Sentenza n. 47/2000
Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n.
311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi
associativi tramite gli enti previdenziali" e successive
modificazioni; giudizio iscritto al n. 129 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Uditi l'avvocato Nicolò Zanon per i presentatori Capezzone
Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e l'avvocato Pier Luigi
Panici per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le
libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione comunista.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni - esaminata la richiesta di
referendum popolare presentata in data 8 marzo 1999 da quattordici
cittadini italiani sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la
legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di
riscossione dei contributi associativi tramite gli enti
previdenziali", e successive modificazioni?" - ha, con ordinanza del
7-13 dicembre 1999, dichiarato la richiesta stessa conforme alle
disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 352 del 1970,
stabilendone altresì la seguente denominazione: "Trattenute
associative e sindacali tramite gli enti previdenziali: abolizione".
2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente della
Corte costituzionale ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la
conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone
comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n.
352 del 1970, ai presentatori della richiesta ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
3. - I promotori del referendum hanno depositato in data 5 gennaio
2000 una memoria, sostenendo le ragioni dell'ammissibilità della
suddetta richiesta.
Con tre atti di contenuto sostanzialmente identico, depositati il
10 gennaio 2000, hanno dichiarato di voler intervenire, chiedendo la
declaratoria di inammissibilità della richiesta medesima: il
"Comitato per le libertà e i diritti sociali", in persona del
presidente, Paolo Cagna Ninchi; il "Partito della Rifondazione
comunista", in persona del segretario generale, on. Fausto
Bertinotti; la "Federazione dei Verdi", in persona del responsabile
nazionale del settore economia-lavoro, sen. Natale Ripamonti;
l'"Associazione Nazionale per la Sinistra", in persona del
presidente, on. Andrea Sergio Garavini; nonché Alfiero Grandi, quale
responsabile lavoro dei "DS - Democratici di sinistra".
La discussione, già fissata per la camera di consiglio del 13
gennaio 2000, è stata in tale data rinviata alla camera di consiglio
del successivo 18 gennaio, previa comunicazione ai presentatori e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai soggetti che hanno
depositato memorie.
Nella discussione, alla quale sono stati ammessi con riserva i
soggetti diversi dai presentatori del referendum, sia questi sia i
presentatori hanno ribadito, attraverso i rispettivi difensori, le
conclusioni come sopra rassegnate. Considerato in diritto
1. - A scioglimento della riserva in precedenza formulata da questa
Corte, va preliminarmente riconosciuta - per le ragioni svolte nella
sentenza n. 31 del 2000 - la ritualità del deposito e
dell'illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi
dai presentatori del referendum.
2. - Quanto al giudizio d'ammissibilità previsto dall'art. 33,
quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, va premesso che il
quesito referendario investe l'intero testo della legge 4 giugno
1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei
contributi associativi tramite gli enti previdenziali", e successive
modificazioni.
Tale legge è composta da un unico articolo, suddiviso in tre
commi, di cui il primo sancisce in termini generali che "L'Istituto
nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere
autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su
richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad
assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti
dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale
che siano stabiliti dai contratti di lavoro".
Il secondo e il terzo comma, poi, stabiliscono rispettivamente: a)
che "I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le
organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da
sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di
riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei
compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per
l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano
sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante
dall'applicazione della convenzione"; b) che "Nei casi in cui
l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per
la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del
testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1963, n. 858".
3. - La richiesta è ammissibile.
3.1. - Essa non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo
comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum, né
quelle altre da ritenersi ugualmente escluse secondo
l'interpretazione logico-sistematica che di tale norma ha
ripetutamente dato questa Corte.
3.2. - Trattasi inoltre di richiesta abrogativa riguardante
disposizioni tra loro intimamente connesse, le quali formano un
autonomo e definito sistema - tuttora integralmente operante, come
dimostrano le molteplici convenzioni stipulate, anche di recente,
dalle varie associazioni sindacali con gli enti previdenziali - di
previsione e regolamentazione della possibile assunzione, da parte
dei menzionati enti previdenziali (cui vanno aggiunte le Casse
marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, ai sensi dell'art. 18,
comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che richiama la legge
in esame), del servizio di esazione, per conto delle associazioni
sindacali a carattere nazionale, dei contributi associativi e di
assistenza contrattuale dovuti dai loro iscritti.
Sussiste dunque la necessaria omogeneità del quesito, che peraltro
è analogo a quello - a suo tempo proposto per l'abrogazione del
secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -
dichiarato ammissibile da questa Corte con sentenza n. 13 del 1995.
Chiaro è l'intendimento abrogativo, che non tocca il diritto dei
sindacati ad ottenere i contributi dai propri iscritti, ma è volto
esclusivamente a non rendere più possibile attraverso l'attività
d'intermediazione svolta dagli enti previdenziali, in quanto
autorizzati, la riscossione dei contributi medesimi. Ed il fine
ispiratore della richiesta risulta perfettamente oggettivato nella
struttura del quesito, il quale prospetta un'alternativa netta
all'elettore, posto così in grado di percepire con immediatezza ed
esattezza le conseguenze del suo voto.
3.3. - È appena il caso di aggiungere che sul presente giudizio di
ammissibilità non incide la pur constatata residuale permanenza del
riferimento alle trattenute sindacali attualmente contenuto in altre
leggi (v., ad esempio, art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485; art. 2 della legge
27 dicembre 1973, n. 852, richiamato anche dall'art. 18 della legge
23 luglio 1991, n. 223; art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n.
724), poiché le relative discipline hanno matrici proprie o comunque
rationes diverse rispetto alla normativa oggetto del quesito in
esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione
del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli
enti previdenziali" e successive modificazioni; richiesta dichiarata
legittima con ordinanza 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per
il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte