Sentenza n. 470/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/10/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 20legge 865/1971
citata
- art. 14legge 10/1977
- art. 16legge 10/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilità, modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150,
l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art.
14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità
dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal
Tribunale di Pavia nel procedimento civile vertente tra Giuliana
Tavazzani e il Comune di Pavia, iscritta al n. 381 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Pavia, con ordinanza 5 aprile 1990 - emessa
nel corso di un giudizio promosso per la determinazione e la
liquidazione dell'indennità di occupazione di un immobile, ai sensi
dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come mod. dall'art.
14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - ha sollevato, in riferimento
all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge
22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non consente agli aventi
diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità di
occupazione, finché manchi la valutazione della commissione prevista
dall'art. 16 della medesima legge n. 865 del 1971.
Il giudice a quo, premesso che, nel caso di specie, era mancata la
su detta valutazione, con la conseguenza che, secondo la norma
impugnata, l'azione non poteva essere proposta, ha dedotto il
contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione dell'art.
20, quarto comma della legge n. 865 del 1971, come modificato
dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, in quanto impedisce
agl'interessati di agire in giudizio a tutela di un proprio diritto.
Nell'ordinanza di rimessione si rammenta che, in un caso analogo,
relativo alla liquidazione dell'indennità di espropriazione, la
Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 67
del 1990, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 19
della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge
n. 10 del 1977, "nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta
espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio
per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di
stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge".
Nell'ordinanza di rimessione si prospetta la declaratoria
d'illegittimità costituzionale della norma impugnata nei seguenti
termini: "nella parte in cui, dopo la scadenza del termine di
occupazione legittima, non consente agli aventi diritto di agire in
giudizio per la liquidazione dell'indennità di occupazione, finché
manchi la determinazione dell'indennità medesima da parte della
commissione".
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, né si sono costituite le
parti private. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 20, quarto
comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art.
14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - nella parte in cui non
consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la
determinazione dell'indennità di occupazione, finché manchi la
valutazione della commissione prevista dall'art. 16 della medesima
legge - violi l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma si pone in contrasto col
precetto fissato dall'art. 24, primo comma, della Costituzione, in
base al quale "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti".
La questione è fondata.
2. - Va osservato preliminarmente che, secondo la disciplina
dettata dall'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così
come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in
caso di occupazione di urgenza delle aree da espropriare,
l'indennità di occupazione è determinata da un'apposita
commissione, istituita a norma dell'art. 16. Più precisamente l'art.
20, al terzo comma, stabiliva che detta commissione provvedesse "alla
determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per
ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che
sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata
a norma dell'art. 16 ovvero, per ciascun mese, o frazione di mese di
occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua".
Su tale disposizione ha inciso la declaratoria d'illegittimità
costituzionale pronunciata con la sentenza n. 5 del 1980, con la
quale sono stati dichiarati illegittimi l'art. 16, commi cinque, sei
e sette della legge n. 865 del 1971, come modificati dalla legge n.
10 del 1977 (relativi alla misura dell'indennità di espropriazione)
e l'art. 20, terzo comma, relativo alla misura dell'indennità di
occupazione.
In relazione a dette declaratorie d'illegittimità costituzionale,
va precisato, peraltro, che costituisce ius receptum secondo quanto
emerge dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (sentenze n.
216 del 1990; n. 1022 del 1988; n. 355 del 1985; n. 231 del 1984) e
dal costante indirizzo della Corte di cassazione - che esse non hanno
inciso sulla competenza delle Commissioni previste dall'art. 16 e
sulla devoluzione ad esse della determinazione delle indennità di
espropriazione e di occupazione, ma hanno toccato soltanto i criteri
relativi alle indennità per le aree con destinazione edificatoria.
Ne deriva la permanente operatività del disposto dell'impugnato
art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, come modificato
dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, secondo il quale, contro la
determinazione dell'indennità di occupazione, gli interessati
possono "proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente
per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro
trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità stessa a cura del
sindaco, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti
processuali civili".
3. - Come ha osservato il giudice a quo nell'ordinanza di
rimessione, la disposizione è analoga a quella - dichiarata
illegittima da questa Corte con la sentenza n. 67 del 1990 contenuta
nel precedente art. 19, a norma della quale ai proprietari e agli
altri interessati al pagamento dell'indennità di espropriazione era
attribuita la facoltà di proporre opposizione alla stima compiuta
dalla commissione prevista dall'art. 16, entro trenta giorni
dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione nel Foglio
degli annunzi legali della provincia.
Questa Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato illegittimo
l'art. 19 nella parte in cui, pur dopo che fosse avvenuta
l'espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in
giudizio per la determinazione dell'indennità, finché mancasse la
relazione di stima.
In tale decisione è stato ribadito il principio, già
costantemente affermato, secondo il quale la tutela giurisdizionale,
pur potendo essere disciplinata dal legislatore con modalità
particolari in relazione alle situazioni giuridiche alle quali si
riferisce, deve sempre essere effettiva e la sua disciplina non può
risolversi in un differimento di essa sine die o, comunque, in un suo
sostanziale svuotamento. L'art. 19 della legge n. 865 del 1971
consentiva, invece, alla pubblica amministrazione, omettendo
l'adempimento relativo alla relazione di stima, non solo di differire
senza limiti di tempo la corresponsione dell'indennità di
espropriazione, ma anche d'impedire indefinitamente l'esperibilità
dell'azione per ottenerne la liquidazione in sede giudiziaria.
4. - Nel procedere all'esame della questione prospettata dal
giudice a quo, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte (cfr. le sentenze n. 47 del 1964; n. 87 del 1969; n. 130 del
1970; n. 57 del 1972; nn. 24 e 97 del 1973 e, da ultimo, anche la
sentenza n. 530 del 1989), l'art. 24, primo comma, della Costituzione
non impone una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la
sua azionabilità, quando ricorrano esigenze di ordine generale e
superiori finalità di giustizia. E, anche se sussistono queste
circostanze, il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite
imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale
eccessivamente difficoltosa ovvero di non differirla irrazionalmente
o sine die.
L'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
così come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 - nel
regolare la tutela giurisdizionale del proprietario e degli altri
soggetti interessati al conseguimento dell'indennità di occupazione
- opera una scissione tra l'insorgenza del diritto a tale indennità
e l'azionabilità di esso.
Il diritto all'indennità nasce, infatti, con l'occupazione
dell'area, mentre l'esperibilità dell'azione è differita alla
determinazione dell'indennità in sede amministrativa ed alla sua
comunicazione all'interessato, senza che sia stabilito alcun termine
entro il quale tali adempimenti debbono essere compiuti.
Ne deriva che l'esperibilità dell'azione, pur dopo la nascita del
diritto all'indennità, a seguito della privazione del possesso del
bene, può essere paralizzata ad libitum dalla pubblica
amministrazione, attraverso l'omessa determinazione dell'indennità,
ovvero attraverso l'omessa comunicazione della determinazione stessa.
È evidente che l'art. 20 della legge n. 865 del 1971, così
disponendo, disattende completamente la ratio dell'art. 24, primo
comma, della Costituzione, il quale non consente al legislatore di
rimettere all'arbitrio della pubblica amministrazione l'esperibilità
della tutela giurisdizionale della pretesa all'indennizzo
dell'occupazione.
5. - Il giudice remittente prospetta la dichiarazione di
incostituzionalità dell'art. 20 anzidetto, rapportandola alla "parte
in cui, dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, non
consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la liquidazione
dell'indennità di occupazione, finché manchi la determinazione
dell'indennità medesima da parte della commissione".
Accertato - come sopra si è visto - che il contrasto con l'art.
24 sussiste, deve ritenersi che la soluzione prospettata dal giudice
remittente è inidonea a risolverlo, ricollegando l'azionabilità del
diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione alla
scadenza del termine di occupazione legittima, che è di ben cinque
anni dall'immissione nel possesso: termine durante il quale, senza
alcuna valida ragione, il titolare del diritto resterebbe privo di
tutela giurisdizionale.
Ritiene, invece, la Corte che, una volta accertata
l'illegittimità del differimento dell'esercizio giurisdizionale del
diritto in questione operato dalla norma impugnata, sia soluzione
conforme alla Costituzione, in aderenza al contenuto ed ai limiti del
presente giudizio, quella di collegare l'esercizio della pretesa
indennitaria al momento in cui, con l'occupazione, si determina la
limitazione della posizione del soggetto interessato.
Pertanto, l'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n.
865, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, va
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in
mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista
dall'art. 16, dell'indennità o della sua comunicazione agli
interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per
ottenere la liquidazione dell'indennità stessa a decorrere
dall'occupazione del bene che ne è oggetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto
comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942,
n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia, agevolata e convenzionata), così come modificato
dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la
edificabilità dei suoli), nella parte in cui, in mancanza della
determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16,
dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli
interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per
ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che
ne è oggetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte