Sentenza n. 47/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4,
primo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17, e 14, primo comma, del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), promossi con ordinanze emesse il 30
gennaio 1971 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione
IV - sui ricorsi riuniti di Dragone Luigi, Tufi Aldo ed altri contro il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di Fabbri Giosafat ed
altri contro il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile -
Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato -, iscritte ai nn. 237 e
238 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.
Visti gli atti di costituzione di Tufi Aldo ed altri e di Fabbri
Giosafat ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Pasquale D'Abbiero, per Tufi ed altri, e l'avv.
Giuseppe Adami, per Fabbri ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze del 30 gennaio 1971, emesse in giudizio nei
quali si controverte intorno al diritto vantato da alcuni dipendenti
dello Stato, impiegati presso uffici della Capitale, in ordine alla
retribuzione, come straordinario, del lavoro prestato per una durata
superiore alle sei ore giornaliere, il Consiglio di Stato ha sollevato
di ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, una questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. 11
gennaio 1956, n. 17, e dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, nella parte in cui tali disposizioni recepiscono e fanno
proprio, per i pubblici uffici della Capitale, l'orario differenziato
di servizio già stabilito dal decreto 17 settembre 1939 dell'allora
Capo del Governo.
Nei provvedimenti di rimessione il Consiglio di Stato perviene,
anzitutto, alla conclusione che per gli uffici statali operanti in Roma
vige tuttora l'orario giornaliero di sei ore continuative di lavoro,
così come esso era stato stabilito da un decreto del Capo del Governo
del 17 settembre 1939: il cui contenuto, a suo avviso, sarebbe stato
recepito dall'art. 4 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17, relativo allo
statuto degli impiegati civili dello Stato, e dall'art. 14 del testo
unico approvato con il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Ciò posto - e
rilevato che a seguito di siffatta ricezione la norma de qua trova
oramai la sua fonte in testi legislativi, sicché superflua apparirebbe
ogni indagine diretta ad accertare se il decreto del 1939 avesse forza
di legge -, il Consiglio dubita della legittimità costituzionale di
una disciplina che si riferisce solo agli uffici di Roma, laddove per
quelli situati in ogni altra parte del territorio nazionale è
stabilito il più gravoso orario di sette ore giornaliere previsto dal
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960. Nel delibare la non manifesta
infondatezza della questione il Consiglio osserva che, anche ad
ammettere che nel 1939, alla vigilia del secondo conflitto mondiale,
sussistessero ragioni di pubblico interesse idonee a giustificare una
disciplina differenziata per gli impiegati in servizio a Roma, non si
può rinvenire una valida ragione di carattere obiettivo per la
perpetuazione, operata dalle citate leggi, di un siffatto regime
privilegiato. Le due ordinanze non escludono che per le diverse
categorie di pubblici dipendenti possano legittimamente esser disposte
discipline differenziate in relazione ad oggettive diversità di
esigenze, ma ritengono che la differenziazione basata, come nella
specie, "sulla mera localizzazione in questo o in quell'altro centro
cittadino degli uffici e servizi pubblici" sia fonte di una
ingiustificata disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti,
tale da violare l'art. 3 della Costituzione.
2. - Innanzi a questa Corte non è intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 237 del 1971 si sono
costituiti i signori Aldo Tufi ed altri (atto di costituzione del 22
giugno 1971, memoria depositata il 4 gennaio 1972); nel giudizio
promosso con l'ordinanza n. 238 del 1971 si sono costituiti i signori
Giosafat Fabbri ed altri (atto di costituzione del 1 luglio 1971,
memoria depositata l'11 gennaio 1972).
3. - La difesa del Tufi ed altri eccepisce, in via preliminare,
l'irrilevanza della questione, facendo osservare che nel giudizio
innanzi al Consiglio di Stato si controverte unicamente intorno al
diritto dei ricorrenti al pagamento, come straordinario, del lavoro
giornaliero relativo alla settima ora, diritto contestato
dall'Amministrazione non già per la pretesa illegittimità della
normativa differenziata per gli uffici della Capitale, ma in
considerazione di modifiche ad essa apportate da un ordine di servizio
del 1946: l'irrilevanza risulterebbe, altresì, dalla constatazione
che gli impiegati di altre città nessun giovamento trarrebbero dalla
dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina de qua.
Nel merito la difesa sostiene l'infondatezza della questione.
Dal momento che, come ammette lo stesso Consiglio di Stato, si deve
riconoscere una discrezionalità del legislatore in ordine alla
valutazione di ragioni di opportunità e di convenienza per una
normativa differenziata dell'orario di lavoro giornaliero, non può nel
caso in esame ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della Costituzione,
e questa conclusione è rafforzata dalla considerazione che,
costituendo la città di Roma un centro non paragonabile ad altre
città, rientra indubbiamente nei poteri del legislatore il valutare le
esigenze degli uffici della Capitale diversamente da quelle degli
uffici operanti in altra parte del territorio nazionale.
4. - La difesa del Fabbri ed altri, collegando il decreto del 1939
al decreto di delegazione n. 2320 del 1935, ritiene che assolutamente
legittima sia l'introduzione dell'orario continuato per gli uffici di
Roma e che tale disciplina risponda ad indubbie ragioni di pubblico
interesse. A suo avviso la disparità di trattamento denunziata dal
Consiglio di Stato sarebbe insussistente: con disposizioni
amministrative l'orario continuato venne esteso a tutti gli uffici che
fossero in grado di attuarlo e la disciplina del 1939 è coerente col
decreto 30 ottobre 1935 e col successivo decreto 5 novembre dello
stesso anno, giacché dalle norme di quest'ultimo si ricava che
l'orario non continuato doveva essere espressamente autorizzato,
siccome in deroga a quello continuato. Il decreto del 1939 - così
prosegue la difesa - provvide, con statuizione unitaria, a confermare
quanto già era stabilito dai decreti del 1935, fissando per la
Capitale un orario di sei ore continuative senza con ciò escludere
l'adozione di un'analoga disciplina per gli uffici periferici, in
applicazione del disposto dell'art. 4 del decreto del 1935. Non
sussisterebbe, dunque, alcuna disparità di trattamento che possa
violare l'art. 3 della Costituzione.
5. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno ulteriormente
illustrato le riferite tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze del Consiglio di Stato sollevano un'identica
questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi,
congiuntamente discussi nell'udienza, vengono riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - La questione riguarda la disciplina dell'orario di lavoro (sei
ore giornaliere senza interruzione) degli addetti ai pubblici uffici di
Roma, introdotta dal decreto del Capo del Governo del 17 settembre
1939. Ad avviso del Consiglio di Stato, l'eccezionalità di siffatta
disciplina rispetto alla regola generale, che per gli uffici pubblici
operanti in ogni parte del restante territorio nazionale fissa l'orario
giornaliero di lavoro in sette ore divise in due periodi (art. 106 r.d.
30 dicembre 1923, n. 2960), in quanto non sorretta da ragioni idonee a
giustificarla, determinerebbe una disparità di trattamento in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Nel proporre la descritta questione il Consiglio di Stato, partendo
dal presupposto che tutta la normativa inerente all'orario di lavoro
nei pubblici uffici (e, quindi, anche il contenuto del citato decreto
del 1939) sia stata recepita e fatta propria dall'art. 4, primo comma,
del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17, e dall'art. 14, primo comma, del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, denuncia, nella parte de qua,
l'illegittimità costituzionale di queste due disposizioni.
3. - La questione, valutata nei termini in cui essa è stata
precisata dal Consiglio di Stato, è inammissibile per difetto assoluto
di rilevanza.
I due testi legislativi, ai quali la denuncia si riferisce e si
limita, statuiscono che "l'orario giornaliero di servizio rimane
regolato dalle norme in vigore": ma siffatta formula non può essere
interpretata, come assumono le ordinanze di rimessione, nel senso che
il legislatore "abbia inteso far propria, con un rinvio avente natura
ricettizia, la precedente disciplina differenziata, omettendo di
riprodurla letteralmente solo per ragioni di comodità ed economia
legislativa". Ed invero nessun argomento viene addotto e nessun
argomento sussiste per far ritenere fondata tale tesi.
In via di principio è ammissibile, certo, che una legge possa
assumere a proprio contenuto, per relationem, il contenuto di
precedenti atti normativi, legislativi e non. Ma ciò - segnatamente
nelle materie, quale è quella di cui si discute, che sono oggetto di
riserva di legge - deve risultare da univoci e significativi elementi,
idonei a dimostrare l'avvenuta recezione ed il conseguente (sotto vari
aspetti assai rilevante) effetto novativo della fonte di produzione del
precetto: in mancanza di quegli elementi l'interprete deve esser
indotto a ritenere che il richiamo di precedenti norme non valga a
staccare la disciplina dalle fonti originarie.
Ciò posto, nel caso oggetto del presente esame la formula
adoperata nei due testi legislativi impugnati lascia intendere, con la
sua struttura estremamente generica, che il legislatore non si è
prefisso altro scopo che quello di non modificare in alcun modo la
disciplina dell'orario di lavoro così come essa risultava statuita
dalle norme (legislative o, in ipotesi, anche sublegislative) in
vigore: ché, infatti, la proposizione "l'orario giornaliero di
servizio rimane regolato dalle norme in vigore" si risolve agevolmente
nell'affermazione che nulla è innovato in materia. Questa
conclusione, oltre che non esser contrastata da alcun valido argomento
a favore dell'opposta tesi della ricezione, è suffragata da un
esplicito dato testuale: l'art. 385 del testo unico del 1957, infatti,
nel momento stesso in cui dichiara abrogato il r.d. 30 dicembre 1923,
n. 2960, espressamente esclude dall'abrogazione l'art. 106, primo comma
(relativo, come si è detto, all'orario di lavoro), e ciò è
chiaramente incompatibile con l'ipotesi che l'art. 14 di quel testo
unico abbia recepito il contenuto dei precedenti atti normativi
(compreso, dunque, il citato art. 106) e ne abbia in tal modo novato la
fonte.
4. - Da quanto innanzi si è detto risulta che nelle controversie
sottoposte al suo esame il Consiglio di Stato non deve applicare l'art.
4 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17, e l'art. 14 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, e che di conseguenza la questione sollevata nei confronti
di quei testi deve essere dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. 11
gennaio 1956, n. 17 ("statuto degli impiegati civili dello Stato"), e
dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato"), sollevata, dalle ordinanze indicate in epigrafe, nella
parte concernente l'orario giornaliero di lavoro negli uffici di Roma
ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte