Sentenza n. 473/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanze
emesse:
1) il 10 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Lecce, sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di
Maglie contro Macculi Pietro ed altra, iscritta al n. 84 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 10 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Lecce sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di
Maglie contro Tondi Daniele ed altra, iscritta al n. 85 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la determinazione
del valore finale del bene ai fini dell'INVIM, la Commissione
tributaria di secondo grado di Lecce, con due ordinanze di identico
contenuto emesse in data 10 giugno 1994, ma pervenute alla Corte
costituzionale il 7 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione proposta
dal solo acquirente dell'immobile ai fini dell'imposta di registro e
la conseguente decisione dell'autorità giudiziaria ad esso
favorevole, possano essere estese alla determinazione del valore
finale del bene ai fini dell'INVIM.
Premette in fatto il giudice a quo che nei casi di specie solo gli
acquirenti, e non anche i venditori di un bene immobile, avevano
impugnato l'avviso di accertamento di valore ai fini dell'imposta di
registro ottenendo dalla Commissione tributaria adita una decisione
che, in accoglimento al ricorso, determinava il valore del bene ai
fini dell'imposta di registro.
Successivamente, a fronte del mancato pagamento dell'INVIM da parte
dei venditori, l'Ufficio del Registro notificava agli acquirenti atto
di pignoramento immobiliare al quale gli interessati si opponevano
eccependo, tra l'altro, che la decisione della Commissione tributaria
dagli stessi adita e a loro favorevole precludeva all'Ufficio di
chiedere il pagamento dell'INVIM rapportata al diverso valore finale
resosi definitivo nei confronti dei venditori per la mancata
impugnazione da parte di questi ultimi.
La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e
avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio assumendo che, non
essendovi nell'INVIM solidarietà tributaria tra acquirente e
venditore, ai fini di tale imposta deve farsi riferimento al valore
finale del bene divenuto definitivo nei confronti dei venditori con
riguardo all'imposta di registro.
La Commissione tributaria di secondo grado, investita dell'appello,
nel dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 6 del
d.P.R. n. 643 del 1972, ha ritenuto che la mancata previsione
legislativa della estensibilità all'INVIM dell'impugnazione proposta
dall'acquirente avverso l'accertamento di valore del bene ai fini
dell'imposta di registro, verrebbe a porsi in contrasto con il
principio di ragionevolezza in quanto all'acquirente viene preclusa
la possibilità di giovarsi della riduzione di valore già ottenuta a
seguito del ricorso da esso proposto; con l'art. 53 della
Costituzione, in quanto imporrebbe agli acquirenti di corrispondere
una somma da essi non dovuta per aver esperito i mezzi posti a tutela
dei loro diritti ottenendo anche risultati favorevoli; ed infine con
l'art. 97 della Costituzione che impone alla pubblica
amministrazione il dovere di imparzialità.
Conclude pertanto il giudice a quo che la norma impugnata determina
la violazione degli invocati parametri costituzionali apparendo
"stridente con il più elementare senso di giustizia che un medesimo
bene, in un medesimo momento e contesto (costituito dall'identico
atto di trasferimento su cui si fondano entrambe le imposte di cui
qui si tratta), possa avere, agli effetti fiscali, due valori diversi
a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dovuta".
2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
inammissibilità ovvero per la non fondatezza della prospettata
questione.
In particolare, la difesa erariale ha osservato che la questione di
diritto tributario sollevata è stata più volte esaminata dalla
Corte di cassazione la quale ha reso pronunce discordanti
sottolineando, da un lato, che in materia di INVIM non sussiste una
vera e propria solidarietà tributaria in quanto l'acquirente
garantisce solo l'adempimento dell'obbligo tributario come accertato
nei confronti del venditore quale unico debitore d'imposta, d'altro
lato, si è ritenuto che "il collegamento oggettivo tra imponibile
per il tributo di registro e il valore finale per l'INVIM
vanificherebbe la decadenza e in genere le preclusioni formatesi nei
riguardi dell'anzidetto obbligato". Conclude pertanto l'Avvocatura
generale che si è in presenza di una questione di mera
interpretazione, stante l'assenza sul punto di un "diritto vivente",
insuscettibile di una prospettazione in termini di legittimità
costituzionale.
3. - In prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura
generale dello Stato ha presentato memoria insistendo per la
infondatezza della questione di legittimità costituzionale
sollevata.
A parere della difesa erariale, insussistente sarebbe la violazione
dell'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta conseguente al
valore legittimamente accertato dall'Amministrazione è
giuridicamente dovuta ancorché superiore a quella che sarebbe
derivata da un minor imponibile.
Né potrebbe invocarsi una lesione del principio di uguaglianza dal
momento che diverse sono le situazioni poste a raffronto, essendo del
tutto differenti i crediti che si vorrebbero comparare, come autonome
appaiono le rispettive controversie di valutazione.
Non pertinente sarebbe, infine, il riferimento all'art. 97 della
Costituzione, in quanto non può parlarsi di "parzialità" della
pubblica amministrazione per il solo fatto che essa ottempera al
giudicato formatosi limitatamente al caso deciso. Considerato in diritto
1. - La questione che la Commissione tributaria di secondo grado di
Lecce sottopone all'esame di questa Corte è se l'art. 6 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui non
prevede, ai fini della determinazione del valore finale del bene con
riguardo all'INVIM, che l'acquirente possa giovarsi degli effetti
favorevoli conseguenti alla impugnazione da esso solo proposta
avverso l'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro,
sia in contrasto:
con l'art. 3 della Costituzione in quanto viene
irragionevolmente precluso all'acquirente di giovarsi della riduzione
di valore del bene già ottenuta ai fini dell'imposta di registro;
con l'art. 53 della Costituzione, imponendosi agli acquirenti di
pagare un'imposta in misura da essi non dovuta in quanto riferentesi
ad un valore finale del bene divenuto definitivo nei confronti dei
venditori per mancata impugnazione da parte di questi ultimi;
con l'art. 97 della Costituzione in quanto appare collidere con
il più elementare senso di giustizia che un medesimo bene possa
avere, agli effetti fiscali, due valori diversi a seconda del
contribuente dal quale è dovuta l'imposta.
2. - Data l'identicità delle questioni sollevate, i giudizi devono
essere riuniti per essere decisi con una sola pronuncia.
3. - Nel suo atto di intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deduce anzitutto l'inammissibilità della questione per
carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla rilevanza,
riservandosi di argomentare in memoria, nella quale osserva che
l'inammissibilità sarebbe ravvisabile sotto due profili: da un lato,
lo stesso giudice a quo riconosce che il dedotto effetto estensivo,
ai sensi dell'art. 1306 del codice civile, della sentenza
pronunziata nei confronti di uno dei condebitori solidali della
imposta di registro non potrebbe realizzarsi nei confronti
dell'acquirente essendo questi estraneo al rapporto obbligatorio
intercorrente tra il Fisco ed il venditore; dall'altro, il remittente
ipotizza una pronuncia additiva, senza soffermarsi sui noti limiti
individuati da questa Corte in ordine ai propri interventi.
Entrambe le deduzioni sono strettamente connesse col merito della
questione di costituzionalità, e quindi occorre passare all'esame
della stessa.
4. - La questione è infondata nei sensi che saranno ora precisati.
Va premesso che questa Corte ha già avuto occasione di
pronunciarsi sul problema, parzialmente attinente a quello in esame,
dell'applicabilità dei principi di cui all'art. 1306 del codice
civile all'obbligazione solidale tributaria, dando ad esso una
soluzione affermativa (ordinanze n. 870 del 1988 e 544 del 1987). Lo
stesso orientamento veniva seguito nel 1991 dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione.
Ma nei citati casi si trattava semplicemente di estendere i
predetti principi civilistici all'obbligazione solidale fra più
debitori della stessa imposta di registro.
5. - Anche riguardo alla diversa ipotesi della estensione degli
effetti di un giudicato formatosi nei confronti del debitore
dell'imposta di registro all'acquirente dell'immobile su cui grava -
a garanzia del pagamento dell'INVIM - il privilegio previsto
dall'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, la Corte di cassazione si
è pronunciata più volte, ma con soluzioni contrastanti.
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, pur
riconoscendosi che in detta seconda ipotesi non si tratta di più
debitori della stessa imposta - in quanto l'acquirente dell'immobile
su cui grava il privilegio per l'INVIM non è debitore di questa
imposta - nella regola prevista dall'art. 1306 si ravvisa un
principio di più ampia portata, applicabile alla presente
fattispecie, sia per realizzare il meccanismo contemplato dall'art.
6 della legge sull'INVIM (circa l'identità di valori dell'immobile
sia ai fini del registro che dell'INVIM), sia per il rispetto dei
principi costituzionali contenuti negli artt. 3, 53 e 97 della
Costituzione.
6. - Ed invero, essendo indubbio che il legislatore ha voluto che
l'accertamento del valore del bene trasferito sia lo stesso per
entrambe le imposte, nel caso in cui si verifichi il conflitto fra
due titoli definitivi che nello stesso tempo danno al medesimo bene
valori differenti, quello risultante dal giudicato deve prevalere sul
valore maggiore riportato nell'atto amministrativo.
Questa interpretazione risulta conforme ai principi di cui agli
artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
Il principio di uguaglianza impone, infatti, che se il valore dello
stesso immobile viene riconosciuto per ragioni obiettive nei
confronti di un debitore d'imposta, esso non può essere diverso ove
si tratti del contribuente di un'altra imposta connessa e nello
stesso contesto, che pur si riferisce al trasferimento dello stesso
bene.
Il principio della capacità contributiva esige che la medesima
situazione di fatto non può che essere rilevatrice della stessa
capacità contributiva e quindi dell'analogo prelievo fiscale.
Infine, quello della imparzialità della pubblica amministrazione
sancisce il dovere per essa di conformarsi al giudicato che ha
riconosciuto la illegittimità oggettiva del valore dato dall'atto
amministrativo ad un immobile.
7. - Questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 18 del 1995
e 526 del 1990) che l'estensione della norma ad un caso non compreso
nella lettera legislativa risulta giustificata da un giudizio di
meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla ratio legis
indipendentemente dalla identità o dalla somiglianza al caso
previsto. Dal che deriva che la regola contenuta nell'art. 1306 del
codice civile può estendersi ad altri casi, come quello in esame, in
cui sia ravvisabile la stessa ratio.
La Corte ha pure ritenuto costantemente che il giudice rimettente,
nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della
disposizione, deve sempre e costantemente essere guidato
dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali e quindi, ove
un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto
- soprattutto in mancanza di diritto vivente - ad adottare letture
alternative maggiormente aderenti al parametro costituzionale
altrimenti vulnerato (sentenza n. 149 del 1994; ordinanze nn. 226 e
121 del 1994).
I giudici rimettenti avrebbero dovuto, pertanto, seguire quella
interpretazione data dalla citata giurisprudenza della Corte di
cassazione che risulta conforme ai principi costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1995:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte