Sentenza n. 471/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
10 dicembre 1993 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile
vertente tra s.p.a. Banca Provinciale Lombarda e s.p.a. Edilmobiliare
iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Edilmobiliare e della
s.p.a. Istituto Bancario S. Paolo di Torino (che ha incorporato la
Banca Provinciale Lombarda) nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Arturo Giuliano e Piero Sandulli per la s.p.a.
Edilmobiliare e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il pagamento di
somme dovute a titolo di interessi maturati nel corso delle procedura
concorsuale (nella specie concordato preventivo) vertente tra la
Banca Provinciale Lombarda s.p.a. e la Edilmobiliare s.p.a. ed i
liquidatori del concordato preventivo, il tribunale di Bolzano, con
ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 17 giugno 1994), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), ove fa richiamo all'art. 55 della stessa legge,
nella parte in cui prevede la sospensione del corso degli interessi
sui crediti chirografari verso il debitore concordatario maturati
durante il tempo di svolgimento della procedura.
Il tribunale rimettente, dopo aver premesso che gli effetti del
concordato comportano che "adempiuto il concordato nulla può più
chiedersi al debitore per debiti pregressi", lamenta che la
ragionevolezza della prevista sospensione del corso degli interessi
viene meno ove, come nel caso, i creditori siano stati interamente
soddisfatti e sia nel contempo residuata una disponibilità di denaro
che consentirebbe il pagamento degli interessi maturati nel corso
della procedura concordataria.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte si è costituito l'Istituto
Bancario San Paolo di Torino s.p.a. rilevando la propria legittimità
ad essere ritenuto parte nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale per aver incorporato con atto 20 dicembre 1993 la
Banca Provinciale Lombarda s.p.a., parte nel giudizio a quo, ed
essendo così subentrato quale successore a titolo universale in
tutti i rapporti dei quali era già titolare la Banca incorporata.
Nel merito, ha osservato la difesa, che la sospensione del corso
degli interessi prevista dall'art. 169 della legge fallimentare
attraverso il richiamo all'art. 55 della stessa legge, "avviene agli
effetti del concorso e fino alla chiusura del fallimento".
Si dovrebbe pertanto ritenere che la norma regola solo i rapporti
tra i creditori all'interno della procedura e che non comporta, in
conseguenza, alcun esonero del debitore per gli interessi;
l'esclusione del pagamento degli interessi non potrebbe d'altra parte
ricavarsi né dall'art. 55 della legge fallimentare, né dalla natura
del concordato con cessione dei beni, nel quale non esiste una misura
vincolata di soddisfacimento dei creditori, essendo soltanto previsto
che essi si soddisferanno su quanto sarà ricavato dalla liquidazione
dei beni ceduti dal debitore; ciò tanto più quando, come nel caso
di specie, la somma disponibile è rappresentata dai frutti civili
maturati sulle somme ricavate dalle liquidazione dei beni e quindi su
somme già di spettanza dei creditori.
Ritiene pertanto la difesa che il riconoscimento degli interessi
in questione dovrebbe derivare già in via di interpretazione dalla
legge fallimentare mentre, se si dovesse ritenere che le norme
fallimentari impediscano il pagamento di tali somme, emergerebbe
evidente l'illegittimità costituzionale della norma sia, per la
disparità di trattamento tra i creditori dell'imprenditore fallito
ed i creditori dell'imprenditore che ha ceduto i suoi beni in quanto
nel primo caso si avrebbe solo una sospensione del decorso degli
interessi ai fini del concorso mentre nel secondo la sospensione
consisterebbe in un'immotivata liberazione del debitore dal debito
per interessi, sia sotto il profilo della irragionevolezza.
3. - Si è costituita anche la Edilmobiliare s.p.a. prospettando
in via preliminare un difetto di rilevanza della questione dal
momento che il giudizio a quo potrebbe essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di
legittimità costituzionale. Ha osservato in proposito la difesa che
nei riguardi delle parti private è stata resa, in data 27 gennaio
1984, sentenza di omologazione del concordato oramai passata in cosa
giudicata, in base alla quale nella liquidazione ci si doveva
attenere all'art. 1982 del codice civile secondo cui il residuo
spetta al debitore; l'eventuale accoglimento della questione, a
parere della difesa, "mai potrebbe retroagire nella nostra
fattispecie" essendo impeditiva la preclusione del giudicato
rappresentato dalla citata sentenza di omologazione.
Nel merito, ha rilevato la difesa che non sarebbe ravvisabile
alcuna disparità di trattamento dal momento che le situazioni poste
a raffronto dal giudice a quo, e cioè quella dei creditori
chirografari che non partecipano ad una procedura concorsuale e
quella dei creditori chirografari concordatari, non sono omogenee;
né potrebbe parlarsi di irragionevolezza atteso che una volta
intervenuto tra le parti il concordato con cessione dei beni il
debitore si espone al rischio di rimanere totalmente sprovvisto del
patrimonio pur di evitare il fallimento mentre i creditori
chirografari si espongono anch'essi al rischio di perdere parte del
capitale, pur di evitare la liquidazione fallimentare ritenuta più
dannosa.
4. - È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della
questione. Ha rilevato in proposito che, poiché la giurisprudenza
della Cassazione collega strettamente il disposto dell'art. 55 della
legge fallimentare alle esigenze del concorso ammettendo l'azione del
creditore verso il debitore in fase post-fallimentare, la questione
apparirebbe risolvibile in sede interpretativa senza che sia
necessario un intervento della Corte costituzionale.
5. - In prossimità dell'udienza sia le parti private costituite
che l'Avvocatura generale dello Stato hanno presentato memoria
insistendo per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.
In particolare l'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che
la questione andrebbe dichiarata inammissibile sul rilievo che la
preclusione al pagamento degli interessi sui crediti chirografari
maturati nel corso della procedura concordataria non dipenderebbe
dalle norme impugnate bensì da alcune non ben individuate
disposizioni della legge fallimentare che fanno del pactum de non
petendo un elemento essenziale del concordato preventivo. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Bolzano con ordinanza emessa il 10 dicembre
1993, pervenuta a questa Corte il 17 giugno 1994, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), ove fa richiamo all'art. 55
della stessa legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo la norma, con il prevedere la sospensione
del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo
svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal
ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia
avanzato un residuo - che potrebbe essere utilizzato per il pagamento
di tali interessi - sarebbe in contrasto con il principio di
ragionevolezza e determinerebbe altresì un'ingiustificata disparità
di trattamento fra i creditori concordatari e quelli di soggetti non
sottoposti a procedure concorsuali.
2. - Deve anzitutto ritenersi ammissibile la costituzione
dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino per la prima volta in sede
di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in quanto
successore universale per avere incorporato la Banca Provinciale
Lombarda S.p.a., che era parte nel giudizio principale.
3. - Sia le parti private costituite che l'Avvocatura generale
dello Stato deducono l'inammissibilità della sollevata questione di
costituzionalità sotto diversi profili.
Ha carattere preliminare l'eccezione di irrilevanza della
questione nel giudizio a quo per il motivo che la stessa non sarebbe
riferibile ai denunziati articoli 55 e 169 della legge fallimentare.
Osserva in proposito l'Avvocatura che "l'ostacolo all'accoglimento
della domanda del creditore deve rinvenirsi nella diversa norma,
peraltro non esattamente individuata, che fa del pactum de non
petendo un elemento essenziale del concordato approvato".
L'eccezione non merita accoglimento.
Anche se il giudice a quo afferma molto concisamente che "adempiuto
il concordato nulla può più richiedersi al debitore per i debiti
pregressi", facendo discendere da questa premessa che la sospensione
prevista dai menzionati artt. 55 e 169 legge fallimentare vada intesa
come estinzione degli interessi maturati nel corso della procedura
(effetto che però lo stesso giudice sospetta di illegittimità
costituzionale), in realtà l'Autorità rimettente non ha inteso
ancorare tale estinzione né ad un pactum de non petendo di carattere
negoziale, né ad un'altra specifica norma della disciplina del
concordato preventivo, ma la ritiene una connaturale conseguenza
della fisionomia dell'istituto.
Del resto la dottrina e la giurisprudenza nel distinguere fra
fallimento e concordato preventivo a proposito della sorte degli
interessi maturati nel corso della procedura, si sono riferite sempre
e soltanto ai citati articoli, pur se con argomenti desumibili dalla
portata delle diverse discipline delle due procedure concorsuali.
Esattamente quindi gli articoli che dovevano essere denunziati dal
giudice a quo erano appunto quelli che specificamente riguardano i
predetti interessi, e non altre norme dalle quali discendono le
caratteristiche distintive delle due procedure.
4. - L'Istituto Bancario S. Paolo di Torino e l'Avvocatura
Generale dello Stato sostengono che il giudice avrebbe potuto e
dovuto definire la questione interpretando la disposizione in modo
conforme ai principi costituzionali senza bisogno di rimetterla a
questa Corte.
L'eccezione non è condivisibile.
Invero, pur avendo questa Corte più volte affermato (da ultimo
sentenze nn. 121, 149 e 255 del 1994) che il giudice rimettente, a
fronte di diverse interpretazioni della norma della cui legittimità
costituzionale si dubita, è tenuto a adottare quella conforme al
parametro costituzionale altrimenti vulnerato, nella specie il
giudice a quo - conformemente all'orientamento quasi pacifico della
dottrina e della giurisprudenza - ritiene che l'unica interpretazione
possibile degli impugnati artt. 55 e 169 della legge fallimentare sia
quella in base alla quale, una volta adempiuto il concordato nulla è
più dovuto dal debitore nemmeno per gli interessi "sospesi" durante
la procedura concorsuale; ma dubita che tale interpretazione sia
conforme ai principi costituzionali invocati.
5. - La s.p.a. Edilmobiliare deduce l'inammissibilità della
questione rilevando che il concordato preventivo è basato su un
accordo delle parti, insuscettibile di sindacato di
costituzionalità, e che comunque la questione di legittimità
sarebbe preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione che ha definitivamente fissato i limiti di quanto
dovuto, facendo anche richiamo all'art. 1982 c.c.
Se con tale eccezione si intende affermare che la preclusione al
pagamento degli interessi deriva, non già dalla norma impugnata, ma
da altre norme relative agli effetti dell'accordo di natura negoziale
alla base del concordato preventivo, valgono anche in tal caso le
argomentazioni svolte riguardo alla precedente eccezione di
inammissibilità.
Ove invece si intende considerare la forza preclusiva derivante
dalla sentenza di omologazione del concordato in cui tale accordo è
assorbito, va osservato che in realtà il giudicato spiega detta
forza preclusiva con riguardo alla definita ed esaurita procedura
concorsuale, ma non incide sui rapporti fra debitori e creditori
successivi alla chiusura della suddetta procedura (tant'è che l'art.
120 ha disciplinato per il fallimento questa successiva situazione).
Ne consegue che deve ritenersi persistente la rilevanza della
questione relativamente al mancato ripristino delle stesse ragioni
anche per i creditori del concordato.
6. - Nel merito la questione è infondata.
Il giudice rimettente non si duole della irragionevolezza delle
norme relative alla sospensione durante la procedura concorsuale del
corso degli interessi sui debiti pecuniari, riconoscendo che le
stesse hanno una loro "razionalità ai fini di una equa distribuzione
delle perdite fra tutti i creditori concorrenti". A tale affermazione
può aggiungersi, anche in base a quanto già affermato da questa
Corte (sentenza n. 242 del 1994), che detta sospensione risponde
all'esigenza delle procedure concorsuali di cristallizzare la massa
passiva evitando sia l'ammissione di nuovi crediti che la
lievitazione (con gli interessi) di quelli già esistenti, al fine di
impedire un ulteriore deterioramento delle condizioni patrimoniali
del debitore e per assicurare meglio la par condicio soddisfacendo
almeno in parte anche i crediti infruttiferi; tanto più che la
durata della procedura non è direttamente riconducibile al debitore.
Tali considerazioni valgono anche con riguardo al concordato
preventivo, in quanto procedura concorsuale con struttura avente
analoghe finalità liquidatorie e satisfattive.
7. - Il Tribunale di Bolzano limita la denunzia di
incostituzionalità al profilo che la prevista sospensione del corso
degli interessi durante la procedura concordataria, se può essere
ritenuta razionale ai fini di un'equa distribuzione fra tutti i
creditori concorrenti, non può più dirsi tale nel caso in cui i
creditori vengano interamente soddisfatti per capitale, interessi
precedenti e spese, ed avanzino altri fondi. In questo caso si
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i
creditori concordatari ed i creditori di soggetti non sottoposti a
procedura concorsuale che vedono soddisfatto integralmente il proprio
credito per capitale ed interessi.
8. - Va premesso in proposito che, parte della giurisprudenza
giustifica la non operatività della sospensione degli interessi nel
caso di concordato per cessione dei beni, in considerazione della sua
natura (suppletiva dell'autonomia negoziale) di datio in solutum o di
pactum de non petendo, mentre la prevalente dottrina perviene alla
stessa giustificazione sotto il profilo dei peculiari caratteri di
detto processo esecutivo. In particolare, nel concordato preventivo,
per quanto trattasi di un pubblico processo concorsuale, viene pur
sempre a stabilirsi un equilibrio dei vantaggi e dei rischi delle due
parti: da un lato il debitore, cedendo tutti i suoi beni, mira a non
incorrere nelle gravi conseguenze civili e penali del fallimento
chiudendo subito e definitivamente la sua situazione debitoria senza
ulteriori strascichi circa le richieste di capitale o interessi; e,
dall'altro, i creditori accettano di realizzare rapidamente, in tutto
o in parte, le loro ragioni attraverso l'immediata disponibilità di
quei beni. Una pretesa successiva all'adempimento del concordato,
avente ad oggetto gli interessi "sospesi" (o, come si sostiene in
dottrina "estinti" per effetto della omologazione che ha
cristallizzato definitivamente tutto quanto dovuto, sia per capitale
che per interessi), snaturerebbe questa figura concorsuale, alterando
il predetto equilibrio.
Da queste considerazioni discende la razionale giustificazione
della diversità di trattamento dei creditori concordatari, non solo
rispetto a quelli del fallimento, ma anche rispetto ai creditori di
debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale. Anzi la
disomogeneità di quest'ultima posizione appare ancor più evidente,
non essendo prevista in questa diversa situazione alcuna sospensione
del corso di interessi, data la mancanza sia di un fondamentale
accordo transattivo, sia di qualsivoglia procedura esecutiva
collettiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ove fa
richiamo all'art. 55 della stessa legge, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Bolzano con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte