Corte costituzionale

Ordinanza n. 474/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268, n. 5, del

codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 28

novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Paola nel procedimento penale a carico di Marafioti

Francesco ed altri, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/Prima

serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Paola, dopo aver autorizzato il pubblico ministero a

differire il deposito delle intercettazioni telefoniche disposte nel

corso delle indagini preliminari sino al termine delle stesse e dopo

aver disposto, su richiesta del pubblico ministero, la custodia

cautelare degli imputati - misura successivamente annullata in sede

di riesame -, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, avverso l'art. 268, n.

5, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, allorquando sia stato

autorizzato il differimento del deposito delle intercettazioni

telefoniche ed il pubblico ministero utilizzi, anche a supporto di

richieste al giudice per le indagini preliminari, le intercettazioni

stesse, queste ultime vengano depositate e così messe a conoscenza

della difesa;

che, a giudizio dell'autorità rimettente, la disposizione

impugnata comprometterebbe, a beneficio della segretezza delle

indagini, l'esercizio del diritto di difesa, la cui tutela

richiederebbe, invece, che le intercettazioni telefoniche siano messe

a disposizione degli imputati mediante il deposito nel momento in cui

il pubblico ministero le utilizza;

che, del resto, nel progetto preliminare del nuovo codice di

procedura penale era espressamente previsto, al fine di evitare un

eccessivo sacrificio del diritto di difesa, il deposito delle

intercettazioni, entro cinque giorni dal compimento dell'atto, in

caso di utilizzazione delle stesse nel corso delle indagini;

che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 12 giugno 1991, prima

Serie Speciale;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata;

che, secondo l'Avvocatura dello Stato, pur prescindendo dal

rilievo che la rilevanza della questione sarebbe solo apoditticamente

affermata ma non motivata, una ulteriore e più decisiva causa di

inammissibilità andrebbe ravvisata nella omessa indicazione, da

parte del giudice a quo, di "quali potrebbero essere le conseguenze

processuali di una ipotetica declaratoria di incostituzionalità nel

senso richiesto", non risultando contestata nel giudizio a quo la

regolarità formale delle operazioni di intercettazione ed essendo

venuta meno la misura cautelare in riferimento alla quale sarebbe

avvenuta la utilizzazione delle intercettazioni telefoniche;

che, in ogni caso, dal momento che il provvedimento, con il

quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Paola ha disposto la custodia cautelare degli imputati, è stato

impugnato e le disposizioni circa il procedimento per il riesame

delle misure cautelari prevedono che vengano depositati gli atti sui

quali si fonda la richiesta del pubblico ministero concernente

l'applicazione della misura coercitiva, e dal momento che, quindi, in

quella sede la difesa degli imputati ben poteva prendere visione

delle intercettazioni telefoniche, la questione sarebbe infondata,

rimanendo sul piano del fatto, ininfluente in sede di giudizio di

legittimità costituzionale, l'eventuale violazione o erronea

applicazione di quelle disposizioni.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Paola ha ad oggetto l'art. 268, n. 5, c.p.p., nella parte in cui

non prevede che, allorquando sia stato autorizzato il differimento

del deposito delle intercettazioni telefoniche ed il pubblico

ministero utilizzi, anche a supporto di richieste al giudice per le

indagini preliminari, le intercettazioni stesse, queste ultime

vengano depositate e così messe a conoscenza della difesa;

che la disposizione impugnata è stata già applicata dal

giudice a quo nel momento in cui ha accolto la richiesta del pubblico

ministero di emissione di una misura coercitiva basata sulle

intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini

preliminari;

che, pertanto, la questione risulta manifestamente

inammissibile, non essendo consentito al giudice sollevare questione

di legittimità costituzionale di una disposizione di legge della

quale lo stesso giudice abbia già fatto applicazione (v., da ultimo,

sent. n. 242 del 1990 nonché ord. n. 243 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 268, n. 5, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Paola con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte