Sentenza n. 47/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1964 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 460Codice di procedura civile
- art. 97r.d.l. 1827/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460 del
Codice di procedura civile e dell'art. 97, quarto comma, del R.D.L.4
ottobre 1935, n. 1827, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1963
dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra
Sonaglia Maria e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sonaglia Maria e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Ettore Patrizi, per la Sonaglia, l'avv. Guido Nardone,
per l'I. N. P. S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte d'appello di Torino, pronunziando nella causa
vertente fra Sonaglia Maria e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (ordinanza 4 aprile 1963), ha mosso dubbi sulla legittimità
costituzionale dell'art. 460 del Cod. proc. civ. e dell'art. 97, quarto
comma, del R. D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e il
coordinamento legislativo della previdenza sociale.
L'art. 460 del Cod. proc. civ. dispone che la domanda relativa a
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie non
può essere proposta se non quando sono esauriti i procedimenti
prescritti dalle leggi speciali per la composizione in via
amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento
dei procedimenti Stessi; il quarto comma dell'art. 97 del citato R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, statuisce che non è ammesso il ricorso in via
contenziosa contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale concernenti l'attuazione delle disposizioni del
decreto, prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.
La Corte ha ravvisato una sconcordanza fra le norme predette e
l'art. 113 della Costituzione, perché viene sanzionato con la perdita
della tutela giurisdizionale il mancato esperimento entro un breve
termine di un ricorso in via amministrativa. Non si può credere che le
norme denunciate ritengano fatto di acquiescenza l'inutile decorso di
quel termine, perché l'inerzia dell'interessato può essere stata
causata da ignoranza o da negligenza; ma si deve ritenere che esse si
propongono di favorire la composizione in via amministrativa di cause
facilmente evitabili. La sanzione per l'inadempimento dell'onere
imposto esorbita però da tale fine, perché si risolve nella perdita
del diritto anziché in conseguenze meramente processuali, come
potrebbero essere quelle riflettenti la pronunzia sulle spese.
L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa il 28 giugno
1963 e il 1 luglio 1963 al Presidente del Consiglio dei Ministri; è
stata comunicata ai Presidenti delle due Camere; è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1963, n. 231.
Si sono costituiti in questa sede la Sonaglia (16 settembre 1963) e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (10 settembre 1963);
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri (22 luglio
1963). Tutte le parti hanno depositato memorie, e la Sonaglia ha
allegato alla sua un parere pro ventate del prof. Carlo Esposito, al
quale interamente si è riportata.
2. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale deduce che
l'art. 113 della Costituzione, se esige che si conceda "sempre" la
tutela giurisdizionale, non prescrive che essa sia data
"incondizionatamente", "assolutamente" o comunque illimitatamente.
Vuole che tale tutela si estenda nei confronti di tutti gli atti della
pubblica Amministrazione, ma non esclude la soggezione delle singole
posizioni di vantaggio agli effetti del tempo, né sotto il profilo
della prescrizione, né sotto quello della decadenza.
Secondo l'Istituto nazionale della previdenza sociale, scopo
principale dell'art. 460 del Cod. proc. civ. non è quello di favorire
una conciliazione extra-processuale della controversia, ma l'altro di
garantire, attraverso un particolare controllo, che il pubblico
interesse sia perseguito dalla pubblica Amministrazione con un
comportamento legittimo, anche se è vero che, in pratica, si ha il
risultato di eliminare alcune controversie. L'interesse del cittadino
viene utilizzato come strumento atto ad eccitare il controllo
predisposto e si congiunge a quello pubblico inerente alla legittimità
del provvedimento dell'Amministrazione, restandogli subordinato: viene
infatti realizzato solo se e in quanto con questo coincida e senza
ricercare contemperamenti, come avverrebbe se il procedimento tendesse
ad una conciliazione. Si prevede una successione di attività
amministrativa e di attività giurisdizionale per evitare la
sovrapposizione di questa su quella, ed attuare, in tal modo,
l'esigenza di una separazione di poteri, che è una costante del nostro
ordinamento costituzionale.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ammette che, fin
quando l'attuazione del rapporto resta affidata alla supremazia della
Amministrazione, il diritto soggettivo si affievolisce; ma, da un lato
rileva, in via generale, che non è prescritto che tutte le pretese
debbano essere soddisfatte subito nella loro integrità, in modo che
non sia possibile alla legge di approntare procedimenti diffusi nel
tempo e nello spazio, e, da altro lato, osserva, in via particolare,
che l'affievolimento temporaneo del diritto alle prestazioni sociali è
richiesto dalla necessità che si svolga nell'ordine la pubblica
funzione al medesimo connessa, senza peraltro rilevare ai fini della
tutela giurisdizionale.
Infine l'Istituto fa presente che la Costituzione non vieta di
sottoporre l'acquisto o l'esercizio di un diritto all'adempimento
dell'onere di compiere una certa attività entro un tempo determinato:
nella specie, poi, l'inosservanza dell'onere relativo al procedimento
amministrativo impedisce che si perfezioni la pretesa soggettiva
dell'onerato.
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri nega pure che le
norme denunciate intendano togliere la garanzia costituzionale.
Esse sono analoghe a quelle che vigono in materia di giustizia
amministrativa, non potendosi ricorrere, ad esempio, al Consiglio di
Stato, se non vi sia un provvedimento definitivo; e rispondono al
duplice interesse di garantire al cittadino il soddisfacimento del
proprio diritto rapidamente e senza incontrare oneri e spese, e di
consentire all'Amministrazione di evitare il giudizio del magistrato
mediante la riforma degli atti illegittimi. Che è un interesse
pubblico assai rilevante, idoneo a giustificare una condizione o un
onere dell'azione; se pure una condizione o un onere del genere le
norme denunciate comportano.
4. - La Sonaglia, riportandosi alle prime formulazioni dell'art.
113 della Costituzione, rileva che anche quella attuale intende, se
pure non espressamente come le prime, garantire al singolo, contro gli
atti della pubblica Amministrazione lesivi dei diritti, una tutela
identica a quella che è concessa ove la lesione sia stata opera di un
privato; v'è la sola differenza che il testo definitivo permette di
escludere che l'autorità giudiziaria possa annullare atti della
pubblica Amministrazione. Tale scopo è stato richiamato da questa
Corte nella sentenza 31 marzo 1961, n. 21; ma le norme denunciate
rendono più gravosa la tutela contro i provvedimenti dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, perché consentono la tutela, non
in relazione al fatto che v'è stata lesione di un diritto, ma
sempreché alla lesione sia seguito un ricorso amministrativo.
Secondo la Sonaglia, poi, il citato art. 97, quarto comma, del
R.D.L.4 ottobre 1935, n. 1827, sottoponendo gli atti dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale ad un anomalo sistema di
impugnazione, in una prima parte di indole amministrativa e in una
seconda parte di indole giurisdizionale, ciascuna soggetta a propri
termini perentori, esclude o limita la tutela giurisdizionale a
particolari mezzi o per determinate categorie di atti, con il risultato
di creare un privilegio per la pubblica Amministrazione. Ed inoltre,
prosegue la Sonaglia, mentre le prestazioni previdenziali sono
garantite ai lavoratori come oggetto di un diritto soggettivo ex art.
38, secondo comma, della Costituzione, e quindi come situazione di
vantaggio posta per il soggetto in modo diretto e immediato,
esclusivamente per lui, le norme denunciate tutelano il diritto a
quelle prestazioni nel modo stesso previsto per gli interessi
legittimi, attraverso cioè la protezione dell'interesse pubblico e il
perseguimento di questo interesse. Vi è, in questa soggezione del
diritto soggettivo agli interessi statali e agli interessi delle
istituzioni statali, un'applicazione dei principi dell'ordinamento
fascista, e quindi di principi incompatibili con quelli di uno Stato di
diritto.
Non è esatto inoltre, per la Sonaglia, che il procedimento
amministrativo offre all'interessato mezzi per una più sollecita e
facile soddisfazione della prestazione alla quale ha diritto:
l'Istituto nazionale della previdenza sociale non ha un termine per
decidere sulla domanda di prestazione, e il procedimento perciò
permette ritardi che non si confanno con l'immediatezza del bisogno
dell'interessato; questi subisce limitazioni nell'accertamento del
merito perché, secondo la giurisprudenza più recente della
Cassazione, il procedimento amministrativo vincola la decisione del
magistrato alla valutazione degli accertamenti già eseguiti;
l'interessato corre il rischio della decadenza dalla tutela
giurisdizionale ove non ricorra entro un breve termine, mentre, se il
comitato esecutivo non decide entro il termine stabilito dalla legge
sul ricorso avverso il provvedimento, l'Istituto corre solo il rischio
dell'azione giudiziaria.
La Sonaglia esclude che la Costituzione abbia lasciato alla legge
la facoltà di regolare i modi e l'efficacia della tutela
giurisdizionale fino a subordinarla alla tutela amministrativa da
esperirsi sotto pena di decadenza entro termini perentori. Ricorda la
Sonaglia che questa Corte, nella sentenza 22 novembre 1962, n. 93, ha
riconosciuto, rispetto alla formula dell'art. 24 della Costituzione,
che i termini per agire debbono essere congrui, e che la congruità di
un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del
soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto, quanto alla funzione
assegnata nel sistema dell'intero ordinamento giuridico all 'istituto
in cui l'atto si inserisce; e, nella specie, è opinione della Sonaglia
che, essendo l'azione giudiziaria nella materia prevista dal R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, esercitabile nei cinque anni, si palesa
insufficiente il termine di 90 giorni previsto per adire al
procedimento amministrativo, il quale comporta le stesse difficoltà,
le stesse incertezze e gli stessi accertamenti che presenta l'azione
giudiziaria.
Viene anche rilevato che la sentenza di questa Corte del 7 luglio
1962, n. 87, se ha ritenuto infondato l'assunto della illegittimità
costituzionale dell'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. delle
leggi sulle imposte dirette, in presenza di un sistema che assicura
contro l'atto amministrativo una particolare tutela amministrativa e in
relazione a questa garantisce i rimedi giurisdizionali previsti
dall'ordinamento, ha così deciso volendo ammettere limiti alla tutela
giurisdizionale nei principi dell'autorità dell'Amministrazione e
della esecutorietà e imperatività degli atti amministrativi; ma, nel
caso in discussione, secondo l'assunto della Sonaglia, la potestà di
imperio della pubblica Amministrazione non viene in considerazione,
perché l'atto non è di potere amministrativo e perché la legge,
deferendo le controversie sulla materia alla competenza del giudice
ordinario, ha escluso che il diritto dell'interessato abbia a degradare
ad interesse. Vero è che questa Corte, nella sentenza 22 giugno 1963,
n. 107, ha negato la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma
secondo, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro; ma questo articolo è inserito
in un sistema che, in sede di esecuzione dell'atto amministrativo,
consente di opporre ogni ragione non fatta valere in precedenza, e
perciò la Sonaglia ne desume che, secondo la Corte, può essere
legittimo subordinare la tutela giurisdizionale dei diritti al previo
esperimento della tutela amministrativa, solo se ciò non porti alla
insuperabile eliminazione della possibilità di tutelare
giurisdizionalmente il proprio diritto contro l'atto
dell'Amministrazione.
5. - All'udienza del 29 aprile 1964 i difensori delle parti hanno
ribadito le rispettive tesi. Considerato in diritto :
1. - Nella discussione orale, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale ha esposto due osservazioni preliminari. Ha anzitutto notato
che, per quanto l'assenta illegittimità costituzionale dell'art. 460
del Codice di procedura civile e dell'art. 97, quarto comma, del R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, sia stata desunta dalla considerazione che il
procedimento amministrativo contemplato dalle predette norme è
prescritto a pena di decadenza, nel dispositivo della ordinanza di
rimessione non è stato richiamato l'art. 98 di tale decreto, ove è
contenuta la disposizione di preclusione. Ha inoltre rilevato che, non
avendo il Comitato esecutivo opposto l'assunta decadenza, questa non
poteva essere eccepita dalla parte né presupposta o rilevata dal
giudice, secondo una costante giurisprudenza della Corte di cassazione;
in modo che, non potendo la sanzione avere applicazione nella causa,
doveva anche risultare irrilevante la questione di legittimità della
norma che la contiene.
La prima osservazione deve disattendersi, perché non avverte che
la materia del processo di legittimità costituzionale è delimitata
dall'insieme dell'ordinanza che l'ha promosso, non soltanto dal suo
dispositivo (sentenza 7 giugno 1962, n. 65). La Corte di appello di
Torino, avendo scorto, nella sanzione di decadenza, la causa di
illegittimità dell'art. 460 del Codice di procedura civile e dell'art.
97 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ha implicato nella questione
anche l'art. 98 di questo regio decreto, per quanto non l'abbia
espressamente indicato.
Non diversa sorte merita la seconda osservazione, avendo la Corte
di Torino dato sufficiente ragione al giudizio di rilevanza della
questione che proponeva; pur essendo vero che, nel formularlo, essa non
si attenne alla giurisprudenza cui si riferisce l'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Può quindi passarsi all'esame degli assunti prospettati
nell'ordinanza di rimessione.
2. - Indubbiamente il precetto contenuto nell'invocato art. 113
della Costituzione per cui, contro gli atti della pubblica
Amministrazione, è ammessa "sempre" la tutela giurisdizionale,
proclama l'inviolabilità del diritto a tale tutela. Ma quel precetto,
come non afferma che il cittadino possa conseguire la protezione
giudiziaria sempre nella medesima maniera e con i medesimi effetti
(sentenza 3 luglio 1962, n. 87), così non vieta che la legge ordinaria
possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione, in
guisa da renderla concreta (sentenza 14 giugno 1956, n. 1), purché, si
intende, non siano scelte modalità che rendano impossibile o difficile
l'esercizio del diritto.
Questa Corte ha già escluso che contrasti con il predetto art. 113
la legge che assicura contro l'atto dell'Amministrazione, dapprima una
protezione amministrativa, e, di poi, in relazione a questa, rimedi
giurisdizionali diretti soltanto o ad ottenere il risarcimento del
danno cagionato dall'esecuzione dell'atto dell'Amministrazione (citata
sentenza 3 luglio 1962, n. 87) o ad impedire l'esecuzione di tale atto
(sentenza 7 giugno 1963, n. 107). E non è sostanzialmente diversa
l'ipotesi di norme, come quelle sulle quali la Corte di Torino ha
appuntato i suoi dubbi, che condizionano l'esperimento dell'azione
giudiziaria, nel caso di prestazioni previdenziali, alla proposizione
di una istanza amministrativa, o, decisa questa in senso sfavorevole,
ad un ricorso ad un organo amministrativo costituito a tale scopo
presso l'Istituto erogatore delle prestazioni.
3. - Le norme denunziate pongono l'onere del procedimento
preliminare nel presupposto che l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, dovendo, come pubblica Amministrazione, conformare a legalità
il proprio comportamento, non rifiuterà le prestazioni la cui
richiesta attui la volontà della legge, e le adempirà senza che vi
sia bisogno della costrizione di una sentenza di condanna; ed è
chiaro, allora, che quelle norme tendono a far sì che siano portate
avanti l'autorità giudiziaria soltanto le controversie non eliminabili
per composizione extragiudiziale. Ciò non vuol dire escludere o
limitare la tutela giurisdizionale.
Questa tutela è garantita "sempre" dalla Costituzione, non certo
nel senso che si imponga una sua relazione di immediatezza con il
sorgere del diritto; e pertanto non ha pregio obiettare che
condizionare l'azione all'espletamento di un procedimento
amministrativo è procrastinarne l'esercizio. Questa Corte ha
costantemente ritenuto la legittimità costituzionale di disposizioni
che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela
giurisdizionale (sentenze 21 aprile 1962, n. 40; 27 aprile 1963, n. 56;
25 maggio 1963, n. 83; 27 giugno 1963, n. 113); e si percorre la stessa
via logica quando si riconoscono non pregiudizievoli all'esercizio di
quel diritto norme, come le denunciate, che vogliono evitarne, se non
l'abuso, l'eccesso, e vogliono indirizzarlo perciò verso un suo uso
adeguato, ancorandolo ad una determinazione dell'opportunità di
promuovere l'azione giudiziaria, che maturi dopo un apprezzamento della
fondatezza della pretesa, compiuta alla stregua delle risultanze emerse
in un procedimento preliminare di natura amministrativa.
Un sistema del genere non subordina la tutela giurisdizionale
all'interesse della pubblica Amministrazione, perché soddisfa soltanto
ad un'esigenza di economia processuale, e quindi ad un interesse della
stessa funzione giurisdizionale; nemmeno limita la protezione
giudiziaria in vista di una potestà di imperio della pubblica
Amministrazione, perché mantiene l'assoggettamento di questa
all'interesse della parte privata, imponendole di esaminarne i rilievi
per evitare l'azione giudiziaria. E infine neanche è esatto che tal
sistema dà, al diritto soggettivo, la medesima tutela che è prevista
per gli interessi legittimi, perché, pur utilizzando il mezzo del
ricorso amministrativo, esso non vuole che in sede giurisdizionale si
accerti il vizio dell'atto dell'Amministrazione e che il diritto quindi
sia garantito attraverso l'eliminazione di quell'atto, ma esige che,
nella sede predetta, il diritto si accerti come direttamente ed
immediatamente garantito dall'ordinamento giuridico: la Corte di
cassazione ha infatti da ultimo rilevato che l'azione giudiziaria in
materia di prestazioni previdenziali ha per oggetto, non l'impugnazione
della decisione del Comitato esecutivo (sentenza 19 settembre 1963, n.
2567), ma l'esame della domanda nella sua integrità, sotto tutti i
profili che le parti ritengono di sottoporre al giudice (sentenza 18
giugno 1959, n. 1913).
Infondatamente poi si assume che l'adempimento dell'onere in
discussione si risolve in uno svantaggio del creditore della
prestazione previdenziale. Costui ne è anzi favorito, perché trova,
nel procedimento amministrativo, un modo di soddisfazione della pretesa
facilmente invocabile, e non dispendioso: basterà avere presente la
semplicità di contenuto che può avere la domanda di prestazione e il
fatto che, se questa concerne una pensione di invalidità o
l'assistenza antitubercolare, il costo degli accertamenti svolti nel
procedimento amministrativo restano a carico dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale anche quando si risolvono a sfavore
dell'istante, e perciò anche quando, se fosse proposta azione
giudiziaria, l'istante dovrebbe sostenerne la spesa, perché ne è
rigettata la domanda. L'onere si risolve nel vantaggio del creditore
della prestazione pure perché questi viene posto in grado di conoscere
integralmente le posizioni di difesa dell'Istituto prima di deliberare
sull'opportunità di esperire l'azione giudiziaria, e corre quindi un
minor rischio di soccombenza. Un ritardo dell'Istituto nel pronunziarsi
sulla domanda nella prima fase del procedimento non è senza rimedi,
perché, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (10
dicembre 1957, n. 4654), esso è vincibile mediante una diffida a
provvedere sull'istanza amministrativa, in applicazione di noti
principi di diritto.
4. - Si sostiene altresì che, nella specie, un pregiudizio alla
tutela giurisdizionale viene a determinarsi perché le norme denunciate
prevedono, per ricorrere al Comitato esecutivo, un termine la cui
inutile decorrenza fa decadere dall'azione giudiziaria; e, per giunta,
un termine che, essendo di novanta giorni, è assai breve al confronto
di quello quinquennale stabilito per l'esperimento di quell'azione,
dopo che se ne è conservato l'esercizio.
Deve però ritenersi che la fissazione del termine contestato ha la
funzione di assicurare il rispetto del principio di obbligatorietà del
procedimento amministrativo anche nella fase di riesame del
provvedimento negativo dell'Istituto; e così è pure della sanzione di
decadenza comminata per la inosservanza di quel termine. Sono numerose
le situazioni soggettive che l'ordinamento sottopone ad un regime di
decadenza, per il mancato esercizio entro un breve termine dei poteri
che attribuisce, o per il mancato compimento di un determinato atto.
Con l'applicare tale regime alla prestazione di previdenza, la legge ha
soltanto ritenuto che pure riguardo a questa era opportuno eliminare
nel più breve tempo l'incertezza nel diritto a conseguirla. Sarebbe
assurdo intendere che l'art. 113 della Costituzione assicura "sempre"
la tutela giurisdizionale, per affermarne la perpetuità, che vorrebbe
dire per proclamare la perennità di ogni diritto soggettivo e
l'impossibilità di assoggettarlo a decadenza o a prescrizione: non è
utile nell'attuale sede decidere se la decadenza comminata dalle norme
denunciate comporti soltanto l'estinzione della efficacia della domanda
di prestazione, come sostiene l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, o la preclusione dell'azione giudiziaria.
Quanto al termine stabilito per il ricorso al Comitato esecutivo,
esso era di trenta giorni in base al testo originario dell'art. 98 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; fu portato a novanta giorni con l'art.
1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, per rendere meglio possibile al
titolare del diritto, come spiega la relazione che accompagnò la
proposta, un ponderato esame delle ragioni opposte dall'Istituto contro
la domanda. Il termine di novanta giorni è superiore a quello
generalmente previsto per il ricorso al Consiglio di Stato, e non può
essere pertanto ritenuto incongruo alle esigenze della difesa
amministrativa del creditore della prestazione; specie perché la
giurisprudenza afferma che l'Istituto nazionale della previdenza
sociale deve accertare con completezza gli elementi che possono
giustificare la pretesa alla prestazione, indipendentemente cioè da
ogni impulso probatorio dell'interessato. Non ha importanza opporre che
si è reputato opportuno di concedere un maggior tempo di cinque anni
per la proposizione dell'azione giudiziaria, ove anche il comitato
esecutivo respinga il ricorso. Cotesto termine quinquennale è di
prescrizione, e non è possibile saggiare sulla sua misura la
congruità di quello trimestrale, che è di decadenza, incide, nella
specie, sulla durata di un procedimento, che per giunta, è di natura
amministrativa, e soddisfa alla necessità di non ritardare, nel
concorrente interesse del creditore, gli accertamenti di riesame
necessari ad una migliore valutazione della domanda di prestazione.
5. - Altra ragione di pregiudizio alla tutela giurisdizionale si
avrebbe perché la materia del procedimento amministrativo limita
quella del processo giudiziario, e il giudice resta perciò vincolato
agli accertamenti compiuti nella sede anteriore.
Non risulta però da alcuna delle norme del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, che il giudice debba formare il suo convincimento soltanto
sulla base delle prove raccolte nella sede amministrativa. Lo ha
escluso quella giurisprudenza della quale si è già fatto cenno, per
cui il procedimento giurisdizionale non ha a suo scopo l'impugnazione
della decisione del Comitato esecutivo dell'Istituto, ma tende
direttamente all'accertamento del diritto alla prestazione. Lo esclude,
del resto, il Codice di procedura civile, il quale, all'art. 463,
stabilisce che, nei processi relativi a domande di prestazioni
previdenziali, il giudice è normalmente assistito da consulenti
tecnici, e all'art. 465, secondo comma, che, nei procedimenti di
appello seguiti a decisioni fondate su accertamenti compiuti da
consulenti tecnici, obbliga alla nomina di un consulente: entrambe le
due disposizioni non avrebbero senso se il processo giurisdizionale
dovesse svolgersi sul solo fondamento degli accertamenti compiuti nella
fase amministrativa. È vero esclusivamente che il giudice trova
ristretto il petitum e la causa petendi dell'azione giudiziaria dal
petitum e dalla causa petendi del procedimento preliminare. Ma ciò
accade, perché soltanto su ciò che fu domandato in sede
amministrativa, e in relazione al titolo dedottovi, si è ottemperato
all'onere legale, e questa ragione riduce la portata dell'obiezione,
dovendosi il principio da essa richiamato riconnettere al divieto
generale di dilatare la res iudicanda fuori dai confini segnati dagli
atti processuali ai quali la legge conferisce la forza di determinare i
limiti del decidere; e pertanto in tale principio l'obiezione stessa
trova l'ambito delle sue conseguenze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 460 del Codice di procedura civile e dell'art. 97, quarto
comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e il
coordinamento legislativo della previdenza sociale, proposta dalla
Corte di appello di Torino con la sua ordinanza 4 aprile 1963, in
riferimento all'art. 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA
- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte