Sentenza n. 47/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 10d.lgs. 22/1991
citata
- art. 2499Codice civile
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2503 del codice
civile, nel testo in vigore anteriormente alla novella di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22 (di
attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia
di fusioni e scissioni societarie), promosso con ordinanza emessa il
26 ottobre 1993 dalla Corte di cassazione su ricorso proposto dalla
Banca nazionale del lavoro s.p.a. contro la Banca commerciale
italiana s.p.a. ed altri iscritta al n. 316 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione della Banca nazionale del lavoro
s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Uditi l'avv. Alberto Caltabiano per la Banca nazionale del lavoro
s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Premesso che con sentenza del 21 febbraio 1984 il Tribunale
di Bologna aveva dichiarato il fallimento della società New Matic
s.r.l., nonché (in estensione) quello di Alessandro Malverdi, già
socio accomandatario della Telmatic s.a.s. precedentemente
incorporata dalla New Matic s.r.l., e che l'opposizione di
quest'ultimo era stata accolta, con sentenza poi confermata in grado
d'appello, la Corte di cassazione, adita con ricorso avverso tale
pronuncia proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro, creditrice della
società incorporata, ha sollevato (con ordinanza del 18 gennaio
1994) questione di legittimità costituzionale in via incidentale
dell'art. 2503 cod. civ. nel testo in vigore anteriormente alla
novella di cui al d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle
direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e
scissioni societarie) per sospetta violazione degli artt. 3 e 24
Cost.
In via preliminare la Corte rimettente considera che sussiste il
requisito della rilevanza della questione atteso che - a differenza
di analoga ordinanza di remissione (del Tribunale di Genova) decisa
da questa Corte con pronuncia di inammissibilità (sent. n. 409 del
1992) della questione sollevata in un giudizio di estensione della
dichiarazione di fallimento ai soci illimitatamente responsabili,
mentre parallelamente era stata proposta opposizione tardiva dai
creditori istanti - non risulta nella specie pendente alcuna causa di
opposizione (tempestiva o tardiva) alla fusione per incorporazione
della s.a.s. Telmatic nella s.r.l. New Matic, ma si controverte
unicamente sulla estensibilità della dichiarazione di fallimento di
quest'ultima società al socio (già) accomandatario della s.a.s.
sicché la decisione della controversia dipende dall'accertamento
della conformità agli artt. 24 e 3 Cost. del sistema legale di
tutela dell'interesse dei creditori della società di persone alla
conservazione della garanzia sul patrimonio dei soci illimitatamente
responsabili di questa.
Nel merito la Corte rimettente - dopo aver ricordato che secondo
la sua giurisprudenza (sent. 25 ottobre 1977 n. 4565) non è
possibile l'applicazione cumulativa degli artt. 2499 e 2503 c.c. e
che l'opposizione alla fusione costituisce l'unico strumento
apprestato ai creditori sociali per impedire che in conseguenza della
fusione stessa si verifichi la liberazione del socio illimitatamente
responsabile - ritiene che la disposizione dell'art. 2503 c.c.
contrasti con l'art. 24 Cost. nella parte in cui fa dipendere il
diritto dei creditori della società di persone nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili di questa, in caso di fusione
eterogenea, dalla proposizione del giudizio di opposizione alla
fusione entro un termine (tre mesi) decorrente non già dalla
conoscenza effettiva dell'evento produttivo della estinzione della
società debitrice e della liberazione dei soci illimitatamente
responsabili (delibera di fusione per incorporazione della società
debitrice in una società di capitali), bensì dall'astratta
conoscibilità di tale delibera, derivante dall'iscrizione di essa
nel registro delle imprese. In particolare la norma censurata
sottopone i creditori ad un onere eccessivo e tale da compromettere
seriamente la tutela dei loro diritti, costringendoli a compiere una
continua attività di verifica dell'eventuale esistenza di delibere
di fusione delle società debitrici con società a responsabilità
limitata, mediante ricerche in registri che realizzano una
pubblicità soltanto locale e che sono non di rado custoditi in
luoghi distanti dal domicilio dei creditori stessi; ad accertare le
condizioni della fusione e la situazione economico-patrimoniale della
società incorporante o risultante dalla fusione; a valutare
l'opportunità e la convenienza di proporre opposizione; a redigere
ed a far notificare, a mezzo del difensore, il relativo atto; ciò
peraltro entro un termine solo apparentemente congruo, ma in realtà
insufficiente per l'espletamento di così complessi incombenti e
decorrente da una data di cui non sempre essi possono venire
tempestivamente a conoscenza, pur con l'impiego della dovuta
diligenza.
Inoltre appare violato anche l'art. 3 Cost. se si considera il ben
diverso e più efficace sistema di tutela dei diritti dei creditori
offerto dall'art. 2499 c.c. in caso di trasformazione di società di
persone in società di capitali. Ed infatti mentre l'art. 2499 c.c.
ricollega gli effetti della trasformazione pregiudizievoli per i
creditori al decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione
personale, a mezzo di raccomandata, a ciascun creditore della
delibera di trasformazione senza che l'interessato abbia
espressamente negato il proprio consenso (dando così valore alla
conoscenza effettiva dell'evento potenzialmente pregiudizievole),
l'art. 2503 fa invece discendere automaticamente i medesimi effetti
(limitazione di responsabilità, liberazione dei soci illimitatamente
responsabili della società di persone fusa o incorporata), in caso
di fusione eterogenea, dal solo decorso del termine di tre mesi
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione,
indipendentemente dal fatto che i creditori possano averne avuto
notizia. Né la pur sussistente diversità dei due istituti
giustifica la disparità di trattamento dei creditori nell'una e
nell'altra ipotesi a fronte di interessi meritevoli di pari tutela.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato eccependo
in via pregiudiziale il difetto di rilevanza della questione di
costituzionalità, in quanto, come già nella precedente occasione
(sent. n. 409/92 cit.), l'oggetto del giudizio a quo è costituito
non già dalla legittimità, o meno, della realizzata fusione, ma
dalla possibilità di estendere la dichiarazione di fallimento (della
società incorporante) ai soci illimitatamente responsabili della
(società di persone) incorporata, per debiti sociali anteriori alla
fusione.
Nel merito l'Avvocatura ritiene non fondate le questioni di
costituzionalità atteso che da una parte rientra nella
discrezionalità del legislatore la determinazione di un termine
congruo per proporre opposizione e d'altra parte non è irragionevole
che il dies a quo decorra dalla realizzazione della tipica forma di
pubblicità legale della delibera di fusione, qual è l'iscrizione
nel registro delle imprese. Sotto altro profilo poi non sussiste
disparità di trattamento rispetto alla disciplina della
trasformazione atteso che fusione e trasformazione sono istituti
profondamente diversi tra loro, conducendo l'una all'estinzione delle
società fuse od incorporate e ad un fenomeno successorio per quanto
riguarda i rapporti patrimoniali già facenti capo alle medesime e
l'altra ad una modifica dell'atto costitutivo che presuppone la
conservazione e la continuazione della società trasformata.
3. - Si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro e - nel
ritenere la rilevanza della questione sollevata - ha concluso
ritenendo l'applicabilità alla fusione societaria anche dell'art.
2499 c.c. (oltre che dell'art. 2503 c.c.) o alternativamente
l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2503 cod. civ. (nel testo in vigore anteriormente alla
novella di cui al d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 di attuazione delle
direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e
scissioni societarie) nella parte in cui fa dipendere la liberazione
degli (eventuali) soci illimitatamente responsabili della società di
persone assoggettata a fusione dalla proposizione dell'opposizione
alla fusione nel termine di tre mesi decorrente dall'iscrizione delle
relative delibere nel registro delle imprese e non già
dall'effettiva conoscenza delle stesse. È sospettata la violazione
sia del principio di parità di trattamento (perché nel caso di
trasformazione di una società di persone in società di capitali i
soci illimitatamente responsabili della prima sono liberati, oltre
che per espresso consenso dei terzi creditori, soltanto in caso di
inerzia degli stessi protrattasi per un termine di trenta giorni
decorrente dalla diretta comunicazione della trasformazione fatta con
lettera raccomandata); sia del diritto di difesa (perché il terzo
creditore deve nel breve termine suddetto non solo effettuare
periodicamente la ricerca presso il registro delle imprese, ma anche
eventualmente predisporre l'atto di opposizione).
2. - Pregiudizialmente va respinta l'eccezione di inammissibilità
della questione sollevata dall'Avvocatura di Stato.
È vero - come sottolinea l'Avvocatura - che il giudizio a quo ha
ad oggetto, non già l'opposizione (ancorché tardiva) alla fusione
da parte dei creditori, ma l'estensione della dichiarazione di
fallimento ai soci della società di persone incorporata in società
di capitali. Però la censura oggi sottoposta all'esame della Corte -
a differenza di quella scrutinata con la citata sentenza n. 409 del
1992 - non è limitata all'interno del regime dell'opposizione alla
fusione, ma è più radicalmente diretta a sollecitare il controllo
di costituzionalità in ordine al meccanismo che comporta la
liberazione del socio illimitatamente responsabile, liberazione da
cui dipende conseguenzialmente la possibilità, o meno, di estendere
a tale socio la dichiarazione di fallimento. E questo maggiore ambito
della censura riflette esattamente il thema decidendum devoluto al
giudice rimettente, il quale è chiamato appunto ad interpretare ed a
fare applicazione dell'art. 2503 c.c. proprio nella parte in cui
disciplina (indirettamente) la sorte della garanzia offerta al
creditore sociale dal patrimonio del socio illimitatamente
responsabile; valutazione questa che è necessariamente pregiudiziale
all'altra concernente la estensibilità, o meno, della dichiarazione
di fallimento. Sicché correttamente lo stesso giudice rimettente
ritiene che l'esito del giudizio dipenda dal contenuto precettivo di
tale disposizione, di cui è chiesta la verifica di
costituzionalità.
3. - Nel merito la questione è fondata.
Può esaminarsi innanzi tutto la prospettata violazione del
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), che appare maggiormente
conseguenziale al carattere radicale (e sostanziale) della censura,
rispetto alla ipotizzata violazione del diritto di difesa (art. 24
Cost.), che invece si colloca su un piano più limitatamente
processuale.
L'ordinanza di remissione sollecita una comparazione tra la
disciplina della liberazione del socio illimitatamente responsabile
nel caso di fusione di società e quella parallela relativa alla
trasformazione di società.
Per quest'ultima fattispecie l'art. 2499 c.c. appronta uno
specifico meccanismo: la liberazione si verifica sia nel caso in cui
il creditore abbia dato l'espresso consenso alla trasformazione, sia
nel caso in cui il medesimo, pur avendo avuto la comunicazione per
raccomandata della deliberazione di trasformazione, non abbia negato
espressamente la propria adesione nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione. Tale comunicazione ha quindi la funzione di uno
specifico interpello mirato a tutelare l'affidamento del creditore
della società (anche) sulla responsabilità patrimoniale del socio
illimitatamente responsabile.
Per la fusione in generale (e quindi in particolare anche per la
fusione eterogenea quale quella che vede una società di persone
incorporata in una società di capitali) l'art. 2503 c.c. non
contempla analoga previsione espressamente disciplinando unicamente
il profilo dell'opposizione alla fusione da parte dei creditori.
Tuttavia la giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamata
dalla ordinanza di rimessione - valorizzando il carattere meramente
sussidiario della eventuale responsabilità dei soci - ritiene che,
verificatasi la fusione per incorporazione di una società di persone
in una società di capitali, soltanto quest'ultima rimane obbligata
per i debiti sociali pregressi con esclusione della responsabilità
personale dei soci già illimitatamente responsabili della società
incorporata; sicché risultano ancorati ad un unico strumento di
tutela sia l'interesse del creditore ad opporsi alla fusione per
evitare la confusione dei patrimoni delle società partecipanti alla
fusione, sia l'interesse dello stesso a conservare la responsabilità
patrimoniale del socio illimitatamente responsabile.
Da questo dato interpretativo - affermato e ribadito dal giudice
della nomofilachia - deve muovere lo scrutinio di costituzionalità
domandato alla Corte.
4. - La innegabile diversità complessiva dei due istituti (quello
della trasformazione di una società di persone in una società
avente personalità giuridica, da una parte, e quello della fusione
eterogenea di più società, dall'altra) non è di ostacolo ad
isolare - e poi comparare - quel segmento di disciplina che riguarda
specificamente la liberazione del socio illimitatamente responsabile.
In entrambe le fattispecie sussiste l'identico interesse del
creditore a continuare a fare affidamento sulla responsabilità
patrimoniale (ancorché sussidiaria) del socio illimitatamente
responsabile per le obbligazioni sociali pregresse; né tale
identità di posizioni è alterata dalla circostanza che il debitore
nei rapporti obbligatori è in un caso ancora la medesima società,
ancorché trasformata, mentre nell'altro si identifica nella società
di capitali risultante dalla fusione, che è distinta dalla società
di persone partecipante alla fusione stessa. La peculiarità che in
quest'ultima vicenda si verifica la confusione dei patrimoni delle
società interessate dalla fusione rappresenta un elemento né
differenziale, né comunque rilevante quanto alla liberazione dei
soci illimitatamente responsabili, ma è un elemento significativo
soltanto dell'eventuale radicamento di un ulteriore (ma distinto ed
autonomo) interesse del creditore ad impedire la confusione dei
patrimoni delle società, la quale comporta il rischio - come si
legge nella Relazione al codice civile - di un peggioramento della
sua situazione in dipendenza del concorso di nuove masse creditorie,
interesse che trova tutela nello specifico strumento dell'opposizione
alla fusione.
Può quindi limitarsi la comparazione esclusivamente al profilo
della liberazione del socio illimitatamente responsabile e in tale
pertinente prospettiva la disparità risulta di tutta evidenza.
In un caso (quello della trasformazione) il creditore è
destinatario di una specifica comunicazione della deliberazione di
trasformazione che fa sorgere l'onere di attivarsi per impedire la
liberazione negando espressamente la propria adesione nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione stessa. Questo è quindi l'unico
onere posto a carico del creditore, mentre la comunicazione
specificamente indirizzatagli, pur in presenza delle ordinarie forme
di pubblicità societaria, rappresenta una tutela mirata alla
eventuale conservazione della garanzia patrimoniale.
Nell'altra ipotesi (quella della fusione eterogenea) non è
prevista analoga comunicazione singulatim, ma la pubblicità
societaria è considerata esaustiva. Si ha quindi che la liberazione
del socio illimitatamente responsabile consegue, come effetto
indiretto, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre
mesi, della quale è data pubblicità nella forma della iscrizione
della relativa deliberazione delle società partecipanti alla fusione
nel registro delle imprese o, dopo la modifica dell'art. 2503 c.c.,
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ove richiesta). Quindi
il creditore che intenda conservare la garanzia rappresentata dal
patrimonio del socio illimitatamente responsabile è gravato dal ben
maggiore onere - che non può dirsi compensato dal più ampio termine
previsto dall'art. 2503 c.c. - di dover procedere a periodici accessi
per consultare il registro delle imprese, mentre nel caso (in
comparazione) della trasformazione può limitarsi ad attendere la
comunicazione personale di cui all'art. 2499 c.c.; onere - il primo -
la cui (in tesi ritenuta) idoneità al fine di contrastare la fusione
in sé con l'atto di opposizione del creditore sociale, qui peraltro
non in discussione, non offre ragione alcuna dello squilibrio nella
più limitata prospettiva di conservazione della garanzia
patrimoniale e di opposizione alla liberazione del socio
illimitatamente responsabile.
Conclusivamente si ha quindi che l'identità dell'interesse in
gioco rende ingiustificata la più gravosa disciplina che - secondo
la giurisprudenza della Corte di cassazione - deve leggersi nell'art.
2503 c.c. ed impone conseguenzialmente di parificare le due posizioni
estendendo anche alla fusione eterogenea l'interpello previsto
dall'art. 2499 c.c. in luogo del più gravoso automatismo liberatorio
previsto (ancorché non espressamente) dall'art. 2503 cit., ferma
restando per l'opposizione dei creditori alla fusione la disciplina
dettata da tale ultima disposizione che in parte qua - anche per
quanto riguarda la decorrenza dal dies a quo del termine - è fuori
dalla censura di costituzionalità.
Quindi - rimanendo assorbito l'esame della prospettata violazione
dell'art. 24 Cost. - va dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2503 c.c. nella parte in cui non prevede che la liberazione
dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali
anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o
presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 c.c., dei
creditori della società di persone partecipante alla fusione.
5. - Analoga dichiarazione di incostituzionalità deve poi
investire in via conseguenziale ( ex art. 27 legge 11 marzo 1953 n.
87) la medesima disposizione come sostituita dall'art. 10 d.lgs. 16
gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n.
82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie) atteso che,
anche nella nuova formulazione che non è suscettibile di
interpretazione diversa da quella accolta dalla giurisprudenza sulla
disposizione originaria, permane il condizionamento della liberazione
dei soci illimitatamente responsabili (non già al consenso espresso
o presunto dei creditori sociali, bensì) alla mancata opposizione
alla fusione, le cui delibere sono soggette all'iscrizione o alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale senza che sia prevista alcuna
comunicazione personale ai creditori al fine di acquisire il loro
consenso espresso o presunto alla liberazione medesima e quindi
persiste l'evidenziata disparità di trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 codice
civile nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci
illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori
alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto,
nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei
creditori della società di persone partecipante alla fusione;
Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 codice civile, nel
testo sostituito dall'art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di
attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia
di fusioni e scissioni societarie), nella parte in cui non prevede
che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le
obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente
al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui
all'art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone
partecipante alla fusione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte