Sentenza n. 47/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41legge 765/1967
- art. 13legge 765/1967
- art. 41legge 1150/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41,
lett. b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica),
così come modificato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, promossi con
ordinanze 21 aprile 1976 del pretore di Rivarolo, 7 ottobre 1976 del
pretore di Ivrea, 3 marzo 1977 del pretore di Ivrea, 15 aprile 1977
del pretore di Gallarate, 21 aprile 1977 del tribunale di Busto
Arsizio, 11 luglio e 21 novembre 1977 del pretore di Gallarate,
iscritte ai nn. 541 e 685 del registro ordinanze 1976; ai nn. 206, 275,
304 e 575 del registro ordinanze 1977 e ai nn. 205 e 322 del registro
ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 246 e 346 dell'anno 1976; nn. 148, 198, 237 dell'anno 1977 e nn.
53 e 179 dell'anno 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con numerose ordinanze di rimessione, emesse dai pretori di
Rivarolo Canavese, Ivrea, Gallarate e dal tribunale di Busto Arsizio
ed iscritte nel registro generale di questa Corte ai nn. 541, 685 del
1976; 20, 275, 304, 575 del 1977; 205 e 322 del 1978; è stata
sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 41 lett. b) della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150,
così come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Le ordinanze di rimessione osservano, con argomentazioni
sostanzialmente uniformi, che la norma impugnata, comminando la
medesima sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda nei confronti sia
di chi abbia costruito senza licenza in zona ove avrebbe potuto
conseguirla, (tanto da averla ottenuta successivamente in sanatoria),
sia di chi abbia edificato in violazione degli strumenti urbanistici
esistenti, contrasterebbe con il principio costituzionale
d'eguaglianza per aver trattato in maniera identica due situazioni che
si assumono differenziate.
Soggiungono che la diversa lesione recata all'interesse pubblico
tutelato, risulta confermata dalla diversità delle conseguenze che ne
derivano sul piano amministrativo e civilistico, tanto che, quando sia
stata ottenuta la licenza in sanatoria, non sono irrogabili dalla
pubblica amministrazione le sanzioni amministrative né spetta al
privato danneggiato la facoltà di ottenere la riduzione in pristino o
il risarcimento dei danni altrimenti previsti dall'art. 872 codice
civile.
I Giudici a quibus ritengono di poter concludere che i costruttori
senza licenza successivamente autorizzati in sanatoria perché le
opere edificate non erano in contrasto con gli strumenti urbanistici,
non ledono l'interesse protetto dalla norma incriminatrice denunciata.
Talune delle ordinanze espressamente precisano che l'entrata in
vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non ha eliminato la
rilevanza della questione proposta, ricadendo il fatto-reato sotto la
disciplina della normativa impugnata, rispetto alla quale la nuova
legge non ha introdotto disposizioni più favorevoli agli imputati, da
potersi applicare retroattivamente.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atti di deduzioni depositati rispettivamente il 5 ottobre 1976,17
gennaio 1977,21 giugno 1977, 5 agosto 1977, 20 settembre 1977, 14 marzo
1978, 15 luglio 1978 e 10 ottobre 1978, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione proposta.
Osserva la difesa dello Stato che la norma impugnata commina una
sanzione penale a carico di coloro che abbiano violato il disposto
dell'art. 31 della stessa legge, che vieta la edificazione senza
licenza. Il bene giuridico tutelato è quello di permettere alla
pubblica amministrazione il controllo sull'attività edificatoria dei
privati, ed il precetto violato, penalmente sanzionato, impone di non
costruire senza la previa apposita licenza edilizia. Pertanto
sussiste un'unica fattispecie penale, quella della costruzione senza
licenza.
Ovviamente, attesa l'ampiezza della previsione edittale, spetterà
al giudice di spaziare, nell'esercizio della sua discrezionalità, dal
minimo legale fino al massimo di 6 mesi di arresto e di 2 milioni di
ammenda, tenendo conto anche della oggettiva contrarietà, o meno,
della costruzione alle prescrizioni urbanistiche vigenti in loco. Considerato in diritto :
1) Le otto ordinanze, elencate in epigrafe, propongono tutte la
medesima questione di legittimità costituzionale, sicché i relativi
giudizi devono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2) La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il
principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione, l'art. 41, lett. b) della legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150, sostituito dall'art. 13 legge 6 agosto 1967, n. 765,
nella parte in cui colpisce con la medesima pena edittale - arresto
fino a 6 mesi e ammenda fino a lire 2 milioni - sia chi ha costruito
senza licenza (anche ove l'abbia ottenuta ex post in sanatoria) sia chi
ha edificato senza licenza in contrasto con le prescrizioni stabilite
da strumenti urbanistici.
Si afferma nelle ordinanze di rimessione che in tal modo ricevono
eguale trattamento situazioni diverse, in quanto vengono comminate
eguali sanzioni penali per le edificazioni effettuate in zona ove
avrebbe potuto essere ottenuta la licenza e per quelle compiute in
violazione delle prescrizioni urbanistiche. I giudici a quibus
soggiungono, con adeguata motivazione, che la sopraggiunta legge 28
gennaio 1977, n. 10, è ininfluente ai fini del decidere e dell'esame,
da parte della Corte, della censura prospettata.
La questione non è fondata.
Per inquadrare il problema in termini generali, va innanzitutto
ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "non
può aver ingresso in sede di giudizio di legittimità costituzionale
la questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. che si risolve
in una critica di politica legislativa avverso una valutazione del
legislatore non eccedente i limiti della ragionevolezza" (sentenza n.
100 del 1977). Neppure può ignorarsi esser stato ripetutamente
affermato che "la valutazione dei criteri in base ai quali il
legislatore ha ritenuto ipotizzare una diversità di situazioni sia
incensurabile nei limiti in cui la valutazione stessa risulti
ragionevole e non arbitraria" (sentenza n. 237 del 1975).
Più in particolare può rilevarsi che la censura mossa alla norma
impugnata si presenta destituita di fondamento sotto un duplice
profilo: perché non è esatto che le situazioni comparate siano
diverse, sotto l'aspetto penale, come pure è inesatto che ricevano,
dal complesso della specifica normazione esistente in materia, eguale
trattamento e sanzioni.
Invero, risponde ad un fondamentale interesse pubblico, avvertito
dal legislatore già da lungo tempo, sottoporre l'attività edilizia
al controllo preventivo della pubblica amministrazione, con
conseguente imposizione, a chi voglia edificare, dell'obbligo di
richiedere l'apposita autorizzazione amministrativa (art. 31 della
citata legge urbanistica).
Rientra, pertanto, nell'esercizio della discrezionalità
legislativa comminare una sanzione penale a chi violi comunque tale
precetto, giustificandosi la contravvenzione prevista dall'impugnato
articolo 41, lett. b), della legge citata.
Rispetto a tale esigenza di controllo preventivo della pubblica
amministrazione, è quindi del tutto indifferente la circostanza che
la costruzione corrisponda o meno al complesso delle norme che
regolano l'attività edilizia.
D'altro canto la distinzione tra costruzioni, la cui edificazione
avrebbe potuto essere autorizzata, e quelle altre contrastanti,
invece, con specifiche prescrizioni urbanistiche, implica che si
aggiungano, nei casi previsti dalla legge, alle sanzioni penali,
notevoli pene amministrative ed eventuali responsabilità da illecito
civile, e dimostra che non sussiste la censurata parità di
trattamento di situazioni diverse.
L'eventuale successiva licenza, così detta in sanatoria, produce
quindi effetti limitati alle sole conseguenze extra penali
dell'infrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 41, lett. b), della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150 (nel testo sostituito dall'art. 13 legge 6 agosto 1967, n. 765)
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere 48
ECLI:IT:COST:1979:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte