Sentenza n. 47/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 23
dicembre 1975, n. 745 (Trasferimento di funzioni statali alle Regioni e
norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli
istituti zooprofilattici sperimentali) promossi con ricorsi delle
Provincie di Trento e di Bolzano, notificati il 6 febbraio 1976,
depositati in cancelleria il 16 febbraio successivo, rispettivamente
iscritti ai nn. 5 e 6 del registro ricorsi 1976 e dei quali è stata
data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 1976.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per le Provincie di Trento e di
Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atti notificati il 6 febbraio 1976 le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, in persona dei rispettivi Presidenti,
rappresentate e difese dall'avv. prof. Giuseppe Guarino, hanno proposto
ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 23 dicembre
1975, n. 745, concernente "Trasferimento di funzioni statali alle
regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata
degli istituti zooprofilattici sperimentali", nel suo complesso ed in
particolare degli artt. 2, commi primo e secondo, 3, 4, comma secondo,
5, commi secondo e quinto, 6, 10, 11, 12, in relazione agli artt. 8, n.
21, 9, n. 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Ric. nn. 5 e
6/1976).
Si assume nei ricorsi che la legge impugnata, nel trasferire alle
regioni le funzioni sugli istituti zooprofilattici sperimentali,
istituiti con la legge 23 giugno 1970, n. 503, ha leso la sfera di
autonomia riservata alle Provincie Autonome dallo Statuto speciale del
Trentino-Alto Adige.
La materia della zooprofilassi rientrerebbe, infatti, in quella
relativa al patrimonio zootecnico ed ittico, attribuita dall'art. 8, n.
21, dello Statuto alla competenza primaria provinciale, che incontra
quindi il solo limite dell'armonia con la Costituzione, con i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e con le norme fondamentali
delle riforme economico - sociali della Repubblica. Quanto meno -
aggiunge il ricorso - la zooprofilassi potrebbe rientrare nella materia
"igiene e sanità", ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera,
attribuita alla competenza secondaria provinciale dall'art. 9 n. 10.
Non rientra, comunque, in alcuna tra quelle di competenza delle
regioni a statuto ordinario, elencate dall'art. 117 Cost., dato che
l'assistenza sanitaria concernerebbe solo gli uomini e non gli animali.
La legge impugnata, pertanto, non sarebbe una legge quadro ai sensi del
primo comma dell'art. 117 Cost., bensì una legge di delega, quale è
prevista dal secondo comma dell'art. 118 Cost.; e poiché l'art. 12
della legge impugnata parifica alle regioni a statuto ordinario le
provincie di Trento e Bolzano, ne risulterebbe violata l'autonomia
statutaria di queste ultime perché lo Stato non può delegare funzioni
amministrative e legislative in materia in cui le province sono già
titolari di competenza primaria ed esclusiva né può ridurre questa
competenza legislativa a potestà legislativa delegata.
Oltre a questo rilievo generale riguardante la legge n. 745/1975
nel suo complesso, particolari censure vengono mosse contro l'art. 2,
che consente al Governo di dare, tramite le regioni, le direttive agli
istituti zooprofilattici, relative all'attuazione di piani nazionali di
profilassi; gli artt. 6 e 10 che dettano principi da osservare in sede
di organizzazione degli istituti e di regolamento del relativo
personale; l'art. 5, commi secondo e quinto, che consentono al
Ministero della Sanità, assumendosene il costo, di conferire agli
istituti zooprofilattici, determinati incarichi per il compimento di
attività di interesse generale. Questi articoli contrasterebbero con
le disposizioni del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, recante norme di
attuazione dello statuto regionale in tema di patrimonio zootecnico ed
ittico.
2. - Si è costituito nei due giudizi con atto del 18 febbraio 1976
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, sollevando in primo luogo dubbi
sull'ammissibilità dei ricorsi, per carenza di interesse delle
provincie. Poiché, infatti, la legge impugnata avrebbe in effetti
ampliato la sfera di autonomia delle provincie rispetto ai limiti
determinati con le precedenti leggi 23 giugno 1970, n. 503 e 11 marzo
1974, n. 101, la richiesta dichiarazione di illegittimità
costituzionale della legge avrebbe l'effetto di ridurre la sfera di
autonomia delle province stesse, facendo rivivere le norme contenute
nelle leggi precedenti, che non sono state impugnate.
Nel merito, comunque, secondo l'Avvocatura i ricorsi sarebbero
infondati in quanto si basano su un duplice presupposto erroneo: a) che
la zooprofilassi rientri nella materia del "patrimonio zootecnico ed
ittico" attribuita alla competenza primaria provinciale dall'art. 8, n.
21 dello Statuto e non nella materia sanitaria prevista dall'art. 9, n.
10; b) che la legge impugnata non sia una legge che pone i principi da
osservarsi dal legislatore regionale a norma dell'art. 117, primo
comma, della Costituzione, bensì una legge di delega prevista, per
quanto riguarda la potestà normativa, dall'ultimo comma dello stesso
art. 117 e, per quanto riguarda le funzioni amministrative, dal secondo
comma dell'art. 118.
Viceversa sul primo punto la sanità veterinaria in generale e la
zooprofilassi in particolare non possono farsi rientrare nella
zootecnica, che l'art. 8, n. 21 dello Statuto prevede quale
specificazione della più ampia materia dell'agricoltura, ma piuttosto
nella zooiatria, che la ripartizione tradizionale dei pubblici uffici
attribuisce alla materia sanitaria, prevista dall'art 9, n. 10, dello
Statuto delle provincie ricorrenti. Tale interpretazione troverebbe
conforto nella normativa regionale generale che con il d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11, di trasferimento alle regioni a statuto ordinario
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, ha
espressamente precisato che il trasferimento riguarda gli allevamenti
zootecnici (art. 1, lett. b), e con il d.PR. 14 gennaio 1972, n. 4, di
trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria, ha
chiarito che esso riguarda anche l'assistenza zooiatrica (art. 1,
ultimo comma). Analogamente, per quanto riguarda la Regione
Trentino-Alto Adige, è stato con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, per
l'attuazione dello Statuto in materia di agricoltura, che sono state
trasferite alle provincie le attribuzioni relative al patrimonio
zootecnico ed ittico, mentre con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, di
attuazione dello Statuto in materia di sanità, sono stati trasferiti
alle stesse provincie gli uffici dei veterinari provinciali.
Sul secondo punto, una volta venuta meno la premessa
- assume l'Avvocatura - anche il presupposto sub b) perde ogni
validità. Comunque la materia della zooprofilassi rientrerebbe
nell'assistenza sanitaria prevista dall'art. 117 Cost., tanto che il
citato d.P.R. n. 4 del 1972 ha riservato la relativa competenza agli
organi statali con una norma espressa di carattere generale (art. 6, n.
22). Avendo la legge impugnata fatto cadere, almeno in parte, questa
riserva, essa non può essere considerata se non una legge che
stabilisce principi fondamentali e trasferisce funzioni in una materia
prevista dall'art. 117 Cost..
L'Avvocatura ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto :
1. - Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono stati istituiti
con legge 23 giugno 1970, n. 503. Tali enti, in tutto dieci e quasi
tutti a carattere interregionale, hanno il compito di studiare e
prevenire le malattie del bestiame, nonché di assistere gli allevatori
sotto il profilo veterinario, potendo anche essere autorizzati dal
Ministero della Sanità alla produzione e distribuzione di medicamenti
per gli animali.
La legge istitutiva è stata successivamente modificata dalla legge
11 marzo 1974, n. 101, per quanto riguarda l'organizzazione degli
istituti, la composizione degli organi di amministrazione, il
trattamento del personale, il funzionamento e l'ambito territoriale dei
singoli istituti.
Con la legge impugnata, n. 745 del 1975, le funzioni amministrative
già di competenza statale, ai sensi della precedente normativa, sono
state trasferite alle Regioni (art. 1), conservando allo Stato il
potere di "promuovere e sviluppare le iniziative sanitarie necessarie
per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di
attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta
contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il
controllo degli alimenti di origine animale" (art. 2). Al Ministero
della Sanità, inoltre, è stata riservata la facoltà di incaricare
uno o più istituti zooprofilattici della preparazione e distribuzione
dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia
veterinaria e per l'esecuzione dei piani nazionali di risanamento o
anche della attuazione di particolari piani profilattici nell'ambito
delle competenze statali.
La ristrutturazione e la gestione degli istituti sono invece
affidate alla legislazione regionale, destinata a fissarne le
attribuzioni, nonché la composizione, la nomina e la durata delle
cariche, ecc. (art. 1), stabilendo inoltre le modalità per la gestione
comune degli istituti a dimensione interregionale (ult. comma dell'art.
1).
Un'apposita norma della legge impugnata (art. 12) equipara, infine,
alle regioni le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, interessate
alla gestione dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, la cui
competenza territoriale si estende infatti oltre alla Regione Veneto,
al Friuli - Venezia Giulia e al Trentino-Alto Adige.
2. - La questione che viene sottoposta all'esame della Corte è se
tale normativa, che consente al Governo di dare direttive e di
conferire incarichi agli istituti e detta principi da osservare
nell'organizzazione degli istituti stessi e del loro personale, non
violi la sfera di competenza legislativa primaria delle due province
autonome, in contrasto con gli artt. 8 n. 21, 9 n. 10 e 16 dello
Statuto speciale di autonomia delle due Province (d.P.R. n. 670 del
1972).
La questione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
delle Provincie ricorrenti alla sua soluzione da parte della Corte.
Premesso che la legge viene impugnata nel suo insieme e che anche
quando ne vengono denunciati alcuni articoli particolari, tale denuncia
tende soprattutto a motivare l'impugnativa globale della legge, occorre
ricordare, che l'istituto zooprofilattico che riguarda le due Provincie
ricorrenti ha dimensione ultraregionale e interessa tutto il territorio
delle tre Venezie.
Le Province ricorrenti sono addivenute, successivamente alla
proposizione dei ricorsi, alla stipula di una convenzione per la
ristrutturazione e la gestione dell'Istituto interregionale che ha sede
in Padova, convenzione intervenuta fra tutti gli enti interessati, e
quindi, oltre alle due Province, la Regione Veneto e la Regione Friuli
- Venezia Giulia.
Tale accordo regola minutamente l'organizzazione, il funzionamento
ed il finanziamento dell'Istituto ed è stato reso operante, in
esecuzione della legge impugnata ed in particolare dell'ultimo comma
dell'art. 1, con due leggi regionali e due leggi provinciali di
recepimento emanate rispettivamente dalle due Regioni interessate e
dalle Province autonome.
Per queste ultime, in particolare, i rispettivi Consigli
provinciali hanno autorizzato le Giunte a partecipare
all'organizzazione e gestione dell'Istituto con le leggi provinciali n.
15 del 29 dicembre 1979 per la Provincia di Trento e n. 6 del 25
febbraio 1980 per la Provincia di Bolzano.
Dall'accordo cui hanno aderito le Province e dalla emanazione di
una apposita legge provinciale in applicazione dell'ultimo comma
dell'art. 1 della legge n. 745/1975, emerge chiaramente ch'esse non
hanno più alcun interesse alla soluzione della questione sollevata con
i ricorsi del 1976.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge 23 dicembre 1975, n. 745 (Trasferimento alle regioni degli
istituti zooprofilattici sperimentali) proposta con i ricorsi nn. 5 e
6/1976 dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte