Sentenza n. 470/1988
Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 195/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
il 21 ottobre 1985, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed
iscritto al n. 43 del Registro ricorsi 1985, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste del 2 agosto 1985 (G.U. n. 198 del
23 agosto 1985), recante: "Modalità e procedura per la richiesta ed
il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26
della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni
alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina
dell'attività sementiera".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Udito l'avvocato Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e
l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 21 ottobre 1985 e depositato il 30
successivo, la Regione Lombardia ha proposto conflitto di
attribuzione in relazione al decreto del Ministro dell'Agricoltura e
delle Foreste del 2 agosto 1985, avente ad oggetto "Modalità e
procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di
importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n.
195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971,
n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera".
Secondo la regione ricorrente, con il decreto impugnato il
Ministro dell'Agricoltura ha inteso attribuire agli Osservatòri per
le malattie delle piante compiti di verifica della conformità dei
prodotti sementieri destinati all'importazione rispetto alle
prescrizioni del nulla-osta ministeriale. Poiché gli Osservatòri
per le malattie delle piante sono uffici trasferiti alle regioni sin
dal 1972, i quali peraltro sono stati disciplinati da leggi
regionali, la ricorrente deduce che il decreto impugnato, in quanto
attribuisce a uffici regionali e al personale dipendente della
regione compiti e mansioni non previsti dalle leggi regionali, pone
in essere una invasione del potere organizzatorio della regione.
Sempre ad avviso della ricorrente, lo stesso decreto invade, poi,
le competenze regionali, in quanto attribuisce potestà
provvedimentali esterne ai dipendenti regionali. Semmai, aggiunge la
ricorrente, per rispettare le attribuzioni regionali, lo Stato
avrebbe potuto delegare alla regione, ove lo avesse ritenuto
opportuno, le funzioni amministrative disciplinate dall'atto
impugnato, mentre non avrebbe mai dovuto provvedere ad affidare
direttamente compiti, mansioni ed esercizio di proprie funzioni ad
uffici della regione e a dipendenti regionali.
2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non
fondato.
La difesa dello Stato osserva, in primo luogo, che il ricorso
della Regione Lombardia muove da una premessa inesatta, in quanto gli
Osservatòri per la difesa delle piante sono stati trasferiti alle
Regioni solo dopo l'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n.
195, della quale il decreto impugnato costituisce attuazione, per
effetto degli artt. 74, primo comma, e 111, primo comma, del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616. Il d.P.R. n. 11 del 1972, infatti, aveva
mantenuto ferme le attribuzioni dello Stato quanto alla importazione,
esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di
provenienza estera (art. 4, lett. d). Né, ad avviso dell'Avvocatura,
il trasferimento delle funzioni concernenti la importazione delle
sementi può desumersi dall'avvenuto trasferimento degli
Osservatòri, perché, da un lato, l'art. 4, primo comma, del d.P.R.
n. 616 del 1977 riserva allo Stato quelle funzioni che, nell'ambito
della difesa fito-sanitaria, attengono ai rapporti internazionali, e,
dall'altro, l'art. 71, lett. b) dello stesso d.P.R. riserva allo
Stato le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione del
commercio con l'estero.
Da tutto ciò consegue, a giudizio dell'Avvocatura, che rientra
nella competenza dello Stato dettare le norme regolamentari previste
dall'art. 26 della legge n. 195 del 1976, e che spetta al Ministro
dell'Agricoltura emettere il nulla-osta richiesto dallo stesso art.
26. Mentre devono considerarsi delegate alle Regioni, ai sensi
dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni
di vigilanza previste dall'art. 21 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700
e dall'art. 26 della legge n. 195 del 1976.
Pertanto il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che
integrano la disciplina di una attribuzione statale, non invade
alcuna competenza regionale. Allo stesso modo, il conferimento agli
Osservatòri della competenza ad esercitare le funzioni relative al
rilascio del nulla-osta e alla vigilanza sulla corrispondenza tra
importazione ed autorizzazione ad importare, non lede alcuna
attribuzione della Regione, per il fatto che l'art. 26 della legge n.
195 del 1976, della quale il decreto impugnato costituisce
esecuzione, fa menzione degli Osservatòri per le malattie delle
piante. D'altronde, ove tali uffici non dovessero più esistere, la
disposizione di cui all'art. 26, ad avviso dell'Avvocatura, non
potrebbe operare che in connessione con la normativa regionale che
abbia attribuito a diverso ufficio regionale le funzioni prima
esercitate dagli Osservatòri e poi delegate agli uffici regionali,
ai sensi dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
In ogni caso, conclude la difesa dello Stato, il diretto avvalersi
da parte dello Stato di uffici regionali per l'esercizio di una
propria attribuzione, al di fuori di un'apposita delega alla Regione,
non potrebbe dar luogo ad alcuna violazione di competenze regionali,
come già sostenuto dalla Corte con la sentenza n. 35 del 1972. Considerato in diritto
1. - La questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi è la
seguente: se un decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle
Foreste, con il quale viene affidato ad un ufficio regionale
l'esercizio di funzioni statali, sia invasivo o meno delle
attribuzioni regionali in materia di organizzazione degli uffici e di
individuazione degli organi muniti di potestà provvedimentale
esterna.
Nel caso di specie, infatti, il Ministro dell'Agricoltura e delle
Foreste, con il decreto impugnato, ha affidato agli Osservatòri per
le malattie delle piante, che sono stati espressamente trasferiti
alle regioni con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 74), il
compito di verificare se i prodotti sementieri destinati
all'importazione risultino conformi alle prescrizioni del nulla-osta
ministeriale.
Considerato che le due parti concordano nel ritenere che le
funzioni attinenti al controllo di conformità, come sopra definito,
sono di spettanza statale e che l'oggetto del conflitto riguarda
soltanto se lo Stato possa affidare l'esercizio di quelle funzioni ad
uffici regionali, come gli Osservatòri per le malattie delle piante,
il ricorso va rigettato.
2. - Secondo una recente pronuncia di questa Corte (sent. n. 216
del 1987) - che ha ribadito, peraltro, un principio già affermato
nella sentenza n. 35 del 1972 - non si può dubitare della
"legittimità di disposizioni che consentono allo Stato, senza
utilizzare l'istituto della delega all'ente di cui al secondo comma
dell'art. 118 Cost., di avvalersi di uffici regionali". Per un verso,
infatti, sarebbe assurdo negare allo Stato una facoltà riconosciuta
alle regioni nei confronti degli altri enti locali territoriali e,
per un altro, questo principio, come ha più volte affermato questa
Corte (sentt. n. 359 del 1985, nn. 221 del 1988), risponde alle
esigenze della "leale cooperazione" fra le componenti essenziali
dello Stato regionale, che deve necessariamente caratterizzare i
rapporti tra organi statali e regionali in un'amministrazione
pubblica ispirata, a norma dell'art. 5 Cost., al riconoscimento delle
autonomie nell'ambito di un disegno unitario.
In siffatto quadro, questa Corte non può esimersi dal
sottolineare l'opportunità di intese, di accordi o di convenzioni
tra lo Stato e le regioni interessate, allorquando dall'avvalimento
degli uffici regionali derivino, per questi ultimi, particolari oneri
ovvero particolari problemi incidenti sullo svolgimento delle proprie
funzioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rigetta il ricorso e dichiara che spetta allo Stato avvalersi degli
Osservatòri per le malattie delle piante per lo svolgimento dei
compiti inerenti al controllo delle importazioni dei prodotti
sementieri, previsti dal decreto del Ministro dell'Agricoltura e
delle Foreste 2 agosto 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte