Sentenza n. 47/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 641/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti:
a) sul conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 13
settembre 1972 con la quale il Ministro per le finanze dichiarava che
le tasse di concessione relative alle licenze di caccia sono di
esclusiva competenza statale, promosso con ricorso del Presidente della
Regione Toscana, notificato il 9 novembre 1972, depositato in
cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 24 del registro
conflitti 1972;
b) sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni
governative), in relazione al n. 26 della tariffa, e delle norme ad
esso collegate e dipendenti, promosso con ricorso del Presidente della
Regione Toscana, notificato il 7 dicembre 1972, depositato in
cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi
1972.
Visti gli atti di costituzione del Ministro per le finanze e del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Alberto Predieri, per la Regione Toscana, ed i
sostituti avvocati generali dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri e Umberto Coronas, per il
Ministro per le finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Regione Toscana, in persona del suo Presidente,
rappresentato dagli avvocati prof. Alberto Predieri e Vitaliano
Lorenzoni, premesso che con nota del 13 settembre 1972 il Ministro per
le finanze, in risposta ad una sua richiesta, aveva dichiarato che
dovesse essere di esclusiva competenza statale la tassa di concessione
prevista dall'art. 37 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che aveva
sostituito l'art. 90 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, con ricorso del
9 novembre 1972 sollevava conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, chiedendo che fossero dichiarate di esclusiva spettanza di essa
ricorrente le attribuzioni previste dall'art. 3 della legge 16 maggio
1970, n. 281, relativamente alle tasse e sopratasse per licenze di
caccia previste dagli artt. 90 e 91 del r.d. n. 1016 del 1939,
modificato dalla legge n. 799 del 1967 e che fosse annullato per
incompetenza assoluta il detto provvedimento del Ministro per le
finanze.
Codesto atto, secondo la Regione, sarebbe invasivo della sua sfera
di competenza (risultante dagli artt. 119 e 117 della Costituzione, in
relazione agli artt. 3 della legge n. 281 del 1970, e 1, lettera o, e
19 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11) in quanto volto ad attribuire
allo Stato un provento tributario (la tassa di concessione sulle
licenze di caccia) che non sarebbe dello Stato.
La Regione dichiarava di non condividere l'affermazione del
Ministro per le finanze che la tassa sulle dette concessioni non
potesse essere versata ad essa Regione, perché non esisterebbe una
licenza di caccia ma solo una licenza di porto d'armi o licenza di
fucile anche per uso di caccia che, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n.
11 del 1972, sarebbe restata di competenza dello Stato. La licenza di
caccia, infatti, secondo la Regione, sarebbe concettualmente diversa
dalla licenza di porto d'armi prevista dall'art. 42 del r.d. 18 giugno
1931, n. 773, e troverebbe la sua autonoma disciplina nel r.d. n. 1016
del 1939 e successive modifiche e da ultimo nella legge n. 799 del
1967. La licenza di porto d'armi, per il cui rilascio sarebbe rimasta
ferma la competenza amministrativa statale, costituirebbe il
presupposto necessario della licenza di caccia nei soli casi in cui per
l'esercizio dello sport venatorio è richiesto il porto d'armi.
Le due licenze o autorizzazioni risultano così distinte sul
terreno amministrativo o sostanziale: sarebbero due provvedimenti che,
pur potendo coesistere nell'unico documento amministrativo, sottostanno
a vicende autonome; ed al limite possono essere concesse o revocate per
motivi diversi. Il porto d'armi, infine, ha valore per sei anni, mentre
la licenza di caccia è annuale.
La Regione deduceva poi che dal punto di vista tributario (l'unico
rilevante in ordine al sollevato conflitto d'attribuzione),
"l'attività amministrativa per la quale è prevista la tassa di
concessione, è la licenza di caccia".
Per la licenza di porto d'armi l'art. 42 del r.d. n. 773 del 1931
non determina alcuna tassa, non fa rinvio ad altra legge che per essa
configuri una tassa, né collega in alcun modo la licenza alla tassa, e
solo l'art. 62 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, stabilisce che la
domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere corredata
da un vaglia per l'importo della relativa tassa di concessione.
Senonché la legge sulle concessioni governative determina tale tassa
per il rilascio della licenza di porto d'armi per pistola o rivoltella,
pistola automatica e bastone animato. È invece l'art. 90 del r.d. n.
1016 del 1939 a determinare la tassa per il rilascio della licenza di
caccia, sia tale attività esercitata o meno con armi per le quali sia
necessario anche la licenza prevista dall'art. 42 del r.d. n. 773 del
1931. Il citato art. 90 nel suo testo originario prevedeva due tasse,
una per la licenza di detenzione di fucile e una per la licenza di
caccia con fucile o altra arma; tale duplicità è scomparsa con il n.
48 della tabella allegata al d.P.R. 10 marzo 1961, n. 121, che
prevedeva una sola tassa globale di concessione governativa sia pure
avente un duplice fondamento, come autorizzazione di pubblica sicurezza
e come autorizzazione all'esercizio venatorio; ed infine, l'articolo 37
della legge n. 779 del 1967 prescrive una tassa unica con esclusivo
riferimento alla esplicazione dello sport venatorio, implicitamente
abrogando il citato n. 48 del d.P.R n. 161 del 1961.
Secondo la Regione, in conclusione, la tassa di concessione
governativa è prevista solo per la licenza di caccia e non anche per
il porto d'armi. La tassa in atto riscossa quindi, per ciò che non si
riferisce al rilascio della licenza di porto d'armi, è percepita dagli
organi statali senza un titolo proprio; ed essendo invece prevista per
l'altra attività amministrativa e cioè per il rilascio della licenza
di caccia, di competenza della Regione, rientra tra le entrate di
spettanza della Regione in forza dell'art. 3, ultimo comma, della legge
n. 281 del 1970.
2. - Davanti a questa Corte si costituiva a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Ministro per le finanze, delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale con deduzioni del 29
novembre 1972 chiedeva il rigetto del ricorso e la dichiarazione che le
tasse di concessione governativa sulle licenze di caccia sono di
esclusiva competenza dello Stato, con ogni conseguenza di legge.
L'Avvocatura generale rilevava che per il rilascio della cosiddetta
licenza di caccia, rientrante teoricamente nella categoria delle
autorizzazioni amministrative, le ragioni generali di pubblica
sicurezza sono prevalenti sulle altre (protettive del patrimonio
faunistico, e fiscali), di modo che la licenza di cui si tratta, fa
parte delle autorizzazioni di polizia.
Come tale, la licenza di caccia costituisce un provvedimento
amministrativo unico che non si presta ad essere sdoppiato, come a
torto sostiene la Regione Toscana, in concessione di porto d'armi e in
concessione del diritto di caccia.
In modo unitario, agli effetti delle tasse annuali a favore
dell'Erario, sono contemplati dall'art. 37 della legge n. 799 del 1967
i due profili della licenza di caccia che la Regione tende a disunire e
a staccare; e nello stesso senso è il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,
emanato, in forza di delega, per la disciplina delle tasse sulle
concessioni governative, che nella tariffa allegata (titolo V, n. 26)
enuncia, richiamando e l'articolo 42 r.d. n. 773 del 1931 e la legge n.
799 del 1967, i vari tipi di licenze di caccia, corredandoli di note
che riguardano la licenza di caccia in generale.
Si spiega, quindi, del tutto, perché l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del
1972 abbia espressamente stabilito alla lettera o che "rimane ferma la
competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto
d'armi per uso di caccia"; e risultano in armonia con tale norma le
disposizioni tributarie sulle concessioni governative del d.P.R. n.
641 del 1972 e della precedente legge n. 799 del 1967.
D'altra parte per l'art. 5 del d.P.R. n. 11 del 1972 restano ferme,
tra le altre, le attribuzioni degli organi statali che, pur essendo
esercitate in relazione alle attività di cui al detto decreto,
riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Le tasse di cui trattasi, sono, quindi, al di fuori dell'ambito
degli artt. 1, lett. b), 3 e 14 della legge n. 281 del 1970 e
dell'art. 10 della legge regionale toscana 30 dicembre 1971, n. 2,
istitutiva dei tributi propri della Regione.
3. - Con la memoria la Regione Toscana, premesso che la
legittimità costituzionale di un atto che dà origine ad un conflitto,
va determinata con riferimento al momento in cui l'atto viene emanato,
contro gli argomenti portati avanti dall'Avvocatura generale deduceva
che non sarebbe utile dire che la licenza di caccia è un
autorizzazione di polizia, perché esisterebbero settori della
attività di polizia non di competenza dello Stato (polizia relativa
alla edilizia), ed altresì che sarebbe controproducente richiamare
l'art. 5 del d.P.R. n. 11 del 1972. Insisteva nella tesi della
dissociazione tra esercizio della caccia e porto d'armi, trovando
conferma di ciò in testi normativi; mentre la licenza di caccia,
infatti, è regolata dalle norme della legge n. 799 del 1967, la
licenza di porto d'armi è regolata dall'art. 42 del r.d. n. 1018 del
1936 e dall'art. 61 del r.d. n. 635 del 1940; i procedimenti di
autorizzazione alla caccia (con o senza armi) sono stati trasferiti
alle Regioni, quelli di autorizzazione al porto d'armi sono rimasti
allo Stato; ed il d.P.R. n. 11 del 1972, infine, ha mantenuto distinte
le norme circa la licenza di caccia e quelle circa il porto d'armi.
Sul piano tributario, secondo la Regione, quindi, le tasse connesse
ad autorizzazioni alla caccia sono di spettanza delle Regioni. Ed al 13
settembre 1972 la tassa di concessione de qua, per ciò che riguardava
la licenza di caccia e di uccellagione (artt. 37 e 38 legge n. 799 del
1967) e non la licenza di porto d'armi per la quale non era prevista
alcuna tassa, competeva alla Regione ricorrente e non allo Stato.
4. - Con la memoria l'Avvocatura generale precisava che allo stato
della normativa e nella prassi amministrativa non esiste un atto
amministrativo autonomo e specifico, fornito di particolari
caratteristiche anche formali, che concretizzi il solo diritto
all'esercizio dell'attività venatoria. Non è stato, infatti, emanato
il decreto del Ministro per le finanze per la determinazione dei
modelli delle licenze di caccia, previsto da varie leggi e da ultimo da
quella del 1967. E anche per ciò non è ipotizzabile l'applicazione
del tributo che presuppone l'esistenza di un corrispondente specifico
provvedimento di autorizzazione.
Solo la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è
soggetta alla tassa di concessione, e ad essa provvisoriamente si è
inteso attribuire l'idoneità a consentire al titolare di essa
l'esercizio venatorio.
Considerato poi che in materia sono preponderanti le ragioni
relative alla pubblica sicurezza, la competenza in tema di licenza di
caccia è legittimamente riservata al prefetto ed al questore che sono
le sole autorità (dello Stato) legittimate (anche dopo il 1 aprile
1972) ad emanare il provvedimento autorizzativo (anche se
concettualmente corrispondente alla licenza di caccia).
Metteva in evidenza, infine, a sostegno (allo stato)
dell'infondatezza del ricorso, che nella tariffa allegata al d.P.R. n.
641 del 1972 non appaiono più le voci relative alle licenze di caccia
che non comportino l'uso di armi, perché il governo delegato non ha
ritenuto di conservare le rispettive tasse erariali.
5. - Con altro ricorso, del 3 dicembre 1972, la Regione Toscana,
come sopra rappresentata e difesa, sollevava in via principale
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 641
del 1972, in relazione al n. 26 della tariffa, e delle norme ad esso
collegate e dipendenti, per contrasto con gli artt. 119, 118 e 117
nonché con l'art. 76 della Costituzione.
Deduceva preliminarmente che nella detta tariffa al n. 26 è
contenuta la previsione di una tassa di concessione per licenze di
caccia, la quale sarebbe invasiva della competenza regionale (artt. 119
e 117 della Costituzione in relazione all'art. 3 della legge n. 281
del 1970, ed agli artt. 1, lett. o e 19 del d.P.R. n. 11 del 1972) in
quanto volta ad attribuire allo Stato un provento tributario (la tassa
di concessione sulle licenze di caccia) che non è dello Stato e non
può essere considerata inerente ad attività governativa o statale.
Considerato che, a sensi degli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione, della legge n. 281 del 1970 e del d.P.R. n. 11 del 1972,
la materia della caccia è di competenza regionale e anche il rilascio
delle relative licenze è attribuito alle Regioni (ferma restando la
competenza degli organi dello Stato in materia di licenza di porto
d'armi), e che l'art. 3 della detta legge n. 281 del 1970 attribuisce
alle Regioni il potere di determinare la tassa di concessione relativa
ad atti regionali, la ricorrente riteneva che, combinandosi il citato
art. 19 del d.P.R. n. 11 del 1972 con il detto art. 3, la tassa di
concessione su licenze di caccia fosse di competenza delle Regioni.
Ora, poiché la detta tariffa, invece, istituisce una tassa di
concessione statale sulle licenze di caccia e determina addidittura
l'organo statale competente al rilascio delle licenze medesime, si
avrebbe, a quest'ultimo riguardo, una illegittima normazione che si
collegherebbe a quella non meno illegittima sulla tassa di concessione
"che in parte si presenta talvolta collegata in modo ambiguo al porto
d'arma, talaltra da esso separata in modo contraddittorio, in ogni caso
in modo illegittimo". Qualunque sia l'espressione adoperata (licenza di
caccia o licenza di porto di fucile anche per uso di caccia) - afferma
la Regione -, infatti, si tratta sempre di concessione per licenza di
caccia (come è detto esplicitamente nelle "note") e pertanto di
materia di competenza regionale.
Ad avviso della Regione ricorrente, la norma impugnata viola anche
la legge di delegazione, e si ha quindi un ulteriore (connesso e
concorrente) vizio di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione. Invero, la legge 9 ottobre 1971, n.
825, prevedeva l'emanazione di decreti per la revisione della
disciplina (tra l'altro) delle tasse sulle concessioni governative
(art. 1, IV) con l'osservanza dei principi costituzionali ricordati al
primo comma dell'art. 1 medesimo e con i criteri e principi direttivi
di cui allo stesso primo comma, specificati nell'art. 7 per quanto
riguarda la tassa sulle concessioni governative. Il d.P.R. n. 641 del
1972 viceversa ha esorbitato dai limiti, principi e criteri posti dalla
legge di delega perché ha introdotto una tassa diversa da quella
antecedentemente in vigore posta dall'art. 37 della legge n. 799 del
1967 che aveva abrogato l'art. 90 del r.d. n. 1016 del 1939, e la cui
istituzione non era prevista dalla legge di delega.
Concludendo la Regione Toscana rilevava che se la tassa istituita
con il n. 26 della tariffa ha lo stesso oggetto della precedente, la
norma è illegittima costituzionalmente per violazione degli artt. 117,
118 e 119 della Costituzione ed in relazione ad essi, dell'art. 3 della
legge n. 281 del 1970; se la tassa, invece, ha oggetto diverso, a detta
violazione si aggiunge quella dell'art. 76 per le ragioni da ultimo
ricordate.
6. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedeva che il ricorso fosse
dichiarato inammissibile in parte e fosse respinto nel merito per il
resto.
Eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilità della questione in
relazione al denunciato vizio di legittimità costituzionale per
violazione dell'art. 76 della Costituzione. Riportandosi alla
giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 192 del 1970 e 11 del
1969), osservava che l'impugnativa in via principale, da parte delle
Regioni, di leggi dello Stato, è ammessa solo se queste siano poste in
violazione di norme costituzionali attributive di specifica competenza
alle Regioni o quanto meno se la denuncia sia strumentale rispetto a
quella della lesione di detta competenza; e che, nella specie, quando
anche si volesse ammettere - seguendo la tesi della Regione -
l'intervenuta istituzione di una nuova tassa da parte dello Stato, alla
Regione non sarebbe dato di contestare ciò in riferimento all'art. 76
della Costituzione.
Metteva poi in evidenza che, se è vero che la tassa sulle
concessioni regionali è stata attribuita come tributo proprio alle
Regioni a statuto ordinario, la determinazione quantitativa di essa
passa necessariamente attraverso una legge dello Stato. Comunque, la
tassa di concessione sulla licenza di caccia è esclusa dall'area
regionale in quanto costituente contro-prestazione di un'autorizzazione
di pubblica sicurezza. Al riguardo esiste una riserva statale (art. 1,
lett. o, ultima parte, e 5 del d.P.R. n. 11 del 1972), non contestata
dalle Regioni e da essa discende la piena legittimità della nota
apposta al n. 26 della tariffa circa la competenza del Prefetto e del
Questore, e così pure quella dell'intero n. 26 che in tutte le ipotesi
si riferisce a licenze per armi da fuoco impiegate nella caccia. Allo
Stato, ad ogni modo, è stata mantenuta la competenza per le licenze di
porto d'armi per la caccia, e non quelle per le licenze di caccia senza
uso di armi da fuoco.
In definitiva, quella che comunemente viene chiamata licenza di
caccia è in sostanza "una licenza di porto d'arma da fuoco per uso di
caccia, legittimamente riservata alla competenza degli organi dello
Stato"; legittimamente a questo, quindi, spettano gli introiti per la
relativa tassa di concessione governativa.
7. - Con la memoria la Regione Toscana, rispondendo alla eccezione
di parziale inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa dello
Stato, osservava che, ammesso che il legislatore delegato abbia creato
una nuova fattispecie tributaria, sarebbe violato anche l'art. 76
della Costituzione e che questa violazione ben poteva essere
denunciata. Se un atto è ritenuto lesivo della sfera di competenza
della Regione, questa può invocare anche i vizi di illegittimità
costituzionale dell'atto. Nella specie, la denuncia per violazione
dell'art. 76 sarebbe ammissibile perché tale violazione sarebbe il
presupposto della violazione degli artt. 117, 118 e 119 e
rappresenterebbe il modo di attuazione della lesione della sfera
regionale. Il legislatore delegato avrebbe introdotto nel sistema la
licenza di porto d'armi anche ad uso di caccia per violare o comunque
violando le dette disposizioni della Costituzione, e quindi la
violazione dell'art. 76 sarebbe stata lo strumento per l'invasione
della sfera di competenza regionale.
Insisteva nell'assunto che il d.P.R. n. 641 del 1972 con un'unica
normativa ed usando termini talvolta precisi e talaltra ambigui,
avrebbe invaso una materia riservata alle Regioni dagli artt. 117 e 118
Cost. sia sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni amministrative
e sia sotto quello tributario, dato il collegamento posto dall'art. 119
della Costituzione e dalla legge n. 281 del 1970 tra poteri
amministrativi e poteri tributari.
Assumeva, infine, che l'invasione della sfera delle materie
riservate alle Regioni si sarebbe verificata anche sotto un altro
profilo, e ciò perché la normativa delle note mantiene a favore dello
Stato la sopratassa prevista dall'art. 38 della legge n. 799 del 1967 e
il legislatore delegato non ha tenuto presente che, sottraendo alle
Regioni tale sopratassa configurata come tassa con destinazione
determinata, si rende impossibile lo svolgimento di determinate
funzioni in materia di caccia sicuramente trasferite alle Regioni e che
dallo Stato venivano svolte proprio circa e con il gettito della
sopratassa.
8. - All'udienza del 21 febbraio 1973, aveva luogo la discussione
congiunta delle due cause. Le difese delle parti (l'avv. prof. Predieri
per la Regione Toscana e gli avvocati Michele Savarese e Umberto
Coronas per lo Stato) insistevano nelle rispettive richieste, svolgendo
le relative ragioni. L'avv. Savarese, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, in particolare, eccepiva l'inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale relativa alla sopratassa,
perché costituente oggetto di un nuovo motivo del ricorso dedotto
dalla Regione solo con la memoria. Considerato in diritto :
1. - Con i due ricorsi indicati in epigrafe la Regione Toscana
assume che la sfera di competenza ad essa attribuita dagli artt. 117,
118 e 119 della Costituzione in relazione agli artt. 3 della legge 16
maggio 1970, n. 281, e 1, lett. o, e 19 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n.
11, sia stata invasa dallo Stato con la nota del 13 settembre 1972,
prot. 13/1989/72, del Ministro per le finanze e con il d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 641. E rispettivamente, chiede che siano dichiarate di
sua esclusiva spettanza le attribuzioni previste dall'art. 3 della
legge n. 281 del 1970 relativamente alle tasse e sopratasse per licenze
di caccia di cui agli artt. 90 e 91 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,
sostituiti dagli artt. 37 e 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e sia
annullato il detto provvedimento ministeriale; e che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 641 del 1972
in riferimento al n. 26 della tariffa allegata, e delle norme ad esso
collegate o dipendenti, per aver il legislatore delegato previsto in
favore dello Stato una tassa di concessione governativa per licenze di
caccia in violazione, oltre che delle disposizioni sopracitate,
dell'art. 76 della Costituzione.
È così sottoposto all'esame della Corte un complesso di
questioni, profili e argomenti che si riferiscono alla stessa materia e
che presentano punti di identità o di stretta connessione.
Ricorrono, pertanto, le condizioni perché i due procedimenti siano
riuniti e le relative cause vengano decise con un'unica sentenza.
2. - Nel secondo procedimento la difesa del Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto due eccezioni di inammissibilità
del ricorso che debbono essere esaminate preliminarmente anche per
l'incidenza che la loro valutazione può avere sull'individuazione
dell'oggetto del giudizio.
a) In ordine alla denuncia di illegittimità costituzionale del
d.P.R. n. 641 del 1972 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione,
viene eccepito che essa ha ad oggetto una pretesa violazione della
legge di delega che non comporta ex se violazione della competenza
regionale e non appare neppure strumentale rispetto a quella della
lesione di detta competenza.
Per la Regione, invece, ricorrerebbe tale nesso di strumentalità,
atteso che la violazione dell'art. 76 sarebbe il presupposto o il modo
di quella degli artt. 117, 118 e 119, ed addirittura la normativa
denunciata sarebbe stata posta in essere per violare o violando queste
disposizioni.
Escluso che nel comportamento del legislatore delegato si possa
vedere l'attuazione di tale intento, la Corte ritiene che il preteso
superamento dei limiti della delega rappresenti solo il modo in cui si
sarebbe avuta la violazione delle dette disposizioni costituzionali
attributive di competenza.
E pertanto, non ricorrendo le condizioni necessarie per
l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale in via
principale (sentenze nn. 11 del 1969 e 39 del 1971), la questione deve
dichiararsi inammissibile.
b) All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ha proposto
una seconda eccezione di inammissibilità del ricorso: la Regione
Toscana, sostenendo per la prima volta nella memoria che con il detto
decreto il legislatore delegato aveva sottratto ad essa Regione le
sopratasse di cui all'art. 91, in relazione all'art. 92, del r.d. n.
1016 del 1939, come sostituiti con gli artt. 38 e 39 della legge n. 799
del 1967, avrebbe solo con quello scritto difensivo indicato
specificamente il detto motivo, che pertanto sarebbe nuovo.
Va al riguardo tenuto presente che il ricorso per l'impugnativa in
via principale di una legge, a sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e in relazione all'art. 6, n. 3, del r.d. 17 agosto 1907,
n. 642, deve contenere le indicazioni prescritte dal primo comma
dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, con la specificazione dei
motivi di denuncia. E che per ciò non è consentita, nel corso del
procedimento, la indicazione di nuovi motivi.
Ma va altresì considerato che nel procedimento costituzionale
quando nelle dette norme si parla del motivo, ci si intende riferire
alla questione, e che c'è novità qualora sia denunciata una norma di
legge (già oggetto o meno di altra e rituale denuncia) per contrasto
con una disposizione costituzionale distinta o diversa da quella già
invocata a raffronto.
Nel caso in esame, la Regione Toscana, con il ricorso, ha dedotto
la violazione delle disposizioni costituzionali relative alle
attribuzioni regionali in materia tributaria e per il collegamento
intercorrente tra la potestà amministrativa e quella tributaria; e
nella memoria, per ciò che la normativa denunciata "mantiene a favore
dello Stato la sopratassa" di cui al citato art. 38 della legge n. 799
del 1967, ha rilevato l'invasione della "sfera delle materie riservate
alle Regioni anche sotto un altro profilo, relativo all'esercizio dei
poteri amministrativi, in quanto connessi a quelli tributari". Così
facendo, non ha dedotto nella memoria un motivo nuovo e cioè sollevato
una questione nuova, ma svolto solo argomenti nuovi a sostegno della
denuncia di illegittimità costituzionale già specificamente avanzata
con il ricorso.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità in esame non è fondata.
3. - La Regione Toscana assume, a fondamento delle richieste
avanzate con i due ricorsi, che, anteriormente al trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di caccia, le licenze di caccia costituivano atti
amministrativi distinti dalle licenze di porto d'armi (anche nei casi
in cui, esercitandosi la caccia con le armi, le licenze di portarle
erano necessarie) e che ad esse si riferivano le tasse sulle
concessioni governative in materia di porto d'armi e di caccia; e che
le attribuzioni relative a dette licenze di caccia ed alle connesse
tasse sulle concessioni erano state ad esse Regioni trasferite. E da
qui fa discendere la denunciata invasione della sua sfera di
competenza.
Le premesse su cui si basa la Regione, almeno entro i limiti in cui
esse rilevano nelle cause in decisione, non possono essere condivise.
a) Considerando le ipotesi di esercizio della caccia con armi
lunghe da fuoco, e quindi escludendo dall'esame la materia relativa al
porto di armi non da caccia (per le quali è pacifico che le licenze
erano e sono di competenza dello Stato) e all'esercizio della caccia
senza armi (senza per altro comprendervi l'attività venatoria
esercitata con cani levrieri, con furetti o con falchi, ipotesi questa
assimilata all'altra di esercizio della caccia con armi), deve
riconoscersi che nella normativa e nella prassi amministrativa, prima
del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni in
materia di caccia, anche se concettualmente erano individuabili sia le
licenze di porto d'armi che quelle di caccia, gli unici atti
effettivamente esistenti erano le licenze di porto d'armi per uso di
caccia. Non esistevano, invece, nella materia sopra indicata, licenze
di caccia come atti a sé stanti, perché, nonostante che ne parlassero
varie leggi e, tra le altre, il r.d. n. 1016 del 1939, e la legge n.
799 del 1967, esse non si erano concretizzate in autonome attività
amministrative: previsto, infatti, che, per la loro stessa esistenza e
validità, fosse necessario che risultassero da documenti con date
caratteristiche (art. 8 ultimo comma, del r.d. n. 1016 del 1939, come
sostituito dall'art. 1 della legge n. 799 del 1967), non è
intervenuto il decreto che avrebbe dovuto determinare "i modelli delle
licenze di caccia e le loro caratteristiche" e quindi sono mancate le
forme che avrebbero dovuto rivestire e documentare quegli atti.
Le licenze di porto d'armi per uso di caccia venivano così a
svolgere una duplice funzione: autorizzavano al porto d'armi e nel
contempo all'esercizio dell'attività venatoria, siccome risultava da
tutta la normativa in materia e significativamente dall'art. 32 del
r.d. 24 settembre 1923, n. 2448, secondo cui il permesso di porto di
arma lunga da fuoco "serve anche per uso di caccia".
Ma, come si è detto, gli unici atti amministrativi effettivamente
esistenti erano le licenze di porto d'armi. Per il loro rilascio erano
indicate le autorità competenti, e le condizioni e le modalità,
nonché le caratteristiche dei documenti che le dovevano rivestire e ne
dovevano attestare l'esistenza, ed il tutto a mezzo di apposite norme
(e tra le altre, degli artt. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, 42
e seguenti del r.d. 18 giugno 1931, n. 733, 61 e seguenti del r.d. 6
maggio 1940, n. 635, n. 48 della tabella allegata al d.P.R. 10 marzo
1961, n. 121, e art. 1 della legge n. 799 del 1967).
b) Strettamente legato al problema relativo all'esistenza e
validità degli atti amministrativi attinenti alla materia in esame, è
l'altro concernente il trattamento tributario.
Fermo essendo che, fossero o meno i permessi di porto d'armi e le
licenze di caccia atti distinti e diversi, i tributi previsti per il
loro rilascio o rinnovo e quelli annuali erano le tasse e sopratasse
sulle concessioni governative in materia di porto d'armi e di caccia,
la Corte non ritiene accettabile la tesi della Regione Toscana secondo
cui tali tasse e sopratasse si riferivano alle licenze di caccia e non
(anche) ai permessi di porto d'armi. E ciò, anzitutto perché codesti
tributi concernevano atti per cui erano richieste forme particolari
(permessi di porto d'armi) e che erano tassativamente indicati con
leggi (e nella specie, con quelle tenute presenti nel testo unico delle
disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative,
approvato con il d.P.R. n. 121 del 1961), ed in secondo luogo, perché
il n. 48 della citata tabella allegata al d.P.R. ora detto, non può
considerarsi implicitamente abrogato, siccome invece assume la Regione,
dagli artt. 37 e 38 della legge n. 799 del 1967 atteso che questi
articoli, dal punto di vista tributario, hanno su tutto, tranne che su
una sola voce della tabella (licenza di caccia con uso di fucile a un
colpo) di rilievo limitatissimo e non qualificante, confermato la
normativa del 1961.
4. - Le norme relative al trasferimento alle Regioni, a statuto
ordinario di funzioni statali in materia di caccia, non hanno
attribuito alla Regione Toscana le tasse e sopratasse sulle concessioni
governative per le licenze di porto d'armi per uso di caccia.
Va, a tal riguardo, anzitutto, tenuto presente che la competenza al
rilascio delle autorizzazioni di cui si tratta è oggetto di specifica
riserva in favore dello Stato, avendo l'art. 1, lett. o, ultima parte,
del d.P.R. n. 11 del 1972 espressamente detto che "rimane ferma la
competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto
d'armi per uso di caccia", e che comunque tali autorizzazioni rientrano
tra quelle attinenti alla pubblica sicurezza e sono sempre dello Stato
le attribuzioni in quest'ultima materia nonché quelle altre che, pur
essendo esercitate in relazione alle attività di cui al detto decreto
n. 11 del 1972, riguardano materie (e quindi, la pubblica sicurezza)
non comprese nell'art. 117 della Costituzione (art. 5 del ripetuto
decreto).
Sul piano tributario, poi, essendo oggetto di contesa tasse e
sopratasse su concessioni, ed alla luce del disposto degli artt. 1, 2,
3 e 14 della legge n. 281 del 1970, si deve escludere la possibilità
che siano stati attribuiti alle Regioni, in tutto o in parte tali
tributi nonostante che gli stessi fossero dovuti e riscossi per
concessioni governative; così come non dovrebbero ammettersi quali
tributi propri delle Regioni, tasse sulle concessioni regionali
applicate ad atti e provvedimenti regionali non corrispondenti a quelli
già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle
concessioni governative.
5. - Non si può, d'altra parte, ritenere con la Regione Toscana
che, mantenendo a favore dello Stato le sopratasse previste dall'art.
38 della legge n. 799 del 1967, il d.P.R. n. 641 del 1972 abbia invaso
la sfera delle materie riservate alle Regioni sotto il profilo relativo
all'esercizio dei poteri amministrativi, in quanto connessi a quelli
tributari. E ciò, in particolare, perché il provento di quelle
sopratasse, costituenti un prelievo a destinazione determinata, è in
parte ripartito, sia pure nell'ambito di percentuali prefissate,
secondo determinazioni discrezionali (art. 39, lettere b e d della
ripetuta legge n. 799 del 1967); e la mancata disponibilità di esso
provento da parte delle Regioni, alle quali sarebbero state trasferite
le attribuzioni relative alla valutazione dell'importanza faunistica di
cui alla detta lettera b e all'approvazione di attività tecniche
specifiche delle Associazioni venatorie, di cui alla lettera d,
ostacolerebbe l'esercizio di tali attribuzioni.
Infatti, dato che le tasse sulle concessioni governative per le
licenze di porto d'armi per uso di caccia sono di spettanza dello
Stato, non è ammissibile che le sopratasse in quanto tali abbiano una
sorte differente o che la loro specifica destinazione sia tale da
determinare l'attrazione nella vicenda (trasferimento) che attiene alle
funzioni che con esse dovrebbero essere svolte.
Le sopratasse - siccome ammette la stessa Regione Toscana -
costituiscono un tutt'uno con le tasse e sono quindi anche esse di
spettanza dello Stato, ma questo è tenuto, giusta quanto dispone il
secondo comma dell'art. 39, a stanziare il provento complessivo di
dette sopratasse in apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed a provvedere
all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in
bilancio. Il che significa che agli Enti interessati (Amministrazioni
provinciali, Laboratori di zoologia applicata alla caccia e
Associazioni venatorie di cui all'art. 86 del citato testo unico sulla
caccia) è garantito il proporzionale provento delle sopratasse, e nel
contempo è assicurata la condizione necessaria perché le attività
amministrative sopra ricordate siano svolte secondo la previsione
normativa.
Delle relative attribuzioni, pertanto, non può dirsi che venga
operata compressione o la negazione.
6. - Dalle considerazioni che precedono discende che tanto la nota
ministeriale del 13 settembre 1972 quanto il d.P.R. n. 641 del 1972 non
hanno invaso la sfera di competenza della Regione Toscana, perché le
licenze di porto d'armi per uso di caccia erano e sono rimaste di
competenza dello Stato e le tasse e sopratasse, dovute e riscosse per
tali licenze, erano e sono di spettanza dello Stato; ed il d.P.R.
citato, in particolare, perché il legislatore delegato, in relazione
alla specifica materia delle armi, non ha innovato nei confronti della
precedente normativa né ha comunque ostacolato o reso impossibile alle
Regioni lo svolgimento di funzioni ad esse trasferite in materia di
caccia.
Il ricorso della Regione Toscana del 9 novembre 1972 deve essere
pertanto respinto e si deve dichiarare che all'atto in cui è
intervenuta la nota ministeriale dei 13-18 settembre 1972 spettavano
allo Stato e non alla Regione Toscana le tasse e le sopratasse dovute e
riscosse sulle licenze di porto d'armi per uso di caccia.
E del pari vanno dichiarate non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate, con l'altro ricorso dalla stessa
Regione, in ordine all'art. 1 del d.P.R. n. 641 del 1972, in relazione
al n. 26 della tariffa allegata, e alle norme ad esso collegate e
dipendenti, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata con il ricorso del 7 dicembre 1972 dalla
Regione Toscana nei confronti dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), in
relazione al n. 26 dell'annessa tariffa, e delle norme ad esso
collegate e dipendenti, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalla Regione Toscana con lo stesso ricorso, nei confronti
delle dette norme, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione;
3) dichiara che spettano allo Stato le tasse e sopratasse sulle
licenze di porto d'armi per uso di caccia di cui alla nota del Ministro
per le finanze dei 13-18 settembre 1972, prot. n. 13/1989/72.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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