei dipendenti che tali posti occupano".

Così formulata, la questione non ha ragion d'essere. La legge

impugnata si propone di dare esecuzione, in conformità della

delibera della Giunta regionale n. 39238 del 17 gennaio 1989, alla

citata sentenza n. 331 del 1988 senza sconvolgere la graduatoria

(definita dalla delibera n. 50429 del 1985) dei vincitori del

concorso a 152 posti della seconda qualifica dirigenziale. A tal fine

i concorrenti esclusi, che avevano impugnato il bando di concorso,

vengono rimessi in termini per produrre i titoli di valutazione del

servizio complessivamente svolto. La nuova graduatoria serve soltanto

a determinare l'ordine dell'attribuzione di altrettanti posti della

seconda qualifica dirigenziale resisi vacanti nel frattempo.

Si tratta in sostanza di una legge di sanatoria, che ha favorito

la definizione della vertenza in via stragiudiziale, senza rimettere

in discussione le assegnazioni di posti già effettuate. Né si può

dire che la retroattività delle nuove nomine, effettuate in base

alla legge impugnata, comporti conseguenze negative sugli assetti

degli uffici, dal momento che le date di riferimento della decorrenza

degli effetti - concernenti unicamente il trattamento economico-normativo dei destinatari - coincidono con quelle in cui i posti

assegnati sono divenuti vacanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 22 dicembre

1993, n. 169, riapprovata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1994

(Modifica dell'art. 36 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60 "Norme

sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale

regionale e conseguenti adempimenti"), sollevata, in riferimento

all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei

ministri col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte