Sentenza n. 471/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/11/1992 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369, secondo
comma, n. 3, c.p.c., promosso con ordinanza emessa il
30 gennaio 1992 dalla Corte di Cassazione - Sezione prima civile, sul
ricorso proposto dall'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I. contro la
S.r.l. FIND ed altri, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Mobiliare Italiano -
I.M.I. e della S.r.l. FIND ed altri, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi gli Avvocati Paolo Barile, Giuseppe De Vergottini, Nicola
Picardi e Carmine Punzi per l'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I.,
Michele Giorgianni, Carlo Mezzanotte e Mario Are per la S.r.l. FIND
ed altri e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio instaurato a seguito di un ricorso
dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) avverso la sentenza con la
quale la Corte d'Appello di Roma ha confermato, in sede di rinvio, la
condanna della stessa I.M.I. quantificandone il debito a favore della
S.r.l. FIND e degli eredi dell'ing. Nino Rovelli in circa cinquecento
miliardi, la Corte di cassazione, Sezione Prima Civile, in esito alla
discussione orale e in riserva di decisione, ha emesso un'ordinanza,
con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti
dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., nella parte in cui
dispone la sanzione dell'improcedibilità per il caso in cui la
procura speciale, ove conferita con atto separato, non sia stata
depositata nei termini di legge.
In ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo, pur
ricordando che gli avvocati dell'I.M.I. presenti in udienza hanno
depositato note dirette ad affermare che la procura è stata
regolarmente rilasciata e depositata insieme al ricorso, osserva, in
linea di fatto, che la detta procura speciale è materialmente
assente negli atti di causa e che manca l'espressa menzione della
stessa sia nell'elenco dei documenti apposto in calce al ricorso sia
nella nota di deposito o in qualsiasi altro atto. Inoltre, soggiunge
lo stesso giudice a quo, tanto in calce alla copertina del fascicolo
d'ufficio quanto nel "ruolo generale degli affari civili" è evidente
l'annotazione "manca la procura ad hoc".
Posto che l'asserito deposito della procura potrebbe essere solo
una produzione tardiva o irrituale (allo stato irrilevante), ma
suscettibile di essere regolarizzata, anche ad iniziativa delle parti
(ai sensi dell'art. 372 c.p.c.), ove la questione di
costituzionalità qui sollevata fosse accolta, non può non ritenersi
integrata allo stato degli atti la situazione descritta dall'art.
369, secondo comma, n. 3, c.p.c., che, indipendentemente dal momento
della discussione in cui è segnalata dalle parti, dovrebbe essere
rilevata d'ufficio in sede di decisione e non potrebbe non sfociare
in una pronunzia di improcedibilità del ricorso, preclusiva di ogni
altra questione ad essa non pregiudiziale.
Pur se la ricorrente nel giudizio a quo ha eccepito
l'incostituzionalità della disposizione impugnata sotto il profilo
della lesione del diritto di difesa per il solo fatto della
irreperibilità nel fascicolo della procura assertivamente
depositata, la Corte di cassazione, in considerazione
dell'irrilevanza di tale questione a causa della mancata prova del
deposito della procura speciale, ritiene, invece, di sollevare
d'ufficio dubbi sulla costituzionalità dell'art. 369, secondo comma,
n. 3, c.p.c., sotto il diverso profilo del carattere meramente, o
prevalentemente, sanzionatorio di una norma che, precludendo
l'espletamento del giudizio di legittimità in presenza di un
inadempimento essenzialmente formale, priva la parte e il giudice di
qualsiasi possibilità di regolarizzazione.
Passando alla delibazione della non manifesta infondatezza della
questione così posta, il giudice a quo ricorda preliminarmente che
la stessa Corte di cassazione, in relazione ad altre ipotesi delineate dall'art. 369 c.p.c., anch'esse sanzionate di improcedibilità,
ha rilevato in alcune sue pronunzie la distonia sussistente tra la
drastica sanzione dell'improcedibilità e le inadempienze di
carattere formale che ne costituiscono il presupposto. In tali casi
la Corte di cassazione ha proceduto a un'interpretazione volta a
privilegiare la funzionalità sostanziale del mezzo processuale,
rispetto al profilo rituale e sanzionatorio. Tanto che ha ritenuto
di non dichiarare l'improcedibilità per il mancato deposito della
copia della sentenza impugnata (art. 369, secondo comma, n. 2) quando
la copia stessa fosse stata prodotta dalle altre parti o risultasse
comunque nel fascicolo d'ufficio; ha, inoltre, attribuito effetto
preclusivo alla omessa allegazione degli atti e dei documenti sui
quali si fonda il ricorso (art. 369, secondo comma, n. 4) soltanto in
relazione agli atti relativi a precedenti gradi di giudizio che
fossero funzionalmente influenti in rapporto alle situazioni dedotte
nella controversia di fronte alla cassazione; ha, infine, escluso
l'improcedibilità del ricorso in caso di tardivo od omesso deposito
dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, terzo
comma) quando quest'ultimo fosse comunque pervenuto alla Corte di
cassazione prima dell'emananda pronunzia ovvero quando gli atti del
fascicolo d'ufficio non fossero necessari, potendo essere ricavati
gli elementi indispensabili per la decisione dagli atti inseriti nei
fascicoli di parte. La Corte di cassazione ha, dunque, interpretato
la norma processuale cercando di superare le previsioni rituali
meramente o prevalentemente sanzionatorie attraverso il ricorso al
principio generale relativo al diritto delle parti a un "giudizio
equo", espresso dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848).
Sulla base di tali criteri la Corte di cassazione ha interpretato
anche l'art. 348, secondo comma, c.p.c. - il quale svolge per il
giudizio di appello una funzione analoga a quella che l'art. 369
c.p.c. ha nel giudizio di cassazione - nel senso di ammettere
sostitutivi al mancato inserimento, al momento della costituzione,
della copia autentica della sentenza di primo grado nel fascicolo
dell'appellante. E, soprattutto, sempre sulla base dei medesimi
criteri, ha esteso l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al grado di
appello sia nel caso in cui nel fascicolo depositato non fosse
compreso l'atto di citazione di primo grado contenente la delega
anche per il grado successivo, sia nel più specifico caso di omesso
deposito della procura generale alle liti, là dove i poteri di
collaborazione del giudice istruttore, espressamente previsti in
funzione di sanatoria della costituzione della parte, sono stati
estesi per via interpretativa, oltreché al collegio (quando non
abbia provveduto l'istruttore), al giudice di appello (anche in sede
collegiale).
In definitiva, conclude sul punto il giudice a quo,
dall'orientamento giurisprudenziale formatosi su norme analoghe
all'art. 369 c.p.c. si deduce il principio consolidato che le
declaratorie di improcedibilità non possono avere carattere
meramente sanzionatorio. E, tuttavia, è parimenti "diritto vivente"
che, nel caso specifico del mancato deposito della procura speciale,
non è possibile superare in via interpretativa la rigida
letteralità della disposizione che sanziona quell'inadempienza con
l'improcedibilità. Non può, infatti, farsi ricorso al criterio
delle situazioni sostitutive, poiché ciò è impedito dalla
unilateralità (rispetto alla posizione delle parti nel processo) e
dalla unicità della procura ai difensori. Inoltre, non si può
applicare il criterio della utilità degli atti ai fini del decidere,
posto che l'esistenza della procura, l'anteriorità della stessa alla
notificazione del ricorso e la produzione in causa al fine di
dimostrare i poteri dei soggetti muniti dello ius postulandi, è
funzione necessaria in causa, soprattutto in un procedimento civile,
come il nostro, improntato essenzialmente all'attività di mandatari
professionali. Né, infine, è consentita l'applicazione analogica
dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., quantomeno perché non è
permessa l'attività di collaborazione del giudice in presenza di una
decadenza, che nella specie è connessa alla perentorietà del
termine di deposito della procura speciale concessa con atto
separato. Per tali motivi la Corte di cassazione ha riconosciuto come
inderogabile l'adempimento di depositare la procura speciale nel
termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, finanche in
giudizi, come quelli elettorali, in cui la parte potrebbe stare in
giudizio di persona.
Tuttavia, osserva il giudice a quo, nella fattispecie dell'art.
369, secondo comma, n. 3, c.p.c., può individuarsi una discrepanza
rilevante e, sotto certi aspetti, arbitraria tra le situazioni che si
intende tutelare con la formalità del deposito della procura entro
un termine perentorio e il diritto al giudizio il cui esercizio viene
di fatto precluso con la sanzione dell'improcedibilità, discrepanza
che sembra incidere sui principi costituzionali attinenti
all'esercizio della giurisdizione e alla tutela processuale di un
diritto sostanziale, riconosciuti dagli artt. 24 e 111 della
Costituzione. Nel caso di specie, poi, l'indicata discrasia è
esaltata dalla notevolissima entità finanziaria e patrimoniale degli
interessi in gioco, la quale enfatizza l'arbitrarietà connessa
all'incomparabilità fra la conseguenza della negazione del giudizio
di legittimità, specificamente garantito dalla Costituzione, e la
premessa, rappresentata da un'inadempienza meramente formale, che,
sul piano dei valori, cui deve ispirarsi la giurisdizione, non trova
un riscontro equivalente nella tutela delle parti e nella rapidità
processuale.
Secondo il giudice a quo, dall'art. 24 della Costituzione
(oltreché dall'art. 111 della stessa Carta, che rappresenta un
rafforzamento della garanzia sancita dal primo) si deduce il
principio che il processo deve concedere le stesse utilità che si
sarebbero potute conseguire attraverso la norma sostanziale. Da tale
principio deriva sia il corollario che la garanzia del diritto di
difesa, lungi dall'esaurirsi al momento dell'accesso, va configurato
anche come diritto a ottenere una pronunzia di merito nel rispetto
della regola del contraddittorio, sia il corollario per il quale
debbono considerarsi eccezionali le ipotesi di violazione delle norme
rituali che precludano la conoscenza del diritto sostanziale
controverso. Attestata su queste posizioni sarebbe, sempre secondo il
giudice a quo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, la
quale, pur affermando la libertà del legislatore di atteggiare i
mezzi di tutela del diritto alla difesa in relazione alla protezione
di altri interessi costituzionalmente garantiti, ha nello stesso
tempo asserito che non si possono vanificare in sede giurisdizionale
situazioni riconosciute in sede sostanziale e non si possono apporre
ostacoli all'esercizio dell'azione che si rivelino, per incongruità
o non pertinenza, irragionevoli.
Esposti i principi, il giudice a quo, nel valutare la funzione
attribuita al deposito della procura speciale, osserva che questo, al
pari del deposito del ricorso e degli altri atti indicati nell'art.
369 c.p.c., svolge una funzione sostanzialmente equivalente alla
costituzione dell'attore nel giudizio di primo grado (art. 165
c.p.c.) o dell'appellante (art. 347 c.p.c.). Ma, prosegue il giudice
a quo, la sanabilità, se pure attraverso la concessione di un
termine perentorio da parte del giudice, della manchevolezza o del
ritardo del deposito nei gradi di giudizio da ultimo menzionati (v.
rispettivamente artt. 182 e 348 c.p.c.), sembra dimostrare che nel
procedimento civile il termine normativo per l'espletamento delle
modalità di costituzione, ed in ispecie per la produzione della
procura prima dell'inizio dell'attività di giurisdizione, pur
corrispondendo ad un'esigenza di ordine logico sequenziale degli atti
negli adempimenti di parte e nello svolgimento del processo, non coincide con la tutela di valori essenziali delle parti.
Se, dunque, la tutela inerente al termine di deposito della
procura non ha una funzione dissimile da quella relativa alla
costituzione dell'attore nel giudizio di merito e se non si
evidenziano ragioni essenziali a fondamento della diversa normativa
dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., allora, conclude il
giudice a quo, la distonia tra causa ed effetto denota
l'irragionevolezza della norma impugnata sotto un duplice profilo: a)
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiché crea una
diversità di trattamento essenziale e non giustificabile, tra la
parte che adisca il giudice di merito e quella che agisca nella sede
ultima di legittimità, che della prima costituisce l'essenziale
estensione e complemento, nella previsione dell'espressa garanzia
costituzionale contenuta nell'art. 111 della Costituzione; b) in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, poiché, ponendo una
preclusione temporale irrazionale all'esercizio del giudizio di
legittimità, preclude la possibilità di sanatoria, sia ad opera
della parte autonomamente, sia con l'intervento collaborativo del
giudice.
Né varrebbe obiettare, soggiunge il giudice a quo, che i poteri
di collaborazione sono attribuiti al giudice istruttore e che nella
fase di legittimità manca tale figura, poiché quei poteri in
quest'ultimo grado di giudizio sono generalmente riconosciuti al
collegio. Né, ancora, potrebbe scorgersi una differenza essenziale
sul rilievo che in sede di cassazione si richiede una procura
speciale, quale manifestazione di una volontà espressa della parte
di accedere a quel tipo di giudizio, dal momento che la questione
sollevata non verte sul se quel tipo di procura debba esservi e debba
essere depositata, né riguarda la congruità della durata del
termine previsto, ma concerne soltanto la razionalità della
perentorietà del termine di deposito in comparazione con i
contrapposti interessi. Né, infine, si potrebbe dire che l'eventuale
accoglimento della questione sollevata possa finire per coinvolgere
tutti i termini perentori del codice di rito e la stessa funzione di
ordine processuale che quei termini assolvono, poiché
l'irrazionalità della perentorietà va valutata in relazione alle
singole ipotesi, attraverso un'analisi specifica e puntuale del
carattere sanzionatorio o meno del termine, carattere che nella specie è evidenziato dal fatto che si colpisce, non un'attività
giuridica, ma un'attività materiale (deposito) del mandatario
professionale e dal fatto che si tratta di un adempimento che, a
differenza di altri indicati nello stesso articolo impugnato, non
ammette equipollenti di sorta, impedisce alle parti di compiere
autonomamente un'attività di regolarizzazione e alla Cassazione di
dare, essa stessa, un termine (perentorio) per la regolarizzazione
medesima.
Da quest'ultima circostanza, conclude il giudice rimettente,
deriva la rilevanza della questione dalla cui soluzione dipendono,
alternativamente, l'applicazione della sanzione di improcedibilità
per la mancata prova del rituale deposito della procura o l'esame del
merito del ricorso previa regolarizzazione della situazione ad opera
della parte spontaneamente ex art. 372 c.p.c. o previa concessione di
un termine ex art. 182 c.p.c.
2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto Mobiliare Italiano
(I.M.I.) per chiedere che la questione sia dichiarata fondata.
Dopo aver ripreso quanto già dichiarato durante la discussione
orale del giudizio di cassazione circa la tempestiva effettuazione
del deposito della procura e il presunto smarrimento o sottrazione
della stessa e dopo aver comunque precisato, sulla scia
dell'ordinanza di rimessione, l'irrilevanza di tale evento nei
confronti della questione di costituzionalità sollevata, la difesa
dell'I.M.I. ripete in sostanza gli argomenti addotti dal giudice a
quo a sostegno dei propri dubbi di legittimità costituzionale
sull'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c.. In particolare, la stessa
difesa ricorda come nella disciplina delle giurisdizioni analoghe a
quelle di cassazione (Tribunali amministrativi regionali, Consiglio
di Stato, Corte dei conti) il deposito della procura, anche quando
questa sia speciale, non è prescritto a pena di decadenza e come la
stessa giurisprudenza costituzionale - segnatamente la sent. n. 588
del 1988 - ha dichiarato incostituzionale, sotto il profilo dell'art.
3 della Costituzione, una difformità della disciplina sull'incarico
al difensore stabilita per la cassazione rispetto a quella vigente
per i giudizi di merito.
La difesa dell'I.M.I. rileva un ulteriore indice di irrazionalità
nel confronto della disciplina impugnata rispetto a quella stabilita
dall'art. 375 c.p.c. per la pronuncia in Camera di consiglio
dell'inammissibilità o dell'improcedibilità. In particolare, mentre
quest'ultimo articolo prescrive che, in caso di inammissibilità del
ricorso, questa deve esser dichiarata in Camera di consiglio previo
l'esperimento di alcune cautele previste a tutela dei diritti di
difesa del ricorrente (notifica delle richieste del p.m. alle parti
almeno venti giorni prima della riunione in Camera di consiglio,
deposito di memorie difensive e di documenti ad opera delle parti
cinque giorni prima della riunione stessa), al contrario,
nell'ipotesi dell'eccezione di improcedibilità prevista dall'art.
369 c.p.c., quelle cautele non sono applicabili, tanto che al
ricorrente, una volta iniziata la discussione (e una volta che, come
nel caso, l'eccezione di improcedibilità sia stata formulata in
esito alla discussione), non è consentito né replicare, né
produrre documenti, con evidente lesione dei suoi diritti di difesa.
Sicché, se la Corte costituzionale, con una pronunzia di tipo
riduttivo o sottrattivo, eliminerà una norma nella parte in cui ha
uno specifico contenuto prescrittivo, si riequilibrerà il complesso
delle disposizioni contenuto nell'art. 369 c.p.c., ora
restrittivamente interpretato soltanto a proposito del deposito della
procura speciale, e si permetterà al giudice a quo di individuare,
sulla base di un'interpretazione lasciata alla sua esclusiva
competenza, le forme di regolarizzazione da applicare al caso di specie.
3. - Si sono costituiti in giudizio la F.I.N.D. S.r.l. e gli eredi
dell'ing. Nino Rovelli, tutti controricorrenti nel processo presso la
Corte di cassazione, al fine di chiedere una decisione di non
fondatezza o una di inammissibilità.
Precisato che i dubbi di costituzionalità sotto il profilo
dell'art. 24 della Costituzione si appuntano sul preteso carattere
irrazionale della previsione, a pena di improcedibilità, del
deposito della procura speciale a causa della sua natura meramente
sanzionatoria e della conseguente mancanza di qualsiasi possibilità
di regolarizzazione per la parte o per il giudice, la
controricorrente nel giudizio a quo ritiene di dover contestare tali
posizioni espresse nell'ordinanza di rimessione, a cominciare dal
rilievo "pre-giuridico" circa l'importanza che si dovrebbe dare, nel
decidere la questione di costituzionalità, all'ingente importo
finanziario di cui si controverte. Sotto quest'ultimo profilo,
infatti, la parte osserva che le norme processuali non possono non
avere valore universale e non possono essere valutate diversamente a
seconda del soggetto coinvolto nella causa o del rilievo economico
della controversia.
Dopo aver ricordato che nella giurisprudenza costituzionale
costante è l'affermazione che la disciplina dei termini rientra in
pieno nella discrezionalità del legislatore, al quale soltanto
spetta apprezzare le diverse esigenze proprie dei singoli
procedimenti che intende regolare, la medesima parte sottolinea che,
secondo la stessa giurisprudenza, l'irrazionalità dell'imposizione
di un termine come perentorio dev'esser valutata alla luce del
rilievo che il relativo onere finisca per rendere ineffettivo o
eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.
In riferimento a tali parametri, si deve escludere che il deposito
della procura speciale entro termini perentori costituisca un
irragionevole intralcio al diritto di difesa, non corrispondente a un
fine meritevole di positivo apprezzamento da parte del legislatore.
L'onere considerato, infatti, realizza il principio di
verificabilità degli assunti delle parti, poiché nessuna
unilaterale asserzione del difensore di una parte può essere
sottratta alla verifica del giudice e della controparte relativamente
alla sua esistenza e alla sua validità. Irragionevole e, pertanto,
lesiva del diritto di difesa sarebbe, anzi, una previsione contraria,
la quale costringesse una delle parti in una posizione di mera
soggezione nei confronti degli assunti dell'altra parte o del
difensore di questa. Del resto, la stessa ordinanza di rimessione,
conclude la difesa della F.I.N.D. s.r.l., afferma che l'onere del
deposito della procura adempie a una funzione processuale, non solo
apprezzabile, ma addirittura indefettibile.
Sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 della
Costituzione - consistente nella pretesa disparità di trattamento
fra la situazione propria del giudizio di merito, dove l'art. 182
c.p.c. ammette che il giudice istruttore possa assegnare alle parti
un termine entro il quale depositare la procura che non risulti già
prodotta, e il giudizio di cassazione, dove non è previsto un potere
analogo del giudice -, la stessa parte osserva che le situazioni
poste a confronto non possono considerarsi comparabili. Infatti,
altro è l'istruttoria nel giudizio di merito, che è caratterizzata
dalla normale assenza di preclusioni, altro è il giudizio di
legittimità di fronte alla Corte di cassazione, nel quale sono
presenti rilevanti elementi di officialità e che realizza il massimo
di concentrazione processuale, essendo destinato a svolgersi e a
concludersi in una sola udienza.
Del resto, conclude la controricorrente nel giudizio a quo, ove si
ammettesse anche nel giudizio di cassazione un potere analogo a
quello previsto dall'art. 182 c.p.c., risulterebbero violati i
principi costituzionali concernenti la posizione del giudice e il
corretto esercizio della funzione giurisdizionale in un giudizio di
mera legittimità: se si trattasse di un potere discrezionale, si
attribuirebbe in sostanza al giudice la facoltà di determinare
arbitrariamente la soccombenza; se fosse un atto dovuto, invece, si
verrebbe ad attribuire alla parte un abnorme potere ordinatorio del
processo, potendo questa decidere a suo piacimento il differimento
dell'udienza di discussione con il rimanere semplicemente
inadempiente nei confronti degli oneri che il legislatore
legittimamente le impone.
4. - Si è costituito in giudizio anche il Presidente del
Consiglio dei ministri per chiedere che la questione sia dichiarata
non fondata ovvero inammissibile per irrilevanza.
L'Avvocatura dello Stato, conferendo alla disposizione impugnata
una lettura diretta a far venir meno la supposta drasticità
dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., ritiene che non possa
comunque giungersi a una decisione di accoglimento. Secondo la difesa
erariale, infatti, la norma impugnata va collocata in un quadro
sistematico, la cui disposizione-base è data dall'art. 365 c.p.c..
Quest'ultimo, nel prescrivere a pena di inammissibilità la
sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato munito di procura
speciale e nel collegarsi logicamente con il successivo art. 366, che
dispone, sempre a pena d'inammissibilità, che lo stesso ricorso deve
contenere l'indicazione della procura speciale (ove conferita con
atto separato), esprime la chiara volontà del legislatore a che
l'impugnazione di legittimità sia preceduta da un'adeguata e
specifica ponderazione dell'interessato, sia rivelata all'esterno
attraverso uno speciale conferimento di poteri al difensore, sia
suscettibile di verifica quale attività formale espressiva della
predetta ponderazione. Rispetto a tali esigenze, l'impugnato art.
369, secondo comma, n. 3, c.p.c. svolge chiaramente una funzione
complementare o integrativa attraverso l'allestimento di un mezzo
(deposito), che, se per il giudice si pone quale unica via per la
necessaria previa verifica della sussistenza di una delle condizioni
d'ammissibilità del ricorso, nei riguardi della controparte mira a
rendere più agevole e meno dispendiosa la stessa verifica.
Questi rilievi, conclude l'Avvocatura dello Stato, oltre a
spiegare perché l'omesso deposito sia sanzionato con
l'improcedibilità anziché con l'inammissibilità, portano a dire
che, mentre la violazione delle prescrizioni poste dalla norma
contestata deve esser rilevata soltanto dalla parte (resistente) al
cui vantaggio quelle prescrizioni sono stabilite, nello stesso tempo
l'esercizio dei poteri di verifica della Corte di cassazione, essendo
strumentale all'accertamento della condizione di ammissibilità
richiesta dal citato art. 365 c.p.c., comporta l'applicabilità
dell'art. 372 c.p.c., il quale consentirebbe il deposito anche
all'udienza di discussione dei documenti attinenti all'ammissibilità
del ricorso. Di qui deriva, secondo l'Avvocatura dello Stato,
l'irrilevanza, prima che l'infondatezza, della questione prospettata.
5. - In prossimità della udienza hanno depositato amplissime
memorie tanto la difesa dell'I.M.I. quanto quella della F.I.N.D.
s.r.l. e degli eredi Rovelli.
La prima delle parti ora citate, oltre a ribadire e a svolgere
ulteriormente argomenti già trattati nell'atto di costituzione o
nell'ordinanza di rimessione, replica, innanzitutto, in relazione
alla tesi dell'irrilevanza formulata dall'Avvocatura dello Stato, che
la ricostruzione su cui quella tesi si basa è, per un verso,
smentita dal "diritto vivente" (per il quale il difetto
d'improcedibilità del ricorso conseguente all'omesso deposito della
procura è rilevabile d'ufficio) e, per altro verso, è contraddetta
dall'interpretazione della disposizione contestata (impossibilità di
consentire sanatorie per inadempienza del deposito della procura)
posta a base della questione sollevata. Quest'ultimo rilievo,
osserva la difesa dell'I.M.I., chiude la via a una pronunzia
d'inammissibilità per irrilevanza e conduce, semmai, a una decisione
d'infondatezza in via interpretativa, dal momento che la
giurisprudenza costituzionale è concorde nel ritenere che, ai fini
dell'accertamento della rilevanza, la qualificazione dei fatti da
parte del giudice a quo non è censurabile dalla Corte
costituzionale. Né, soggiunge la stessa difesa, si potrebbe
argomentare l'irrilevanza della questione con l'argomento che
l'accoglimento della stessa non escluderebbe l'onere della parte di
depositare la procura prima dell'inizio della discussione. Infatti,
l'eventuale incostituzionalità della perentorietà del termine
aprirebbe la via al potere di regolarizzazione, nel senso che, una
volta che la Corte costituzionale avesse deciso per l'accoglimento
della questione, la Corte di cassazione dovrebbe fissare una nuova
udienza di discussione, prima della quale sarà possibile effettuare
la regolarizzazione.
Sul merito, la difesa dell'I.M.I., a proposito della funzione
attribuibile al deposito della procura, osserva che, consistendo
questa nell'agevolare la verifica dei poteri al procuratore, ad essa
non può riconoscersi un'incidenza tale da giustificare un effetto
così irreversibile, quale l'improcedibilità del ricorso, tanto più
che questo effetto si ricollega ad un'attività del difensore e non
della parte sostanziale. Inoltre, poiché il deposito della procura
svolge una funzione accessoria ed eventuale rispetto all'adempimento
essenziale dell'attestazione degli estremi della procura nel ricorso
ad opera del difensore, si deve dire, ad avviso della difesa
dell'I.M.I., che il deposito assume evidenza solo quando la parte
avversa o il giudice sollevino dubbi sull'esistenza o sulla
tempestività della presenza, sicché l'indicazione della procura
senza il deposito della stessa, ove non la si voglia irrazionalmente
equiparare al mancato rilascio della stessa, è un adempimento
difettoso, e perciò regolarizzabile, e non già un inadempimento.
Circa la pretesa arbitrarietà dell'estensione al giudizio di
cassazione del potere di regolarizzazione previsto dall'art. 182
c.p.c., la difesa dell'I.M.I. afferma, infine, che quest'ultimo
sarebbe comunque soggetto ai limiti di ragionevolezza che presiedono
all'analogo potere riconosciuto ai giudici di merito e che, in ogni
caso, i pericoli adombrati dalla controparte avrebbero un antidoto
nel potere di verifica dell'esistenza della procura che potrebbe
essere immediatamente esercitato in sede di controricorso.
Da ultimo, la difesa dell'I.M.I. ricorda che l'ordinanza di
rimessione chiede, non una pronunzia additiva, alla quale può essere
opposta la giurisprudenza costituzionale di inammissibilità per la
pluralità delle soluzioni possibili, ma una pronunzia riduttiva
diretta a eliminare quella parte dell'art. 369 c.p.c. che commina la
sanzione dell'improcedibilità a fronte del mancato tempestivo
deposito della procura speciale, eliminazione che darebbe spazio alle
regole generali del processo che consentono la regolarizzazione.
6. - La difesa della F.I.N.D. s.r.l. e degli eredi Rovelli, oltre
a ribadire e ad ampliare posizioni e argomenti già svolti nell'atto
di costituzione, osserva che, in considerazione del fatto che
l'ordinanza di rimessione non contesta che la procura speciale debba
esservi e debba essere depositata o che la decorrenza del termine sia
legata a un evento la cui rilevazione imponga alla parte oneri di
diligenza straordinari (decorrendo i venti giorni per il deposito
dalla notifica del ricorso ad opera della stessa parte), si deve
ritenere che il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della
Costituzione non è svuotato dalla norma contestata, né è
sottoposto capricciosamente a un ingiustificato formalismo.
Se è così, continua la stessa parte, ciò che l'ordinanza di
rimessione chiede in effetti alla Corte costituzionale è di dettare
una nuova disciplina del giudizio di legittimità, oggi strutturato
intorno a una disciplina di termini perentori, a favore di un sistema
dal quale siano banditi i termini perentori, i quali portano sempre
con sé l'insidia di uno sbocco processuale, anziché di merito,
della giurisdizione. Questo sistema, tuttavia, non è
costituzionalmente imposto, poiché, come la Corte costituzionale ha
costantemente affermato, spetta al legislatore disciplinare i diversi
procedimenti giurisdizionali con l'ovvio limite che sia sempre
mantenuto reale ed effettivo l'esercizio del diritto di difesa. Ed
anzi la stessa Corte ha costantemente insegnato sia che la garanzia
stabilita dall'art. 24 della Costituzione non può essere
abnormemente dilatata fino al punto di negare che la legge possa
prevedere termini perentori, sia che l'adeguatezza dei termini
perentori debba essere commisurata all'entità degli oneri imposti,
essendo connaturato ad essi il carattere dell'improrogabilità ed
essendo fisiologico l'epilogo processuale della lite, anziché quello
di merito, nell'ipotesi dell'inutile spirare dei termini stessi. In
particolare, sotto l'ultimo dei profili indicati, non è possibile
ritenere che quegli oneri siano eccessivi, perché si risolvono in
attività semplici, quali il deposito del ricorso e degli altri atti
indicati nell'art. 369 c.p.c., assolte le quali il ricorrente (come
il controricorrente) potrà anche rimanere inerte, nel senso che,
assicurato l'impulso minimo di depositare tutto quanto è
strettamente necessario alla decisione, ogni ulteriore attività
difensiva costituisce mera facoltà e il giudizio procede, attraverso
una sola udienza di discussione, fino alla decisione, senza la
necessità di alcun altro intervento delle parti medesime.
Di qui, continua la stessa difesa, deriva l'infondatezza anche del
profilo relativo all'art. 3 della Costituzione, poiché il giudizio
di cassazione, imperniato sul principio di officialità e su quello
della concentrazione, appare non paragonabile al giudizio di merito
(di primo grado o d'appello), nel quale vige il principio
dell'assenza dei termini e di preclusioni a produrre e a dedurre ed
è riconosciuto al giudice, in sede di istruzione, un ampio potere
collaborativo. Sicché pretendere di introdurre alcuno degli istituti
della "diluizione processuale" (rinvii, moratorie, condoni, e così
via) nel diverso, e di per sé coerente e compatto, giudizio di
legittimità per cassazione, laddove la Corte non è chiamata a
effettuare controlli sull'attività di alcun giudice istruttore, non
potrebbe non finire per alterare e sconvolgere l'intera fisionomia di
quest'ultimo giudizio, tanto più che, una volta che sia ammesso in
tale giudizio un potere di rinvio a fini di sanatoria delle omissioni
delle parti, non si vede perché di questa provvidenza debbano essere
beneficiari solo quanti hanno omesso il deposito della procura e non
quanti abbiano omesso il deposito nei termini di legge del ricorso,
della copia autentica della sentenza e degli altri atti e documenti
indicati nei restanti numeri dell'art. 369 c.p.c.. Né potrebbe
valere il paragone con le altre esperienze del processo
amministrativo, poiché queste ultime - oltre ad essere
incomparabili, se non altro in quanto in esse vi sono i poteri
istruttori del collegio e le pronunzie interlocutorie in ordine alla
produzione di atti o documenti necessari - sono univoche nel far
conseguire all'omesso deposito della procura l'inammissibilità della
costituzione della parte.
In ordine alla ipotizzata applicabilità dell'art. 372 c.p.c., la
stessa difesa, nel rilevare che del mancato deposito è stato preso
atto mediante la relativa annotazione sul fascicolo di ufficio e nel
registro del ruolo (come dà conto anche l'ordinanza di rimessione),
osserva che il relativo profilo appare inammissibile per irrilevanza,
poiché l'improcedibilità si è ormai irretrattabilmente verificata
con l'udienza di discussione, non potendosi ammettere un effetto
sanante obliquamente derivante dal fatto di aver promosso il presente
giudizio di costituzionalità e aver sospeso il giudizio a quo.
Dopo aver precisato che in concreto la pretesa lesione del diritto
di difesa del ricorrente nel giudizio a quo, in conseguenza del
sollevamento dell'eccezione di improcedibilità in esito alla
discussione, non ha il minimo fondamento, anche in considerazione del
fatto che il Presidente del collegio ha autorizzato la ricorrente a
presentare deduzioni al riguardo, consentendo, in deroga all'art. 379
c.p.c., il deposito di note scritte, la difesa della F.I.N.D. S.r.l.
e degli eredi Rovelli procede all'esame della giurisprudenza della
Corte di cassazione citata nell'ordinanza di rimessione addivenendo
alle seguenti conclusioni: a) risulterebbe una consolidata tendenza
verso il rigoroso rispetto delle condizioni di procedibilità del
ricorso fissate dall'art. 369 c.p.c., consentendosi l'omissione del
deposito soltanto quando gli atti relativi siano ininfluenti per la
decisione o siano già presenti nel fascicolo d'ufficio; b)
esisterebbero soltanto alcune pronunce, peraltro in contraddizione
con la giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, circa la
possibilità di applicare la sanatoria consentita dall'art. 372
c.p.c. anche a proposito degli adempimenti previsti a pena di
improcedibilità, oltreché per quelli disposti a pena di
ammissibilità, che sono i soli espressamente indicati dal citato
art. 372; c) sussisterebbe una giurisprudenza nient'affatto concorde
anche in ordine all'applicazione dell'art. 182 c.p.c. nei giudizi di
merito, poiché solo alcune pronunzie ne estendono l'applicazione al
collegio di primo e di secondo grado, sul presupposto, però, che si
tratti di un intervento sostitutivo in relazione al mancato esercizio
del potere di collaborazione da parte del giudice istruttore e che,
in ogni caso, siano fatte salve le decadenze e le preclusioni già
verificatesi (come richiede espressamente lo stesso art. 182); d)
risulterebbe che tutti i giudizi prevedono preclusioni, ma queste
sarebbero più frequenti e più rigorose nei gradi superiori.
7. - Durante la discussione orale, nel ribadire le proprie
posizioni, le parti private hanno introdotto nuovi argomenti in replica ad affermazioni contenute nelle memorie di udienza. In
particolare, mentre la difesa dell'I.M.I. ha osservato che sono
esistiti ed esistono sistemi processuali basati su preclusioni i
quali conoscono altresì poteri o facoltà di regolarizzazione o di
sanatoria in ordine alla costituzione delle parti, la difesa della
F.I.N.D. s.r.l. e degli eredi Rovelli ha sostenuto, invece, che la
questione di costituzionalità in esame è stata sollevata
tardivamente dalla Corte di cassazione, dal momento che, essendosi
già esaurita la discussione orale ed essendosi dunque chiusa
l'udienza, l'ipotizzata ripresa del giudizio sarebbe configurabile
soltanto come una "riassunzione", vale a dire come una ingiustificata
fissazione di una nuova udienza. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione, Sezione prima civile, adi'ta con
ricorso dell'Istituto Mobiliare Italiano avverso una sentenza della
Corte d'appello di Roma, con la quale era stata confermata in sede di
rinvio la condanna del ricorrente pronunziata nei precedenti gradi
del giudizio di merito, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
nei confronti dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di
procedura civile nella parte in cui prevede, a pena
d'improcedibilità, il deposito della procura speciale, ove questa
sia stata conferita con atto separato.
Il giudice a quo dubita della ragionevolezza della prescrizione di
un termine perentorio per il deposito della procura speciale, dal
momento che quella prescrizione comporterebbe una sanzione
(preclusione del giudizio sul merito della causa) ritenuta
sproporzionata rispetto a un onere (deposito della procura), che,
sebbene sia legato da un rapporto di necessaria funzionalità
rispetto al processo, consisterebbe pur sempre in una formalità non
finalizzata al perseguimento di un interesse connesso con la tutela
di valori essenziali ovvero apprezzabili o, comunque, equivalenti a
quello sacrificato con la sanzione dell'improcedibilità. Tale
distonia tra causa ed effetto, secondo lo stesso giudice a quo,
denoterebbe l'irragionevolezza della norma impugnata sia sotto il
profilo dell'art. 3 della Costituzione, per il fatto che creerebbe
una disparità di trattamento tra coloro che adiscono il giudizio di
merito e coloro che agiscono nella sede del giudizio di cassazione,
sia sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, per il fatto
che, ponendo una preclusione temporale irragionevole allo svolgimento
del giudizio di cassazione, impedirebbe alle parti di sanare di
propria iniziativa l'eventuale inadempimento del deposito, ai sensi
dell'art. 372 c.p.c., e non permetterebbe alla Corte di cassazione di
applicare l'art. 182 c.p.c., il quale conferisce al giudice il potere
di assegnare alle parti un termine per la regolarizzazione di
eventuali difetti attinenti alla costituzione delle parti stesse.
2. - Definita nei termini ora precisati, la questione va
dichiarata inammissibile. Nel delineare i principi informatori della
disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti
delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della
difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono
dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai
sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale (v. sentt. nn. 98
del 1965, 125 del 1979, 18 del 1982, 243 del 1989, 329 del 1992).
Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il
cosiddetto diritto al giudizio (v., sentt. nn. 220 del 1986, 123 del
1987), si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche
soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e
pretese attinenti al processo o, più precisamente, soltanto in
conseguenza della disciplina legislativa delle attività e dei
procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Per tale
ragione questa Corte ha costantemente sottolineato il principio
secondo il quale l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa
sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale
che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione
del processo (v. sentt. nn. 89 del 1972, 49 del 1979, 100 del 1987,
82 del 1992, ordd. nn. 37 e 38 del 1988, 517 del 1990).
In riferimento allo svolgimento di tale discrezionalità politica,
questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore, ove
riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse
pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre
all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni
temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini
perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e
dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale
esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei
processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa
mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di
difesa (v. spec. sent. n. 106 del 1973 e ord. n. 900 del 1988,
nonché sentt. nn. 138 del 1975 e 63 del 1977).
Nel domandare il superamento della perentorietà del termine
previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., il giudice a quo
chiede in sostanza a questa Corte una pronunzia di tipo additivo,
comportante la possibilità di applicare sanatorie al mancato o al
tardivo deposito della procura speciale, segnatamente le sanatorie
previste dall'art. 372 o dall'art. 182 del codice di procedura
civile. Ma una tale pronunzia presuppone che si introducano nel
processo di cassazione innovazioni che, per la loro ampiezza e
significatività e per l'estrema molteplicità delle soluzioni
astrattamente possibili, potrebbero essere adottate soltanto dal
legislatore nell'esercizio dell'ampio potere ad esso spettante in
ordine alla conformazione del processo. In relazione all'art. 372
c.p.c., il giudice a quo chiede una pronunzia additiva vòlta a
introdurre nell'ordinamento una norma in base alla quale il deposito
della procura speciale possa avvenire, pur se con il vincolo della
notifica all'altra parte, in qualsiasi momento del processo anteriore
all'udienza, così da render possibile al resistente l'effettuazione
delle verifiche sulla esistenza e sulla validità della procura in
udienza prima dell'inizio della discussione. Con riguardo all'art.
182 c.p.c., la richiesta di una pronunzia additiva è, invece,
diretta a modificare l'ordinamento con l'introduzione di una norma
secondo la quale il deposito della procura speciale potrebbe esser
effettuato, dietro invito del giudice, pur dopo che la discussione
fosse iniziata e, finanche, dopo che l'udienza fosse terminata.
L'innesto di ambedue le addizioni in un sistema, che è imperniato
sulla perentorietà e sulla legalità dei termini per il deposito del
ricorso e degli atti con questo connessi (al chiaro fine di
assicurare che tutti gli elementi necessari alla decisione siano
disponibili per l'udienza pubblica, quando alle parti, in
contraddittorio fra loro, è data l'ultima occasione di illustrare le
rispettive difese, prima della decisione del collegio), compor ta
l'introduzione di innovazioni coinvolgenti scelte di carattere
eminentemente politico, riservate al solo legislatore. In
particolare, l'inserimento nel giudizio dicassazione di un potere
giudiziale di collaborazione e di intervento attivo, come quello
previsto dall'art. 182 c.p.c., esige che sia modificato l'attuale
ruolo del giudice dilegittimità e, inoltre, che siano compiute scelte
fra un'estrema molteplicità di modalità di attuazione (quali,
adesempio, l'eliminazione dituttele cause di improcedibilità ovvero
la distinzione fra quelle sanzionate con termine perentorio e quelle
sanabili, l'adozione del provvedimento di sanatoria in camera di
consiglio ovvero in udienza, la fissazione di un termine finale per
l'esercizio del potere giudiziale di regolarizzazione).
Quelle richieste dal giudice a quo sono addizioni che non possono
essere considerate come costituzionalmente imposte e che, pertanto,
sono necessariamente affidate alla scelta pienamente discrezionale
del legislatore. E, una volta che quest'ultimo, nell'esercizio di
tale discrezionalità, abbia optato per un sistema basato sulla
perentorietà dei termini per il deposito della procura speciale e,
in genere, degli atti indicati nell'art. 369 c.p.c., l'estensione a
quest'ultimo sistema di forme di sanatoria - tanto se rimesse
all'iniziativa autonoma delle parti (art. 372 c.p.c.), quanto se
dipendenti dall'intervento collaborativo del giudice (art. 182
c.p.c.) - può conseguire soltanto a decisioni che, per l'ampiezza
delle innovazioni comportate e la varietà delle modalità attuative,
sono riservate al potere legislativo in relazione alla
discrezionalità ad esso riconosciuta dalla Costituzione in ordine
alla conformazione del processo.
3. - Il giudice a quo, nell'addurre argomenti a sostegno delle
proprie richieste, espone anche una sua ricostruzione della
giurisprudenza di legittimità, dalla quale traspare che, fra le
previsioni a pena di improcedibilità contenute nell'art. 369 c.p.c.,
soltanto quella relativa al deposito della procura speciale
riceverebbe, a causa della natura giuridica di quest'ultima
(unilateralità, unicità e necessarietà della stessa),
un'interpretazione rigorosa.
A parte i dubbi che si possono nutrire sulla predetta
ricostruzione, sta di fatto che le asserite diverse applicazioni
delle distinte disposizioni contenute nell'art. 369 c.p.c. non
suscitano problemi di legittimità costituzionale. Si tratta, invece,
di problemi di interpretazione delle norme di legge ordinaria la cui
risoluzione spetta alla Corte di cassazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di
procedura civile, nella parte in cui, prevedendo a pena
d'improcedibilità il deposito della procura speciale, preclude la
possibilità di sanatorie tanto ad opera della parte autonomamente
quanto con l'intervento collaborativo del giudice, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione, Sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte