Sentenza n. 47/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7,
secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, promossi con
quattro ordinanze rispettivamente emesse il 18, 14, 15 e 17 maggio 1968
dalla Corte d'appello di Roma sui ricorsi elettorali proposti da
Mandillo Franca ed altri, Hatzigougoussi Sofia ed altri, Peppiat Teresa
ed altri e Gusmeroli Luigi ed altri, iscritte ai nn. 169, 277, 278 e
279 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968 e n. 38 del 12 febbraio
1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Chiarelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte d'appello di Roma, giudicando sui ricorsi elettorali
riuniti, proposti da Franca Mandillo e altri, ha sollevato d'ufficio,
con ordinanza 18 maggio 1968, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, secondo comma (art. 1 della legge 22
gennaio 1966, n. 1), del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali (approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) in riferimento
agli artt. 3 e 48 della Costituzione, e in relazione a coloro che,
essendo già maggiorenni e trovandosi nelle condizioni di cui all'art.
4 dello stesso testo unico, abbiano diritto ad essere iscritti o
reiscritti nelle liste.
Osserva l'ordinanza che, in applicazione della norma impugnata,
viene differito al 1 luglio o al 1 gennaio l'effetto della iscrizione
nelle liste di coloro che per un qualsiasi motivo, non vi siano stati
compresi, pur avendo raggiunto la maggiore età ed essendo in possesso
dei richiesti requisiti, nonché di coloro che, avendo temporaneamente
perduto il diritto elettorale attivo, lo abbiano riacquistato ed
abbiano diritto alla reiscrizione. Né deriva una limitazione
dell'esercizio del diritto di voto, che contrasta con l'art. 48 della
Costituzione, e una disparità di trattamento, che contrasta con l'art.
3, rispetto a coloro il cui diritto è adeguatamente tutelato con
l'iscrizione anticipata nelle liste.
La medesima questione è proposta dalla stessa Corte di appello di
Roma con le ordinanze 14 maggio 1968 e 15 e 17 maggio 1968 (pervenute
alla Corte il 23 dicembre successivo) emesse sui ricorsi elettorali di
Sofia Hatzigougoussi è altri, Teresa Peppiat e altri, Luigi Gusmeroli
e altri.
Non essendosi costituite le parti, le cause sono state trattate in
camera di consiglio ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per il giudizi
davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
Le cause possono essere decise con unica sentenza, data l'identità
della questione.
Il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) regola, negli artt. 7 e seguenti, un
sistema di aggiornamento d'ufficio delle liste mediante revisioni
semestrali. Queste avvengono con procedimenti che si svolgono dal
febbraio al giugno (prima revisione) e dall'agosto al dicembre (seconda
revisione) di ciascun anno, e che portano all'iscrizione nelle liste di
coloro che compiranno il ventunesimo anno, rispettivamente, nei
semestri dal 1 luglio al 31 dicembre dello stesso anno o dal 1 gennaio
al 30 giugno dell'anno successivo (ex art. 8). Per l'articolo 7,
secondo comma, le variazioni apportate alle liste con i detti
aggiornamenti hanno effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio successivi
all'iscrizione. In tal modo si ha una iscrizione anticipata rispetto
all'effettivo compimento del ventunesimo anno, salva la cancellazione,
prevista dall'art. 33, dei nomi di coloro che non abbiano raggiunto
tale età il primo giorno fissato per le elezioni.
Con questo sistema si è inteso garantire l'esercizio del diritto
di voto a tutti coloro che, al momento delle elezioni, si trovino nella
richiesta condizione di età, oltre che nel possesso degli altri
requisiti per essere elettori.
Se non che la garanzia vien meno quando la norma dell'art. 7,
secondo comma, che fa decorrere dal 1 gennaio e dal 1 luglio gli
effetti delle variazioni delle liste, si applica, per il combinato
disposto della norma stessa con gli artt. 11, quinto comma, e 31, primo
comma, a casi diversi da quelli dell'anticipata iscrizione nelle liste
ai sensi del primo comma dell'art. 7.
Infatti l'art. 11 stabilisce che per le domande di iscrizione dei
cittadini italiani residenti all'estero il sindaco provvede, su
decisione delle commissioni elettorali o mandamentali, "con la prima
revisione semestrale utile". E l'art. 31 prescrive, in generale, che
"le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono
essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali". Né
consegue che ogni iscrizione o reiscri-zione non può aver effetto che
dal l' gennaio o 1 luglio successivo alla revisione semestrale, anche
se il diritto di voto sia precedentemente maturato.
È da tener presente che l'art. 32, richiamato nell'inciso del 31,
dispone che variazioni alle liste elettorali possono essere apportate
con revisioni, diverse dalle semestrali di cui al primo comma dell'art.
7, le quali nel linguaggio delle circolari ministeriali prendono il
nome di revisioni dinamiche. Esse sono affidate alle commissioni
elettorali, le quali, per provvedervi, debbono riunirsi ogni sei mesi e
in ogni caso non oltre la pubblicazione del manifesto di convocazione
dei comizi elettorali. Ma queste variazioni sono previste solo per i
casi di morte, perdita della cittadinanza o del diritto elettorale,
trasferimento di residenza, e per il caso di decisione della
commissione mandamentale su ricorso del cittadino residente all'estero
(art. 29 ultimo comma).
Da ciò deriva che, mentre nel momento immediatamente precedente le
elezioni si procede alla cancellazione di coloro che non hanno
raggiunto l'età o che hanno perduto il diritto elettorale, alla
iscrizione o alla reiscrizione di coloro che ne abbiano fatto domanda o
abbiano acquistato tale diritto non per effetto del compimento del
ventunesimo anno o lo abbiano riacquistato per il venir meno di cause
impeditive, non si procede se non con la revisione semestrale, che può
essere successiva alle elezioni. Tali sono i casi, oltre quello del
provvedimento del sindaco su domanda del cittadino residente
all'estero, della straniera che abbia conseguito la cittadinanza per
matrimonio, di coloro per i quali siano cessate le cause di impedimento
all'esercizio del diritto di voto (cessazione dello stato di
fallimento, cessazione degli effetti del provvedimento di
sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, cessazione
dell'interdizione dai pubblici uffici ecc.; v. art. 2, primo comma,
nn. 2, 3, 6, 7; stesso articolo, secondo comma; art. 3 T.U.) e di tutti
coloro che comunque non siano stati compresi nell'iscrizione
semestrale.
In tutti questi casi, il collegamento dell'iscrizione o
reiscrizione nelle liste alle revisioni semestrali, e il differimento
degli effetti dell'iscrizione al 1 gennaio o al l' luglio successivi,
impediscono l'esercizio del diritto di voto nel periodo tra l'acquisto
o il riacquisto di esso e le predette date; impedimento che si concreta
in una effettiva limitazione del diritto elettorale ove in tale periodo
siano indette le elezioni. È pertanto palese il contrasto con l'art.
48 della Costituzione.
Egualmente fondata è la questione di legittimità costituzionale
proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per effetto
delle norme esaminate si ha infatti che, mentre con l'iscrizione
anticipata è assicurato l'esercizio del diritto di voto a coloro che,
trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 7, primo comma, sono
compresi nella revisione semestrale, per i casi, invece, innanzi
indicati, di coloro che acquistano o riacquistano il diritto di voto
indipendentemente dal raggiungimento del ventunesimo anno nel semestre
oggetto di revisione, la possibilità di esercitare tale diritto è
posticipata a una data successiva a quella in cui si sono verificate le
condizioni per l'iscrizione nelle liste e successiva anche alla
ottenuta iscrizione o reiscrizione.
Si determina così un incongruo e irrazionale trattamento
differenziato, di cui è chiaro il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, e che, in conseguenza della dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle norme in questione, potrà essere
eliminato, nei casi predetti, con l'immediata operatività
dell'iscrizione nelle liste, da effettuare appena verificatosi
l'acquisto o il riacquisto del diritto di voto, o quanto meno in sede
di revisione cosiddetta dinamica, come lo stesso testo unico dispone
per le decisioni delle commissioni mandamentali su ricorso del
cittadino residente all'estero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo
comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223),
nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto,
quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma
dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a
iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal
primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte