Sentenza n. 47/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
notificato il 17 agosto 1992, depositato in cancelleria il 20
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
provvedimento - comunicato con nota del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste prot. n. 81163 del 12 giugno 1992 - con il quale è
stato disposto il trasferimento del signor Fabio Sciancalepore,
dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, al Commissariato per la
liquidazione degli usi civici di Trieste, ed iscritto al n. 32 del
registro conflitti 1992;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 17 e depositato il 20 agosto 1992
la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento
- comunicato con nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
prot. n. 81163 del 12 giugno 1992 (pervenuta il 18 giugno 1992) - con
il quale è stato disposto il trasferimento del signor Fabio
Sciancalepore, dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, al
Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste. La
Regione deduce, a sostegno del ricorso, la violazione delle
competenze ad essa attribuite dall'art. 4, numeri 1 e 4, della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), in materia di ordinamento degli uffici e di
usi civici.
La Regione rileva che le procedure per l'attuazione del principio
di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988,
n. 325, come pure le disposizioni in materia di pubblico impiego,
dettate dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, delineano due distinti
sistemi per la mobilità del personale pubblico: in ambito nazionale,
a cura del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in ambito locale, a cura delle Regioni.
Il provvedimento denunciato come invasivo di competenze regionali
suppone che fosse disponibile e vacante un posto dello stesso profilo
professionale presso il Commissariato regionale per la liquidazione
degli usi civici di Trieste; attiene inoltre ad una procedura di
mobilità avviata ed attuata in ambito nazionale. La Regione
sottolinea che il Commissariato regionale per la liquidazione degli
usi civici è un ufficio regionale. Pertanto non poteva essere
incluso in ambito nazionale, fra le amministrazioni pubbliche con
posti vacanti da coprire mediante mobilità, secondo le norme del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 e
della legge n. 554 del 1988. Se mai un procedimento di mobilità
avesse dovuto essere attivato - ma nessuna carenza di personale era
stata segnalata presso il Commissariato per la liquidazione degli usi
civici - competente a provvedere sarebbe stata la Regione.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
L'Avvocatura osserva che i processi di mobilità debbono
coinvolgere tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, ivi
comprese le Regioni e gli enti territoriali minori, senza la
"separatezza" che la Regione ricorrente pretenderebbe.
3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una
memoria ribadendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso in
quanto, sulla base della documentazione acquisita e prodotta, la nota
del Ministro dell'agricoltura, che ha dato origine al conflitto,
sarebbe meramente esecutiva di precedenti decreti ministeriali, non
impugnati tempestivamente. Inoltre lo stesso provvedimento attuerebbe
il trasferimento di un dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato al
Ministero dell'agricoltura e non alla Regione.
L'Avvocatura ricorda che con decreto ministeriale del 4 febbraio
1991, emesso in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 325 del 1988, sono state determinate le dotazioni
organiche provvisorie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
le cui tabelle relative alla "amministrazione periferica" riguardano
commissariati per la liquidazione degli usi civici, tra i quali
quello di Trieste. Le tabelle formalizzerebbero quanto già previsto
dal decreto del Ministro per la funzione pubblica del 15 novembre
1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 93-bis,
quarta serie speciale, del 5 dicembre 1989), con il quale sono stati
pubblicati i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire
mediante mobilità del personale. Tra questi posti era già compreso
quello indicato nella nota, meramente esecutiva o al più
confermativa, impugnata dalla Regione.
Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza del ricorso,
ricordando che il Commissario per la liquidazione degli usi civici
esercita oramai funzioni quasi esclusivamente giurisdizionali, di
competenza statale, sicché il personale di supporto sarebbe
comparabile con l'analogo personale delle commissioni tributarie o
delle cancellerie e delle segreterie dei giudici amministrativi. Considerato in diritto
1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, ricorrendo contro il
provvedimento di trasferimento di un dipendente dell'Ente ferrovie
dello Stato al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di
Trieste, attuato nel quadro della mobilità del personale delle
amministrazioni pubbliche, chiede si dichiari che non spetta allo
Stato il potere di attivare processi di mobilità in ambito nazionale
per personale da destinare al Commissariato per la liquidazione degli
usi civici di Trieste.
La Regione deduce, essenzialmente, che il Commissariato per la
liquidazione degli usi civici non poteva essere incluso, in ambito
nazionale, fra le amministrazioni pubbliche con posti vacanti da
coprire mediante mobilità di personale, secondo le norme del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e
della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Sostiene inoltre che non vi era
alcun posto vacante presso il Commissariato e che, se mai vi fosse
stato, competente a provvedere alla copertura sarebbe stata la
Regione, con mobilità in ambito regionale.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito pregiudizialmente
l'inammissibilità del ricorso, che sarebbe tardivo rispetto ai
provvedimenti in ipotesi lesivi delle attribuzioni regionali ed in
particolare rispetto al decreto del Ministro per la funzione pubblica
del 15 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 93-bis, quarta serie speciale, del 5 dicembre 1989.
Inoltre il provvedimento che ha dato origine al conflitto
costituirebbe la mera esecuzione del decreto ministeriale 4 febbraio
1991, di determinazione delle dotazioni organiche provvisorie del
personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che nella
tabella relativa all'amministrazione periferica già prevedeva
profili professionali ed organico presso il Commissariato per la
liquidazione degli usi civici di Trieste, comprendendo il posto messo
a concorso per trasferimento da altre amministrazioni.
3. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.
La Regione si duole che sia stato coperto con le procedure di
mobilità del personale previste per le amministrazioni statali un
posto di ruolo, che assume inesistente, presso il Commissariato per
la liquidazione degli usi civici di Trieste.
Seguendo tale prospettazione, l'atto in ipotesi lesivo delle
attribuzioni regionali non è costituito dalla comunicazione
dell'assegnazione del signor Sciancalepore al posto di coadiutore (IV
qualifica funzionale) presso il Commissariato per la liquidazione
degli usi civici, ma dalla previsione tabellare di un posto
nell'organico dell'amministrazione statale dell'agricoltura,
assegnato ad un ufficio servente l'attività giurisdizionale
attribuita al Commissario, nonché dalla assegnazione in copertura di
quel posto mediante mobilità di personale statale. La invasione
delle competenze regionali avrebbe dovuto essere tempestivamente
denunciata rispetto all'atto in ipotesi lesivo di tali competenze,
quindi con riferimento al decreto del Ministro per la funzione
pubblica del 15 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il
5 dicembre 1989. Questo decreto, difatti, già indicava il posto da
coprire e provvedeva alla attivazione delle procedure di mobilità,
stabilendo i relativi criteri, mentre la mera individuazione del
destinatario del trasferimento attuata con procedura concorsuale non
discrezionale, che in sé non attira alcuna censura della ricorrente,
assume, con riferimento alle ragioni della dedotta invasività,
carattere meramente esecutivo.
Il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia deve essere,
pertanto, dichiarato inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato sollevato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte