Sentenza n. 47/1963
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/04/1963 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 16legge 264/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 16
dicembre 1959, n. 1289, promossi con cinque ordinanze del Pretore di
Aversa emesse:
a) il 22 marzo 1962 nei procedimenti penali a carico,
rispettivamente, di Andreozzi Luigi, di Bottone Enrico, di Galluccio
Domenico e di Avana Giovanni, iscritte ai nn. 69, 70, 71 e 72 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962;
b) il 17 aprile 1962 nel procedimento penale a carico di Galluccio
Amedeo, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1963 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con quattro ordinanze emesse all'udienza del 22 marzo 1962 nei
procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Andreozzi Luigi, di
Bortone Enrico, di Galluccio Domenico e di Avana Giovanni, imputati di
aver contravvenuto alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264,
sulla tutela del lavoro a domicilio, nonché a quelle del "regolamento
di esecuzione" della citata legge, approvato con D.P.R.16 dicembre
1959, n. 1289, il Pretore di Aversa ha rimesso a questa Corte la
questione di legittimità costituzionale di quest'ultimo decreto, in
relazione all'art. 76 della Costituzione, trattandosi-secondo la
definizione dell'art. 16 della legge - di "norme di attuazione" emanate
al di là del termine, fissato dalla legge stessa, di 90 giorni dalla
propria entrata in vigore (avvenuta il 24 aprile 1958).
Le ordinanze sono state regolarmente notificate al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 4 aprile 1962, mentre ne era stata data
comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento con plichi
raccomandati del 29 marzo 1962. Esse sono state pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1962.
Innanzi alla Corte si è costituito in tutti e quattro i giudizi il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, mediante atti d'intervento depositati il 24
aprile 1962.
Osserva l'Avvocatura che il provvedimento impugnato è un mero
regolamento di esecuzione. Lo si deduce prima di tutto dal fatto che
nell'emanarlo gli si è dato espressamente tale nome, che esso è stato
emanato con la procedura e le forme proprie dei regolamenti, che le
norme in esso contenute hanno il carattere di norme di esecuzione. Lo
si deduce inoltre dal fatto che la legge del 1958, nel disporne
l'emanazione, non intese affatto attribuire al Governo una delega
legislativa, tanto è vero che essa fu adottata in commissione e non
(come l'art. 72 della Costituzione esige per le deleghe legislative) in
assemblea. Né autorizza a pensare che si tratti di delega legislativa
il fatto che la legge abbia disposto che, in vista dell'emanazione del
provvedimento di cui trattasi, fosse sentita un'apposita commissione di
rappresentanti dei due rami del Parlamento.
Ove poi avesse effettivamente voluto attribuire una delega
legislativa - aggiunge l'Avvocatura - l'art. 16 della legge "dovrebbe
ritenersi illegittimo, perché in contrasto con il ricordato art. 72, o
comunque inefficiente".
Posto che il provvedimento normativo impugnato è un regolamento,
ove pur si volesse ritenere che la legge abbia inteso fissare un
termine perentorio per la sua emanazione, sarebbe chiaro che, se mai,
in conseguenza dell'inosservanza di tale termine, si sarebbe
semplicemente in presenza di un regolamento illegittimo, soggetto al
sindacato dei giudici comuni e non della Corte costituzionale.
Del resto, pur ammesso che l'art. 16 della legge contenesse una
delega legislativa, una volta che la delega non fu esercitata nei
termini, nulla escludeva che fosse successivamente emanato - così come
fu emanato - un regolamento di esecuzione.
In sostanza, nel corso della memoria, l'Avvocatura sostiene che il
sindacato di legittimità sul provvedimento impugnato esula dalla
competenza di questa Corte. Però essa conclude nel senso che "la
eccezione di illegittimità costituzionale sia respinta perché
infondata, previa, ove occorra, declaratoria di illegittimita
costituzionale dell'art. 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264".
2. - Con altra ordinanza emessa nel procedimento penale a carico di
Galluccio Amedeo all'udienza del 17 aprile 1962, lo stesso Pretore di
Aversa ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale.
L'ordinanza è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento con plico raccomandato del 2 maggio 1962, è stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 22 maggio 1962,
ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1962.
In quest'ultimo giudizio di legittimità costituzionale nessuno si
è costituito.
3. - All'udienza le cause sono state discusse congiuntamente, e
l'avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti argomentazioni e
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I cinque giudizi, promossi con le ordinanze del Pretore di
Aversa indicate in epigrafe, investono la Corte della stessa questione
di legittimità costituzionale. Pertanto, essi vanno riuniti, e la
Corte pronuncia al riguardo con unica sentenza.
2. - Ritiene però la Corte che la questione sottopostale esula
dalla propria competenza, poiché l'impugnato D.P.R. 16 dicembre 1959,
n. 1289, non appartiene alla categoria degli atti "aventi forza di
legge", sui quali l'art. 134 della Costituzione ha introdotto il
sindacato della Corte costituzionale.
Innanzi tutto, nulla autorizza a ritenere che con l'art. 16 della
legge 13 marzo 1958, n. 264, si sia voluta delegare (o comunque
attribuire) al Governo una potestà di emanazione di decreti aventi
"valore di legge ordinaria" (come si esprime l'art. 77 della
Costituzione). A parte il fatto che quella legge fu deliberata da
entrambe le Camere in commissione (mentre tale procedura è
espressamente esclusa dall'art. 72 della Costituzione per i disegni di
legge di delegazione legislativa), è da tener presente che l'art. 16
citato non contiene alcuna espressione, né alcuna disposizione che
possa far pensare a un intento del genere.
Esso prevede l'emanazione, da parte del Governo, di "norme di
attuazione della legge stessa". Ma, appunto perché nulla dice circa la
"forza" di tali "norme di attuazione", è da escludere che la legge
abbia voluto in tal modo conferire al Governo la possibilità di
emanare disposizioni dotate di forza diversa e maggiore rispetto a
quella che normalmente possiedono i provvedimenti governativi. Né
l'espressione "norme di attuazione" autorizza a pensare altrimenti: non
è da escludere la possibilità di "norme di attuazione" emanate
mediante atti di natura regolamentare. E neanche autorizza a pensare
altrimenti la disposizione dell'art. 16, secondo la quale le "norme di
attuazione" di cui trattasi avrebbero dovuto essere emanate (e in
effetti furono emanate) "sentita una commissione parlamentare composta
di sette senatori e di sette deputati": ancorché generalmente siffatti
interventi consultivi siano previsti per l'esercizio di poteri di
legislazione delegata, nulla impedisce che una legge ne preveda anche
per provvedimenti non aventi valore di legge; e infatti l'art. 13 della
stessa legge di cui ci si occupa dispone che la "commissione di cui
all'art. 16" sia sentita anche per l'adozione di un decreto
ministeriale.
Ma, a parte quanto si è detto circa la forma della legge 13 marzo
1958, n. 264, e la sostanza del suo art. 16, è decisivo che l'intento
dichiarato e la procedura impiegata nell'emanazione del D.P.R.16
dicembre 1959, n. 1289, non lasciano dubbi circa la natura
regolamentare e non legislativa del potere effettivamente esercitato.
Pur prescindendo dalla mancanza, nel decreto, di qualsiasi riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione - mancanza che non può avere
valore determinante - non può, infatti, non darsi importanza - sopra
tutto in concomitanza delle cose già dette - al fatto che, tanto
nell'intestazione, quanto nel corpo del provvedimento, il testo
normativo con esso approvato riceve il nome di regolamento; e, ancor
più, alla circostanza che per la emanazione di esso il Governo,
appunto sul presupposto della natura regolamentare di quel testo,
ritenne necessario sentire il Consiglio di Stato (come l'art. 1 della
legge 31 gennaio 1926, n. 100, richiede per i regolamenti e non per gli
atti aventi valore di legge).
In presenza di una così univoca concordanza di elementi, la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di
Aversa deve esser dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sulla questione di legittimità
costituzionale proposta, con le cinque ordinanze del Pretore di Aversa
indicate in epigrafe, nei confronti del D.P.R 16 dicembre 1959, n.
1289, in relazione all'art. 76 della Costituzione e con riferimento
all'art. 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264, la dichiara
inammissibile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte