Sentenza n. 47/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/03/1957 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9r.d.l. 1425/1935
- art. 2r.d.l. 1425/1935
applicata al caso
- art. 4r.d.l. 2302/1936
- art. 5r.d. 1716/1937
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del R.D.L.
20 giugno 1935, n. 1425, dell'art. 2 del R.D.L. 12 novembre 1936, n.
2302, e degli artt. 4 e 5 del R.D. 21 agosto 1937, n. 1716, promosso
con ordinanza 4 ottobre 1956 della Corte di appello di Venezia nel
procedimento civile tra la Società p. a. Liquigas di Milano e l'Ente
provinciale per il turismo di Venezia, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956, ed iscritta al
n. 332 del Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1957 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'avv. Enrico Allorio
per la Società p. a. Liquigas di Milano e gli avvocati Feliciano
Benvenuti e Roberto Lucifredi per l'Ente provinciale per il turismo di
Venezia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Ente provinciale per il turismo di Venezia nel novembre 1951
notificò allo stabilimento in Porto Marghera della Società p. a.
Liquigas di Milano accertamento di contributo in suo favore per gli
anni 1951 e 1952 nella complessiva somma di lire 500. 500.
Contro tale accertamento la "Liquigas" propose ricorso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo,
che con decreto 28 aprile 1953 ridusse l'ammontare del contributo a
lire 250. 250.
La "Liquigas" versò detta somma, ma successivamente convenne in
giudizio l'E.P.T. dinanzi al Tribunale di Venezia per ivi sentir
dichiarare non esser tenuta a corrispondere all'E.P.T. alcun contributo
e per ottenere la restituzione di quanto già versato.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza 28 luglio - 29 ottobre 1954,
respinse le domande dell'attrice; avverso tale sentenza la "Liquigas"
propose appello e in tale sede sollevò eccezione di illegittimità
costituzionale delle norme istitutive del predetto contributo e
particolarmente dell'art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425,
dell'art. 2 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302 e degli artt. 4 e 5
del R.D. 21 agosto 1937, n. 1716, assumendo che le citate norme
prevedono contributi la cui determinazione avviene mediante decreto
prefettizio, e perciò ad opera dell'autorità amministrativa,
contrariamente a quanto stabilisce l'art. 23 della Costituzione.
La Corte di appello di Venezia, con ordinanza 4 ottobre 1956,
ritenuta la proposta questione non manifestamente infondata, ha
ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Detta ordinanza, notificata l'8 novembre 1956 alle parti in causa e
il 12 novembre 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata, per
disposizione del Presidente di questa Corte, ai sensi dell'art. 25
della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la Società p.
a. Liquigas di Milano in persona del suo amministratore delegato dott.
Virginio Villa, depositando in cancelleria il 26 novembre 1956 le sue
deduzioni, con procura conferita agli avvocati Enrico Allorio, Giovanni
Viola, Enrico Braccianti, Villy Bagnoli e Giuseppe Vitali con elezione
di domicilio in Roma.
La difesa della "Liquigas" premette che l'art. 23 della Carta
costituzionale, prescrivendo che nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, stabilisce
in materia di tributi una riserva di legge per la quale è posto un
divieto per la pubblica amministrazione di istituire tributi e in più
un divieto per il legislatore di delegare ad organi amministrativi il
potere che gli è proprio di disciplinare le prestazioni patrimoniali a
carico di cittadini.
Per quanto concerne le disposizioni che istituiscono e disciplinano
i contributi annuali a favore degli Enti provinciali per il turismo
(regi decreti legge 20 giugno 1935, n. 1425, e 12 novembre 1936, n.
2302; R.D. 21 agosto 1937, n. 1716) denuncia l'illegittimità
costituzionale delle disposizioni stesse in quanto lasciano
all'arbitrio dell'autorità amministrativa tanto i presupposti per
l'applicazione dei contributi medesimi, quanto la determinazione della
loro misura.
La difesa deduce:
a) circa i presupposti dei contributi, imprecisi e indeterminati
sono nelle vigenti disposizioni i riferimenti agli "interessati in
genere al movimento turistico", formulazione che può comprendere le
più disparate situazioni, e ai "privati che dal movimento dei
forestieri ritraggono vantaggi economici nell'esercizio delle loro
industrie, commerci, arti o professioni", latissima dizione per la
quale nessuna delle professioni liberali si sottrarrebbe all'obbligo
del contributo; incerta la formulazione che respinge l'applicazione del
contributo alle località "che abbiano comunque frequenza di
forestieri";
b) circa la misura del contributo, non vi è determinazione né di
un minimo né di un massimo; neppure il modo del riparto tra gli
obbligati trova concreta disciplina nella legge, che usa la locuzione
"in rapporto al movimento dei forestieri ed in proporzione alla loro
potenzialità finanziaria ed economica anche desunta dalla imposta di
ricchezza mobile. . . accertata nell'esercizio precedente";
c) accertamento dei presupposti e determinazione della misura dei
contributi sono demandati al Prefetto della Provincia, su proposta
dello stesso E. P. T., e cioè all'autorità amministrativa;
d) per quanto, in particolare, riguarda l'accertamento del movimento
di transito dei forestieri in determinate località, trattandosi di
apprezzamento del concorso dei requisiti naturali, artistici e
ambientali, viene all'autorità amministrativa conferito illimitato
potere, poiché può ben dirsi che nel nostro Paese non vi sia centro
che per bellezze naturali, per opere d'arte, per caratteristiche
storiche e ambientali, non presenti i requisiti in parola.
La difesa della "Liquigas" conclude chiedendo che la Corte voglia
dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme concernenti i
contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo,
contenute nei decreti sopra indicati.
In data 28 dicembre 1956, con il deposito nella cancelleria della
Corte delle proprie deduzioni, si è costituito l'E. P. T. di Venezia
in persona del suo presidente dott. Andrea di Valmarana, rappresentato
dagli avvocati Roberto Lucifredi, Feliciano Benvenuti, Giuseppe Tessier
e Antonio Stoppani, con domicilio eletto in Roma.
Deduce la difesa dell'E. P. T. :
a) la locuzione "in base alla legge", contenuta nell'art. 23 della
Costituzione, va interpretata in senso ampio; detto articolo non
prescrive che le prestazioni patrimoniali debbono essere imposte nei
limiti e nei modi stabiliti dalla legge e neppure per disposizione di
legge, onde è sufficiente che questa determini il fondamento della
prestazione senza stabilire ogni suo elemento; una diversa
interpretazione renderebbe incompatibile con l'art. 29 il principio di
autonomia delle finanze locali; non può la legge in ordine a tributi
locali precisare, con disposizione valida per ogni ipotesi locale,
tutti gli elementi relativi alla prestazione; le norme vigenti,
interpretate alla stregua degli enunciati concetti, rispondono comunque
ai requisiti richiesti dall'art. 23 per prestazioni patrimoniali della
natura di cui trattasi, in quanto determinano i presupposti, i
soggetti, la misura dei contributi stessi;
b) in particolare, i presupposti sono indicati sia sotto lo aspetto
funzionale (ammontare complessivo del fabbisogno di ciascun Ente
determinato dal Prefetto sulla base del programma dell'attività
dell'Ente, preventivamente autorizzato dal Commissariato per il
turismo), sia sotto l'aspetto territoriale (localizzazione degli
interessi accertata dal Prefetto sulla base dell'esistenza della
imposta di soggiorno o di cura o della frequenza dei forestieri,
determinata quest'ultima attraverso i dati delle presenze negli
alberghi o altri dati statistici);
c) i soggetti, già indicati con la dizione "interessati in genere
al movimento turistico", sono stati di poi individuati nei "privati che
dal movimento dei forestieri ritraggono vantaggi economici
nell'esercizio delle loro industrie, commercio, arti o professioni";
d) la misura del contributo, infine, è ricavata da una proporzione
tra il fabbisogno dell'Ente e la capacità contributiva dei singoli
interessati tratta da una indicazione riflessa quale è quella
dell'ammontare complessivo dei loro redditi accertata ai fini
dell'imposta comunale sulle industrie, arti, commerci e professioni.
La difesa dell'E. P. T. conclude chiedendo che sia dichiarata non
fondata la questione di legittimità costituzionale di cui si discute.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, è intervenuto nel presente
giudizio con atto depositato in cancelleria il 2 dicembre 1956.
L'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato che all'esame della
Corte costituzionale sono state già sottoposte analoghe questioni
relative ad altri Enti, rileva:
a) ai contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il
turismo deve, secondo prevalente giurisprudenza, riconoscersi natura
tributaria affine ai contributi speciali; onde si è nell'ambito
dell'art. 23 della Costituzione, che riguarda soltanto prestazioni
patrimoniali che abbiano natura tributaria;
b) per quanto concerne i contributi a favore degli Enti provinciali
per il turismo le vigenti disposizioni disciplinano la materia in modo
completo, sia fornendo i criteri per la fondamentale determinazione dei
soggetti passivi della prestazione, sia fissando i criteri di
riferimento per la determinazione della misura dei contributi stessi.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte voglia
dichiarare non fondata la proposta questione in ordine ai regi decreti
legge n. 1425 del 1935 e n. 2302 del 1936.
Con memoria depositata in cancelleria il 7 febbraio 1957, la difesa
della "Liquigas" prospetta, anzitutto, una eccezione di
inammissibilità della costituzione in giudizio dell'E. P. T. di
Venezia, la quale sarebbe avvenuta oltre il termine fissato dall'art.
25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, rimettendosi per
altro alla Corte sulla portata dell'art. 3, comma secondo, delle Norme
integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. Essendo state frattanto depositate le sentenze di
questa Corte n. 4 del 16 gennaio 1957 e n. 30 del 23 gennaio 1957, la
difesa della Società trae dalle motivazioni delle ricordate sentenze
argomenti a conforto di quelli esposti nelle precedenti deduzioni e
conferma le richieste già enunciate.
Anche la difesa dell'E. P. T. di Venezia ha il 7 febbraio 1957
depositato una memoria, nella quale svolge argomenti a sostegno della
propria tesi tratti dalle citate sentenze della Corte costituzionale,
osservando altresì che alla Corte non può essere proposta questione
di legittimità costituzionale in ordine a un regolamento di
esecuzione, quale è il R.D. 21 agosto 1937, n. 1716. Conferma quindi
le proprie conclusioni.
Nella discussione orale i difensori delle parti e il sostituto
avvocato generale dello Stato hanno illustrato le tesi svolte negli
scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. La difesa della Società p. a. Liquigas ha sollevato eccezione
di inammissibilità per tardiva costituzione nel presente giudizio
dell'Ente provinciale per il turismo di Venezia, in quanto le deduzioni
nell'interesse di quest'ultimo sono state depositate il 28 dicembre
1956 e cioè oltre venti giorni (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n.
87) dalla notificazione della ordinanza della Corte di appello di
Venezia, eseguita l'8 novembre 1956.
Per il secondo comma del citato art. 25, le parti, entro venti
giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, possono esaminare
gli atti depositati nella cancelleria della Corte costituzionale e
presentare le loro deduzioni; ma il secondo comma dell'art. 3 delle
Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti a questa Corte -
norme la cui emanazione trova fondamento nel secondo comma dell'art. 22
della legge n. 87 del 1953 - precisa che entro il predetto termine non
sono computati i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e
quello in cui l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il ricordato comma dell'art. 3 risponde appunto allo scopo di
integrare le norrne della legge, puntualizzando il termine per la
costituzione delle parti; e poiché l'ordinanza della Corte di appello
è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale n. 316 del 15 dicembre
1956 e l'E. P. T. si è costituito in giudizio il 28 dicembre 1956,
l'eccezione di cui sopra deve essere respinta.
2. La "Liquigas" in sede di appello ha sollevato eccezione di
illegittimità costituzionale delle norme istitutive del contributo a
favore degli Enti provinciali per il turismo e particolarmente di
quelle contenute nell'art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425,
nell'art. 2 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, e negli artt. 4 e 5
del R.D. 21 agosto 1937, n. 1716, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione; la Corte di appello nell'ordinanza 4 ottobre 1956 ha
rimesso la questione a questa Corte sostanzialmente negli stessi
termini nei quali era stata prospettata dalla parte.
La difesa dell'E.P.T. di Venezia ha rilevato la inammissibilità
del giudizio di legittimità costituzionale in ordine al R.D. 21 agosto
1937, n. 1716; l'Avvocatura dello Stato, dopo aver accennato a tale
argomento, ha concluso chiedendo che la Corte voglia dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme
contenute nei regi decreti legge n. 1425 del 1935 e n. 2302 del 1936;
la difesa della "Liquigas" nella discussione orale ha fatto uguale
rilievo.
Il R.D. 21 agosto 1937, n. 1716 che, come risulta dalle sue
premesse, è stato emanato in base all'art. 1, n. 1, della legge 31
gennaio 1926, n. 100, e udito il parere del Consiglio di Stato non è
atto avente forza di legge. Onde il rilievo al riguardo è fondato;
conseguentemente, come già statuito dalla Corte in relazione ad
analogo rilievo con sentenza n. 30 del 23 gennaio 1957, deve
dichiararsi improponibile la questione di legittimità costituzionale
in ordine al decreto stesso.
3. Nel merito, giova innanzi tutto fare un sommario cenno delle
disposizioni concernenti l'istituziore e il funzionamento degli organi
del turismo.
Organo centrale di governo è il Commissariato per il turismo;
organi periferici gli "Enti provinciali per il turismo", istituiti in
ogni Provincia in virtù del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, con
personalità giuridica, proprio ordinamento e amministrazione autonoma
(art. 2 R.D.L. n. 1425 del 1935 e art. 1 R.D.L. n. 1647 del 1937);
organi degli Enti sono il Presidente e il Consiglio.
Agli Enti provinciali per il turismo spetta essenzialmente di
provvedere al collegamento tra tutti i Comuni, enti, associazioni e
organizzazioni che hanno interesse allo sviluppo turistico nella
Provincia, di coordinare e disciplinare l'attività delle aziende
autonome per le stazioni di soggiorno cura e turismo e delle
istituzioni che hanno lo scopo di promuovere il concorso dei
forestieri.
In origine agli Enti provinciali per il turismo partecipavano i
Consigli provinciali dell'economia corporativa (delle corporazioni dal
1937); gli Enti provinciali per il turismo avevano sede presso i
Consigli e questi avevano sui primi poteri di vigilanza (artt. 3 e 11
R.D.L. n. 1425 del 1935); facevano parte del Consiglio degli Enti
provinciali per il turismo membri del Consiglio dell'economia. Il
programma della attività da svolgersi, i bilanci preventivi e i conti
consuntivi degli Enti provinciali per il turismo erano sottoposti al
parere dei Consigli dell'economia (art. 11 R.D.L. n. 1425 del 1935). Ma
dal 1944, soppressi i Consigli delle corporazioni, alle ricostituite
Camere di commercio, industria e agricoltura sono state attribuite le
funzioni già demandate ai predetti Consigli.
A non diversi concetti si informa la dichiarazione di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Corte, ai fini del decidere, rileva anzitutto che il problema
della interpretazione e della portata dell'art. 23 della Costituzione
è stato esaminato e risolto con le sentenze n. 4 del 16 gennaio 1957 e
n. 30 del 23 gennaio 1957. È stato in proposito affermato che la
norma contenuta nell'art. 23, posta a tuteia della libertà e della
proprietà individuale, è applicabile alle prestazioni personali o
patrimoniali "imposte" con atto di autorità e cioè in modo
obbligatorio a carico di una persona senza che la sua volontà vi abbia
concorso; carattere questo che distingue siffatte prestazioni da quelle
consortili di natura privatistica. E stato altresì precisato che, per
la legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione
patrimoniale, l'art. 23 esige non soltanto che questa trovi la sua base
nella legge, ma altresì che la legge, attributiva della potestà di
imposizione, indichi criteri idonei a delimitare la discrezionalità
dell'ente impositore sì da non lasciare all'arbitrio dell'ente stesso
la determinazione della prestazione.
Con le ricordate sentenze è stata quindi riconosciuta, in tesi di
principio, la legittimità costituzionale di norme che attribuiscano ad
enti pubblici il potere di imporre obbligatoriamente prestazioni, ma in
pari tempo è stata chiaramente posta in evidenza la necessità, nel
fare applicazione del principio ai singoli casi, di accertare se la
legge, nella quale trovi nella specie fondamento il potere di
imposizione, stabilisca criteri e limiti, variabili per altro da caso a
caso per la particolarità della materia, ma che comunque, nel loro
complesso, soddisfino, sotto gli indicati profili e ai considerati
effetti, le esigenze sopra delineate relativamente alla determinazione
dei presupposti soggettivi e oggettivi della prestazione, del quantum e
di controlli da parte dell'autorità governativa.
Passando all'applicazione dei riaffermati principi alla questione
che forma oggetto del presente giudizio e premesso che gli Enti
provinciali per il turismo sono enti pubblici, a favore dei quali
possono essere obbligatoriamente imposti contributi anche a carico di
soggetti privati, contributi che rientrano nella sfera di applicazione
dell'art. 23 della Costituzione, resta da stabilire in concreto se le
vigenti norme concernenti i detti contributi (contenute nei decreti
legge n. 1425 del 1935 e n. 2302 del 1936) indichino quei criteri e
quei limiti che l'art. 23 della Costituzione richiede per la loro
legittimità.
Con riferimento all'epoca nella quale furono emanati i decreti
legge è stato sopra rilevato che i Consigli dell'economia corporativa
partecipavano in modo notevole all'organizzazione e alla vita
finanziaria degli Enti provinciali per il turismo; che facevano parte
del Consiglio degli Enti membri del Consiglio dell'economia "che
rappresentavano in seno al Consiglio stesso gli interessi del movimento
turistico" (art. 5, n. 1, R.D.L. n. 1425 del 1935); che, infine, erano
demandati ai Consigli dell'economia poteri di vigilanza.
Organo provinciale di preminente importanza per la vita dell'Ente
provinciale per il turismo è il Prefetto, che con propri decreti, come
si è già notato, provvede alla determinazione dell'ammontare del
fabbisogno dell'Ente e al riparto dei contributi tra i vari obbligati.
Ma nel passato il Prefetto era anche il Presidente del Consiglio
dell'economia corporativa; poteva così presumersi che Consiglio e
Prefetto tendessero a far concorrere anche gli interessati al movimento
turistico alla vita stessa degli Enti provinciali per il turismo.
È quindi consentito opinare che i testi legislativi sopra
ricordati avessero inteso riferire la determinazione dei contributi
dovuti anche dai privati operatori economici nella Provincia al
principio dell'autogoverno di categoria, onde i contributi stessi
venivano ad assumere caratteristiche che potevano avvicinarsi a quelli
di un'auto - imposizione.
Venuto meno l'intervento sia pure formalmente rappresentativo del
Consiglio dell'economia corporativa (o delle corporazioni) e del
Prefetto - presidente, i contributi a favore degli Enti provinciali per
il turismo si presentano sotto diverso aspetto; e su due punti deve la
Corte particolarmente soffermarsi.
In primo luogo, posto che qui si discute intorno ai contributi
dovuti non dagli enti ma dai soggetti privati, la Corte non ravvisa
nelle norme contenute nei più volte citati decreti legge elementi che
valgono ad individuare, in modo concreto o almeno sufficiente allo
scopo, i soggetti passivi dei contributi.
Le locuzioni "interessati in genere al movimento turistico" (art. 9
R.D.L. n. 1425 del 1935), "altri obbligati. . .in rapporto al movimento
dei forestieri ed in proporzione alla loro potenzialità finanziaria ed
economica, anche desunta dall'imposta di ricchezza mobile. . . " (art.
2 R.D.L. n. 2302 del 1936) per la indeterminata espressione non sono
tali da rendere possibile l'esatta individuazione dei soggetti passivi
della prestazione. Non è in questa sede consentito far riferimento
alle disposizioni contenute nel R.D. n. 1716 del 1937, ma, se anche qui
si invocassero tali norme a sussidio interpretativo di quelle aventi
forza di legge, non si trarrebbero più concreti elementi di
individuazione dei soggetti passivi della prestazione (". . . privati
che dal movimento dei forestieri ritraggono vantaggi economici
nell'esercizio delle loro industrie, commerci, arti o professioni. . .
", art. 4 cit. R.D. n. 1716).
In secondo luogo, al Prefetto, autorità amministrativa, sono
conferite ampie facoltà discrezionali, per l'esercizio delle quali non
sono neppur stabiliti criteri direttivi e limitativi. Con decreto del
Prefetto, e su proposta del Consiglio dello stesso E. P. T., viene
determinato per l'esercizio finanziario successivo l'ammontare
complessivo dei contributi spettanti all'Ente; con decreto del Prefetto
si provvede al riparto dei contributi obbligatori; l'esistenza stessa
del movimento dei forestieri nelle singole località - norme contenute
nel R.D. n. 1716, che si richiamano con la riserva di cui sopra - è
accertata dal Prefetto e, per quanto riguarda il movimento di transito,
mediante apprezzamento del concorso di requisiti naturali, artistici e
ambientali (riferimenti questi che nel nostro Paese, per evidenti
ragioni, consentono massima discrezionalità) e delle organizzazioni di
feste, manifestazioni, riunioni sportive e simili (riferimenti
all'attività medesima dell'E. P. T. ).
Reputa pertanto la Corte che le disposizioni legislative in esame,
non precisando i soggetti passivi della prestazione né indicando
criteri che valgono a delimitare o circoscrivere in modo idoneo la
discrezionalità nell'esercizio del potere di imposizione, si
appalesano viziate di illegittimità costituzionale in riferimento
all'art. 23 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Società p.
a. "Liquigas" di Milano;
dichiara la improponibilità della questione di legittimità
costituzionale del R.D. 21 agosto 1937, n. 1716;
dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute
nell'art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e nell'art. 2 del
R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, nelle parti che disciplinano
l'imposizione e l'accertamento dei contributi dovuti da soggetti
diversi dagli enti pubblici, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI
ECLI:IT:COST:1957:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte