Sentenza n. 473/1988
Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
10 aprile 1978, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed
iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1978, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministro della
Marina mercantile n. 622678 s.d., avente per oggetto: "Pesca del
novellame di sarda e di anguilla per il consumo";
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 6 aprile 1978, notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 1978, e depositato nella
Cancelleria di questa Corte in data 18 aprile 1978, il Presidente
della Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione, in
relazione alla circolare del Ministro della Marina mercantile n.
622678 s. d., di cui chiede anche l'annullamento.
Sulla premessa che, ai sensi del d.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920,
il potere autorizzatorio in ordine alla pesca del novellame di
anguille, riconosciuto al Ministro della Marina mercantile dall'art.
126 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione
della l. 14 luglio 1965 n. 963), era stato esteso alla pesca del
novellame di sarde (c.d. bianchetto), la circolare appena menzionata
ha autorizzato "in via generale e permanente la pesca professionale,
la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di sarda e
di anguilla per un tempo non superiore a due mesi, compreso nel
periodo dal 1 ° dicembre al 30° aprile", incaricando altresì le
direzioni marittime di far sì che i rispettivi Compartimenti
addivenissero "alla scelta di un periodo di tempo unico per la pesca
in parola nell'acqua di giurisdizione".
Sollevando conflitto in relazione a tale circolare, la Regione
Sicilia ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 lett. l), dello
Statuto di autonomia, la stessa Regione gode, in materia di pesca in
mare aperto, di competenza legislativa esclusiva, alla quale si
raccordano, in forza dell'art. 20 dello Statuto, la relativa
competenza amministrativa e, in forza dell'art. 1 delle norme di
attuazione (d.P.R. 12 novembre 1975 n. 913), il potere di esercitare
le attribuzioni del Ministro della Marina mercantile.
La ricorrente ha anche sottolineato che "di quella competenza
legislativa e amministrativa la regione si è sempre pacificamente
avvalsa", citando, come esempio, la legge regionale approvata in data
19 luglio 1974, in ordine alla quale questa stessa Corte si è
pronunciata con sentenza n. 47 del 1975.
A giudizio della ricorrente, non vi sarebbe, dunque, alcun dubbio
sull'appartenenza alla Regione siciliana del potere di autorizzare la
pesca del novellame nel suo mare territoriale, tanto più che tale
potere è stato esercitato già prima dell'emanazione dell'impugnata
circolare, e precisamente, con un decreto assessoriale del 3 febbraio
1977: con questo decreto si è autorizzata la pesca del novellame di
sarda nelle acque dei compartimenti marittimi della Sicilia per il
periodo 3 febbraio-31 marzo 1977.
2. - La ricorrente ha formulato anche una richiesta di
sospensione, sulla quale questa Corte si è pronunciata in senso
affermativo con ord. n. 83 del 1978. Nella motivazione della
decisione su tale richiesta si è osservato che la circolare
impugnata, "in quanto indirizzata a tutte le direzioni marittime ed a
tutte le capitanerie di porto, è suscettibile di determinare non
soltanto contrasti di valutazioni e di comportamenti fra le
amministrazioni rispettivamente interessate, ma anche concreti
pregiudizi, inerenti ai limiti, ai tempi, alle modalità della pesca
del novellame di sarda e di anguilla nel mare territoriale della
Sicilia".
3. - Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto
1. - Come descritto in narrativa, la Regione Sicilia chiede che le
sia riconosciuta la competenza all'autorizzazione della pesca del
novellame di sarda e di anguilla nel proprio mare territoriale, a
norma degli artt. 14, lett. l), e 20 Statuto Sicilia, e relative
norme di attuazione. Di conseguenza, la stessa ricorrente chiede
anche l'annullamento della Circolare del Ministro della Marina
mercantile n. 622678 s. d., con la quale il predetto Ministro ha
autorizzato in via generale e permanente la pesca dell'anzidetto
novellame.
Il ricorso va accolto.
2. - Nell'attribuire alla regione ricorrente la competenza
legislativa esclusiva in materia di pesca (art. 14, lett. l) e le
relative funzioni amministrative (art. 20), lo Statuto speciale della
Sicilia intende riferirsi, come questa Corte ha affermato in un caso
analogo relativo alla Regione Sardegna (sent. n. 23 del 1957) e come
è pacificamente ammesso, tanto alla pesca nelle acque interne,
quanto alla pesca nella frazione di mare territoriale circostante la
regione.
Questa interpretazione ha un preciso riscontro nel d.P.R. n. 913
del 1975, che, dettando le norme di attuazione dello Statuto
siciliano in materia di pesca, prevede, innanzitutto, che la Regione
"esercita le attribuzioni del Ministero della Marina mercantile in
materia di pesca nel mare territoriale" (art. 1), e, subito dopo, che
"nelle attribuzioni di competenza regionale rientrano la disciplina,
la polizia e ogni altro provvedimento in materia di pesca, nonché la
sovrintendenza sui mercati ittici, sui centri di raccolta e sulle
scuole professionali".
Non si può, pertanto, dubitare che, se pure nei limiti indicati
dall'art. 3 dell'appena citato d.P.R. n. 913 del 1975 - che riserva
allo Stato la cura delle esigenze militari e di pubblica sicurezza,
oltreché i servizi di carattere nazionale - spettino alla Regione
Sicilia il potere di disciplinare legislativamente e
amministrativamente la pesca del c.d. novellame.
Del resto, questa sembra essere anche la più recente convinzione
dello Stato che, negli ultimi provvedimenti ministeriali adottati in
attuazione delle leggi che riconoscono al Ministro della Marina
mercantile il potere di autorizzare la pesca, la detenzione, il
trasporto e il commercio del novellame "di qualunque specie vivente
marina" e, in particolare, di quello "di anguilla (ceca) e di sarda
(bianchetto)", lascia "ferma" la competenza vantata nella stessa
materia dalle regioni a statuto speciale (d.m. 20 dicembre 1985, in
G.U. 8 gennaio 1986, n. 5).
3. - Collocata all'interno del quadro di ripartizione di
competenze ora delineato, la circolare del Ministro della Marina
mercantile n. 622678 s. d., la quale detta una disciplina della pesca
del novellame di sarda e di anguilla da applicarsi nell'ambito
dell'intero mare territoriale nazionale, deve dunque ritenersi
violativa delle competenze attribuite alla Regione Sicilia dagli
artt. 14, lett. l), e 20 dello Statuto di autonomia, nonché dalle
"Norme di attuazione", di cui al d.P.R. n. 913 del 1975. Essa,
pertanto, è conseguentemente annullata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Regione Sicilia il potere di autorizzare
la pesca del novellame di sarda e di anguilla nel proprio mare
territoriale; conseguentemente, annulla la circolare del Ministro
della Marina mercantile n. 622678 s. d., avente ad oggetto: "Pesca
del novellame di sarda e di anguilla per il consumo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte