Corte costituzionale

Ordinanza n. 475/1992

Altra decisione · depositata il 24/11/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1992,

dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Zanghi

Giuseppe ed altro, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Torino espone di essere stato chiamato a decidere se potesse essere

inserito nel fascicolo del dibattimento l'atto dell'audizione della

persona offesa del contestato delitto di atti di libidine violenti,

atto che il giudice per le indagini preliminari aveva disposto

avvenisse in forma di incidente probatorio e che - trattandosi di

cittadina scozzese residente ad Edimburgo - era stato eseguito

mediante rogatoria all'estero senza che il difensore dell'imputato,

pur regolarmente avvisato, vi partecipasse;

che su tale premessa il Tribunale dubita - limitatamente al

"caso in cui dovendosi assumere la prova all'estero, la procedura

colà vigente non preveda la partecipazione del difensore

dell'accusato (o, comunque, non contempli meccanismi tali da poter

attivare prontamente la partecipazione di difensore d'ufficio)" -

della legittimità costituzionale dell'art. 403 cod. proc. pen. ,

"nella parte in cui subordina l'utilizzabilità della prova assunta

nell'incidente probatorio alla presenza effettiva del difensore

dell'imputato, anziché limitarsi a disporre che lo stesso debba

essere posto in condizione di presenziare attraverso i dovuti

avvisi";

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione, per questa

parte, si pone in contrasto:

con l'art. 112 della Costituzione, che, interpretato in

collegamento con l'art. 24, impone che la parte pubblica sia posta in

condizioni di accedere effettivamente e senza ostacoli insormontabili

alla giurisdizione penale, mentre per effetto della norma impugnata

essa si troverebbe nella sostanziale impossibilità di fornire

dimostrazione del proprio assunto;

con l'art. 3 della Costituzione, dato che, a seconda che l'atto

probatorio debba essere assunto in Italia o all'estero, la parte

pubblica può trovarsi nella condizione di poter raccogliere o meno

la prova valida dibattimentalmente, dato che solo nel primo caso può

avvalersi del congegno normativo (art. 97, quarto comma) di

sostituzione immediata del difensore non comparso (in ipotesi, per

scelta);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata, sostenendo, tra l'altro, che

l'inconveniente lamentato dal giudice a quo non discende

dall'applicazione dell'art. 403, ma dalla circostanza che, anche ove

esistano convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, l'atto

probatorio assunto per rogatoria all'estero va espletato nelle forme

proprie dello Stato richiesto e che sono quindi ad esso inapplicabili

le regole processuali proprie dello Stato richiedente;

Considerato - a prescindere dall'esame di tale eccezione - che,

successivamente all'ordinanza di rimessione, con il decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1992, n. 356 - recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di

procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità

mafiosa" - è stata modificata la lettera d) del primo comma

dell'art. 431 di detto codice, disponendosi che nel fascicolo per il

dibattimento vadano inseriti, i verbali, oltre che degli atti assunti

nell'incidente probatorio, anche "di quelli assunti all'estero a

seguito di rogatoria" (art. 6, quarto comma);

che inoltre - e soprattutto - con l'art. 8, comma 2- bis, del

medesimo decreto-legge, come sopra convertito, è stato inserito nel

codice di procedura penale l'art. 512- bis, concernente la "lettura

di dichiarazioni rese dal cittadino straniero", a termini del quale

"Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli

altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali

di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se

la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è

comparsa" (evenienza, quest'ultima, che si è concretamente

verificata nel giudizio principale); che di conseguenza, poiché

spetta al Tribunale rimettente valutare se di tali nuove disposizioni

possa farsi applicazione in tale giudizio, occorre che gli atti gli

siano restituiti affinché possa riesaminare, alla stregua di esse,

la rilevanza della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte