Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/2001

Altra decisione · depositata il 06/03/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge

30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156),

convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974,

n. 460, concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156),

promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal tribunale di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Aliperti Rosa e il

Ministero del tesoro ed altri, iscritta al n. 647 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Aliperti Rosa e della Poste

Italiane S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice

relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Giorgio Cianfoni per Aliperti Rosa e Marcello

Mole' per Poste italiane S.p.a. e l'avvocato dello Stato Gian Paolo

Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale di Napoli - nel corso di una

controversia tra il titolare di alcuni buoni postali fruttiferi da

una parte, ed il Ministero del tesoro, il Ministero delle

comunicazioni e la Poste italiane S.p.a. dall'altra, avente ad

oggetto la richiesta, formulata dal titolare dei buoni, di sentir

dichiarare il suo diritto a percepire gli interessi secondo la

tabella riportata sul verso dei titoli in suo possesso e non sulla

base dei saggi, meno favorevoli, indicati nel decreto ministeriale

13 giugno 1986 - ha sollevato, con ordinanza del 16 luglio 1999, in

riferimento agli articoli 3, 43, 47 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge

30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156),

convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974,

n. 460, concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156);

che la norma viene censurata nella parte in cui consente la

estensione della intervenuta variazione del saggio di interesse anche

alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse, senza

che di tale variazione vi sia previsione e sottoscrizione per

accettazione del titolare dei buoni e senza che la intervenuta

variazione del saggio di interesse sia stata comunicata al domicilio

del titolare dei buoni per consentirgli il tempestivo esercizio del

diritto di recesso;

che, secondo il giudice rimettente, nel rapporto concernente

i buoni postali fruttiferi l'operato del gestore del servizio non si

discosta, per struttura e funzione, da quello relativo agli analoghi

servizi offerti dal sistema bancario, rendendo pertanto

incostituzionale la diversità di disciplina tra i due servizi;

che, prosegue il rimettente, il decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia), prevede, all'art. 117, che sia espressamente

indicata, con clausola da approvare specificamente, la possibilità

di variare in senso sfavorevole al cliente sia il tasso di interesse

che ogni altro prezzo e condizione, e, all'art. 118, che le

variazioni sfavorevoli siano comunicate al cliente al fine di

consentirgli l'esercizio del diritto di recesso senza penalità;

che, secondo l'avviso del giudice a quo la norma impugnata,

diversamente regolando la materia, ingenera una ingiustificata ed

irragionevole disparità di trattamento fra gli utenti di analoghi

servizi determinando, altresì, "un assoluto scoraggiamento del

risparmio" (scilicet: postale), privo delle garanzie di trasparenza e

chiarezza tecnico-formale apprestate "per il risparmio ed

investimento presso istituti di credito";

che nel presente giudizio si è costituita, con atto del

5 ottobre 1999, l'attrice del giudizio a quo chiedendo l'accoglimento

della questione di costituzionalità sulla base delle stesse

argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione;

che, con atto del 20 dicembre 1999, si è altresì costituita

la Poste Italiane S.p.a., succeduta all'Ente Poste Italiane,

concludendo nel senso della infondatezza della questione in base al

rilievo che l'attività di raccolta del risparmio è svolta dagli

uffici postali per conto della Cassa depositi e prestiti e non è

dunque comparabile con quella posta in essere, con finalità

imprenditoriali, dagli istituti di credito, e che, comunque, della

variazione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi viene

data adeguata informazione tramite la pubblicazione del provvedimento

che la dispone nella Gazzetta Ufficiale;

che, con atto del 20 dicembre 1999, è intervenuto in

giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione in base all'assunto che la attività

di raccolta del danaro svolta dal servizio postale e quella operata

dalle banche hanno diversità tali che non consentono di istituire

fra esse una qualsiasi analogia, e che la tutela offerta ai clienti

degli istituti di credito non è comunque maggiore di quella

accordata ai sottoscrittori dei buoni postali, per i quali le

variazioni sfavorevoli possono intervenire solo con decreto del

Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle comunicazioni,

reso conoscibile tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

che, in prossimità dell'udienza, sia la difesa erariale che

quella della Poste Italiane S.p.a. hanno depositato memoria ribadendo

le già rassegnate conclusioni.

Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come

modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460

(Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,

approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con

modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974,

n. 460, concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella

parte in cui tale norma, a differenza di quanto previsto per gli

utenti del servizio bancario dagli artt. 117 e 118 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), consente, in assenza di apposita

previsione contrattuale oggetto di specifica sottoscrizione e senza

che di ciò sia data comunicazione personale ai titolari dei buoni

postali, che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali

fruttiferi siano estese anche alle serie di buoni postali

precedentemente emesse;

che, successivamente alla emissione della ordinanza con la

quale è stata sollevata la presente questione, è stato emanato il

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa

depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,

n. 59), il quale, all'art. 2, comma 2, prevede la determinazione con

decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, delle caratteristiche e delle altre condizioni dei buoni

fruttiferi postali nonché l'emanazione delle norme in materia di

pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori;

che, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 3, del precitato

d.lgs. n. 284 del 1999, la norma impugnata è abrogata, a decorrere

dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove

caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, con la possibilità,

per tali decreti, di disciplinare le modalità di applicazione delle

nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una

disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori;

che, in data 27 dicembre 2000, è entrato in vigore il

decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica del 19 dicembre 2000 recante "Condizioni generali di

emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie

di buoni";

che, essendo così mutato il quadro normativo, si impone,

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la

restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione,

alla luce dell'indicato jus superveniens, della rilevanza della

presente questione di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte