Sentenza n. 47/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio
1961, n. 777, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1965 dal
Pretore di Viareggio nel procedimento penale a carico di Varia Filippo,
iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.
Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Lucca, con sentenza 6 giugno 1964, assolveva Varia
Filippo dall'imputazione di non aver adempiuto all'obbligo di
accantonare presso un Istituto bancario o presso la Cassa edile gli
importi delle percentuali per ferie, gratifiche natalizie e festività,
dovute a 46 suoi dipendenti, ai termini dell'art. 34 del contratto
collettivo nazionale per addetti all'industria edilizia 24 luglio 1959,
reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032.
Premesso che in fatto era emerso dalle prove che la detta percentuale
era stata corrisposta mensilmente in via diretta ai lavoratori, che si
erano opposti all'accantonamento, la sentenza osservava che la
dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 34,
contenuta nella sentenza 13 luglio 1963 della Corte costituzionale,
attiene soltanto all'istituzione delle Casse edili e che rimane
pertanto l'obbligo del versamento delle dette percentuali presso un
istituto bancario. La violazione di tale obbligo però, soggiungeva la
sentenza, non è suscettibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, in quanto l'accantonamento previsto
dall'art. 34 del contratto collettivo citato non costituisce un obbligo
inteso a garantire i minimi economici, ma è meramente strumentale,
consistendo in una modalità di attuazione dell'obbligo di calcolare le
dette percentuali sulla retribuzione.
Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il quale
rilevava che il Pretore era erroneamente giunto alla conclusione di
escludere la sanzione penale di un obbligo di cui esattamente aveva
riconosciuto l'esistenza, giacché l'art. 34 in discussione contiene
disposizioni di carattere economico e normativo, che comprendono le
modalità di attuazione dell'obbligo stesso.
La Corte di cassazione, con sentenza 11 gennaio 1965, accoglieva il
ricorso, rilevando che la dichiarazione di incostituzionalità delle
norme di cui agli artt. 34 e 62 del contratto collettivo è
circoscritta alla parte in cui esse disciplinano l'istituzione di Casse
edili, con effetto vincolante per i non iscritti alle associazioni
stipulanti; è pertanto tuttora vigente l'obbligo dell'accantonamento
delle percentuali, che va adempiuto mediante il calcolo esatto e
specifico di tutte le singole festività, in rapporto all'orario
settimanale e alla paga oraria di ciascun lavoratore, giacché solo con
l'effettivo accantonamento può accertarsi se il datore di lavoro abbia
effettivamente corrisposto le dette percentuali, di cui non è
ammissibile il conglobamento nel trattamento complessivo della paga.
Annullata la sentenza del Pretore di Lucca, la Corte di cassazione
rinviava la causa al Pretore di Viareggio. Quest'ultimo, con ordinanza
11 maggio 1965, emessa su eccezione della difesa, ritenuto che, ferma
restando l'applicabilità delle norme del D.P.R. 14 luglio 1960, n.
1032, nei sensi e nei limiti indicati nella sentenza di rinvio della
Suprema Corte di cassazione, la decisione sui fatti addebitati al Varia
importa l'interpretazione e applicazione di norme anche del contratto
integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, rimetteva a
questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 777, che rese obbligatorio tale
contratto integrativo, per la parte che dispone sulle somme da
accantonare nell'interesse dei lavoratori edili.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nessuna delle parti si è costituita davanti alla Corte e pertanto
il giudizio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 16
marzo 1956, si è svolto in camera di consiglio. Considerato in diritto :
Questa Corte, con sentenza n. 129 del 1963, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14
luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rendeva obbligatorie erga
omnes le clausole del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959,
che prevedevano il versamento alle Casse edili delle percentuali dovute
per gratifica natalizia, ferie e festività (art. 34) e che
disciplinavano l'istituzione e il funzionamento di tali Casse (art.
62). Si rilevava nella sentenza che la istituzione e il funzionamento
delle dette Casse attiene a materia estranea alla diretta disciplina
dei rapporti di lavoro, cui solamente ha riguardo l'art. 1 della legge
delegante 14 luglio 1959, n. 741, e che pertanto era al di fuori dei
limiti della delega l'estensione erga omnes, compiuta dal decreto
presidenziale, dell'obbligo dei versamenti alle Casse medesime.
Per gli stessi motivi la Corte, con la medesima sentenza e con
altre successive (sentenze un. 31, 59, 78, 79 del 1964; n. 100 del
1965), ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle clausole di
contratti provinciali integrativi, corrispondenti alle clausole del
contratto collettivo nazionale, dichiarate illegittime.
Nel caso presente il Pretore di Viareggio, richiamandosi alla
necessità, già affermata dalla Corte, che gli accordi provinciali
integrativi vengano singolarmente sottoposti al giudizio di
legittimità costituzionale, stante la loro autonomia normativa, ha
chiesto che la Corte si pronunci sulla costituzionalità dell'art. 1
del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 777, che rese obbligatorio il contratto
integrativo 2 ottobre 1959 per gli operai delle industrie edilizie
della provincia di Lucca, per la parte che dispone sulle somme da
accantonare nell'interesse dei lavoratori edili.
Se non che, a differenza dei casi riguardanti i contratti
integrativi sui quali si sono avute le pronuncie innanzi ricordate, il
contratto integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 205
del 19 agosto 1961) non contiene alcuna norma istitutiva di una Cassa
edile, mentre l'art. 6 di esso stabilisce la misura delle percentuali
dovute per gratifica natalizia, ferie e festività e il modo di
liquidazione di esse. Non sussistono, pertanto, nella specie, i motivi
che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
delle ricordate clausole del contratto collettivo nazionale e delle
clausole corrispondenti dei contratti integrativi, né sono stati
dedotti particolari motivi di illegittimità costituzionale nei
riguardi delle clausole del contratto integrativo de quo, che
dall'ordinanza non risultano neanche siano state tenute presenti nel
loro obbiettivo contenuto. È manifesta pertanto l'infondatezza della
questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del D.P.R 9 maggio 1961, n. 777, contenente norme
sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle
imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto,
Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al
Contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di
Lucca, proposta con l'ordinanza del Pretore di Viareggio indicata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte