Sentenza n. 47/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 427/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, del decreto legge 24 luglio 1973, n. 427 (Disciplina dei prezzi
di beni di largo consumo) convertito con modificazioni nella legge 4
agosto 1973, n. 496, promosso con l'ordinanza emessa il 5 aprile 1976
dal Pretore di Imperia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Soc. Fratelli Carli ed altri e il Ministero dell'interno Prefettura di
Imperia, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1976.
Visti gli atti di costituzione della Soc. Fratelli Carli nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
udito l'Avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La questione è sollevata con ordinanza emessa il 5 aprile
1976 dal Pretore di Imperia nel procedimento civile che verte fra i
Fratelli Carli e la locale Prefettura. È oggetto di censura l'art. 2,
primo comma, n. 4 decreto legge 24 luglio 1973, n. 427, come
convertito e modificato dalla legge 4 agosto 1973, n. 496, nella parte
in cui dispone il blocco dei prezzi anche con riguardo agli olii di
oliva. Detta previsione confliggerebbe con la normativa comunitaria, in
forza della quale è stata istituita un'organizzazione comune del
mercato nel settore dei grassi: in particolare, con il regolamento CEE
n. 136/66 e successive modifiche ed integrazioni. Il parametro
costituzionale invocato è l'art. 11 del testo fondamentale.
Il Pretore solleva la questione affermando che, in conformità
dell'assetto dato ai rapporti fra diritto comunitario e diritto interno
da questa Corte, ritiene di non essere investito del potere di
disapplicare le disposizioni nazionali che contraddicono le previgenti
norme comunitarie. D'altra parte il giudice a quo assume che, alla
stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità,
le censurate statuizioni della legge interna contraddicano il divieto,
posto in sede comunitaria agli Stati membri, di intervenire sul mercato
della formazione dei prezzi, quando, come accadrebbe nella specie, il
settore dell'intervento sia soggetto ad organizzazione comune del
mercato e ne sia risultato un identico regime dei prezzi (sentenza n.
23/1/1975 in causa 31/74). La normativa comunitaria disciplina
compiutamente il settore dei grassi e quindi anche il mercato dell'olio
di oliva e di semi. L'olio di semi è oggetto di protezione doganale
negli scambi con i paesi terzi e di eventuali misure di salvaguardia
nel caso di perturbazione del mercato. Per l'olio di oliva, invece, è
previsto un regime comune di prezzi. Di qui la non manifesta
infondatezza della prospettata questione: la quale rileverebbe per la
definizione del giudizio a quo, in quanto si tratta di stabilire se
alla specie vadano applicate, oppur no, le contestate disposizioni del
diritto interno.
2. - Si è costituita in giudizio la Società Carli. La difesa di
detta Società osserva che dopo il 31 ottobre 1973, data di scadenza
del blocco rigido dei prezzi, si è registrato un aumento incontrollato
nel prezzo delle materie prime occorrenti alla produzione dell'olio di
oliva: olio vergine e olio lampante. Il CIP, nel febbraio 1974,
precisava infatti che tali materie erano escluse dal blocco, eccezion
fatta solo per l'olio di tipo "riviera" e "rettificato", rimasti sotto
vincolo. La situazione conduceva all'esaurimento delle scorte. La
Società Carli forniva al pubblico quattro nuove confezioni, con i
relativi nuovi prezzi, in relazione alle quali la Guardia di Finanza ha
poi contestato la maggiorazione, provocando il provvedimento
prefettizio impugnato. Il Pretore di Imperia, si soggiunge, ha già
riconosciuto, con provvedimento emesso nella stessa data dell'ordinanza
di rimessione, la legittimità dell'aumento di L. 175 al litro; la
Società Carli mantiene comunque tutto l'interesse ad una pronuncia di
questa Corte che chiarisca i rapporti fra normativa comunitaria e legge
nazionale nel settore degli olii d'oliva.
Alla specie andrebbe applicato il regolamento CEE n. 136/66 che,
come successivamente modificato ed integrato, regola i prezzi dell'olio
di oliva in tutti i paesi della Comunità. Le norme interne censurate,
si soggiunge, dispongono il blocco con riguardo soltanto a quei prezzi
che non cadono sotto la disciplina comunitaria. Se così si ragiona,
il conflitto non sussiste e la questione diviene rilevante. Se,
viceversa, si dovesse ritenere che il blocco previsto concerna anche i
prezzi regolati da norme comunitarie, allora la Corte dovrebbe
dichiarare fondata la questione, rimuovendo le disposizioni interne che
ostano all'osservanza di dette norme.
3. - Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio, per il
tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale deduce
l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura precisa anzitutto che l'impugnativa proposta dal
giudice a quo - limitata secondo il dispositivo dell'ordinanza di
rinvio all'art. 2, primo comma, n. 4 del d.l. n. 427/73, in quanto
questa statuizione sottopone alla disciplina dettata nel decreto gli
olii di oliva - va logicamente riferita anche agli artt. 1 e 5 dello
stesso d.l.. Così individuata la normativa dedotta in giudizio,
andrebbe escluso che essa confligga con le invocate prescrizioni del
diritto comunitario. Vi sarebbe infatti un corpo di principi elaborati
dalla Corte di Giustizia, che si ricavano da altre pronunzie, oltre
quella richiamata dal giudice remittente, secondo le quali
risulterebbe, diversamente da come si assume nell'ordinanza di rinvio,
che gli Stati membri rimangono liberi di adottare i provvedimenti da
essi ritenuti necessari in materia di formazione di prezzi, nelle fasi
del commercio e del consumo, purché non mettano in pericolo gli
obiettivi del funzionamento dell'organizzazione in comune del mercato.
Il regime dei prezzi instaurato dai regolamenti nn. 120/67 e 136/66 si
applicherebbe esclusivamente nella fase della produzione e del
commercio all'ingrosso. Quest'affermazione di principio sarebbe stata
ulteriormente precisata, specialmente ad opera della sentenza 26
febbraio 1976 in causa 65/75, nel senso che:
a) agli effetti della compatibilità con il diritto comunitario,
non è determinante una rigida distinzione fra prezzi al consumo e
prezzi afferenti alle precedenti fasi del commercio;
b) la fissazione dei prezzi massimi, indipendentemente dalla fase
commerciale considerata, non è necessariamente incompatibile con la
disciplina comunitaria, ma può divenirlo quando è messa in pericolo
l'organizzazione in comune del mercato. Così accadrebbe dove lo Stato
membro stabilisse i prezzi al minuto o al consumo ad un livello così
basso, che la vendita dal produttore non sia possibile senza
costringere grossisti e dettaglianti allo scambio sottocosto. Analoga
ipotesi ricorre, si soggiunge, se lo Stato membro fissa il prezzo
massimo, in relazione ad un prodotto importato, ad un livello, anche
qui, talmente ridotto, che gli operatori potrebbero importare il
prodotto medesimo solo in perdita. Competerebbe poi al giudice
nazionale di verificare la sussistenza di queste circostanze ed, in
definitiva, di appurare la compatibilità fra il regime nazionale dei
prezzi ed il parametro comunitario; il quale ultimo avrebbe peraltro
valore indicativo, in quanto inteso ad assicurare un prezzo minimo ai
produttori e taluni aiuti a determinati prodotti, nonché a regolare
gli scambi con i paesi terzi. Il regime nazionale dei prezzi massimi
bloccati non sarebbe, allora, necessariamente incompatibile con il
diritto comunitario. Non lo sarebbe, comunque, l'impugnato decreto
legge, che - afferma l'Avvocatura - non fissa prezzi massimi, tutela il
consumatore senza offendere le prescrizioni sopra richiamate, opera
solo per il breve ciclo temporale ivi determinato, e subordina ad
autorizzazione l'aumento dei prezzi bloccati. L'aver previsto detta
autorizzazione non implicherebbe, d'altra parte, alcuna offesa al
diritto comunitario. L'eventuale diniego della autorizzazione, che
risulti violare la normativa CEE, nel senso già precisato, sarebbe
illegittimo, ed il provvedimento andrebbe necessariamente concesso. Del
resto, le disposizioni in esame trarrebbero giustificazione anche ai
sensi dell'art 224 del Trattato di Roma, dall'esigenza di perseguire
scopi antinflanzionistici e di tutelare consumatori e ordine pubblico
nei confronti di fenomeni speculativi e di accaparramento.
La difesa della Società Carli ha in una memoria prodotta in
prossimità dell'udienza ripreso e sviluppato le tesi difensive sopra
esposte. In queste ultime deduzioni la difesa della Società si ferma a
rilevare che il caso presente differisce da altra specie, in relazione
alla quale questa Corte avrebbe (confronta ordinanza n. 206/76)
ritenuto di non potersi pronunziare sulla questione di legittimità del
medesimo d.l.n. 427/73 (artt. 1 e 2), promossa per presunta violazione
di un diverso regolamento comunitario (regolamento CEE n. 805/68,
relativo alle carni bovine). La disciplina dettata dal regolamento n.
136/66 per l'olio d'oliva, è infatti dedotto, ha caratteristiche
diverse dalla normativa comunitaria che concerne il mercato delle
carni. Precisamente, essa avrebbe instaurato un meccanismo dinamico del
prezzo comunitario, in relazione alla maggior frequenza del relativo
aumento, che ha cadenza mensile. La norma nazionale non si sarebbe
però adeguata al peculiare assetto che la materia in considerazione ha
ricevuto in sede comunitaria. Il blocco dei prezzi, ancorché limitato
nel tempo, ed il regime delle autorizzazioni, previsto per l'eventuale
aumento dei prezzi, restringono il mercato, con il risultato di
compromettere le possibilità di vendere ed importare ai prezzi
determinati secondo le regole dell'ordinamento comunitario. La norma
istitutiva del blocco risulterebbe dunque incompatibile con l'art. 2,
punto 3.1 del regolamento n. 136 e con gli artt. 30 e 189 del Trattato
di Roma (dove si vietano le restrizioni quantitative all'importazione e
le misure di effetto equivalente) e non potrebbe trarre alcuna
giustificazione dalle previsioni dell'art. 223 del Trattato di Roma,
avente ad oggetto particolari disposizioni a tutela della sovranità
dei singoli Stati membri (fra l'altro, in materia di ordine pubblico e
di commercio di armi) e dell'art. 103 dello stesso Trattato,
concernente l'adozione di misure di politica congiunturale.
4. - Nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il giudice La
Pergola ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito e
precisato le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
Come questa Corte ha con sentenza n. 170 del 1984 già statuito, il
giudice nazionale, una volta accertato che la specie cade sotto il
disposto del regolamento comunitario, è tenuto ad applicare le norme
ivi contenute. Non importa, al riguardo, se la disciplina prodotta
dalla CEE sia seguita o preceduta nel tempo da incompatibili
statuizioni della legge interna; il regolamento da applicare è infatti
preso in considerazione dal nostro ordinamento in quanto e perché atto
comunitario, con il risultato che la sfera da esso occupata è preclusa
alla legge statale. Dal canto suo, quest'ultima fonte rimane collocata
in un ordinamento, che non vuole interferire nella produzione giuridica
del distinto e autonomo sistema della Comunità, sebbene di essa
garantisca - grazie al disposto dell'art. 11 Cost. - piena e
ininterrotta osservanza entro l'ambito territoriale dello Stato.
Compete, allora, al giudice ordinario accertare se le disposizioni del
diritto interno, le quali verrebbero altrimenti in rilievo nella
specie, confliggano con alcuna previsione del diritto comunitario, che
- secondo il Trattato di Roma e in conformità della garanzia
assicurata alla relativa osservanza dall'art. 11 Cost. - riceve nel
territorio italiano necessaria e immediata applicazione Questo
principio vale anche per il caso da cui trae origine il presente
giudizio. La questione è quindi inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 24 luglio 1973, n. 427,
come convertito e modificato dalla legge 4 agosto 1973, n. 496,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 11 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta. il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte