Sentenza n. 471/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato
il 14 novembre 1994, depositato in cancelleria il 17 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note del Ministero
delle finanze n. 3/2138/93 del 24 novembre 1993 e n. 3/1373/94 del
10 agosto 1994, concernenti il diniego di apertura di un conto
corrente postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la
riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali
istituite con la legge delle Regione Siciliana 24 agosto 1993, n.
24, ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 1994;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la
Regione Siciliana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla
nota del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94,
pervenuta all'assessorato regionale bilancio e finanze il 15
settembre 1994, nonché alla nota 24 novembre 1993, n. 3/2138/93
Sic., aventi ad oggetto il diniego di apertura di un conto corrente
postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione
delle tasse sulle concessioni governative regionali istituite con
legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.
Dopo aver premesso che la legge regionale da ultimo richiamata ha
stabilito che alla riscossione delle tasse sulle concessioni
governative si proceda tramite "l'Ufficio del Registro per le tasse
sulle concessioni governative" di Roma (ex art. 2 del d.m. 12
dicembre 1972), la Regione ricorrente rileva che l'assessorato
regionale del bilancio e delle finanze ha richiesto l'istituzione, da
parte dell'amministrazione postale, di un apposito conto corrente per
il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in parola.
Il Ministero delle finanze, con nota n. 3/2138/93 Sic. del 24
novembre 1993, ha ritenuto di non concordare con tale richiesta,
sostenendo che la possibilità di avvalersi degli uffici periferici
dell'amministrazione statale riguarderebbe soltanto la riscossione di
tributi erariali di spettanza regionale, e non invece i tributi
deliberati direttamente dalla Regione.
Con successiva lettera del 22 febbraio 1994 l'assessorato regionale
ha rilevato come l'istituto dell'avvalimento degli uffici periferici
dell'amministrazione statale (tra i quali va annoverato anche
l'Ufficio del Registro di Roma), previsto dall'art. 8 delle norme di
attuazione emanate con il d.P.R. 6 luglio 1965, n. 1074, operi
indistintamente per l'esercizio di tutte le funzioni esecutive ed
amministrative spettanti in materia alla regione ai sensi dell'art.
20 dello statuto siciliano e, quindi, senza distinzione fra tributi
erariali di spettanza della Regione e tributi da questa direttamente
deliberati.
Con successiva lettera del 10 agosto 1994 il Ministro delle finanze
ha definitivamente escluso la possibilità del suddetto avvalimento,
riportandosi alle motivazioni espresse nella precedente nota.
In punto di diritto, la Regione rileva la violazione degli artt.
36 e 20 dello statuto nonché degli artt. 2 e 8 delle norme di
attuazione emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Sostiene inoltre la Regione ricorrente che le medesime attribuzioni
costituzionali sarebbero violate anche in relazione al principio di
ragionevolezza, in quanto il richiamato art. 8 delle norme di
attuazione mira, mediante l'istituto dell'"avvalimento", ad evitare
l'antieconomicità di un doppio sistema di riscossione dei tributi,
consentendo l'avvalimento degli uffici periferici
dell'amministrazione finanziaria dello Stato ed evitando
l'istituzione di una nuova struttura amministrativa propria.
In via subordinata, la Regione ricorrente rileva il contrasto delle
note impugnate con il principio di leale cooperazione, posta alla
base dei rapporti c.d. orizzontali.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo con un'istanza di rigetto del ricorso.
Sostiene in primo luogo la difesa erariale che il ricorso debba
essere dichiarato inammissibile in quanto la lettera del 10 agosto
1994 è meramente confermativa della lettera del 24 novembre 1993,
relativamente alla quale ultima il ricorso è tardivo.
In seconda istanza, il ricorso sarebbe inammissibile perché non
denuncia un'invasione da parte dello Stato della sfera di competenza
della Regione, quanto lamenta il rifiuto dell'amministrazione statale
di esercitare un'attività che fa capo dalla Regione.
Circa invece i profili di infondatezza del ricorso, si rileva che
la tassa sulle concessioni regionali è un tributo "proprio" delle
regioni, alla cui riscossione esse provvedono direttamente, ex art.
4 della legge 14 giugno 1990, n. 158. La stessa legge prevede
altresì che le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli
atti ed ai provvedimenti regionali indicati in apposita tariffa da
approvare con d.P.R. avente valore di legge ordinaria: ed infatti la
tariffa è stata approvata con d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230.
La legge regionale n. 24 del 1993 avrebbe diversamente
disciplinato due distinte categorie di imposte sulle concessioni:
quella di tributo proprio gestito dalla stessa regione, e quella di
tributo erariale, accertato e riscosso dallo Stato e quindi devoluto
alla Regione, insieme alle altre imposte, a norma dell'art. 2 del
d.P.R. n. 1074 del 1965. Dato che la Regione Siciliana, con legge
regionale n. 35 del 1990, ha istituito un proprio servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate, non si comprende perché
per la riscossione di un tributo proprio dovrebbe farsi capo
all'Ufficio del Registro di Roma.
Né potrebbe invocarsi l'art. 8 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dato
che esso prevede una disciplina transitoria che si è esaurita con
l'entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate. Considerato in diritto
1. - Col presente conflitto di attribuzione, la Regione Siciliana
si duole del fatto che il Ministro delle finanze, con nota 10 agosto
1994, pervenuta il 15 settembre 1994, confermando il parere espresso
con nota 24 novembre 1993 dal direttore centrale dello stesso
ministero, abbia rifiutato l'apertura di un conto corrente postale a
cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione delle tasse
di concessione governativa proprie della stessa Regione, riordinate
con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.
Sostiene la ricorrente che in tal modo risulterebbero violati gli
artt. 36 e 20 dello statuto siciliano nonché gli artt. 2 e 8 del
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria).
Da un lato, infatti, gli artt. 20 e 36 dello statuto attribuiscono
alla Regione potestà esecutiva ed amministrativa in tutte le materie
in cui la stessa ha competenza legislativa, e potestà legislativa
concorrente in ordine alla istituzione di tributi propri nonché in
ordine ai tributi erariali ad essa attribuiti; mentre l'art. 8 delle
norme di attuazione consente alla Regione di avvalersi, fino a quando
non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici
dell'Amministrazione statale.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, come primo
motivo di inammissibilità, la tardività della proposizione del
conflitto, dal momento che la nota ministeriale impugnata (del 10
agosto 1994) si era limitata a confermare la precedente nota del 24
novembre 1993.
L'eccezione non è condivisibile.
In tema di individuazione dell'atto che determina una invasione di
competenza, occorre distinguere le ipotesi di atti (confermativi,
esplicativi, esecutivi) meramente consequenziali al precedente
fondamentale atto (decisivo ai fini della decorrenza dei termini)
rispetto alle ipotesi di atti infraprocedimentali, caratterizzati da
una propria autonomia che giustifica una differenziata decorrenza dei
termini, da riferirsi rispettivamente a ciascun atto
infraproce-dimentale.
Nella specie, pur non risultando a tutta evidenza la natura dei due
menzionati atti ministeriali, sembra doversi riconoscere natura
interlocutoria e preparatoria al primo atto, mentre solo il secondo
esprime definitivamente la volontà dello Stato in ordine alla
richiesta di avvalimento da parte della Regione.
Ed invero, nella nota del novembre 1993, fu il direttore centrale
del Dipartimento ad esprimere il dissenso sulla richiesta avanzata
dalla Regione "per quanto di competenza di questa Direzione
centralej; solo in seguito alle controsservazioni esposte in replica
da quest'ultima, il Ministro fece proprio il "parere contrario"
espresso dal Direttore centrale, comunicandolo definitivamente alla
Regione.
Non ha quindi pregio il richiamo al costante orientamento di questa
Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per conflitti di
attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali rispetto
ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata
esercitata la competenza contestata. Solo in tali ipotesi infatti "si
deve correttamente parlare di decadenza dall'esercizio dell'azione -
azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre
disponibile -, per il fatto che in siffatta evenienza, attraverso
l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in modo
surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello
impugnato è mera conseguenza e per il quale è già inutilmente
spirato il termine di proponibilità del ricorso" (sentenza n. 525
del 1990). Situazione, che, come si è evidenziato, non ricorre nel
caso di specie.
3. - Questa Corte ritiene invece fondata la seconda eccezione di
inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio, secondo cui
la questione di un preteso obbligo di avvalimento non è materia di
conflitto di attribuzione, in quanto il dissenso dello Stato non
determina una invasione della sfera di competenza regionale.
Senza esaurire in questa sede tutta la problematica in materia, va
premesso che la Regione Siciliana ha istituito e disciplinato il
proprio servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate
(legge regionale 5 settembre 1990, n. 35), e che l'art. 4 della
legge 14 giugno 1990, n. 158 (modificando la legge 16 maggio 1970,
n. 281) ha stabilito che "all'accertamento, alla liquidazione e alla
riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono
direttamente le regioni".
Anche alla luce di queste sopravvenute disposizioni, l'invocato
art. 8 delle norme di attuazione dello statuto della Regione
Siciliana va inteso come possibilità per la Regione di avvalersi
degli uffici periferici dell'amministrazione statale (per motivi di
semplificazione e di economicità), sempre che la richiesta di
avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e "fino a quando
non sarà diversamente disposto".
Ne deriva che - come deduce il Presidente del Consiglio -
l'Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire
l'avvalimento, esercita una attività che non riguarda né pregiudica
la competenza regionale di chiedere di avvalersi degli uffici
statali, e che pertanto non integra gli estremi di invasività
necessari per il sorgere di un conflitto di attribuzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con
il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei
confronti dello Stato, in relazione alle note del Ministero delle
finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94 e 24 novembre 1993, n.
3/2138/93.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1995:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte