Sentenza n. 47/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 63legge 1/1956
- art. 24legge 1/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, lettera
d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette) in relazione agli artt. 63 e 24
della legge 5 gennaio 1956, n. 1, promosso con ordinanza emessa in data
9 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria centrale di Roma sui
ricorsi riuniti proposti dall'Ufficio distrettuale delle imposte
dirette di Gallarate, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'anno
1979;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 9 dicembre 1977 la Commissione
tributaria centrale ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega
rispetto agli artt. 63 e 24, legge 5 gennaio 1956, n. 1 (norme
integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione
tributaria), dell'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette),
nella parte in cui assoggetta a separata tassazione, ai fini
dell'imposta sulle società, le aziende dei comuni che non gestiscono
di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico, ma
operano in regime di libera concorrenza.
2. - Premesso che la controversia concerneva la legittimità degli
accertamenti operati, ai fini dell'imposta sulle società relative agli
anni dal 1966 al 1969, dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette
di Gallarate, il giudice a quo espone che, secondo la disciplina
dettata dall'art. 2, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, le aziende
municipalizzate, anche se prive di personalità giuridica, ma dotate
solo di autonomia patrimoniale, si configuravano come soggetti passivi
di imposizione tributaria. E ciò, in conformità del principio di
tassazione separata per ogni singola azienda di cui all'art. 13,
secondo comma, legge 8 giugno 1936, n. 1231, cui facevano riscontro
gli artt. 2 e 8, d.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, sulle dichiarazioni
annuali dei redditi. A tale quadro normativo - continua l'ordinanza -
fece riferimento la legge 6 agosto 1954, n. 603 che, all'art. 1,
istituendo l'imposta sulle società, richiamò per l'individuazione dei
soggetti passivi gli enti di cui al menzionato art. 8 del d.P.R. n.
573 del 1951, e dunque assoggettò al tributo anche le aziende che,
come quella in questione, fossero state istituite da altri enti con
finalità proprie ed autonomia di gestione e di bilancio.
3. - Senonché, la successiva legge 5 gennaio 1956, n. 1 (norme
integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione
tributaria), introdotto il "principio della unicità della tassazione
per enti anziché per separate aziende", abrogò il menzionato art. 13,
secondo comma, della legge n. 1231 del 1936 (art. 24) ed autorizzò il
Governo ad emanare testi unici per le imposte dirette, eliminando le
disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge n. 25
del 1951 e con la stessa legge n. 1 del 1956 (art. 63). In esecuzione
di tale delega, fu emanato il testo unico delle imposte dirette di cui
al d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il cui art. 145 identificò i
soggetti passivi dell'imposta sulle società in quelli tassabili in
base al bilancio. L'art. 151, lettera d), peraltro, dettando una norma
analoga a quella di cui all'art. 3, n. 3, della precedente legge n. 603
del 1954, escluse dall'imposta in esame, tra le aziende dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni, solo quelle che gestissero
di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico, in tal
modo riconoscendo, in contrasto col principio della unicità della
tassazione per enti introdotto dalla legge di delegazione, la
soggettività tributaria delle aziende in esame separata da quella
degli enti cui fanno capo allorché il servizio pubblico non fosse
esercitato in regime di monopolio ma di libera concorrenza. Da qui il
dubbio sulla violazione dell'art. 76 Cost. a causa del contrasto tra la
disciplina adottata con la disposizione denunciata ed i principi e
criteri direttivi fissati nella legge di delegazione, fra cui quello
"concernente la unicità di tassazione per enti e non più per aziende
separate". È incidentale in ordinanza l'affermazione che la precedente
lettera c) dell'art. 151 esclude dalla stessa imposta gli enti di
appartenenza.
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione
venga dichiarata manifestamente infondata.
In atto di intervento si nega anzitutto che l'abrogazione dell'art.
13, legge 8 giugno 1936, n. 1231 ad opera dell'art. 24, legge 5
gennaio 1956, n. 1, abbia prodotto il risultato dell'introduzione del
"principio della unicità di tassazione per enti e non più per
separate aziende"; quantomeno non ai fini dell'imposta sulle società,
posto che l'art. 13 della legge n. 1231 del 1936 riguardava i redditi
di ricchezza mobile e non l'imposta sulle società, istituita soltanto
con legge 6 agosto 1954, n. 603.
In secondo luogo, si osserva che la censura mossa dal giudice a quo
viene sostanzialmente prospettata nei termini di una pretesa disparità
di trattamento fra le aziende dei comuni che esercitano servizi di
interesse pubblico a seconda che operino in regime di monopolio ovvero
di libera concorrenza. E si afferma che l'assoggettamento a tributo
nella seconda ipotesi, lungi dall'integrare un'irragionevole disparità
di trattamento, vale invece proprio ad evitare che sia riservato lo
stesso trattamento ad attività economiche che vengono esplicate in
diverse situazioni di mercato, posto che il riconoscimento di
un'agevolazione ad un'azienda municipalizzata che si pone in
concorrenza con i privati imprenditori integrerebbe un trattamento
privilegiato nei confronti di questi ultimi sicuramente
ingiustificabile. Considerato in diritto :
1. - L'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
(testo unico delle leggi sulle imposte dirette) dispone esplicitamente
l'esenzione dall'imposta sulle società esclusivamente per le aziende
dei Comuni (oltre che dello Stato, delle Regioni e delle Province) che
"gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse
pubblico". Argomentando a contrario, l'ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Gallarate reputò che, quindi, fosse assoggettata
all'imposta in parola la farmacia municipalizzata del Comune di Somma
Lombardo, in quanto condotta, viceversa, in regime di concorrenza.
Secondo la Commissione tributaria centrale, la disposizione
applicata nella specie dall'ufficio delle imposte dirette sarebbe
costituzionalmente illegittima "in riferimento all'art. 76 Cost. per
eccesso di delega rispetto agli artt. 63 e 24 della legge 5 gennaio
1956, n. 1" (norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulle
perequazioni tributarie). Vero è - si legge in ordinanza - che sin dal
1925, e precisamente in virtù dell'art. 2 del regio decreto n. 2578
del 15 ottobre di detto anno (testo unico della legge sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province), le
aziende municipalizzate con autonomia patrimoniale, ancorché prive di
personalità giuridica, e gestite in regime di concorrenza, erano
considerate soggetti passivi di imposizione tributaria, ma vero
altresl' che la disciplina prevedeva anche la tassazione separata per
aziende, stabilita con l'art. 13, cpv, della legge 8 giugno 1936, n.
1231 (in tema di interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle
imposte dirette) e ribadita, sia con gli artt. 2 e 8 del regio decreto
5 luglio 1951, n. 573 (testo unico delle norme sulla dichiarazione
unica annuale dei redditi), sia con l'art. 1 della legge 6 agosto 1954,
n. 603 (istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in
materia di imposte dirette sugli affari). Senonché - soggiunge il
giudice rimettente -, la legge 5 gennaio 1956, n. 1 che autorizzava il
Governo ad emanare testi unici per le diverse imposte dirette, ma col
preciso onere di eliminare "le disposizioni in contrasto con i principi
contenuti... nella presente legge" (art. 63), abrogando esplicitamente
"il secondo comma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231",
aveva travolto il principio della tassazione separata per aziende, e
perciò introdotto implicitamente l'opposto principio dell'unicità
della tassazione per enti, e non già per aziende separate. Ne consegue
- conclude l'ordinanza - che la disposizione di cui all'impugnato art.
151, lettera d), del d.P.R. n. 645 del 1958 assoggettando all'imposta
sulle società le aziende municipalizzate gestite in regime di
concorrenza, è viziata per eccesso di delega, in quanto il legislatore
delegato ha reintrodotto il principio della tassazione separata, che il
legislatore delegante aveva soppresso.
2. - La questione non è fondata.
Oggetto della controversia che ha dato motivo alla censura di
illegittimità costituzionale è l'assoggettabilità, o meno,
all'imposta sulle società delle aziende dei Comuni (oltre che dello
Stato, delle Regioni e delle Province), le quali gestiscano in regime
di concorrenza servizi di interesse pubblico. Il giudice a quo ritiene
che, avendo l'art. 24 della legge n. 1 del 1956 abrogato l'art. 13,
secondo comma, della legge n. 1231 del 1936, e con ciò sostituito il
principio dell'unicità della tassazione al previgente principio della
tassazione separata per aziende - in base al quale ultimo appunto
queste venivano considerate soggetti di imposizione tributaria - tali
aziende siano esenti dalla imposta in parola. La deduzione è
inattendibile: a parte il rilievo che lo stesso impugnato art. 151,
lettera c), stabilisce espressamente l'esenzione per i Comuni - il che
sembra sottrarre consistenza alla censura di violazione dell'asserito
principio della unicità della tassazione -, appare decisiva in
contrario la constatazione che l'imposta sulle società è stata
istituita nel 1954 e che, pertanto, è scarsamente plausibile
l'opinione, secondo cui tale imposta sarebbe compresa nella previsione
di una legge del 1936, riguardante l'imposta di ricchezza mobile. Tanto
più che risulterebbe di dubbia ragionevolezza la disparità di
trattamento che ne deriverebbe fra le aziende municipalizzate gestite
in regime di libera concorrenza e quelle private. Conseguentemente,
poiché l'abrogazione dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 1231
del 1936 non ha comportato l'esenzione indiscriminata dall'imposta
sulle società per tutte le aziende municipalizzate, la legge delegata
non risulta contrastare con la legge di delegazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo
unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento
all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega rispetto agli
artt. 63 e 24 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dalla Commissione
tributaria centrale (reg. ord. n. 368/1978), nella parte in cui
assoggetta a separata tassazione, ai fini dell'imposta sulle società,
le aziende dei Comuni che non gestiscono di fatto in regime di
monopolio servizi di interesse pubblico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte