Corte costituzionale

Sentenza n. 47/2000

Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n.

311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi

associativi tramite gli enti previdenziali" e successive

modificazioni; giudizio iscritto al n. 129 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avvocato Nicolò Zanon per i presentatori Capezzone

Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e l'avvocato Pier Luigi

Panici per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le

libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione comunista.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni - esaminata la richiesta di

referendum popolare presentata in data 8 marzo 1999 da quattordici

cittadini italiani sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la

legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di

riscossione dei contributi associativi tramite gli enti

previdenziali", e successive modificazioni?" - ha, con ordinanza del

7-13 dicembre 1999, dichiarato la richiesta stessa conforme alle

disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 352 del 1970,

stabilendone altresì la seguente denominazione: "Trattenute

associative e sindacali tramite gli enti previdenziali: abolizione".

2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente della

Corte costituzionale ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la

conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone

comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n.

352 del 1970, ai presentatori della richiesta ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri.

3. - I promotori del referendum hanno depositato in data 5 gennaio

2000 una memoria, sostenendo le ragioni dell'ammissibilità della

suddetta richiesta.

Con tre atti di contenuto sostanzialmente identico, depositati il

10 gennaio 2000, hanno dichiarato di voler intervenire, chiedendo la

declaratoria di inammissibilità della richiesta medesima: il

"Comitato per le libertà e i diritti sociali", in persona del

presidente, Paolo Cagna Ninchi; il "Partito della Rifondazione

comunista", in persona del segretario generale, on. Fausto

Bertinotti; la "Federazione dei Verdi", in persona del responsabile

nazionale del settore economia-lavoro, sen. Natale Ripamonti;

l'"Associazione Nazionale per la Sinistra", in persona del

presidente, on. Andrea Sergio Garavini; nonché Alfiero Grandi, quale

responsabile lavoro dei "DS - Democratici di sinistra".

La discussione, già fissata per la camera di consiglio del 13

gennaio 2000, è stata in tale data rinviata alla camera di consiglio

del successivo 18 gennaio, previa comunicazione ai presentatori e al

Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai soggetti che hanno

depositato memorie.

Nella discussione, alla quale sono stati ammessi con riserva i

soggetti diversi dai presentatori del referendum, sia questi sia i

presentatori hanno ribadito, attraverso i rispettivi difensori, le

conclusioni come sopra rassegnate. Considerato in diritto

1. - A scioglimento della riserva in precedenza formulata da questa

Corte, va preliminarmente riconosciuta - per le ragioni svolte nella

sentenza n. 31 del 2000 - la ritualità del deposito e

dell'illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi

dai presentatori del referendum.

2. - Quanto al giudizio d'ammissibilità previsto dall'art. 33,

quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, va premesso che il

quesito referendario investe l'intero testo della legge 4 giugno

1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei

contributi associativi tramite gli enti previdenziali", e successive

modificazioni.

Tale legge è composta da un unico articolo, suddiviso in tre

commi, di cui il primo sancisce in termini generali che "L'Istituto

nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere

autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su

richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad

assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti

dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale

che siano stabiliti dai contratti di lavoro".

Il secondo e il terzo comma, poi, stabiliscono rispettivamente: a)

che "I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le

organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da

sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di

riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei

compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per

l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano

sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante

dall'applicazione della convenzione"; b) che "Nei casi in cui

l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per

la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del

testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte

dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15

maggio 1963, n. 858".

3. - La richiesta è ammissibile.

3.1. - Essa non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo

comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum, né

quelle altre da ritenersi ugualmente escluse secondo

l'interpretazione logico-sistematica che di tale norma ha

ripetutamente dato questa Corte.

3.2. - Trattasi inoltre di richiesta abrogativa riguardante

disposizioni tra loro intimamente connesse, le quali formano un

autonomo e definito sistema - tuttora integralmente operante, come

dimostrano le molteplici convenzioni stipulate, anche di recente,

dalle varie associazioni sindacali con gli enti previdenziali - di

previsione e regolamentazione della possibile assunzione, da parte

dei menzionati enti previdenziali (cui vanno aggiunte le Casse

marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, ai sensi dell'art. 18,

comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che richiama la legge

in esame), del servizio di esazione, per conto delle associazioni

sindacali a carattere nazionale, dei contributi associativi e di

assistenza contrattuale dovuti dai loro iscritti.

Sussiste dunque la necessaria omogeneità del quesito, che peraltro

è analogo a quello - a suo tempo proposto per l'abrogazione del

secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n.

300, e dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -

dichiarato ammissibile da questa Corte con sentenza n. 13 del 1995.

Chiaro è l'intendimento abrogativo, che non tocca il diritto dei

sindacati ad ottenere i contributi dai propri iscritti, ma è volto

esclusivamente a non rendere più possibile attraverso l'attività

d'intermediazione svolta dagli enti previdenziali, in quanto

autorizzati, la riscossione dei contributi medesimi. Ed il fine

ispiratore della richiesta risulta perfettamente oggettivato nella

struttura del quesito, il quale prospetta un'alternativa netta

all'elettore, posto così in grado di percepire con immediatezza ed

esattezza le conseguenze del suo voto.

3.3. - È appena il caso di aggiungere che sul presente giudizio di

ammissibilità non incide la pur constatata residuale permanenza del

riferimento alle trattenute sindacali attualmente contenuto in altre

leggi (v., ad esempio, art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485; art. 2 della legge

27 dicembre 1973, n. 852, richiamato anche dall'art. 18 della legge

23 luglio 1991, n. 223; art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n.

724), poiché le relative discipline hanno matrici proprie o comunque

rationes diverse rispetto alla normativa oggetto del quesito in

esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione

del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli

enti previdenziali" e successive modificazioni; richiesta dichiarata

legittima con ordinanza 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per

il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte