Sentenza n. 47/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 154/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e
quinto comma, legge 23 aprile 1981, n. 154 ("norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale"),
promosso con ordinanza emessa il 23 agosto 1985 dal Tribunale di
Brescia nel procedimento civile vertente tra Sandrinelli Stefano e
Ranchetti Renato, iscritta al n. 858 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1ª Serie
Speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Ranchetti Renato nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 23 agosto 1985 il Tribunale di
Brescia, chiamato a decidere circa la tempestività della rimozione
della causa di ineleggibilità da parte di Renato Ranchetti giudice
conciliatore il quale aveva presentato le proprie dimissioni l'ultimo
giorno utile per la presentazione della candidatura ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e
quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento agli
artt. 3 e 51 Cost., nella parte in cui prevede che le dimissioni del
giudice conciliatore, al fine dell'eliminazione della causa di
ineleggibilità, abbiano effetto dalla data in cui la P.A. le abbia
accettate ovvero, in difetto di accettazione, dal quinto giorno
successivo alla presentazione, anziché immediatamente.
La violazione delle indicate disposizioni costituzionali si
afferma in ordinanza deriverebbe dal raffronto con la disciplina
dettata per i soggetti indicati dallo stesso art. 2, primo comma, nn.
4, 9 e 10 (ecclesiastici, ministri di culto, legali rappresentanti e
dirigenti di strutture convenzionate con l'U.S.L. ovvero di società
con capitale maggioritario dell'ente locale) le cui dimissioni, non
dovendo essere presentate alla pubblica amministrazione, sono invece
immediatamente efficaci, secondo quanto affermato dalla stessa Corte
costituzionale con sentenza n. 46 del 1969.
2. - Renato Ranchetti si è costituito in giudizio prospettando
preliminarmente un'interpretazione della norma denunciata in base
alla quale dovrebbe distinguersi tra efficacia delle dimissioni ai
fini elettorali (che sarebbero, in tal caso, immediatamente operanti
indipendentemente dall'accettazione da parte della P.A.) e rilevanza
delle medesime ai fini sostanziali, avuto riguardo cioè al rapporto
tra la P.A. ed il suo amministratore o impiegato, al quale soltanto
si riferirebbe il quinto comma del citato art. 2. Distinzione si
afferma elaborata sulla scorta dei princìpi dettati dalla stessa
Corte costituzionale con sentenze n. 46 del 1969 e n. 129 del 1975,
con la prima delle quali fu affermato che la ratio
dell'ineleggibilità è soddisfatta a sufficienza con le semplici
dimissioni, accompagnate da un'effettiva astensione del dimissionario
da ogni ulteriore atto d'ufficio.
Se tale tesi ermeneutica fosse in ipotesi errata, la norma
sarebbe illegittima oltre che sotto il profilo esposto in ordinanza,
per due ulteriori ragioni: in quanto ingenererebbe una disparità di
trattamento tra soggetti che, dimissionari negli ultimi cinque giorni
antecedenti l'ultimo giorno utile, non abbiano ottenuto
l'accettazione immediata delle dimissioni, e quelli invece che se le
siano viste immediatamente accogliere; in quanto - per altro verso -
ingiustificatamente riserverebbe un trattamento paritario ai
dimissionari dal rapporto di pubblico impiego e ai soggetti i quali
invece si dimettano da cariche elettive e (o) non remunerate che, non
essendo obbligatorie, devono poter essere, ad ogni effetto,
immediatamente abbandonate dai soggetti che non intendono più
rivestirle.
3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto la declaratoria di
infondatezza della questione osservando, da un lato, che non è
inibito al legislatore - secondo quanto osservato dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 74 del 1978 - "dettare norme diverse
per regolare situazioni che egli ritenga diverse entro un margine di
discrezionalità che giustifichi sostanzialmente il criterio di
differenziazione adottato"; e, dall'altro, che l'accettazione delle
dimissioni, costituente un atto dell'autorità competente da
adottarsi sulla base di una valutazione delle esigenze di pubblico
interesse, non è richiesta dalla legge impugnata ma dalle
disposizioni concernenti il diverso rapporto la cui prosecuzione non
è dal legislatore ritenuta compatibile col munus elettorale. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Brescia ha denunciato a questa Corte, per
sospetta illegittimità costituzionale, l'art. 2, secondo e quinto
comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, limitandosi al riguardo ad
osservare che, mentre le dimissioni da giudice conciliatore hanno
"efficacia... dalla data dell'accettazione da parte della P.A. o,
qualora questa non provveda entro cinque giorni, dal quinto giorno
successivo alla presentazione", viceversa alle dimissioni di quei
"soggetti
(nn. 4, 9 e 10 del primo comma dell'art. 2) che non debbono farne
domanda alla P.A." sarebbe "riconosciuta efficacia fin dal momento
della loro presentazione". La disciplina in parola comporterebbe di
conseguenza "evidente disparità di trattamento... non sorretta da
alcuna razionale giustificazione" fra le varie categorie di
ineleggibili e, quindi, violazione degli artt. 3 e 51 Cost.
2. - La questione appare inammissibile, stanti la lacunosità e
l'indeterminatezza della prospettazione, che si esaurisce in quanto
testé riportato. Risulta omesso il richiamo al primo comma, n. 8,
del menzionato art. 2, pur se proprio il relativo disposto, statuendo
l'ineleggibilità dei giudici conciliatori "nel territorio nel quale
esercitano le funzioni", costituisca la premessa normativa e logica
dell'impugnazione. Si afferma che la cessazione dalle funzioni è
prevista "agli stessi fini", ma non si rintraccia alcun cenno, né
previo, né successivo, a tali fini. Si assumomo come tertium
comparationis i legali rappresentanti ed i dirigenti di strutture
sanitarie convenzionate e di società per azioni dei Comuni,
asserendo, con interpretazione non argomentata, che anche i suddetti
dirigenti sarebbero dispensati dall'onere di attendere l'accettazione
della domanda di dimissioni o il decorso del quinto giorno successivo
alla presentazione di tale domanda, e se ne deduce - chiedendo
conseguentemente a questa Corte di voler dichiarare - che i
magistrati d'appello, di tribunale, di pretura, i commissari di
Governo, i prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, gli
ufficiali generali e superiori delle forze armate, etc., i quali
intendano candidarsi alle elezioni comunali, dovrebbero essere
ritenuti anch'essi legittimati a cessare dalle funzioni al momento
stesso della presentazione delle dimissioni, senza attendere neppure
che la relativa domanda sia pervenuta all'autorità che deve
provvedere. Si assevera l'esistenza di un "costante indirizzo della
Corte costituzionale", ma invocando la sola sentenza n. 46 del 1969,
la quale peraltro aveva dichiarato illegittima una previsione
normativa che, al contrario di quella oggetto del presente giudizio,
non solo non prescriveva alcun termine per l'accettazione delle
dimissioni, ma disponeva addirittura che il dimissionario fosse
sostituito nell'ufficio. Per quanto, infine, riguarda specificamente
la rilevanza, il giudice a quo, che già nella prospettazione ha
omesso di indicare qualsiasi circostanza, anche di tempo e di luogo,
relativa alla denunciata vicenda elettorale - sicché sembrerebbe
trattarsi di questione meramente astratta -, si limita ad affermare
che "il resistente... presentò le dimissioni dall'ufficio di giudice
conciliatore l'ultimo giorno utile per la presentazione della
candidatura". Poiché pertanto all'infuori di tale affermazione non
viene fornito alcun altro elemento utile alla valutazione della
rilevanza, la questione va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n.
154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle
cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al
Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con ordinanza in
data 23 agosto 1985 (registro
ord. n. 858/1985).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte