Sentenza n. 472/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato
il 14 novembre 1994, depositato in cancelleria il 17 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero
delle finanze n. 3/199/94 del 27 agosto 1994 con la quale è stata
respinta la richiesta di voler impartire istruzioni all'ACI per il
versamento alla Regione, a far data dal 1 gennaio 1993, dei proventi
riscossi in Sicilia per la sovrattassa annuale per autovetture e
autoveicoli a motore diesel (istituita con art. 8 del decreto-legge
691 del 1976, convertito nella legge n. 786 del 1976) nonché della
tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di
petrolio liquefatti o a gas metano (istituita con art. 2 della legge
n. 362 del 1984), ed iscritto al n. 43 del registro conflitti 1994;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la
Regione Siciliana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto
1994, n. 3/1999/94, pervenuta il 14 settembre 1994, con cui è stata
respinta la richiesta della Regione di voler impartire idonee
istruzioni all'ACI affinché i proventi della riscossione in Sicilia
della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con
motore diesel, istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786,
nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli
alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con
l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle
casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993. Ritiene al riguardo la
Regione ricorrente che la nota ministeriale violi sia l'art. 36
dello statuto che l'art.
2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074, in base alle cui disposizioni devono ritenersi spettanti alla
Regione tutte le entrate tributarie erariali, ad eccezione di quelle
destinate a soddisfare particolari finalità, allorché tali
finalità siano direttamente specificate nella legge istitutiva della
nuova entrata.
Nel caso di specie, risulterebbero assenti entrambe le condizioni,
in quanto dai lavori preparatori delle norme statali emergerebbe il
carattere ordinario delle nuove entrate fiscali, non qualificabili
come imposte di scopo. Sarebbero inoltre privi di pregio sia il
rilievo relativo alla mancata impugnazione in via principale delle
norme statali, sia l'eccezione di tardività della pretesa della
ricorrente, attesa l'inapplicabilità al conflitto di attribuzione
dell'istituto dell'acquiescenza.
In ogni caso, qualora l'interpretazione delle norme statali
richiamate fosse nel senso della devoluzione integrale allo Stato
delle nuove entrate tributarie, esse dovrebbero essere dichiarate in
contrasto con gli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del
1965 sotto il riflesso che la clausola devolutiva allo Stato dei
relativi proventi non è integrata dalla specificazione delle
particolari finalità a cui questi ultimi sarebbero destinati.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo con un'istanza di rigetto del ricorso.
Nel rilevare che i tributi di cui trattasi sono stati costantemente
riscossi e fatti propri dallo Stato senza opposizione da parte della
Regione, si sottolinea come soltanto a seguito del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la Sicilia, reputando superata
la riserva a favore dello Stato, ha chiesto al Ministero delle
finanze di dare disposizioni all'ACI per il versamento alla Regione
degli importi relativi ai predetti tributi. A parere della difesa
erariale, non sarebbe possibile discutere oggi della legittimità di
norme del 1976 e del 1984, chiarissime nel senso di riservare allo
Stato il gettito dei tributi. Né potrebbe estendersi alla Sicilia la
disciplina introdotta per le regioni a statuto ordinario: se così
fosse, infatti, la disposizione sarebbe costituzionalmente
illegittima. Ed infatti, l'art. 4, lettera c), numero 4, della legge
23 ottobre 1992, n. 421, contestualmente alla attribuzione alle
regioni a statuto ordinario delle imposte già riservate allo Stato,
ha operato una riduzione del fondo comune di cui all'art. 8 della
legge n. 281 del 1970: ma è evidente che il rapporto fra risorse
proprie e finanza derivata è per la Regione Siciliana del tutto
particolare e non comparabile con quello delle regioni a statuto
ordinario, sì che una disciplina differenziata deve ritenersi
legittima. Considerato in diritto
1. - La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle
finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, con la quale è stata respinta
la richiesta della stessa Regione a che il Ministro impartisse idonee
istruzioni all'ACI affinché i proventi della riscossione in Sicilia
della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con
motore diesel, istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786,
nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli
alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con
l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle
casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993.
2. - Prima di valutare il merito del conflitto, occorre esaminarne
l'ammissibilità, alla luce della natura del conflitto di
attribuzione, come precisata dalla giurisprudenza di questa Corte.
È principio consolidato, in ordine a quest'ultima, che il
conflitto di attribuzione fra Stato e regione può sorgere allorché
un atto, dello Stato o di una regione, sia invasivo dell'altrui sfera
di competenza, ed allorché "la negazione o lesione della competenza
sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso,
qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente
logico e giuridico, sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel
senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca
una mera e necessaria esecuzione" (sentenza n. 206 del 1975).
Con particolare riferimento al rapporto fra atto (amministrativo)
impugnato e legge (o atto con forza di legge) di cui esso atto è
attuazione, questa Corte ha in più occasioni affermato che "in sede
di conflitto di attribuzione non (è) possibile impugnare atti
amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della
Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri
svolti con gli atti impugnati" (sentenza n. 126 del 1990;
analogamente, sentenze nn. 337 del 1989, 245 del 1988, 28 del 1979,
78 del 1971).
Alla luce di tali principi, si tratta di valutare se l'atto oggetto
del presente conflitto sia immediatamente lesivo della competenza
assunta come propria dalla Regione, o se invece la lesione che si
assume non debba farsi risalire alle disposizioni legislative di cui
tale atto è esecuzione.
In realtà, con la nota del 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, il
Ministero delle finanze altro non ha fatto che dare esecuzione a
quanto chiaramente disposto dalle norme in materia (artt. 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30
novembre 1976, n. 786, e 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362), per
le quali la sovrattassa per le autovetture e per gli autoveicoli
funzionanti con motore diesel, nonché per quelli muniti di impianto
che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas
di petrolio o con gas metano, è dovuta "a favore dello Stato".
Secondo la Regione Siciliana, invece, sulla base degli artt. 36
dello statuto e 2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, devono ritenersi spettanti alla Regione tutte
le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle destinate a
soddisfare particolari finalità.
3. - Com'è evidente, con il ricorso in questione la Regione
Siciliana lamenta, più che l'invasione della propria competenza
causata dalla nota ministeriale, la violazione delle norme
statutarie, integrate dalla normativa di attuazione, operata dalle
disposizioni legislative sopra richiamate, esaurendosi per intero la
censura relativa al conflitto in una censura d'incostituzionalità
delle norme di legge cui la nota ministeriale ha dato esecuzione.
Così impostato, il conflitto non si riferisce al rapporto
instauratosi tra gli enti interessati nell'esercizio delle rispettive
competenze, quanto piuttosto alla questione relativa all'assetto
normativo della specifica materia, come risultante dalle leggi n.
786 del 1976 e n. 362 del 1984. Esso pertanto si trasforma in un
modo surrettizio di sollevare (fuori dai termini tassativamente
stabiliti dagli artt. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87) la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni normative che stanno
alla base dell'atto impugnato, e deve pertanto dichiararsi, alla luce
della costante giurisprudenza di questa Corte, inam-missibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con
il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei
confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle
finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1995:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte