Sentenza n. 472/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 11/1990
- art. 15legge 11/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2,
della delibera legislativa n. 575-572, approvata il 24 maggio 1990
dall'Assemblea regionale siciliana (successivamente promulgata come
legge 6 luglio 1990 n. 11) dal titolo "Norme riguardanti l'assunzione
di personale a contratto per le finalità di cui agli artt. 14 e 15
della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26, norma riguardante
l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga
del termine di cui all'art. 31 legge regionale 29 aprile 1985, n.
21", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 31 maggio 1990, depositato in cancelleria il
7 giugno successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e
l'avv. Silvio De Fina per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 31 maggio 1990 il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha impugnato, per violazione degli
artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 3, comma 2, della delibera
assembleare n. 575-572 approvata il 24 maggio precedente, dal titolo
"Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le
finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 26
maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio
dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo
31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21".
Ad avviso del ricorrente la norma denunciata, consentendo
l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, e quindi in via
definitiva, dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai
sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 (e
concernenti il personale da destinare agli uffici del genio civile),
si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione, non risultando tale assunzione (che
riguarda circa 1000 unità di personale) giustificata da nuove e
sopraggiunte esigenze dell'amministrazione stessa, bensì da una
generica finalità di adottare provvedimenti "a sollievo della
disoccupazione", e confliggerebbe altresì con il principio di
eguaglianza per la macroscopica disparità di trattamento che si
realizzerebbe rispetto ai candidati dichiarati idonei in tutti gli
altri concorsi banditi ed espletati dalla Regione.
2. - Si è costituita nel presente giudizio la Regione siciliana
per resistere al ricorso, chiarendo in primo luogo che la disposta
assunzione avverrebbe "fuori ruolo", in una condizione cioè di
avventiziato, destinata ad aver termine (nonostante il nomen iuris
del "contratto a tempo indeterminato") con la cessazione del bisogno
di personale che l'ha determinata (come dimostrano i numerosi
precedenti di cui si è avvalso l'ordinamento statale), e precisando
che in materia di personale la Regione medesima vanta una competenza
legislativa esclusiva (art. 14, lett. q, dello Statuto).
In particolare la Regione resistente contesta la denunciata
disparità di trattamento, rilevando come essa possa postularsi quale
vizio "interno" a ciascun singolo concorso e riguardare cioè
soltanto gli idonei di un medesimo concorso e non anche quelli di
concorsi diversi, poiché il recupero di detti idonei origina da
specifiche e infungibili esigenze della Amministrazione cui il
concorso è destinato e la norma impugnata prevede l'assunzione di
tale personale in considerazione della loro qualità di "tecnici", la
cui capacità professionale è stata già accertata in sede
amministrativa mediante il riconoscimento della loro idoneità.
Precisato, inoltre, che la Regione siciliana si è sempre adeguata
all'indirizzo statale di avvalimento di personale avventizio, e, da
ultimo, alla fondamentale legge 1 giugno 1977, n. 285
sull'occupazionegiovanile la quale, attraverso le assunzioni con
contratti di lavoro a tempo indeterminato e le relative proroghe, ha
inteso stabilizzare definitivamente il rapporto di lavoro giovanile
mediante esami di idoneità per la immissione nei ruoli delle
Amministrazioni dello Stato, la difesa regionale pone in rilievo che
l'intervento legislativo ora in esame, a favore della occupazione
giovanile in Sicilia, troverebbe ulteriore giustificazione nella
norma statutaria che riconosce a titolo di solidarietà nazionale lo
speciale contributo tendente a bilanciare "il minore ammontare dei
redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale"
(art. 38, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia).
3.- Nell'imminenza della udienza di discussione la difesa del
ricorrente ha ricordato che la norma impugnata autorizza, senza
limiti quantitativi, l'assunzione di alcuni tecnici risultati non
vincitori, ma solo idonei in concorsi (atipici) già effettuati per
dotare gli uffici del genio civile di personale assunto con contratto
biennale, non rinnovabile, in una situazione contingente e di
emergenza rappresentata dalla necessità di provvedere alla sanatoria
edilizia, secondo le previsioni del decreto interassessoriale 30
luglio 1987 e cioè in ragione delle "effettive" esigenze
dell'amministrazione.
Tali esigenze sarebbero del tutto ignorate dalla norma ora
denunciata che, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione,
parrebbe stravolgere il principio generale per il quale sono le
assunzioni che si dimensionano in relazione alle esigenze e non
viceversa, ed attuerebbe così un illegittimo assistenzialismo, non
conseguibile, per il dettato costituzionale, mediante norme in
materia di accesso ai pubblici impieghi. Considerato in diritto
1. - Oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello Stato
per la Regione siciliana è l'art. 3, comma 2, della legge regionale
approvata con delibera n. 575-572 in data 24 maggio 1990 (promulgata,
successivamente alla proposizione del ricorso, in data 6 luglio 1990
n. 11 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale per la Regione siciliana
del 21 luglio 1990 n. 34) che autorizza dal 1° luglio 1990
l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici
dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 15
della legge regionale 15 maggio 1986 n. 26, in possesso dei requisiti
per l'accesso al pubblico impiego.
Si sostiene nel ricorso che la disposizione sarebbe in contrasto
sia con l'art. 97 della Costituzione, perché l'assunzione di 955
unità di personale non sarebbe giustificata da nuove e sopraggiunte
esigenze dell'amministrazione, sia con l'art. 3 della Costituzione
per la disparità di trattamento che si realizzerebbe rispetto ai
candidati dichiarati idonei in tutti gli altri concorsi banditi ed
espletati dalla Regione.
2. - Le questioni non sono fondate.
Quanto al contrasto con l'art. 97 della Costituzione il ricorso
muove da una premessa che non risponde alla effettiva portata della
legge, perché la disposizione impugnata non prevede l'automatica
assunzione di tutto il personale idoneo ai concorsi in essa
menzionati, come sembrerebbe ritenere il ricorrente, ma ne autorizza
l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, per "essere
utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e
qualifiche di assunzione presso tutte le Amministrazioni regionali,
per le esigenze degli Uffici centrali e periferici delle stesse
amministrazioni, degli enti non economici controllati dalla Regione,
esclusi comuni e provincie, nonché per le esigenze di interesse
regionale degli uffici di cui le stesse amministrazioni possono
avvalersi" (art. 3, comma 3, della legge impugnata).
Vi è dunque un chiaro e preciso riferimento alle esigenze degli
uffici, che non possono non essere che quelle effettivamente
esistenti al momento di entrata in vigore della legge, la qual cosa
toglie pregio alla tesi del ricorrente secondo cui "tali esigenze
sembrerebbero piuttosto riconducibili nell'ambito di una politica di
assunzione del personale pubblico indiscriminata, al di fuori di ogni
corrispondenza tra gli effettivi fabbisogni di personale e le
programmate necessità dell'amministrazione regionale". Non si è
quindi in presenza di un provvedimento di generico sostegno della
disoccupazione, tale da inflazionare senza necessità il personale
degli uffici amministrativi della regione, ma di una autorizzazione
legislativa a coprire il fabbisogno effettivo dei tecnici degli
uffici regionali attingendo dalla graduatoria dei concorsi già
espletati anziché indire nuove procedure concorsuali. D'altronde
nello stesso ricorso si fa riferimento ad alcuni dati numerici
indicativi di siffatto fabbisogno e che comunque spetta agli organi
regionali competenti di definire nella sua reale consistenza
riferita, come si è detto, a non oltre il momento di entrata in
vigore della legge. Risulta perciò realizzato "quel rapporto
equilibrato tra dotazione organica e servizi, indispensabile per il
buon andamento dell'amministrazione" (sentenza n. 728 del 1988).
3. - Anche la censura formulata con riferimento all'art. 3 della
Costituzione non ha fondamento, tenuto conto della obbiettiva
diversità della situazione degli idonei ai concorsi presi in
considerazione dalla disposizione impugnata, rispetto a quella degli
idonei in altri concorsi. Ed invero la prima di queste categorie
riguarda gli idonei a concorsi espletati in presenza di situazioni
del tutto peculiari, collegate alle particolari aspettative sorte
negli stessi candidati.
Va difatti considerato che in origine, per sopperire alle esigenze
della sanatoria edilizia, la legge regionale n. 37 del 1985 aveva
genericamente previsto la utilizzazione di personale tecnico mediante
la stipula di apposite convenzioni; in seguito la legge regionale n.
26 del 1986, integrando e modificando la precedente normativa, aveva,
sempre senza alcuna indicazione di fabbisogno numerico, trasformato
le originarie convenzioni in contratti a termine di durata non
superiore ad un biennio. Entrambe le discipline legislative avevano
rinviato a successivi atti amministrativi la definizione della
consistenza numerica necessaria e la distribuzione del personale nei
vari uffici, onde in via amministrativa era stata disposta
l'indizione del concorso (di cui non si faceva menzione nelle leggi
richiamate), resosi necessario per effettuare un'opportuna selezione
degli aspiranti.
Da ultimo, la legge regionale, di cui fa parte la norma ora
impugnata, ha trasformato i contratti a termine in assunzioni a tempo
indeterminato e contemporaneamente, tenuto ovviamente conto della
originaria indeterminatezza numerica, ha autorizzato la utilizzazione
della graduatoria degli idonei mediante un criterio analogo a quello
delle leggi regionali precedenti, collegato cioè ad esigenze
effettive ancorché non più riferite alla sanatoria edilizia, ma
attinenti ai servizi regionali tecnici in genere. È, quindi, proprio
l'indicata aspettativa - peculiare di quanti avevano partecipato alla
selezione indetta per la provvista di un contingente di personale,
definito "provvisorio" (e perciò suscettibile di successivi
ampliamenti) dallo stesso provvedimento (decreto interassessoriale 29
luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana 4 ottobre 1986, n. 49 allegato A) che aveva bandito
l'esame-colloquio, poi integrato con una prova scritta (v. decreti 16
dicembre 1986 e 14 gennaio 1987) - a denotare come si sia in presenza
di una obiettiva diversità di situazioni che giustifica lo speciale
trattamento rispetto ad idonei di altri concorsi i quali non
potrebbero vantare analoghe aspettative.
4. - Essendo intervenute nelle more del giudizio la promulgazione
e la pubblicazione della legge regionale 6 luglio 1990 n. 11, nella
quale è compresa la norma impugnata, ed essendosi così completato
l'iter normativo connesso alla delibera legislativa di cui è causa,
la pronuncia della Corte va adottata nei confronti di tale legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 6 luglio
1990 n. 11 (Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto
per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale
15 maggio 1986 n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio
dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31
della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21) sollevate, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte