Corte costituzionale

Ordinanza n. 475/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1995

dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Seru'

Salvatore e Pietroluongo Anna, iscritta al n. 340 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

declaratoria dell'inefficacia del sequestro giudiziario per tardiva

esecuzione del sequestro stesso, il Tribunale di Napoli, con

ordinanza emessa il 3 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, nella

parte in cui prevede che il termine di esecuzione del sequestro inizi

a decorrere dal deposito del provvedimento anziché da quello della

sua comunicazione;

che, a parere del giudice a quo, l'intervenuta introduzione, ad

opera del legislatore del 1990, dell'articolo 669-octies del codice

di procedura civile, ai sensi del quale il termine previsto per

l'avvio del procedimento di merito decorre dalla pronuncia

dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o dalla sua comunicazione alla

parte interessata, nel caso in cui il provvedimento positivo sia

stato reso fuori udienza, rende la disposizione di cui all'impugnato

art. 675 non conforme all'art. 24 della Costituzione in quanto

sarebbe mortificata l'effettività del diritto di difesa, imponendosi

alla parte interessata alla misura un generale onere di diligenza

che, alla luce del mutato contesto normativo, non potrebbe più

essere ritenuto sussistente;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la declaratoria

di inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 237 del 1995 ha

già dichiarato l'infondatezza di questione identica a quella in

esame;

che non risultano addotti nuovi od ulteriori profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1995:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte