Sentenza n. 469/1999
Altra decisione · depositata il 30/12/1999 · relatore Massimo Vari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della prosecuzione del procedimento penale nei
confronti del senatore Salvatore Frasca per le opinioni espresse nei
confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Castrovillari, nonostante la delibera del Senato della Repubblica del
29 gennaio 1997 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dal parlamentare, promosso con ricorso del Senato della
Repubblica, notificato il 23 gennaio 1999, depositato in Cancelleria
il 27 successivo ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1999.
Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore
Massimo Vari;
Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con il ricorso in epigrafe, il Senato della Repubblica, in
persona del suo Presidente ha promosso, a norma dell'art. 134 della
Costituzione e dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e del
Tribunale di Messina, Sezione penale.
1.1. - Quanto alla vicenda da cui trae origine il sollevato
conflitto, il ricorrente rammenta che, a seguito di talune
dichiarazioni rese, nel corso di un'intervista televisiva, veniva
formulata richiesta di rinvio a giudizio del senatore Salvatore
Frasca per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (artt.
99 e 595, terzo comma, del codice penale e 30 della legge 6 agosto
1990, n. 223).
A seguito di ciò, il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Messina disponeva, ai sensi dell'art. 2 del d.-l. 6
settembre 1996, n. 466, la trasmissione degli atti del procedimento
penale al Senato della Repubblica, sospendendo il processo sino alla
deliberazione in materia di insindacabilità e, comunque, non oltre
il termine di 90 giorni.
L'Assemblea del Senato, in data 29 gennaio 1997, deliberava,
conformemente alla proposta formulata dalla Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, l'insindacabilità, ai sensi dell'art.
68 della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Frasca
nel corso della predetta intervista, dandone comunicazione ufficiale,
tramite il proprio Presidente, al predetto giudice per le indagini
preliminari con lettera del 31 gennaio 1997.
Malgrado ciò, con decreto del 7 marzo 1997, veniva disposto il
giudizio nei confronti del menzionato parlamentare e fissata, per il
5 febbraio 1998, l'udienza davanti al Tribunale di Messina, Sezione
penale; udienza rinviata, una prima volta, al 1 giugno 1998 e,
successivamente, al 19 gennaio 1999.
Di qui la proposta della Giunta di sollevare conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione ai predetti
provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Messina e dalla Sezione penale dello stesso Tribunale;
proposta approvata all'unanimità dall'Assemblea, in data 8 luglio
1998.
1.2. - Con il presente ricorso il Senato della Repubblica ha
chiesto, quindi, a questa Corte di:
"a) dichiarare che spetta al Senato della Repubblica dichiarare
l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle dichiarazioni formulate dal senatore Frasca ed
oggetto di procedimento penale davanti al Tribunale di Messina;
b) dichiarare che non spetta al giudice per le indagini
preliminari ed alla Sezione penale dello stesso Tribunale di Messina
proseguire il procedimento penale, senza dichiarare il
proscioglimento dell'imputato;
c) annullare conseguentemente i provvedimenti di rinvio a
giudizio, di fissazione dell'udienza per il dibattimento ed ogni
altro atto diretto a consentire la prosecuzione del medesimo
procedimento penale a carico del senatore Frasca".
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, in sede di
delibazione preliminare ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del
1953, con ordinanza n. 471 del 1998.
Il ricorso e la menzionata ordinanza sono stati notificati, nel
termine assegnato, al giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Messina ed al Tribunale di Messina, Sezione penale; le
medesime autorità giudiziarie non si sono costituite in giudizio.
3. - Nell'imminenza dell'udienza la parte ricorrente ha depositato
memoria illustrativa con la quale evidenzia che, nelle more del
presente giudizio per conflitto di attribuzione, il Tribunale di
Messina ha pronunciato, in data 5 luglio 1999, la sentenza n. 227,
depositata il successivo 20 luglio e passata in giudicato, la quale,
nell'assolvere il senatore Salvatore Frasca dal reato ascrittogli
"perché non punibile ai sensi dell'art. 68 della Costituzione",
rileva che "il potere di giudicare circa la sussistenza dei
presupposti per l'applicazione dell'immunità di cui all'art. 68
della Costituzione, spetta alla Camera di appartenenza del
parlamentare", sicché ove quest'ultima "eserciti tale potere il
giudice ha l'obbligo di prendere atto della decisione e pronunciare
sentenza di assoluzione".
Ad avviso del ricorrente, "ne deriva la cessazione della materia
del contendere nel conflitto", in quanto "il Tribunale ha
riconosciuto e confermato la spettanza al Senato della competenza a
dichiarare l'insindacabilità ed a vincolare a tale valutazione
l'autorità giudiziaria (fatta salva la possibilità di quest'ultima
di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione)".
Peraltro, sostiene ancora il ricorrente che, ove la Corte non
ritenesse "assorbite" dalla predetta sentenza le richieste avanzate
con il ricorso, dovrebbe addivenirsi all'annullamento degli impugnati
atti del procedimento penale, in quanto lesivi delle attribuzioni
riconosciute al Senato dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Conclude, quindi, la memoria chiedendo che la Corte "accerti che
spetta al Senato dichiarare la sussistenza dei presupposti di
insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, nel caso di specie"
e, "su questo presupposto", valuti "la sussistenza della cessazione
della materia del contendere, con particolare riferimento alla
decisione del Tribunale di Messina di non contestare in questa sede,
mediante proposizione di conflitto di attribuzione, la deliberazione
dell'Assemblea del Senato della Repubblica del 29 gennaio 1997". Considerato in diritto
1. - Con il sollevato conflitto di attribuzione il Senato della
Repubblica si duole che il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Messina e il medesimo Tribunale di Messina, Sezione
penale, abbiano proceduto nei confronti del senatore Salvatore Frasca
per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, a seguito di
talune dichiarazioni rese nel corso di un'intervista televisiva,
nonostante che il fatto oggetto dell'imputazione avesse, già prima
del rinvio a giudizio, formato oggetto della deliberazione di
insindacabilità adottata dallo stesso Senato il 29 gennaio 1997, ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorrente, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte,
osserva che la deliberazione assunta dalla Camera di appartenenza del
parlamentare, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, ha l'effetto
di inibire l'instaurazione o la prosecuzione di qualsiasi giudizio di
responsabilità per i fatti che sono stati ritenuti, a mente della
surrichiamata norma costituzionale, insindacabili, salva,
naturalmente, la facoltà del giudice procedente di provocare esso
stesso il controllo della Corte costituzionale sulla "correttezza"
della deliberazione di insindacabilità.
2. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il Senato
della Repubblica ha fatto presente che, nel frattempo, è
intervenuta, da parte del Tribunale sopra menzionato, sentenza di
assoluzione del senatore Frasca, la quale, nel dichiararlo "non
punibile ai sensi dell'art. 68 della Costituzione", rileva che "il
potere di giudicare circa la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione dell'immunità di cui all'art. 68 della Costituzione,
spetta alla Camera di appartenenza del parlamentare", sicché ove
quest'ultima "eserciti tale potere il giudice ha l'obbligo di
prendere atto della decisione e pronunciare sentenza di assoluzione".
Ad avviso del ricorrente tale pronunzia, con la quale il Tribunale
"ha riconosciuto e confermato la spettanza al Senato della competenza
a dichiarare l'insindacabilità ed a vincolare a tale valutazione
l'autorità giudiziaria (fatta salva la possibilità di quest'ultima
di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione)", potrebbe
costituire il "presupposto" per valutare "la sussistenza della
cessazione della materia del contendere", fermo restando che, ove la
Corte non ritenesse "assorbite" dalla sentenza medesima le richieste
avanzate con il ricorso, dovrebbe addivenirsi all'annullamento degli
atti del procedimento penale.
3. - Tanto premesso in ordine ai termini del conflitto qui in
esame, la Corte ritiene, anzitutto, di confermare l'ammissibilità
del medesimo, già dichiarata, in sede di delibazione sommaria e
senza contraddittorio, con l'ordinanza n. 471 del 1998.
Quanto al profilo soggettivo, la legittimazione del Senato della
Repubblica deriva dall'essere organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in ordine
alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione
(vedi, tra le altre, sentenze n. 329 del 1999, n. 289 del 1998 e nn.
375 e 265 del 1997).
Va, altresì, riconosciuta la legittimazione passiva del giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e del medesimo
Tribunale, Sezione penale, in quanto organi giurisdizionali, in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competenti,
anch'essi, a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartengono (vedi le sentenze innanzi richiamate), nell'ambito delle
funzioni giurisdizionali esercitate nel procedimento penale a carico
del senatore Salvatore Frasca.
In ordine, poi, al profilo oggettivo, l'ammissibilità del
conflitto va apprezzata in ragione dell'attribuzione,
costituzionalmente garantita, che il Senato intende difendere e cioè
la potestà di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un
proprio membro, sì da inibire, o rendere improseguibile,
l'accertamento della responsabilità (nel caso di specie, penale) per
i fatti coperti dalla intervenuta deliberazione di insindacabilità
(vedi, oltre a quelle sopra indicate, le sentenze nn. 379 e 129 del
1996).
4. - Ciò posto, non è dato dubitare che, ai fini della decisione,
assuma assorbente rilievo la circostanza che, nella pendenza del
presente giudizio, il Tribunale di Messina, con la decisione
richiamata dal ricorrente (sentenza in data 5 luglio 1999, depositata
il successivo 20 luglio e divenuta, nel frattempo, irrevocabile), ha
assolto il senatore Salvatore Frasca dall'imputazione che era stata
elevata nei suoi confronti.
In particolare, l'intervenuta assoluzione dell'interessato, con la
formula "perché non punibile ai sensi dell'art. 68 della
Costituzione" e per le ragioni innanzi ricordate, induce a constatare
la convergente valutazione, fra i soggetti del conflitto, in ordine
all'operatività della menzionata norma costituzionale relativamente
alle opinioni espresse dal senatore Frasca, consentendo, perciò, di
dichiarare cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte