Sentenza n. 47/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 luglio 1974,
recante "Provvedimenti per la pesca", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 27
luglio 1974, depositato in cancelleria il 3 agosto successivo ed
iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Commissario dello Stato, e l'avv. Silvio De Fina, per il
Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente della Regione il 27 luglio
1974, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato
davanti a questa Corte la legge approvata da quell'Assemblea regionale
nella seduta del 19 luglio 1974, recante "Provvedimenti per la pesca"
chiedendo che ne venga dichiarata la illegittimità costituzionale per
violazione dell'articolo 81 della Costituzione e dell'art. 17 dello
Statuto speciale, per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto nel
secondo comma dell'art. 30 la legge impugnata dispone: "Agli oneri
ricadenti negli esercizi finanziari 1975 e successivi si provvede
utilizzando parte dell'incremento delle entrate tributarie della
Regione", il che non soddisfa il precetto costituzionale, dato che tale
incremento è incerto sia nell'an sia nel quantum;
b) violazione dell'art.17 dello Statuto speciale, in quanto la
materia delle radiocomunicazioni ai sensi degli artt. 1, 2 e 195 del
t.u. 29 marzo 1973, n. 156, spetta esclusivamente allo Stato ed, in
particolare, ai sensi dell'art. 317 dello stesso testo unico la
organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla
sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero della marina
mercantile che è tenuto ad avvalersi del sistema di stazioni radio
costiere gestite dall'Amministrazione delle poste e telocomunicazioni,
mentre con l'art. 21 della legge impugnata si attribuiscono, al
riguardo, potestà all'Assessore regionale per l'industria e commercio.
Si è costituito resistente il Presidente della Giunta regionale
siciliana, il di cui patrocinio, con memoria depositata l'8 agosto
1974, chiede che il ricorso venga respinto, confutandone la fondatezza.
Con successiva memoria l'Avvocatura generale dello Stato,
chiaritine i motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Anche il patrocinio della Regione, con successiva memoria, insiste,
alla sua volta, per il rigetto del ricorso ed, in particolare, per
quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell'art. 81 della
Costituzione, ha prodotto una documentazione in base alla quale la
previsione di maggiori entrate atte a coprire la spesa preventivata
sarebbe risultata fondata.
Nell'udienza odierna, poi, il patrocinio della Regione, con il
consenso dell'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato copia
della legge approvata dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 1974 ed
in corso di pubblicazione, con la quale vengono soppressi gli articoli
21 e 22 della impugnata legge 19 luglio 1974 ed, in conseguenza, ha
chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del
contendere. Considerato in diritto :
1. - Come si è riferito in narrativa, il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana ha impugnato la legge regionale approvata il
19 luglio 1974, recante "Provvedimenti per la pesca" per i seguenti
motivi:
a) violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto con l'art.
30, per la copertura finanziaria si fa richiamo "all'incremento delle
entrate della Regione", ossia a un dato incerto nell'an e nel quantum;
b) violazione dell'art. 17 dello Statuto speciale, in quanto con
l'art. 21 della legge impugnata si dettano norme attinenti alla materia
delle radiocomunicazioni, che non rientra sicuramente nei poteri di
legislazione sia esclusiva, sia integrativa spettanti alla Regione.
2. - Per quanto riguarda questo secondo motivo si può senz'altro
dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto, con legge
approvata dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 1974 ed in corso di
pubblicazione, si è statuito che le disposizioni di cui agli artt. 21
e 22 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 19 luglio 1974
(legge impugnata) "sono soppresse" e che, conseguentemente, è
"soppressa" l'autorizzazione di spesa prevista nella predetta legge,
per la parte riguardante le indicate disposizioni.
Infatti, alla relativa richiesta del patrocinio della Regione,
l'Avvocatura generale dello Stato, sostanzialmente non si è opposta,
rimettendosi alle decisioni della Corte.
3. - Resta, peraltro, da esaminare il primo motivo del ricorso, che
investe tutta la legge impugnata.
Ma questo motivo, a parte il rilievo che, per effetto della
abrogazione degli artt. 21 e 22 e della modificazione dell'articolo 28
della legge impugnata, l'onere finanziario che da tale legge deriva è
stato in gran parte ridotto, risulta infondato, in quanto il patrocinio
della Regione ha dimostrato, con elementi non contestati
dall'Avvocatura generale dello Stato, che la previsione dell'art. 30 di
far fronte alle spese con l'aumento del gettito tributario, per l'anno
1974 si è dimostrata pienamente ragionevole, cosicché può ritenersi
soddisfatta l'esigenza di cui all'art. 81 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda
l'art. 21 della legge approvata il 19 luglio 1974 dall'Assemblea
regionale siciliana, recante "Provvedimenti per la pesca";
b) dichiara non fondata la questione di legittimita costituzionale
della legge predetta, sollevata con il ricorso di cui in epigrafe, in
riferimento all'art. 81 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte