Sentenza n. 470/1994
Altra decisione · depositata il 30/12/1994 · relatore Francesco Guizzi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993
(Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione
territoriale delle unità sanitarie locali), promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 23
ottobre 1993, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto
al n. 64 del registro ricorsi 1993;
Visti l'atto di costituzione della Regione siciliana e l'atto di
intervento di Mercadante Giovanni;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente,
gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Laura Ingargiola per la Regione e
l'avv. Goffredo Garraffa per Mercadante Giovanni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
impugnato la delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana
del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali), in
relazione al disposto dell'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale
della Regione siciliana, che conferisce competenza concorrente in
materia di sanità e igiene, entro i principi e interessi generali
cui si informa la legislazione nazionale; impugnativa limitata agli
artt. 10 comma 2, lett. a) e b), 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51,
55 commi 13 e 17, 56, per violazione dei principi e criteri dettati
dalla legislazione statale sull'organizzazione del servizio sanitario
nazionale (artt. 3 comma 13, e 18 comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502; art. 47, comma quarto, e art. 48 della legge
23 dicembre 1978, n. 833; artt. 9, 12 e 64 del d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761; art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; art. 9
della legge 20 maggio 1985, n. 207).
Il ricorrente fa presente che al legislatore siciliano spetta, per
quanto attiene alla disciplina dello stato giuridico ed economico del
personale appartenente al servizio sanitario nazionale, una mera
potestà integrativa o di attuazione, considerato che l'art. 47 della
legge n. 833 del 1978 riserva tale competenza allo Stato (cfr. sent.
n. 266 del 1993).
Si contesta dunque la legittimità delle seguenti norme approvate
dall'Assemblea regionale siciliana, nella citata seduta del 14
ottobre 1993:
- art. 10, comma 2: previsione secondo cui i componenti il
collegio dei revisori designati dall'Assessore regionale alla sanità
siano in possesso di un titolo di studio, ma non anche
dell'iscrizione nel registro richiesto dalla normativa statale (v.
decreto legislativo n. 502 del 1992);
- art. 13, comma 2: facoltà per i professionisti che
intrattengono rapporto convenzionale con il servizio sanitario
nazionale di mutarlo, entro centottanta giorni, in rapporto
societario convenzionale, diversamente da quanto prescritto dalla
normativa statale;
- art. 48, comma 3: estensione al personale comandato presso la
Regione del regime previdenziale di cui godono i dipendenti
regionali;
- art. 49: proroga dell'avvalimento degli avvocati e procuratori
del disciolto INAM, contemporaneamente all'istituzione di un settore
delle unità sanitarie locali preposto agli affari legali e del
contenzioso;
- art. 50: inquadramento nei ruoli regionali, in maniera
totalmente difforme da quanto previsto dalla normativa statale, di
personale proveniente da enti mutualistici soppressi;
- art. 51: concorso riservato per il personale che abbia svolto
- per almeno due anni - attività, ancorché discontinua, presso le
unità sanitarie locali di provenienza;
- art. 55, comma 13: concorso riservato al personale del II
livello dirigenziale per la copertura dei posti di capo di
dipartimento, nonostante l'eliminazione della divisione dei distretti
in dipartimenti nella stesura definitiva della delibera legislativa
impugnata;
- art. 55, comma 17: proroga, per un ulteriore triennio, del regime di convenzionamento dei medici ortopedici per l'erogazione delle
prestazioni riabilitative;
- art. 56: proroga di un anno della validità di graduatorie
concorsuali.
Il ricorrente aggiunge che per alcune disposizioni impugnate vi
sarebbe violazione, oltre che dei limiti propri della potestà
legislativa regionale, dei seguenti articoli della Costituzione:
artt. 3, 97 e 81 (con riguardo all'art. 48, comma 3 del testo in
esame); artt. 3 e 97 (per l'art. 49 e per l'art. 55, comma 13); gli
artt. 3, 32 e 97 (per l'art. 55, comma 17); art. 97 (per l'art. 56).
2. - Si è costituita la Regione siciliana, ricordando,
innanzitutto, come nelle more del giudizio di costituzionalità il
Presidente della Regione abbia effettuato promulgazione parziale
della legge, con l'indicazione della situazione sub iudice degli
enunciati normativi oggetto delle censure commissariali.
Il Presidente della Regione, così operando, ha esercitato -
prosegue la difesa della resistente - un potere che ha fondamento
nello Statuto siciliano, come riconosciuto dalla giurisprudenza di
questa Corte.
Una volta ammesso il fondamento della promulgazione parziale, non
ne deriverebbe, però, cessazione della materia del contendere: la
continuazione del giudizio consente, infatti, di rispettare meglio le
determinazioni dell'organo legislativo, evitando che il solo
Presidente della Regione possa decidere - nell'esercitare il suo
potere di promulgazione - se espungere definitivamente dal testo
legislativo alcune disposizioni.
Nel merito, la Regione ritiene infondate le censure avanzate dal
Commissario dello Stato. In particolare, con riguardo all'art. 13,
comma 1, richiama la sent. n. 355 del 1993 di questa Corte, che
distingue tre diverse specie di norme di dettaglio correlate alle
riforme economico-sociali: il Commissario lamenta la violazione
dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ma
tale norma - obietta la resistente - non è organicamente legata a
nessun principio di riforma, né corrisponde a un determinato e
individuabile interesse nazionale.
Anche le altre censure sarebbero infondate, sia per quanto attiene
al rispetto del limite di cui all'art. 17, lett. b) dello Statuto
speciale, sia per quanto concerne gli altri parametri evocati, e si
sottolinea, anzi, come le disposizioni elaborate dal legislatore
regionale operino una razionalizzazione, specie per quanto afferisce
all'organizzazione e alla gestione previdenziale (nel senso di
escludere una pluralità di trattamenti previdenziali di soggetti
della medesima amministrazione aventi uguale anzianità), di modo che
si dovrebbe concludere per la loro conformità ai princìpi
costituzionali e, in particolare, al canone di buon andamento della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
3. - È intervenuto, fuori termine, il dottor Giovanni Mercadante,
convenzionato con il servizio sanitario per l'erogazione di
prestazioni medico-specialistiche per la branca di radiologia,
sostenendo di avere interesse a partecipare alla discussione del
ricorso proposto dal Commissario dello Stato ed affermando il diritto
della Regione siciliana di gestire rapporti in regime di
convenzionamento esterno con il servizio sanitario nazionale mediante
strutture private in forma societaria.
4. - Con ordinanza letta in udienza, la Corte, premesso che il
dottor Giovanni Mercadante ha depositato, in data 29 novembre 1994,
atto di intervento in giudizio, ne ha dichiarato l'inammissibilità
sulla scorta della costante giurisprudenza secondo la quale, nei
giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non è
ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal
titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di
contestazione. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
impugnato gli articoli 10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50,
51, 55 commi 13 e 17 e 56, della delibera legislativa adottata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993,
per violazione dei principi introdotti dal decreto legislativo n. 502
del 1992, dalla legge n. 833 del 1978, dal d.P.R. 761 del 1979, dalla
legge n. 56 del 1987, dalla legge n. 207 del 1985, in relazione ai
limiti posti dall'art. 17, lett. b) dello Statuto speciale, e per
lesione degli artt. 3, 32, 51, 81 e 97 della Costituzione.
2. - In via preliminare, peraltro, va considerato che le
disposizioni impugnate sono state espunte dal testo vigente, a
seguito dell'esercizio, da parte del Presidente della Regione
siciliana, del potere di promulgazione parziale (v. ora la legge
regionale 3 novembre 1993, n. 30). L'esercizio del potere di
promulgazione, attribuito al Presidente della Regione, si è esaurito
nell'atto che tale organo ha già emesso in ordine alla legge in
esame: le disposizioni impugnate sono state espunte dal testo
vigente, senza che sussista la possibilità della loro successiva,
autonoma promulgazione. Deve dunque dichiararsi cessata, secondo la
giurisprudenza consolidata di questa Corte, la materia del
contendere, secondo il principio affermato, da ultimo, nelle sentenze
nn. 235 e 84 del 1994.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana
relativamente agli artt. 10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50,
51, 55 commi 13 e 17, 56, della delibera legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di
programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte