Sentenza n. 47/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1959 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 14legge 14/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana con i seguenti
ricorsi:
1) ricorso notificato il 4 aprile 1958, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 14 successivo ed iscritto al
n. 6 del Registro ricorsi del 1958, avverso la legge regionale
siciliana 29 marzo 1958 recante "Norme sul personale della Regione";
2) ricorso notificato l'li luglio 1958, depositato in cancelleria
il 19 successivo ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi del 1958,
avverso il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 luglio 1958
recante "Norme per il funzionamento del servizio di liquidazione del
trattamento di quiescenza spettante al personale dell'Amministrazione
regionale";
3) ricorso notificato il 26 marzo 1959, depositato in cancelleria
il 4 aprile 1959 ed iscritto al n. 3 del Registro ricorsi del 1959,
avverso la legge regionale siciliana 18 marzo 1959 recante
"Collocamento nei ruoli del personale inquadrato con la legge 7 maggio
1958, n. 14 ".
Viste le costituzioni in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 17 giugno 1959 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il
ricorrente e gli avvocati Antonio Sorrentino e Pietro Virga per la
Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Assemblea regionale siciliana il 29 marzo 1958 approvò una
legge intitolata "Norme sul personale della Regione". Di questa legge
11 Commissario dello Stato ha ritenuto che fossero viziati di
illegittimità costituzionale gli articoli 2, 3 e 10 e di conseguenza
ha proposto ricorso, depositato in cancelleria il 14 aprile del 1958.
Il primo degli articoli impugnati dispone:
"Il Governo della Regione è delegato ad emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme
necessarie per il funzionamento del servizio di liquidazione della
pensione e del trattamento di quiescenza spettante al personale
dipendente dall'Amministrazione regionale, in rapporto al trattamento
economico di cui al precedente articolo.
"Il personale necessario per il funzionamento dei servizi di cui al
comma precedente è prelevato da quello attualmente in servizio presso
l'Amministrazione centrale della Regione".
Sostiene il Commissario dello Stato che codesta delega è
costituzionalmente illegittima perché, non determinando i principi e i
criteri direttivi ai quali deve informare la sua attività legislativa
il Governo regionale, è in contrasto con le norme contenute nell'art.
76 della Costituzione. L'ordinamento dei pubblici uffici sarebbe
materia espressamente riservata dalla Costituzione alla legge, e a
ragione, in quanto esso esigerebbe "una disciplina informata a criteri
di superiore e armonica valutazione degli interessi generali e un
sistema di cautele idonee ad assicurare il più ordinato ed efficace
svolgersi delle pubbliche funzioni" e perciò non potrebbe essere
affidata al Governo senza la determinazione di precise e rigorose
direttive.
L'art. 3 dispone: "Il personale non di ruolo, anche se proveniente
da altre Amministrazioni e che da atti di ufficio di data certa risulti
comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1957 presso i singoli
rami dell'Amministrazione centrale della Regione e presso uffici
centrali dipendenti, con qualunque qualifica e forma, e con mansioni
corrispondenti a quelle dei gruppi A, B, C, subalterni, e di operai
salariati, è inquadrato in appositi ruoli speciali di personale in
rapporto al titolo di studio posseduto, sempre che ricorrano le
seguenti condizioni:
1) che l'interessato abbia prestato regolare servizio; 2) che
l'interessato abbia la cittadinanza italiana, risulti di regolare
condotta morale e non abbia riportato condanne per delitti non
colposi".
Sostiene il Commissario dello Stato che questo articolo violerebbe
le norme contenute nell'art. 97 della Costituzione che tutelano il
regolare funzionamento degli uffici attraverso l'accertamento
dell'idoneità morale o professionale dei dipendenti, in quanto esso
consentirebbe di preporre ai pubblici uffici regionali persone che non
abbiano i requisiti necessari per assicurare una buona amministrazione.
Il Commissario richiama la legislazione dello Stato in questa materia,
non già perché essa costituisca un limite della potestà legislativa
della Regione che in questa materia è esclusiva, ma perché fornisce
la riprova che agli uffici pubblici non possono essere preposte persone
che non abbiano insieme col titolo di studio il possesso di determinati
titoli di servizio.
Infine l'art. 10, disponendo che "l'Assessore al bilancio, finanze
e demanio è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione della presente legge " e che "alle maggiori
spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte
utilizzando le disponibilità dei capitoli 13, 21, 22 e 23 dello stato
di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno
finanziario in corso" avrebbe violato l'art. 81 della Costituzione, in
quanto non avrebbe indicato l'esatto ammontare dei nuovi oneri e non
consentirebbe in conseguenza di stabilire se l'imputazione ai capitoli
sopra ricordati del bilancio regionale assicuri le disponibilità dei
mezzi necessari.
2. - La Regione si è costituita in giudizio, depositando le sue
deduzioni il 24 aprile 1958, e ha richiesto il rigetto dell'impugnativa
del Commissario dello Stato.
Non nega la Regione che la materia dell'organizzazione degli uffici
pubblici sia materia riservata alla legge, ma nega che in virtù della
norma costituzionale sia stata soppressa ogni qualsiasi potestà
regolamentare del Governo. Vi sono casi, come quello in esame, relativi
all'organizzazione interna dei servizi, che potrebbero essere regolati
finanche indipendentemente da norme regolamentari. Ne consegue che
quella configurata dall'art. 2 della legge impugnata non costituirebbe
una delega legislativa; con essa il legislatore non avrebbe inteso
affidare al Governo l'esercizio di una facoltà sua propria, ma
piuttosto avrebbe disposto che "norme di carattere interno " fossero
emanate con la forma del decreto del Governo regionale. In sostanza il
provvedimento da emanare sarebbe un normale regolamento che troverebbe
la sua fonte nel potere che spetta istituzionalmente ad ogni pubblica
amministrazione di organizzare i suoi servizi o al massimo un
regolamento di esecuzione della legge.
In secondo luogo, sostiene la Regione che le censure mosse dal
Commissario dello Stato all'art. 3 della legge sarebbero censure di
merito e non di legittimità, risolvendosi esse in una critica ai
criteri che il legislatore regionale ha seguito per regolare
l'immissione del personale nei ruoli speciali. L'art. 97 della
Costituzione, che il Commissario dello Stato richiama, porrebbe un
precetto nella parte in cui prescrive che all'organizzazione dei
pubblici uffici si provvede con legge, ma indicherebbe soltanto una
direttiva nella parte invece in cui dispone che l'organizzazione deve
essere fatta in modo d'assicurare il buon andamento e l'imparzialità
dell'Amministrazione, direttiva, la cui applicazione non potrebbe non
essere rimessa al prudente arbitrio del legislatore. Sarebbe una
innovazione arditissima, a dire della difesa regionale, trascinare la
Corte costituzionale ad esaminare se le leggi, che regolano
l'organizzazione dei pubblici uffici, ne assicurano effettivamente il
buon andamento.
Quanto ai richiami alla legislazione statale in materia, la
Regione, premesso che essa non sarebbe in alcun modo vincolante per il
legislatore siciliano, ritiene di poter ricavare dal suo esame esempi e
casi di leggi che prevedono o hanno previsto l'assunzione di personale
avventizio nei ruoli organici, o nei ruoli speciali senza vaglio di
concorso e senza riguardo a una determinata anzianità di servizio.
Infine dalla censura mossa all'art. 10 la Regione si difende
sostenendo che la norma costituzionale contenuta nell'art. 81 della
Costituzione imporrebbe soltanto l'indicazione dei mezzi per far fronte
ai nuovi oneri non già la corrispondenza tra entità degli oneri e
disponibilità dei mezzi. D'altra parte nel caso in esame sarebbero da
fare due osservazioni, la prima è che la spesa, se non è determinata
è facilmente determinabile, l'onere dell'applicazione dei nuovi
stipendi e l'immissione degli avventizi nei ruoli costituendo una
operazione aritmetica, su dati facilmente accertabili, la seconda che
l'assemblea regionale non ha fatto che adeguarsi al comportamento del
legislatore statale quale risulta tra l'altro proprio dall'art. 27 del
decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19, le cui norme la Regione ha
esteso ai suoi dipendenti.
3. - In pendenza del giudizio di legittimità costituzionale
davanti a questa Corte la Regione ha promulgato e pubblicato la legge
impugnata (diventata legge 7 maggio 1958, n. 14) e il Governo regionale
ha a sua volta emanato il decreto legislativo presidenziale 5 luglio
1958, n. 4, esercitando la delega prevista nell'art. 2 della legge. Il
Commissario dello Stato con ricorso depositato in cancelleria il 19
luglio 1958 ha chiesto che, anche di questo decreto, stante
l'inscindibile connessione tra legge di delegazione e legge delegata,
sia dichiarata la illegittimità costituzionale e che sia respinta,
come irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità, l'eventuale
obiezione che esso, in quanto intende disciplinare la gestione del
fondo speciale costituito con la legge regionale 29 luglio 1950, n. 65,
concernerebbe materia rientrante nella competenza regolamentare del
Governo regionale.
La Regione, costituitasi in giudizio mediante deposito delle
deduzioni il 30 luglio 1958, ha chiesto in primo luogo che la
impugnativa del Commissario dello Stato sia dichiarata inammissibile in
quanto essa fonda l'illegittimità del decreto sull'asserita
incostituzionalità della legge di delega della quale si discute in un
giudizio tuttora pendente davanti alla Corte, e subordinatamente che il
ricorso venga respinto nel merito.
4. - Tanto la difesa dello Stato, quanto quella della Regione hanno
presentato memorie depositate in cancelleria rispettivamente il 19 e il
20 novembre del 1958, nelle quali hanno ribadite e illustrate le tesi
avanzate in sostegno delle loro ragioni. In particolare la difesa
regionale propone ed illustra due nuove tesi che, a suo dire, sono da
porre "sul piano pregiudiziale".
La prima è quella dei limiti del "controllo dello Stato
sull'attività legislativa delle Regioni ". Sostiene la Regione che
codesto controllo deve ritenersi diretto soltanto ad assicurare le
rispettive sfere di attribuzioni e non è perciò tale da consentire
una più penetrante ingerenza che si estenda a qualsiasi profilo di
incostituzionalità della legge regionale.
Il ricorso del Commissario dello Stato contro le leggi regionali
sarebbe, dunque, ammissibile soltanto quando la Regione ecceda i limiti
della propria competenza, non già quando essa violi, con le proprie
norme, una norma o un principio di carattere costituzionale. In questo
secondo caso, infatti, non si potrebbe parlare di uno "straripamento
delle competenze" dell'organo regionale legiferante, dato che "il vizio
di competenza non si configura alla stregua di una generica deficienza
di potere, ma sulla base di concetti assai più circoscritti e cioè
nel senso che il potere di cui trattasi appartenga ad altra autorità".
Questo concetto sarebbe consacrato nella norma contenuta nell'art.
127 della Costituzione, e negli statuti delle altre regioni autonome, e
troverebbe conferma nel capoverso dell'art. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Non potrebbe opporsi a questa tesi la circostanza che gli articoli
25 e 27 dello Statuto per la Regione siciliana parlino genericamente di
impugnative per incostituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea
regionale. Il potere generico di impugnativa accordato da queste norme
al Commissario dello Stato era giustificato al momento in cui fu
istituito, quando, cioè, non esisteva l'annullamento delle leggi per
incostituzionalità; non troverebbe più giustificazione ora che la
Costituzione ha introdotto in via generale l'impugnativa incidentale
per incostituzionalità delle leggi. Le sopravvenute disposizioni
dell'art. 127 della Costituzione avrebbero ricondotto la facoltà di
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei limiti
in cui essa è riconosciuta in via generale allo Stato contro le leggi
regionali. Del che potrebbe trarsi conferma dai principi posti dalla
sentenza 9 marzo 1957, n. 38, di questa Corte, che avrebbe appunto
riportata l'impugnativa per incostituzionalità delle leggi siciliane
nell'ambito dell'art. 127 della Costituzione, lasciando in vigore
soltanto i modi e i termini della proposizione del giudizio, quali sono
regolati dallo Statuto speciale per la Regione siciliana, e dalle
"Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale",
che hanno consentito la rinuncia all'impugnativa nei giudizi promossi
in via principale (art. 25) e dunque anche in quelli promossi dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, rinuncia che non si
spiegherebbe, se l'impugnativa prescindesse dall'interesse specifico
dello Stato e fosse rivolta in generale alla tutela della
costituzionalità delle leggi siciliane.
La seconda tesi è rivolta a rimuovere il dubbio
dell'ammissibilità di deleghe legislative da parte delle assemblee
alle giunte regionali. La difesa regionale premette che il ricorso del
Commissario dello Stato contesta la regolarità della delega, non già
l'ammissibilità di essa e che pertanto la Corte costituzionale, non
investita del problema, non debba occuparsene. Tuttavia, la difesa
regionale espone che la legittimità costituzionale della delega
dell'Assemblea regionale siciliana al Governo regionale a emanare norme
di legge si ricavi: a) dall'art. 134 della Costituzione che parla non
soltanto di leggi ma anche di atti della Regione aventi forza di legge,
espressione che non potrebbe riferirsi se non agli atti legislativi
delegati; b) dalla prassi costantemente osservata durante questo primo
decennio di applicazione dello Statuto siciliano; c) dall'esplicito
riconoscimento della costituzionalità di questa prassi da parte
dell'Alta Corte per la Regione siciliana; d) infine, argomentando a
contrario, dall'articolo 40 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto
Adige che ha espressamente vietato la delega legislativa.
5. - Nell'attesa della trattazione di questi due giudizi di
legittimità costituzionale, fissata per la udienza del 3 dicembre 1958
e rinviata, su richiesta delle parti, a questa udienza, l'Assemblea
regionale ha approvato (18 marzo 1959) e il Presidente della Giunta ha
promulgato una legge intitolata "Collocamento nei ruoli del personale
inquadrato con la legge 7 maggio 1958, n. 14" (legge 12 maggio 1959, n.
19). Questa legge estende al personale, che "si sia trovato" nelle
condizioni previste dall'art. 3 della legge 7 maggio 1958, n. 14, e che
dalla data di assunzione abbia compiuto un anno di lodevole e
ininterrotto servizio, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a
4 del decreto legislativo del Presidente della Regione 12 aprile 1951,
n. 18, che contiene "norme integrative per l'attuazione dei ruoli
transitori del personale dell'amministrazione centrale della Regione"
e, per la prima applicazione della legge, le disposizioni contenute
negli articoli 14 e 15 della legge 13 maggio 1953, n. 34, che approva i
ruoli organici dell'amministrazione regionale (art. 1); detta
disposizioni per il calcolo del servizio utile ai fini economici e di
quiescenza di questo personale (art. 2, primo e secondo comma);
specifica che, ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge 13
maggio 1953, n. 34, la promozione alla qualifica superiore può aver
luogo soltanto sotto certe condizioni (art. 2, terzo comma); stabilisce
che l'inquadramento nei ruoli transitori ha luogo con riferimento alla
carriera cui è stato assimilato il personale stesso in rapporto al
titolo di studio posseduto alla data di entrata in vigore della legge
(art. 3); fa salve le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9
della legge 7 maggio 1958, n. 14 (art. 5); provvede alla copertura del
maggior onere di lire 80 milioni derivante dalla applicazione della
legge, autorizzando l'utilizzazione delle disponibilità del capitolo
35 del bilancio della Regione (art. 6). Anche questa legge è stata
considerata dal Commissario dello Stato in contrasto con l'art. 97
della Costituzione e con la norma dell'ultimo comma dell'ottava
disposizione transitoria della Costituzione. Lamenta, infatti, il
Commissario che la legge, estendendo a tutto il personale comunque in
servizio alla data del 31 dicembre 1957 le disposizioni contenute negli
articoli da 1 a 4 del decreto legislativo del Presidente della Regione
12 aprile 1951, n. 18, e negli articoli 14 e 15 della legge 13 maggio
1953, n. 34, avrebbe istituito un nuovo ruolo di pubblici impiegati
senza il rispetto delle garanzie richieste dall'art. 97 della
Costituzione e consentito il passaggio dai ruoli transitori nei ruoli
definitivi senza la garanzia del concorso "concretando una nuova e più
grave violazione dell'art. 97 della Costituzione". Più particolarmente
la violazione di quest'articolo della Costituzione risulterebbe dal
fatto che con la legge impugnata il numero degli impiegati da
inquadrare e le qualifiche loro sono stabiliti in base a una "casuale
situazione di fatto" "non in base a un criterio direttivo e all'ovvio
necessario presupposto della riforma degli organici", e dall'altro che
la sistemazione definitiva nei ruoli organici senza concorso (art. 1
della legge) e l'inquadramento nei ruoli transitori sulla base soltanto
del titolo di studio e senza riferimento alle mansioni effettivamente
esercitate (art. 3 della legge) non consentono di accertare in tutti e
due i casi il possesso da parte dei dipendenti regionali dei necessari
requisiti di idoneità professionale. La riprova della
incostituzionalità della legge si ritrarrebbe dal contrasto nel quale
essa si trova con la legislazione nazionale in materia, la quale
avrebbe costantemente osservato, quando ha dovuto risolvere analogo
problema di inquadramento dei dipendenti statali, l'obbligo del
concorso sancito dal terzo comma dell'art. 97 e ha regolato
l'inclusione nei ruoli transitori e aggiunti sulla base di una precisa
valutazione della durata del servizio prestato. Il Commissario dello
Stato ricorda l'art. 1 del D. L.7 aprile 1948, n. 262, e l'art. 344 del
vigente Statuto degli impiegati civili dello Stato, il primo dei quali
richiede per l'inquadramento in una determinata categoria nei ruoli
speciali transitori un servizio di sei anni oltre il possesso di altri
requisiti, e il secondo estende la possibilità di inquadramento nei
ruoli aggiunti anche al personale non di ruolo successivamente alla
data dell'ora citato decreto legislativo, ma a condizione che
l'assunzione sia avvenuta in conformità a specifiche norme di legge:
non indiscriminatamente come invece stabilisce la legge regionale.
6. - La legge violerebbe anche la norma contenuta nell'ultimo comma
dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, la quale, come
si sa, stabilisce che le Regioni devono trarre il proprio personale,
salvo casi di necessità, da quello dello Stato e degli Enti locali.
Questa norma rappresenterebbe un principio di ordine generale alla cui
osservanza è tenuta anche la Regione siciliana e sarebbe strettamente
connessa con le finalità di decentramento dell'ordinamento regionale.
Ne conseguirebbe che la Regione non può avvalersi in primo luogo del
personale statale per esercitare le competenze che le sono state
assegnate e soltanto in casi di necessità può ricorrere
all'assunzione diretta di personale. Né con questa norma dell'ottava
disposizione transitoria contrasterebbe l'altra contenuta nello art. 43
dello Statuto della Regione siciliana la quale è soltanto rivolta a
stabilire una speciale procedura per il passaggio degli uffici e del
personale dello Stato alla Regione siciliana.
7. - La Regione ha depositato in cancelleria il 16 aprile 1959 le
sue deduzioni, nelle quali in primo luogo solleva tre eccezioni di
inammissibilità del ricorso. La prima sarebbe quella di incompetenza
di questa Corte a giudicare sui ricorsi proposti dal Commissario dello
Stato contro la Regione siciliana. Avverte anzi espressamente la difesa
regionale che la costituzione da parte della Regione nel presente
giudizio non implica acquiescenza alla tesi dell'assorbimento da parte
della Corte costituzionale delle competenze dell'Alta Corte per la
Sicilia. La seconda consisterebbe nel difetto di legittimazione attiva
da parte del Commissario dello Stato, stante che, ad avviso della
difesa regionale, questo sarebbe legittimato ad agire soltanto davanti
all'Alta Corte per la Regione siciliana e non mai davanti a questa
Corte costituzionale dove può agire legittimamente, in applicazione
dell'art. 127 della Costituzione, soltanto il Presidente del Consiglio.
La terza risulterebbe dal fatto che col ricorso contro la legge in
esame, che altro non farebbe se non estendere al personale avventizio
assunto successivamente al 1953 le disposizioni contenute nella legge
29 luglio 1950, n. 65, e nel D. L. 12 aprile 1951, n. 18,
s'impugnerebbe la proroga di una legge che il Commissario dello Stato
non impugnò nei termini e che ha trovato già piena applicazione. Si
consentirebbe, cioè, con l'ammissione del ricorso, "l'impugnazione di
una legge non più impugnabile prendendo a pretesto una legge di
proroga alla legge stessa".
8. - Nel merito, la difesa regionale respinge la tesi che la legge
impugnata violi le norme contenute nel primo e terzo comma dell'art. 97
della Costituzione. Infatti l'art. 97, primo comma, riguarderebbe i
rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini estranei
all'amministrazione stessa e non già i rapporti tra la pubblica
amministrazione e gli impiegati. I principi in materia di assunzione
del personale si dovrebbero ricavare perciò soltanto dal terzo comma
di questo art. 97. Tuttavia, in via subordinata la difesa regionale
rileva che il buon andamento dell'amministrazione di cui è parola
appunto nel primo comma dell'art. 97 sia da considerare non già un
dovere della pubblica amministrazione ma un onere e, appunto perché si
tratta di un onere, rientrerebbe nella discrezionalità
dell'amministrazione la scelta dei mezzi più idonei per raggiungere il
fine della buona organizzazione degli uffici. Nega poi la difesa
regionale che il procedimento prescelto dalla Regione non assicuri una
sufficiente selezione del personale. Infatti la legge esige per
l'assunzione la sussistenza di tre condizioni: a) il possesso di tutti
i requisiti necessari per l'assunzione in un rapporto di pubblico
impiego; b) il possesso del titolo di studio per la carriera nella
quale l'impiegato aspira a essere assunto; c) il compimento di un anno
di lodevole e ininterrotto servizio.
Nemmeno vero sarebbe che la Regione abbia formato i suoi ruoli
organici in maniera da adeguarli al numero degli avventizi, dato che la
revisione dei ruoli è stata fatta con provvedimento legislativo
approvato il 4 aprile 1959 dall'Assemblea regionale e non impugnato dal
Commissario dello Stato, prescindendo dalla consistenza del personale
avventizio. Pure infondata sarebbe la censura mossa alla legge per la
sua difformità dai principi contenuti nelle leggi statali in materia
di personale non di ruolo. Anche se si volesse prescindere dal fatto
che la Regione non è vincolata, nell'esercizio della potestà
legislativa che le riviene dall'art. 14 dello Statuto della Regione
siciliana, al rispetto dei principi ai quali si informa la legislazione
dello Stato e nemmeno di quelli dell'ordinamento giuridico statale, nel
fatto il Commissario non avrebbe potuto rilevare come differenza se non
la diversità del termine di permanenza in servizio richiesto per
l'ammissione nei ruoli transitori: di sei anni per la legge statale e
di un anno per quella regionale. Differenza che va ricondotta al
diverso insindacabile giudizio del legislatore e che è assai meno
grande, se si tengono presenti altri termini posti dal legislatore
nazionale in materia. La legge infine sarebbe conforme anche alla norma
contenuta nell'ultimo comma dell'VIII disposizione transitoria, dato
che questa ha carattere transitorio ed è destinata a esaurire la sua
efficacia con la prima formazione degli uffici regionali e non può
riguardare una legge come quella in esame che provvede a dare un
migliore stato giuridico al personale già in servizio.
9. - Il Commissario dello Stato, in due memorie depositate il 3
giugno 1959, e la Regione, in una memoria depositata lo stesso giorno,
hanno ancora una volta illustrato e svolto le relative tesi difensive
tanto quelle sostenute nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge 12 maggio 1959, n. 19, quanto quelle sostenute negli altri
due relativi alla legge 7 maggio 1958, n. 14, e al decreto legislativo
del Presidente della Regione 5 luglio 1958, n. 4.
Le stesse tesi e le stesse conclusioni sono state ribadite
oralmente all'udienza, nella quale le tre cause hanno avuto unica
trattazione. Considerato in diritto :
1. - Le tre cause, congiuntamente discusse all'udienza, possono
essere definite con un'unica sentenza, stante la loro stretta
connessione.
2. - Le questioni che devono essere esaminate per prime sono quelle
relative alle eccezioni sollevate dalla difesa della Regione in ordine
alla incompetenza di questa Corte ed al difetto di legittimazione
attiva del Commissario dello Stato.
Sulle due eccezioni la Corte ha espresso il suo giudizio con la
sentenza 27 febbraio 1957, n. 38, alla motivazione della quale non ci
sono modificazioni né aggiunte da apportare.
3. - Altra eccezione pregiudiziale è quella proposta dalla difesa
della Regione circa l'inammissibilità del ricorso dello Stato avverso
una legge regionale, quando questa venga impugnata non penche' la
Regione abbia ecceduto la sfera della propria competenza, invadendo
quella dello Stato, ma quando si assuma il contrasto con una norma o un
principio di carattere costituzionale. Per respingere queste eccezioni
basterà richiamare la decisione e la motivazione della sentenza di
questa Corte del 30 aprile 1959, n. 30, la quale, riportandosi anche
alle precedenti pronunce del Collegio, ha ribadito che per competenza
legislativa attribuita alla Regione deve intendersi la sfera entro la
quale la stessa può legiferare, sfera che trova i suoi limiti nelle
stesse norme costituzionali attributive della potestà.
Questi concetti valgono nei confronti di tutte le Regioni, compresa
la Sicilia. Per il che, ai fini del presente giudizio, non è il caso
di seguire la difesa regionale nell'esame che essa propone circa questo
problema nei riguardi particolari della Regione siciliana.
4. - Passando all'esame delle disposizioni legislative impugnate,
la prima questione che si presenta è quella relativa alla legittimità
dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, e del decreto
legislativo del Presidente della Regione 5 luglio 1958, n. 4. Con
l'impugnata disposizione dell'art. 2 il Governo della Regione fu
delegato ad emanare le norme necessarie per il funzionamento del
servizio di liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza
spettante al personale dipendente dall'Amministrazione regionale. La
delega è stata espletata con il decreto legislativo suindicato.
Come si è detto nella esposizione di fatto, il Commissario dello
Stato ha negato la legittimità della delega - chiedendo, poi, in
conseguenza, anche la dichiarazione di incostituzionalità del decreto
delegato - per contrasto con le norme contenute nell'art. 76 della
Costituzione, in quanto la delega non determinava i principi ed i
criteri direttivi ai quali il Governo della Regione si doveva attenere.
La difesa regionale oppone preliminarmente che l'art. 2 della legge
non conferì una delega legislativa, bensì dispose che il Governo
emanasse un regolamento. Di conseguenza, mentre non sarebbe
contestabile la legittimità del citato art. 2, inammissibile in questa
sede si presenterebbe l'impugnativa del decreto 5 luglio 1958, che non
potrebbe essere considerato come atto avente forza di legge.
Questa tesi della difesa regionale non può essere accolta. Non è
esatto che, nel caso attuale, la legge regionale abbia stabilito che si
emanasse un regolamento, né è esatto che il Governo della Regione
abbia emanato un regolamento. La forma e la sostanza degli atti in
esame forniscono in proposito sicuri orientamenti di giudizio.
L'art. 2 della legge parla di delega da esercitarsi entro un
termine determinato. E questa è formula che di solito viene adoperata
per le delegazioni legislative. Anche il decreto presidenziale 5 luglio
1958 ha la forma del decreto legislativo delegato: è intestato come
decreto legislativo; nel preambolo si richiama l'art. 2 della legge 7
maggio 1958 quale fonte di delegazione, mentre si omette la formula che
abitualmente è usata nei preamboli dei regolamenti della Regione
siciliana "ritenuto che occorre provvedere alla emanazione di norme
regolamentari per l'esecuzione della legge..."; non si fa cenno di un
parere del Consiglio di giustizia amministrativa.
Quanto alla sostanza, è da rilevare che l'art. 2 della legge
impugnata non riguarda soltanto, come sostiene la difesa regionale, la
organizzazione interna del servizio di liquidazione, ma concerne anche
la emanazione delle norme necessarie per il funzionamento di tale
servizio con effetti esterni. Una scorsa al decreto presidenziale è,
poi, sufficiente per rilevare che la materia in esso disciplinata
trascende il campo dell'attività regolamentare. Basta richiamare le
disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 che danno una disciplina
sostanziale all'amministrazione dell'apposito fondo, ne assicurano i
controlli e stabiliscono le essenziali modalità di gestione dei
servizi.
Sarebbero state queste le disposizioni di legge (regionale) secondo
le quali, a norma dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, si
sarebbe dovuto organizzare il servizio di liquidazione delle pensioni.
Successivamente la Regione avrebbe potuto emanare norme regolamentari
per la esecuzione della legge e avrebbe potuto (anzi, avrebbe dovuto)
adottare i provvedimenti interni occorrenti per il concreto
funzionamento del servizio.
5. - Occorre ora esaminare nel merito la questione prospettata dal
Commissario dello Stato, il quale contesta la legittimità dell'art. 2
della legge e la legittimità del decreto legislativo per contrasto con
l'art. 76 della Costituzione, in quanto nell'art. 2 non sarebbero stati
determinati i principi ed i criteri direttivi.
La censura è fondata. Invano si cerca nell'art. 2 qualsiasi
accenno a principi ed a criteri. Né può dirsi che, nel caso
particolare, corrisponda a questa esigenza l'indicazione che le norme
da emanare debbono essere quelle "necessarie" per il funzionamento del
servizio, giacché la formula dell'art. 2 non si riferisce al concetto
di necessità in un senso limitativo, ma vuol significare che il
Governo regionale deve dettare le disposizioni legislative occorrenti
per il funzionamento del servizio. Questa formulazione definisce
l'oggetto della materia delegata, ma nulla dice in ordine a qualsiasi
principio o criterio direttivo.
Poiché, pertanto, la doglianza del Commissario dello Stato è
fondata, devesi dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2
della legge impugnata e, per conseguenza, anche quella del decreto
legislativo con cui i poteri delegati furono espletati.
6. - Poiché è opportuno, per evidenti ragioni di connessione,
vagliare congiuntamente le censure proposte contro l'art. 3 della legge
7 maggio 1958 e quelle contro la legge 12 maggio 1959, n. 19, occorre,
al fine di completare l'esame delle impugnative della legge 7 maggio
1958, riscontrare se sia fondata la terza ed ultima di tali
impugnative: quella che investe l'art. 10 di detta legge.
La tesi del Commissario dello Stato non ha fondamento. Essa non ha
base in fatto.
Non si contesta - e non lo contesta la difesa regionale - che la
disposizione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione sia
applicabile anche alle Regioni. Né, in sostanza, si nega che nella
specie la cosiddetta copertura esistesse. Qui l'unica critica sollevata
nel ricorso è quella che, in ordine al finanziamento della maggiore
spesa derivante dall'applicazione della legge, non è indicato
l'ammontare dei nuovi oneri che restano indeterminati. Nello sviluppo
successivo della discussione non si è posto in dubbio che gli
stanziamenti contenuti nei capitoli 13, 21, 22 e 23 del bilancio della
Regione per l'anno finanziario 1957-1958, il cui ammontare complessivo
risulta dalla legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, in lire
5.858.600.000, fossero del tutto sufficienti a coprire le maggiori
spese derivanti dalla legge impugnata, spese delle quali era, nel caso
attuale, ben determinabile la consistenza, anche perché trattavasi di
spese fisse ed obbligatorie.
7. - Prima di passare al congiunto esame dell'art. 3 della legge
del 1958 e della legge del 1959, occorre giudicare di una eccezione
preliminare che la difesa della Regione muove nei riguardi della
impugnativa della seconda legge. La difesa regionale parte dal
presupposto che la legge del 1959 altro non farebbe se non estendere al
personale avventizio assunto successivamente al 1953 le disposizioni
contenute nella legge 29 luglio 1950, n. 65, e nel decreto legislativo
12 aprile 1951, n. 18, leggi che il Commissario dello Stato non
impugnò nei termini e che hanno trovato già piena applicazione. Ora,
non sarebbe ammissibile "l'impugnazione di una legge non più
impugnabile prendendo a pretesto una legge di proroga".
Queste affermazioni non sono giustificate.
Anzitutto, non è esatto che nel caso attuale ci si trovi di fronte
ad una proroga. Proroga significa estensione, anzi protrazione, nel
tempo. Qui c'è estensione di disposizioni dettate per certe categorie
di persone ad altre persone. Questo, in fatto, non è contestabile.
Non si vede, quindi, come si possa negare il carattere di novità
ad una legge che allarga il campo di applicazione di leggi precedenti.
Comunque, anche se si trattasse della proroga di efficacia di una
legge precedente, la cosa non sarebbe rilevante, giacché la
giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che l'atto legislativo
che protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore è una nuova
legge non soltanto con riferimento al termine ma anche al contenuto
normativo (sentenza n. 60 del 19 novembre 1958, seguita da altre
pronunce conformi).
8. - Come si è detto, appare opportuno esaminare nel loro insieme
i motivi addotti dal Commissario dello Stato avverso l'art. 3 della
legge del 1958 e avverso l'intera legge del 1959.
Motivo comune di impugnativa nei riguardi delle due leggi è la
violazione dell'art. 97 della Costituzione. Manchenebbero in queste
leggi le norme atte ad assicurare il buon andamento o l'imparzialità
dell'Amministrazione; le leggi stesse consentirebbero di preporre ai
pubblici uffici regionali persone che non avrebbero i requisiti
necessari per assicurare tali esigenze di buona ed imparziale gestione
amministrativa. Nei confronti, poi, della legge del 1959 il Commissario
dello Stato rileva un'altra violazione dell'art. 97 della Costituzione
e precisamente del terzo comma di esso, in quanto detta legge avrebbe
consentito l'assunzione in ruolo del personale senza concorso.
La Corte osserva che le due leggi impugnate costituiscono la base
di una sistemazione del personale assunto, non sempre con opportuna
selezione, dalla Regione nel periodo ultradecennale di impianto della
propria organizzazione burocratica. Con la legge del maggio 1958 si
deve considerare chiuso questo periodo di primo impianto. Gli articoli
6, 7, 8 e 9, vietando nuove assunzioni di personale non di ruolo ed
imponendo per le nuove assunzioni il sistema del pubblico concorso,
hanno voluto dare inizio ad un sistema più controllato di assunzione
del personale regionale.
Ora, la Corte non vuol dire che tutto ciò che è stato fatto fino
all'entrata in vigore della legge del 1958 sia stato ben fatto (fra
l'altro, non rientra nei propri compiti un apprezzamento di questo
genere) né la Corte vuol dire che una sistemazione massiva del
personale in servizio sarebbe, nel merito, esente da critiche. Quello
che la Corte vuol dire, e può dire, è che le critiche mosse dal
Commissario dello Stato sulla base dell'art. 97, primo comma, della
Costituzione non presentano, nel caso qui considerato, rilevanza ai
fini del giudizio di legittimità costituzionale.
È vero che le norme impugnate non coincidono con quelle che, sopra
un terreno analogo, lo Stato ha dettato per la sistemazione del proprio
personale non di ruolo. Ma la mancanza di tale coincidenza non può
costituire, di per sé, vizio di legittimità costituzionale rispetto a
norme emanate dalla Regione nell'ambito della sua competenza
legislativa cosiddetta esclusiva.
La legge del maggio 1958 richiede, per l'inquadramento nei ruoli
speciali, che, oltre all'occorrente titolo di studio ed ai requisiti
generali di capacità, gli aspiranti abbiano prestato regolane
servizio; la legge del 1959 vuole che il personale abbia compiuto,
dalla data di assunzione, un anno di lodevole ed ininterrotto servizio.
Saranno anche scarsi questi requisiti, ma non crede la Corte che si
possa affermare che manchi un accertamento della capacità degli
aspiranti. Valutare se altri maggiori e più specifici requisiti si
potessero imporre, comporterebbe la sostituzione di un apprezzamento
della Corte a quello che, sotto la sua responsabilità, ha compiuto il
legislatore regionale nel legittimo uso del suo potere.
Quanto alla doglianza più particolare relativa alla legge del 1959
- violazione dell'obbligo di assunzione mediante concorso - la Corte
premette che non è necessario, ai fini della presente controversia,
interpretare la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 97 della
Costituzione "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" ed in
particolare non è necessario stabilire se nella previsione dell'inciso
"salvo i casi stabiliti dalla legge" si debba comprendere anche la
legge regionale: in altri termini (a prescindere da ogni indagine circa
gli eventuali limiti che incontri la stessa legge statale di fronte al
precetto costituzionale) non è necessario stabilire se una legge
regionale possa o non possa derogare al precetto di assumere il
personale per concorso. Nella specie si è trattato non di assunzione,
ma di sistemazione di personale già assunto. Nell'avvenire, il
divieto, già posto dalla legge regionale, di assumere personale senza
concorso non renderà possibile che il caso attuale, di carattere
transitorio, possa riprodursi. Ove, per avventura, dovesse, sotto
qualunque forma, riprodursi, non mancherebbe la possibilità, anche in
questa sede, di fare rispettare l'osservanza del precetto
costituzionale, se inderogabile.
9. - È anche infondata l'altra deduzione del Commissario dello
Stato, il quale sostiene che la legge del 1959 violerebbe la norma
contenuta nell'ultimo comma dell'VIII disposizione transitoria della
Costituzione.
Basterà rinviare alle ragioni esposte dalla Corte nella sentenza
del 30 aprile 1959, n. 30, per dimostrare che questa doglianza del
Commissario dello Stato non merita accoglimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti elencati in
epigrafe:
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dalla difesa della
Regione;
dichiara, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2 della
legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 29 marzo 1958,
promulgata, in pendenza del ricorso in questa sede, il 7 maggio 1958
(n. 14) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
delle stesso giorno 7 maggio 1958, n. 27, contenente "Norme sul
personale della Regione", ed in conseguenza dichiara l'illegittimità
costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione
siciliana del 5 luglio 1958, n. 4, contenente "Norme per il
funzionamento del servizio di liquidazione del trattamento di
quiescenza spettante al personale della Amministrazione regionale";
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale della citata legge regionale 7 maggio 1958 e della legge
approvata dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1959, promulgata, in
pendenza del ricorso in questa sede, il 12 maggio dello stesso anno,
(n. 19) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 15
dello stesso mese, n. 28, contenente norme sul "Collocamento nei ruoli
del personale inquadrato con la legge 7 maggio 1958, n. 14", in
riferimento all'art. 14, lett. q, dello Statuto della Regione siciliana
ed all'art. 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Conte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte