Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 (recte:

art. 2, numero 38) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale) e degli artt. 369, 554, 350, commi 2, 3 e

7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal pretore di Lecce

- sezione distaccata di Casarano nel procedimento penale a carico di

Pantaleo Pietruccia, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Lecce - Sezione distaccata di Casarano,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 (recte: art.

2, numero 38) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa

al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale) e degli artt. 369 e 554 del codice di procedura

penale, nella parte in cui "prevedono nel procedimento pretorile

soltanto l'informazione di garanzia sin dal primo atto al quale il

difensore ha diritto di assistere senza nessun termine ragionevole

per informare l'indagato - nei modi più adeguati e opportuni

possibili - che è stato iniziato un procedimento a suo carico e non

si ritiene ancora di chiedere l'archiviazione o compiere, comunque,

atti istruttori o disporre il decreto di citazione a giudizio davanti

al pretore";

che in subordine viene sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 554, comma 1, del codice di

procedura penale, nella parte in cui autorizza il pubblico ministero

a rinviare l'imputato a giudizio senza compiere alcuna indagine e

senza prima sentire l'indagato;

che in ulteriore subordine viene sollevata, in riferimento agli

artt. 24 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503,

comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui

"escludono l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni

spontanee rese dall'indagato o assunte alla presenza del difensore

dalla p.g., se non limitatamente all'ipotesi di contestazione di cui

all'art. 503 s.c.";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che con la questione principale il giudice a quo

richiede a questa Corte di rielaborare, "nei modi più adeguati e

opportuni possibili", l'istituto della informazione di garanzia,

così formulando un petitum che palesemente fuoriesce dai confini

istituzionalmente assegnati al controllo di costituzionalità delle

norme per investire una gamma indifferenziata di possibili scelte che

vanno riservate alla esclusiva sfera della discrezionalità

legislativa, il che rende il quesito proposto manifestamente

inammissibile;

che con la prima delle questioni subordinate il rimettente

solleva censure identiche a quelle già affrontate e risolte con

l'ordinanza n. 137 del 1995, sicché, non deducendo il giudice a quo

profili nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora

proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che l'ultima delle sollevate questioni è manifestamente

inammissibile perché prospettata in via del tutto ipotetica, in

quanto, considerato che un profilo di utilizzazione delle

dichiarazioni precedentemente rese può venire in discorso soltanto

in sede di esame e contestazioni, e posto che l'istruzione probatoria

non risulta essere neppure iniziata, qualsiasi censura che si

rifletta sui limiti di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni

rese nel corso delle indagini dall'imputato appare priva di

attualità e rilevanza, al punto che il "pregiudizio" che lo stesso

rimettente profila a sostegno della impugnativa non può che essere

formulato in termini di mera eventualità, "a seconda del contenuto"

di tali dichiarazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integra-tive per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, numero 38, della legge 16 febbraio 1987,

n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 369

e 554 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecce - sezione

distaccata di Casarano, con l'ordinanza in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 554, comma 1, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e

112 della Costituzione, con la medesima ordinanza;

3) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503,

comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

agli artt. 24 e 112 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte