Sentenza n. 476/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5d.l. 6/1991
applicata al caso
- art. 2legge 6/1991
- art. 2d.l. 6/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo
comma, e 5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6
(Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80,
promosso con ricorso della regione Lombardia notificato il 13 aprile
1991, depositato in cancelleria il 15 aprile successivo ed iscritto
al n. 16 del registro ricorsi 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la regione Lombardia
e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del
consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La regione Lombardia ha impugnato gli artt. 2, terzo comma, e
5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991 n. 6 (Disposizioni
urgenti in favore degli enti locali per il 1991) convertito, con
modificazioni, nella legge 15 marzo 1991 n. 80, che, disponendo la
diretta erogazione di finanziamenti statali alle comunità montane,
senza prevedere alcun intervento da parte della regione sia quale
assegnataria dei finanziamenti sia quale titolare del successivo
riparto dei fondi agli enti destinatari, pregiudicherebbero il ruolo
programmatorio della regione stessa, con conseguente lesione delle
funzioni ad essa garantite dagli artt. 117, 118, e 119, terzo comma,
della Costituzione.
Sostiene la ricorrente che il criterio della diretta erogazione
dei finanziamenti, adottato dalle norme impugnate, configurerebbe un
totale ribaltamento di quello in precedenza utilizzato dal
legislatore nazionale e tradotto sia nell'art. 5 della legge 3
dicembre 1971 n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna),
che stabiliva l'assegnazione alle regioni dei fondi destinati alle
comunità montane, sia nell'art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 93,
(Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971 n. 1102), con
il quale, essendosi previsto che i fondi stanziati per il
perseguimento delle finalità proprie delle comunità montane
"costituiscono ... contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo
comma, della Costituzione e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970
n. 281", veniva formalmente sancito il principio della assegnazione
di detti fondi alle regioni e del successivo loro riparto fra le
comunità montane da parte delle regioni.
Un siffatto sistema, ad avviso della ricorrente, è stato poi
ribadito nella recente legge 8 giugno 1990 n.142 (Ordinamento delle
autonomie locali), che all'art. 29, sesto comma, ha stabilito che le
regioni provvedono a finanziare, con gli stanziamenti statali, i
programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del
riparto operato ai sensi delle leggi di settore richiamate (art. 4,
n. 3 della legge 1102 del 1971, e art. 2 della legge 93 del 1981).
Il criterio così fissato, secondo il quale al finanziamento delle
comunità montane si provvede per il tramite delle regioni, è
certamente più idoneo ad assicurare il rispetto del ruolo
programmatorio regionale, implicitamente riconosciuto dalla
complessiva disciplina configurata dagli artt. 117 e 119 della
Costituzione, dal momento che le comunità montane sono chiamate a
svolgere attribuzioni riconducibili all'ambito delle competenze legislative regionali.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del consiglio dei
ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
opponendosi al ricorso e precisando che nessuna lesione
dell'autonomia regionale può derivare dalla circostanza che lo Stato
assegni direttamente alle singole comunità montane gli importi
occorrenti per il loro funzionamento, tenuto conto della natura di
enti locali autonomi a fini generali ad esse pacificamente
riconosciuta. Considerato in diritto
1. - Gli artt. 2, terzo comma, e 5, quinto comma, del decreto
legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito in legge 15 marzo 1991, n.
80, sono stati impugnati dalla regione Lombardia per violazione degli
artt. 117, 118 e 119, terzo comma, della Costituzione. Si assume
dalla ricorrente che tali norme, disponendo l'erogazione diretta di
fondi statali alle comunità montane anziché a queste per il tramite
delle regioni, così modificando il sistema precedente,
sottrarrebbero la spesa a qualunque criterio di programmazione
regionale, pregiudicando il ruolo della regione e l'esercizio delle
sue competenze costituzionalmente garantite.
2. - La questione di legittimità costituzionale, che investe
l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 6 del 1991, non è
fondata.
Tale disposizione prevede che, a valere sul fondo ordinario di cui
all'art. 1, primo comma, il Ministro dell'interno è autorizzato a
corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1991, un
contributo distinto in quote, delle quali una (lett. a) di lire 60
milioni, di cui la legge precisa esplicitamente la destinazione al
"finanziamento dei servizi essenziali", da erogarsi entro il primo
mese dell'anno, ed una (lett. b) "ad esaurimento del fondo",
ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione
residente.
Anche se nella lett. b) cit. non è indicata in modo esplicito,
come nella lett. a), la destinazione delle somme, deve ritenersi che
si tratti ugualmente di somme destinate ai servizi essenziali delle
comunità, poiché la quota di cui alla lett. b) del terzo comma
dell'art. 2 è sempre tratta "ad esaurimento del fondo" ordinario di
cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 1, incrementato dal
fondo perequativo del medesimo art. 1, primo comma, lett. b), del
decreto-legge n. 6 del 1991.
Le norme, così interpretate, disponendo un contributo diretto
dello Stato per "il finanziamento dei servizi essenziali", il che
equivale a dire per la gestione delle comunità montane, non possono
ritenersi invasive delle competenze regionali garantite dai parametri
costituzionali invocati.
Difatti la Corte (sent. n. 307 del 1983) ha precisato che "altro,
in realtà, è lo sviluppo della montagna, cui si riferisce l'art. 1,
comma 1, legge n. 93 .. ed altro sono le spese di gestione delle
comunità montane, che evidentemente non concernono l'attuazione dei
piani di sviluppo economico locale approntati da ciascuna comunità
ed approvati dalle competenti amministrazioni regionali e
provinciali, ma si risolvono in una serie di spese correnti,
puramente strumentali rispetto al momento della programmazione".
Di tale precedente sembra farsi carico la stessa ricorrente che
però non ne trae le necessarie conseguenze, nei sensi anzidetti, sul
piano della legittimità costituzionale.
3. - È invece fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, quinto comma, del decreto-legge n. 6 del 1991,
convertito nella legge n. 80 del 1991, il quale dispone l'iscrizione
dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, nello stato di
previsione del ministero dell'interno, che deve ripartire le somme
così iscritte in bilancio secondo le modalità indicate nell'art. 2,
terzo comma, lettera b), dello stesso decreto-legge n. 6 del 1991.
Devesi in proposito condividere, con opportune precisazioni,
l'assunto della regione ricorrente la quale osserva che, introducendo
"in un sistema di finanziamento delle autonomie locali"
l'assegnazione diretta alle comunità montane di contributi da parte
dello Stato, in base a criteri posti esclusivamente da una sua legge
- la quale li prevede per l'assolvimento dei compiti istituzionali e
principali delle comunità stesse, cioè di compiti che, come in
particolare quelli in materia di agricoltura e foreste, sono
riconducibili all'ambito delle attribuzioni regionali - equivale a
sottrarli dal circuito della programmazione regionale. Ciò premesso
va precisato che è pacifico che le somme in questione sono destinate
al finanziamento dei piani di sviluppo delle comunità montane e
quindi rientrano nelle materie di competenza regionale. Di
conseguenza sono le regioni che devono ricevere i finanziamenti e
ripartirli alle comunità montane con l'osservanza di quanto
precisato nell'art. 29, sesto comma, della legge 8 giugno 1990, n.
142, che rinvia ai criteri di riparto previsti dalle leggi ivi
richiamate.
Il principio, secondo cui i flussi finanziari destinati ai compiti
istituzionali degli enti locali inerenti a materie regionali debbono
essere erogati per il tramite delle regioni, è implicito, nella
recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 180 e 116 del
1991, 345 del 1990, 459 del 1989, 217 del 1988 e 517 del 1987), che
ha giustificato la possibilità di erogazioni dirette di contributi
dallo Stato agli enti locali solo se di carattere aggiuntivo rispetto
ai flussi ordinari, in quanto legati a situazioni di emergenza di
carattere eccezionale e temporaneo. Ma, al di fuori di tali
straordinarie evenienze, rimane fermo il suddetto principio che,
nella specie, è stato violato. Ciò tanto più che, come già
rilevato da questa Corte (sent. n. 343 del 1991), l'art. 3 della
legge n. 142 del 1990 cit. riconosce alle regioni, relativamente alle
materie loro attribuite, una posizione di centralità nell'intero
sistema delle autonomie locali, posizione che si manifesta
essenzialmente, in ordine a tali materie, proprio attraverso
l'esercizio di funzioni programmatorie e di coordinamento, di cui le
norme impugnate mostrano di non tener conto, escludendo le regioni
dal circuito di finanziamento delle comunità montane per
l'assolvimento dei compiti istituzionali di queste.
La norma impugnata è, perciò, costituzionalmente illegittima
perché prevede l'erogazione diretta, da parte dello Stato alle
comunità montane dei contributi ivi previsti, anziché per il
tramite delle regioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quinto
comma, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti
in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con
modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui
prevede l'iscrizione nello stato di previsione del ministero
dell'interno dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni e ne fissa
le modalità di ripartizione, anziché l'iscrizione
dell'autorizzazione nei capitoli dello stato di previsione della
spesa per i finanziamenti alle regioni destinati alle finalità
predette;
2) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 12 gennaio
1991, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, terzo
comma, della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte