Corte costituzionale

Sentenza n. 473/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14legge 210/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 12.11.1988 dal Pretore di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Cenni Sergio e l'Ente Ferrovie

dello Stato, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Cenni Sergio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Luciano Ventura per Cenni Sergio e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 3 giugno 1987, Cenni Sergio

conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato, che lo aveva

dichiarato decaduto dalla nomina in prova - conseguente a superamento

di concorso - come operaio qualificato, sulla base di accertamenti

medici compiuti, con esito negativo, dal servizio sanitario dello

stesso Ente.

Il Cenni chiedeva all'adito Pretore di Bologna di dichiarare

costituito il rapporto di lavoro tra il ricorrente medesimo e l'Ente

Ferrovie dello Stato, e di condannare quest'ultimo al risarcimento

dei danni causatigli dalla mancata assunzione.

A sostegno della domanda deduceva, tra l'altro, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sulla

competenza del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato alle

visite preassuntive o, comunque, agli accertamenti medico-legali

riguardanti il personale dello stesso Ente.

Il giudice adito, con ordinanza emessa il 13 novembre 1988 (R.O.

n. 114 del 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 32,

secondo comma, della Costituzione, del citato art. 14 della legge n.

210 del 1985, ove interpretato nel senso che tra le norme

inderogabili del codice civile - cui fa riferimento lo stesso

articolo - che condizionano la persistenza in vigore delle

disposizioni di legge e di regolamento preesistenti in materia di

rapporto di lavoro e di servizi di igiene e sanità nei confronti di

dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, non debba essere compreso

l'art. 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori).

Ad avviso del giudice a quo, ove si accolga la esposta

interpretazione dell'art. 14 della legge n. 210 del 1985, la

questione di legittimità costituzionale assumerebbe rilevanza nel

giudizio in corso, in quanto la deliberazione di dichiarare decaduto

dalla nomina il ricorrente si è basata proprio sugli accertamenti

medico-legali compiuti dal servizio sanitario delle Ferrovie dello

Stato.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata,

nella ordinanza di rimessione si osserva che la norma impugnata

discriminerebbe i dipendenti delle Ferrovie dello Stato rispetto agli

altri dipendenti di imprese private e pubbliche sottoposti al regime

del codice civile e della legge n. 300 del 1970. E tale disparità di

trattamento non potrebbe essere ulteriormente giustificata a seguito

delle innovazioni intervenute con la legge n. 210 del 1985 sul piano

della parificazione, quanto alle essenziali garanzie, dei diritti dei

lavoratori delle Ferrovie dello Stato a quelli degli altri

dipendenti, anche con riferimento al principio del rispetto della

persona umana, di cui all'art. 32, secondo comma, della Costituzione.

2. - Nel giudizio si è costituito Cenni Sergio, chiedendo la

declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata.

3. - Ha, altresì, spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Ha altresì rilevato che la legge n. 210 del 1985, istitutiva

dell'Ente Ferrovie dello Stato, sottrae alla contrattazione

collettiva la materia dell'accertamento e del controllo della

idoneità fisica e psicoattitudinale dei ferrovieri in servizio,

riservandola alla esclusiva sfera regolamentare, e mantenendo in

vita, nelle more della emanazione dei regolamenti, la normativa già

vigente, racchiusa prevalentemente nella legge sullo stato giuridico

del personale delle Ferrovie dello Stato (legge 26 marzo 1958, n.

425), che, all'art. 3, penultimo comma, dispone che, ai fini

dell'assunzione del personale, il possesso dei requisiti fisici è

accertato direttamente dall'Ente a mezzo dei suoi sanitari.

Essendo l'Ente Ferrovie dello Stato persona giuridica di diritto

pubblico con esigenze tecniche ed organizzative del tutto peculiari,

la legge ha inteso prescrivere in tema di reclutamento del personale

- che resta al di fuori della disciplina collettiva - l'adozione di

procedure selettive concorsuali, mentre il richiamo all'art. 5 dello

Statuto dei lavoratori non sembra all'Avvocatura giustificato nella

fattispecie per l'insussistenza di un rapporto di lavoro costituito.

Ha richiamato poi l'art. 6, punto z, della legge n. 883 del 1978,

che ha riservato alla competenza dello Stato le funzioni

amministrative concernenti, tra l'altro, i servizi dell'Azienda

Autonoma delle Ferrovie dello Stato relativi all'accertamento

tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente, nonché

l'art. 24, sesto comma, della legge n. 210 del 1955, il quale ha

disposto che, fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui

quadro troverà adeguata sistemazione il servizio sanitario, già

appartenente all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato,

continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente del

lavoro, conformemente al disposto dell'art. 6 della legge n. 833 del

1978.

Ha rilevato, poi, la non configurabilità di una disparità di

trattamento in presenza di situazioni giuridiche soggettive diverse e

l'insussistenza di un contrasto con l'art. 32 della Costituzione

essendo il rispetto della persona umana garantito di più dagli

accertamenti dei servizi aziendali ferroviari, unici competenti nella

materia, per il particolare rischio connesso all'esercizio

dell'attività ferroviaria.

Nell'imminenza dell'udienza pubblica la parte privata ha

presentato memoria insistendo sulle ragioni di illegittimità

costituzionali già dedotte ed eccependo anche la incostituzionalità

della normativa censurata per contrasto con l'art. 24 della

Costituzione ove sia accertato che il servizio sanitario ferroviario

esercita poteri discrezionali sottratti al sindacato giurisdizionale. Considerato in diritto Il giudice dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14

della legge 17 maggio 1985, n. 210, ove interpretato nel senso che

l'art. 5 della legge n. 300 del 1970 non sia da comprendersi, tra le

norme del codice civile inderogabili, le quali, in materia di lavoro

e di servizi igienici, condizionano la persistenza in vigore, fino

all'emanazione di nuovi regolamenti, delle preesistenti norme

regolamentari e legislative, in quanto risulterebbe violato l'art. 3

della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica

tra lavoratori privati, tra cui si annoverano anche quelli del

settore ferroviario, e l'art. 32 della Costituzione, per la

violazione del principio del rispetto della persona umana.

La questione è inammissibile.

Invero, nella ordinanza di remissione, il giudice a quo dà atto

del contrasto esistente in dottrina ed in giurisprudenza sulla

interpretazione della norma censurata in ordine alla identificazione

delle norme inderogabili del codice civile che, a seguito della

istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato, precludono il

mantenimento in vigore, fino all'emanazione di nuovi regolamenti,

delle norme e dei regolamenti preesistenti che, tra l'altro,

demandano al servizio sanitario ferroviario il controllo sanitario

del personale; subordina l'esistenza della rilevanza della questione

di costituzionalità all'interpretazione che esclude l'art. 5 dello

Statuto dei lavoratori.

Il giudice a quo, quindi, non fa propria nessuna di esse e

prospetta come meramente eventuale quella che, secondo lui, contrasta

con i precetti costituzionali addotti in riferimento. In definitiva,

quindi, demanda alla Corte costituzionale la scelta tra le due

interpretazioni, quella cioè che è per l'inclusione e quella

contraria.

Questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 171 del 1986,

ordinanza n. 63 del 1989) che spetta al giudice a quo lo scioglimento

dei dubbi esegetici sulla norma impugnata e la scelta tra le varie

interpretazioni possibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210

(Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), in riferimento agli

artt. 3 e 32 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte