Sentenza n. 476/1988
Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge n.
180, approvato il 9 giugno 1977 dall'Assemblea regionale siciliana e
avente per oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore di
lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni
congiunturali", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
la Regione Sicilia, notificato il 17 giugno 1977, depositato in
cancelleria il 24 giugno successivo ed iscritto al n. 14 del registro
ricorsi 1977;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
e l'avv. Luigi Maniscalco Basile per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 17 giugno 1977 il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha impugnato il disegno di legge n.
180, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9
giugno 1977, avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore
di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni
congiunturali" ed ha chiesto alla Corte di dichiararne
l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 17 lett. f)
dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 3 della
Costituzione.
Il ricorrente ricorda che la materia dell'assistenza ai lavoratori
rientra nella competenza legislativa complementare della Sicilia ai
sensi dell'art. 17 lett. f) dello Statuto speciale e che i princìpi
generali che la Regione è tenuta ad osservare nella predetta materia
sono contenuti nella legge 20 maggio 1975 n. 164 (Provvedimenti per
la garanzia del salario). Nel ricorso si rileva altresì che il
legislatore statale, nel congegnare un meccanismo di intervento a
sostegno dei lavoratori rimasti privi di retribuzione, ha individuato
in maniera esplicita le specifiche condizioni oggettive in presenza
delle quali le maestranze possono accedere alle provvidenze della
Cassa integrazioni guadagni.
Il disegno di legge regionale impugnato invece, contiene solo nel
titolo un riferimento ad "eccezionali situazioni congiunturali"
mentre omette di indicare quali siano le cause e gli eventi che,
determinando la contrazione e la sospensione dell'attività
aziendale, giustifichino l'erogazione delle provvidenze previste dal
legislatore regionale.
Secondo il Commissario dello Stato, la mancata precisazione, da
parte del legislatore regionale, delle fattispecie cui si ricollega
l'intervento regionale a favore dei lavoratori sospesi consente che
tale intervento venga posto in essere anche a prescindere da ogni
riferimento alle cause della crisi aziendale ed alle concrete
prospettive di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda stessa;
e ciò in contrasto con i lineamenti essenziali dell'istituto
dell'integrazione salariale nell'ambito della legislazione statale.
Per queste ragioni, a giudizio del Commissario ricorrente, il
disegno di legge regionale delinea un sistema di intervento a
sostegno dei lavoratori sospesi che si pone in contrasto con i
princìpi informatori della legislazione statale in materia di
integrazione salariale ed esorbita dai limiti che la Regione stessa
è tenuta ad osservare nell'esercizio della potestà legislativa ad
essa attribuita dall'art. 17, primo comma, lett. f) dello Statuto
speciale.
Inoltre, la normativa contenuta nella delibera legislativa della
Regione appare al Commissario anche in contrasto con il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto essa dà
vita ad un trattamento differenziato a favore dei lavoratori e degli
imprenditori siciliani che non trova logica giustificazione in
particolari condizioni ambientali e territoriali.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione
siciliana chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione sostiene che, con la legge impugnata, essa ha inteso
adottare misure di sostegno economico a favore dei lavoratori sospesi
a causa del negativo andamento, in Sicilia, della situazione
congiunturale; e questo intervento presenta una innegabile
specificità in considerazione tanto della gravità della situazione
occupazionale in Sicilia quanto della fragilità del settore
industriale della regione sul quale la crisi economica ha
pesantemente inciso.
La normativa impugnata non è perciò - ad avviso della Regione in
contrasto con il principio di eguaglianza: né essa esorbita dai
limiti della potestà legislativa regionale atteso che il disegno di
legge n. 180 contiene, nel titolo, un preciso riferimento ad
"eccezionali situazioni congiunturali" e consente quindi di
identificare con sufficiente precisione le fattispecie nelle quali si
attua l'intervento regionale.
Infine la Regione evidenzia che se la legge n. 164 del 1975 avesse
- come sostenuto nel suo ricorso dal Commissario - la sola finalità
di agevolare la ripresa delle aziende industriali in crisi se ne
dovrebbe dedurre che il legislatore statale ha provveduto nella
materia dell'industria e del commercio nella quale la Regione ha
competenza esclusiva.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Regione siciliana ha
depositato memoria nella quale ribadisce le argomentazioni svolte
nell'atto di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso di cui è causa il Commissario dello Stato per
la Regione siciliana impugna il disegno di legge n.180, approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 giugno 1977,
avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori
sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali" e
chiede alla Corte di dichiararne l'illegittimità costituzionale per
violazione degli artt. 17 lett. f) dello Statuto della Regione
siciliana e dell'art. 3 della Costituzione.
2. - Va osservato che l'operatività del disegno di legge
impugnato è testualmente delimitata al biennio 1977-1978 dall'art.1
dello stesso disegno, dove si stabilisce che l'assessore regionale
per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad assegnare, per gli
anni 1977 e 1978, al Fondo siciliano per l'assistenza ed il
collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto
legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951 n. 25, la
somma di 2.000 milioni per ciascun anno, da destinare alle finalità
straordinarie previste dalla stessa legge.
Da un esame complessivo del disegno di legge n.180 si evince
dunque che le disposizioni ivi previste non possono più trovare
alcuna applicazione giacché, mentre da un lato è decorso il termine
di efficacia della legge, dall'altro si è anche esaurita la
"eccezionale" congiuntura socio-economica sulla quale il legislatore
regionale intendeva allora intervenire. Per effetto di tali
modificazioni è divenuto pertanto oggettivamente impossibile attuare
l'erogazione delle provvidenze a favore dei lavoratori sospesi
secondo i criteri originariamente previsti; né sono ipotizzabili
forme di utilizzazione attuale dei fondi a suo tempo stanziati dalla
Regione da porre in essere nell'osservanza delle procedure del
disegno di legge n.180.
3. - Poiché la legge impugnata è una legge a termine che non ha
potuto e non può trovare applicazione va dichiarata cessata la
materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale promossa dal Commissario del Governo
per la Regione siciliana - in riferimento agli artt. 17 lett. f)
dello Statuto della Regione siciliana e 3 della Costituzione - con
ricorso in data 17 giugno 1977 avverso il disegno di legge della
Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del
9 giugno 1977 avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore
di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni
congiunturali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte