Corte costituzionale

Sentenza n. 473/1988

Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il

10 aprile 1978, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed

iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1978, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministro della

Marina mercantile n. 622678 s.d., avente per oggetto: "Pesca del

novellame di sarda e di anguilla per il consumo";

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 6 aprile 1978, notificato al Presidente

del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 1978, e depositato nella

Cancelleria di questa Corte in data 18 aprile 1978, il Presidente

della Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione, in

relazione alla circolare del Ministro della Marina mercantile n.

622678 s. d., di cui chiede anche l'annullamento.

Sulla premessa che, ai sensi del d.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920,

il potere autorizzatorio in ordine alla pesca del novellame di

anguille, riconosciuto al Ministro della Marina mercantile dall'art.

126 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione

della l. 14 luglio 1965 n. 963), era stato esteso alla pesca del

novellame di sarde (c.d. bianchetto), la circolare appena menzionata

ha autorizzato "in via generale e permanente la pesca professionale,

la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di sarda e

di anguilla per un tempo non superiore a due mesi, compreso nel

periodo dal 1 ° dicembre al 30° aprile", incaricando altresì le

direzioni marittime di far sì che i rispettivi Compartimenti

addivenissero "alla scelta di un periodo di tempo unico per la pesca

in parola nell'acqua di giurisdizione".

Sollevando conflitto in relazione a tale circolare, la Regione

Sicilia ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 lett. l), dello

Statuto di autonomia, la stessa Regione gode, in materia di pesca in

mare aperto, di competenza legislativa esclusiva, alla quale si

raccordano, in forza dell'art. 20 dello Statuto, la relativa

competenza amministrativa e, in forza dell'art. 1 delle norme di

attuazione (d.P.R. 12 novembre 1975 n. 913), il potere di esercitare

le attribuzioni del Ministro della Marina mercantile.

La ricorrente ha anche sottolineato che "di quella competenza

legislativa e amministrativa la regione si è sempre pacificamente

avvalsa", citando, come esempio, la legge regionale approvata in data

19 luglio 1974, in ordine alla quale questa stessa Corte si è

pronunciata con sentenza n. 47 del 1975.

A giudizio della ricorrente, non vi sarebbe, dunque, alcun dubbio

sull'appartenenza alla Regione siciliana del potere di autorizzare la

pesca del novellame nel suo mare territoriale, tanto più che tale

potere è stato esercitato già prima dell'emanazione dell'impugnata

circolare, e precisamente, con un decreto assessoriale del 3 febbraio

1977: con questo decreto si è autorizzata la pesca del novellame di

sarda nelle acque dei compartimenti marittimi della Sicilia per il

periodo 3 febbraio-31 marzo 1977.

2. - La ricorrente ha formulato anche una richiesta di

sospensione, sulla quale questa Corte si è pronunciata in senso

affermativo con ord. n. 83 del 1978. Nella motivazione della

decisione su tale richiesta si è osservato che la circolare

impugnata, "in quanto indirizzata a tutte le direzioni marittime ed a

tutte le capitanerie di porto, è suscettibile di determinare non

soltanto contrasti di valutazioni e di comportamenti fra le

amministrazioni rispettivamente interessate, ma anche concreti

pregiudizi, inerenti ai limiti, ai tempi, alle modalità della pesca

del novellame di sarda e di anguilla nel mare territoriale della

Sicilia".

3. - Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto

1. - Come descritto in narrativa, la Regione Sicilia chiede che le

sia riconosciuta la competenza all'autorizzazione della pesca del

novellame di sarda e di anguilla nel proprio mare territoriale, a

norma degli artt. 14, lett. l), e 20 Statuto Sicilia, e relative

norme di attuazione. Di conseguenza, la stessa ricorrente chiede

anche l'annullamento della Circolare del Ministro della Marina

mercantile n. 622678 s. d., con la quale il predetto Ministro ha

autorizzato in via generale e permanente la pesca dell'anzidetto

novellame.

Il ricorso va accolto.

2. - Nell'attribuire alla regione ricorrente la competenza

legislativa esclusiva in materia di pesca (art. 14, lett. l) e le

relative funzioni amministrative (art. 20), lo Statuto speciale della

Sicilia intende riferirsi, come questa Corte ha affermato in un caso

analogo relativo alla Regione Sardegna (sent. n. 23 del 1957) e come

è pacificamente ammesso, tanto alla pesca nelle acque interne,

quanto alla pesca nella frazione di mare territoriale circostante la

regione.

Questa interpretazione ha un preciso riscontro nel d.P.R. n. 913

del 1975, che, dettando le norme di attuazione dello Statuto

siciliano in materia di pesca, prevede, innanzitutto, che la Regione

"esercita le attribuzioni del Ministero della Marina mercantile in

materia di pesca nel mare territoriale" (art. 1), e, subito dopo, che

"nelle attribuzioni di competenza regionale rientrano la disciplina,

la polizia e ogni altro provvedimento in materia di pesca, nonché la

sovrintendenza sui mercati ittici, sui centri di raccolta e sulle

scuole professionali".

Non si può, pertanto, dubitare che, se pure nei limiti indicati

dall'art. 3 dell'appena citato d.P.R. n. 913 del 1975 - che riserva

allo Stato la cura delle esigenze militari e di pubblica sicurezza,

oltreché i servizi di carattere nazionale - spettino alla Regione

Sicilia il potere di disciplinare legislativamente e

amministrativamente la pesca del c.d. novellame.

Del resto, questa sembra essere anche la più recente convinzione

dello Stato che, negli ultimi provvedimenti ministeriali adottati in

attuazione delle leggi che riconoscono al Ministro della Marina

mercantile il potere di autorizzare la pesca, la detenzione, il

trasporto e il commercio del novellame "di qualunque specie vivente

marina" e, in particolare, di quello "di anguilla (ceca) e di sarda

(bianchetto)", lascia "ferma" la competenza vantata nella stessa

materia dalle regioni a statuto speciale (d.m. 20 dicembre 1985, in

G.U. 8 gennaio 1986, n. 5).

3. - Collocata all'interno del quadro di ripartizione di

competenze ora delineato, la circolare del Ministro della Marina

mercantile n. 622678 s. d., la quale detta una disciplina della pesca

del novellame di sarda e di anguilla da applicarsi nell'ambito

dell'intero mare territoriale nazionale, deve dunque ritenersi

violativa delle competenze attribuite alla Regione Sicilia dagli

artt. 14, lett. l), e 20 dello Statuto di autonomia, nonché dalle

"Norme di attuazione", di cui al d.P.R. n. 913 del 1975. Essa,

pertanto, è conseguentemente annullata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Regione Sicilia il potere di autorizzare

la pesca del novellame di sarda e di anguilla nel proprio mare

territoriale; conseguentemente, annulla la circolare del Ministro

della Marina mercantile n. 622678 s. d., avente ad oggetto: "Pesca

del novellame di sarda e di anguilla per il consumo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte