Sentenza n. 470/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/11/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 25legge 157/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con
ordinanza emessa il 7 giugno 1999 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Moresco Marco ed altri e Federici
Angelo ed altra, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione di Slaviero Elda ed altro;
Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice unico del tribunale di Genova, nel corso di un
procedimento avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno
per il decesso di un cacciatore avvenuto durante una battuta
venatoria, con ordinanza emessa il 7 giugno 1999 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in relazione agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il giudice rimettente rileva che nel giudizio civile, oltre
all'autore del fatto illecito, è stata convenuta anche l'impresa
designata dal Fondo di garanzia vittime della caccia, dal momento che
la società con la quale il soggetto responsabile aveva stipulato la
polizza per la copertura della responsabilità civile era stata
posta, nelle more, in liquidazione coatta amministrativa, e che
l'impresa designata, costituendosi in giudizio, ha eccepito la
propria carenza di legittimazione passiva, dato che l'art. 25 della
legge n. 157 del 1992 prevede l'intervento del Fondo solamente nelle
ipotesi in cui non risulti identificato il responsabile
dell'incidente venatorio, ovvero quando il responsabile non è
assicurato per la responsabilità civile verso terzi, ma non in caso
di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa con la quale la
polizza era stata regolarmente stipulata.
Il rimettente assume che non sarebbe possibile dare
un'interpretazione estensiva o adeguatrice della norma in esame in
considerazione del fatto che il legislatore del 1992 aveva certamente
presente la diversa disciplina di cui all'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), che prevede l'intervento del Fondo di garanzia
anche nei casi di impresa posta in liquidazione coatta e sostiene che
l'esclusione del caso in questione nella legge sulla caccia non
sarebbe perciò frutto di una svista.
Il giudice a quo ritiene che la norma in esame violi l'art. 3
Cost., essendovi un parallelismo tra le situazioni considerate dal
legislatore nelle "pur differenti" materie della circolazione dei
veicoli e dell'attività venatoria e risultando identica la ratio
sottostante ai due testi normativi, entrambi destinati a tutelare
comunque il danneggiato con la garanzia del risarcimento integrale,
nel rispetto dei massimali, per i danni subiti.
Ricordato come l'attività venatoria possa essere legittimamente
esercitata solo da chi ha stipulato una polizza per la
responsabilità civile e come anche per questa forma di assicurazione
il legislatore abbia previsto l'azione diretta del danneggiato nei
confronti della compagnia assicuratrice e l'istituzione di un Fondo
di garanzia per le vittime della caccia, il giudice a quo rileva
come, in un sistema di "tutela rafforzata", l'esclusione
dell'intervento del Fondo nell'ipotesi di impresa posta in
liquidazione coatta sarebbe irragionevole.
Secondo il rimettente, infine, l'esclusione del risarcimento ad
opera del Fondo per le vittime dei cacciatori che hanno stipulato
polizze con compagnie poste in liquidazione coatta - mentre il
diritto al risarcimento è riconosciuto alle vittime di cacciatori
rimasti ignoti e di cacciatori non assicurati - determinerebbe una
disparità di trattamento tra diverse categorie di danneggiati, con
conseguente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione e limiterebbe anche la loro possibilità di adire
l'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno
subito, con violazione dell'art. 24 Cost.
2. - Due fra gli attori nella causa in corso davanti al giudice a
quo si sono costituiti nel giudizio davanti alla Corte, chiedendo che
la norma impugnata venga dichiarata costituzionalmente illegittima.
Secondo le parti private la previsione della copertura del
sinistro venatorio da parte del Fondo di garanzia nei soli casi in
cui l'autore del danno sia rimasto ignoto o non sia assicurato e non
nelle ipotesi, numericamente assai più significative, in cui
l'autore del fatto sia coperto da una polizza emessa da un'impresa
posta in liquidazione coatta, creerebbe un'incongruenza del sistema;
esse ricordano che spesso i cacciatori stipulano polizze collettive
per il tramite delle associazioni venatorie così che, nel caso di
insolvenza dell'impresa, numerosi assicurati rimangono privi di
copertura; in questo modo, sempre secondo le parti private, il
principio solidaristico posto a base dell'istituzione del Fondo
varrebbe solo in alcuni "casi residuali" mentre sarebbe frustrato per
la categoria più numerosa di danneggiati.
Le parti costituite sottolineano ancora come tale disparità di
trattamento violi anche il diritto di agire in giudizio garantito
dall'art. 24 Cost., poiché chi viene danneggiato da un cacciatore
ignoto o non assicurato può convenire in giudizio il Fondo di
garanzia, e quindi un soggetto certamente solvibile, mentre chi ha
subito un danno da un cacciatore assicurato con una impresa posta in
liquidazione coatta può agire solo nei riguardi dell'autore del
danno, soggetto che potrebbe avere un patrimonio insufficiente a
garantire il risarcimento spettante. La disciplina dell'assicurazione
dei danni connessi all'attività venatoria, se raffrontata con quella
prevista per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli,
sarebbe poi del tutto illogica dal momento che la legge n. 990 del
1969, nell'istituire il Fondo di garanzia per le vittime della
strada, ha considerato anche i sinistri causati da veicoli coperti da
imprese in liquidazione coatta; essendo identica la ratio di entrambe
le leggi, non sarebbe ragionevole che in un caso i terzi danneggiati
abbiano una tutela più limitata di quella accordata nell'altro.
Le parti private ricordano infine che il Fondo di garanzia è
alimentato da un contributo, costituito da una percentuale dei premi
pagati da tutti gli assicurati; sarebbe allora irragionevole che il
Fondo sia destinato a coprire solo il danno causato da un soggetto
non assicurato e non invece il danno causato da un soggetto che,
avendo pagato regolarmente il premio, senza sua colpa si vede privato
di idonea garanzia assicurativa a causa della messa in liquidazione
coatta dell'impresa. Considerato in diritto
1. - Il giudice unico del Tribunale di Genova sospetta di
illegittimità costituzionale l'art. 25, comma 1, della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui
non prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della caccia sia
tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio venatorio
nel caso in cui la compagnia assicuratrice del responsabile del
sinistro venga posta in liquidazione coatta amministrativa, ritenendo
che detta esclusione violi l'art. 3 della Costituzione, perché
determinerebbe una disparità di trattamento tra coloro che risultano
danneggiati da soggetti assicurati con imprese poste in liquidazione
coatta amministrativa e coloro che risultano danneggiati da soggetti
rimasti ignoti o da soggetti non coperti da assicurazione; nonché
l'art. 24 della Costituzione, perché la norma impugnata darebbe
luogo ad una limitazione della possibilità di adire l'autorità
giudiziaria da parte di coloro che sono stati danneggiati da soggetti
assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta,
i quali non potrebbero citare l'impresa assicuratrice designata dal
Fondo di garanzia.
2. - La questione è fondata.
Secondo l'art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992
l'attività venatoria può essere esercitata da coloro i quali,
avendo compiuto diciotto anni ed essendo in possesso di licenza di
porto di fucile ad uso caccia, abbiano stipulato una polizza
assicurativa per la loro responsabilità civile verso terzi, con
massimali stabiliti dalla stessa legge ed aggiornati ogni quattro
anni; il successivo art. 31 della stessa legge prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria per coloro che non adempiano all'obbligo di
copertura assicurativa della loro responsabilità civile verso i
terzi.
Anche per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dall'esercizio della caccia il legislatore - secondo
un meccanismo già adottato per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) - ha previsto,
all'art. 25 della citata legge n. 157 del 1992, la costituzione di un
Fondo di garanzia per le vittime della caccia che interviene, per il
tramite di imprese a tale scopo designate, nel caso in cui il
responsabile dei danni non venga identificato, ovvero non abbia
adempiuto al suo obbligo di stipulare una polizza alle condizioni
previste; il Fondo viene alimentato, come prevede il comma 4
dell'art. 25 cit., dalle imprese che esercitano questo ramo di
assicurazione con contributi annui corrisposti in percentuale ai
premi dalle stesse incassati; da un punto di vista economico il Fondo
risulta così costituito da somme corrisposte, per il tramite delle
compagnie con le quali vengono stipulate le polizze, dai cacciatori
regolarmente assicurati.
3. - La legge ha previsto quindi l'intervento del Fondo di
garanzia per le vittime di incidenti causati da cacciatore rimasto
ignoto e da cacciatore non assicurato, non stabilendo però analoga
tutela per le vittime di incidenti causati da cacciatore regolarmente
assicurato con una impresa che venga posta in liquidazione coatta
amministrativa. Ora, poiché la ratio delle norme esistenti è
certamente quella, di natura solidaristica, di evitare che le vittime
dell'attività venatoria si trovino, per eventi a loro non
imputabili, prive della possibilità di chiedere il risarcimento del
danno subito anche ad una impresa assicuratrice, l'esclusione
dell'intervento del Fondo di garanzia nel caso in cui chi ha causato
il danno risulti regolarmente assicurato, presso una impresa
assicuratrice che venga a trovarsi in stato di insolvenza, appare del
tutto priva di ragionevole giustificazione e viola, in tal senso,
l'art. 3 Cost.
Al fine di valutare l'irrazionalità insita in tale esclusione,
è sufficiente osservare che la norma impugnata, pur prevedendo
l'intervento del Fondo di garanzia allorché l'autore del danno sia
ignoto o non sia assicurato - cioè in ipotesi nelle quali il danno
viene causato da un soggetto del quale non si conosce se ha copertura
o da un soggetto che, non essendo assicurato, non ha contribuito al
Fondo -, non tutela invece le vittime del sinistro nel caso in cui il
danno venga causato da chi, pur regolarmente assicurato, subisce le
conseguenze di un evento (la messa in liquidazione coatta
dell'impresa) in ordine al quale, evidentemente, egli non ha alcuna
responsabilità.
Poiché lo scopo dell'istituzione del Fondo di garanzia è quello
di consentire alla vittima di usufruire di uno strumento tale da
assicurare, in ogni caso, il pieno ristoro del danno alla persona,
l'esclusione dell'operatività del Fondo nell'ipotesi di impresa
posta in liquidazione coatta amministrativa si pone in evidente
contrasto con l'art. 3 Cost.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità
costituzionale prospettati nell'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte
in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui
colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa
assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte