Sentenza n. 476/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 30d.lgs. 29/1993
- art. 31d.lgs. 29/1993
- art. 32d.lgs. 29/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 dal Consiglio regionale (Norme
in materia di riorganizzazione regionale), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 marzo 1995,
depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 13 del
registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Udito l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 21 marzo 1995, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia recante
"Norme in materia di riorganizzazione regionale". Il Consiglio
regionale, nella seduta del 21 febbraio 1995, nel riapprovare, a
seguito di rinvio governativo, il testo legislativo, vi aveva
apportato numerose modifiche, non tutte idonee, ad avviso del
ricorrente, a superare le censure già formulate in sede di rinvio.
In particolare, il combinato disposto degli articoli 28, comma 3,
lettera d), 29, comma 6, e 32, della legge impugnata, nel testo
risultante dalle modificazioni apportate, disciplinando concorsi
speciali per il reinquadramento del personale regionale, senza che vi
sia rideterminazione di uffici e piante organiche, violerebbe i
principi generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, e
quelli di cui agli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato,
quest'ultimo, dall'art. 8 del d.P.R. 23 febbraio 1995, n. 41
(recte: decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo, peraltro,
soppresso, in sede di conversione, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85), al pari del testo originario di cui all'art. 31.
Inoltre, il combinato disposto degli artt. 29, commi 1, 2 e 3, e
28, comma 3, lettera b), violerebbe il principio di buona
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché i
principi generali in materia di accesso agli impieghi presso le
pubbliche amministrazioni e quelli di cui agli artt. 30, 31 e 32 del
citato d.lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 22 della legge n. 724 del
1994, prevedendo, come già l'art. 32, commi 1 e 2, del testo
rinviato, l'immissione ope legis nei ruoli organici regionali di
personale a tempo indeterminato, personale destinatario di
provvedimenti giurisdizionali non meglio specificati e anche inidonei
a costituire giudicato, di personale in servizio presso enti locali
ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per
l'occupazione giovanile).
Infine, l'art. 34, comma 1, della legge impugnata, come già
l'art. 35, comma 1, del testo originario, interpretando in senso
ordinatorio il termine per la presentazione dell'istanza di
inquadramento nella fascia funzionale superiore, renderebbe
ultrattiva una norma transitoria che dovrebbe già avere esaurito i
suoi effetti, in contrasto con il principio di buona amministrazione
di cui all'art. 97 della Costituzione.
2. - La Regione Puglia si è costituita nel giudizio fuori termine. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Puglia recante "Norme in
materia di riorganizzazione regionale", riapprovata, a seguito di
rinvio governativo, a maggioranza assoluta nella seduta del 21
febbraio 1995.
A giudizio del ricorrente, le modifiche apportate al testo
originario della delibera impugnata avrebbero recepito solo
parzialmente i rilievi governativi. In particolare, con riferimento a
tre specifici motivi di rinvio, la diversa formulazione delle norme,
adottata in sede di riapprovazione, non sarebbe valsa a superare le
censure.
Ed infatti, l'asserita illegittimità della disposizione di cui
all'art. 31 del testo originario - che consentiva, in sede di prima
applicazione e per posti che si rendessero disponibili nell'arco del
triennio, il reinquadramento del personale regionale nella qualifica
superiore mediante selezioni riservate ed anche in mancanza dei
prescritti requisiti giuridici - si incentrava sulla inammissibilità
di concorsi speciali riservati per contrasto con i principi generali
in materia di accesso ai pubblici impieghi e con quelli di cui agli
artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevedono l'obbligo, per le
pubbliche amministrazioni, di procedere alla individuazione dei
propri uffici e delle piante organiche ed alla ricognizione delle
vacanze di organico. Peraltro, il combinato disposto degli artt. 28,
comma 3, lettera d), 29, comma 6, e 32 del testo riapprovato,
disciplinando concorsi speciali per il reinquadramento del personale
regionale senza che vi sia rideterminazione di uffici e piante
organiche, continuerebbe a configurare aperta, anche se "mascherata",
violazione dei principi sopra richiamati e, pertanto, del parametro
dell'art. 117 della Costituzione, che fa riferimento ai principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella materia quale
limite alla potestà legislativa regionale.
Inoltre, l'art. 32, commi 1 e 2, del testo originario, prevedendo
l'immissione in ruolo di personale assunto a tempo indeterminato e
destinatario di sentenze o provvedimenti cautelari, avrebbe
determinato, secondo i rilievi governativi, incertezze di diritto,
oltre a porsi in contrasto con i principi di buona amministrazione di
cui all'art. 97 della Costituzione. Parimenti, la previsione,
contenuta nel combinat o disposto degli artt. 29, commi 1, 2 e 3, e
28, comma 3, lettera b) , del testo riapprovato, di immissione ope
legis nei ruoli organici di personale a tempo indeterminato, di
personale destinatario di provvedimenti giurisdizionali non meglio
specificati e, perciò, anche inidonei a costituire giudicato, di
personale in servizio presso enti locali ai sensi della legge 1
giugno 1977, n. 285, determinerebbe la violazione dei principi di
buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e di
quelli in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche
amministrazioni, nonché i principi specifici di cui agli artt. 30,
31 e 32 del d.lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 22 della legge n. 724
del 1994.
Infine, l'originario art. 35, comma 1, interpretando in senso
ordinatorio il termine per la presentazione dell'istanza di
inquadramento nella fascia funzionale superiore, avrebbe reso
ultrattiva una norma transitoria, in contrasto, ancora una volta, con
l'art. 97 della Costituzione. Ma l'art. 34, comma 1, del testo
riapprovato, riconfermando, pur a seguito di rinvio, tale
disposizione, persevererebbe nella violazione del richiamato
principio costituzionale.
2.- La questione va dichiarata inammissibile.
A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha
costantemente affermato (v., da ultimo, sentenze n. 357 e n. 260 del
1995; n. 384 e n. 359 del 1994) che, ai fini dell'art. 127 della
Costituzione, una legge regionale rinviata va considerata come "non
nuova" in tutte le ipotesi in cui, in sede di riesame, sia stata
riapprovata senza alcuna modificazione, ovvero abbia subito
modificazioni che si siano limitate ad incidere sulle disposizioni
oggetto del rinvio, o comunque, prive di valore prescrittivo.
Nell'ipotesi inversa, in cui il legislatore regionale, in sede di
riesame, abbia apportato modifiche che comportino mutamenti del
significato normativo, ed inerenti (anche) a disposizioni non
interessate, né direttamente né indirettamente, dalle osservazioni
formulate dal Governo in sede di rinvio, la legge riapprovata ha
carattere di "novità".
Sulla base degli indicati criteri, la legge oggetto del ricorso in
esame deve essere considerata come "nuova": essa, infatti, non si
limita alla riformulazione delle norme oggetto del rinvio e a
"diversa sistemazione della materia disciplinata", secondo
l'espressione contenuta nel ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri che, peraltro, ha anche reiterato (tale circostanza,
tuttavia, è stata sottaciuta nel corso del presente giudizio) il
rinvio della legge per un nuovo esame (come risulta dalla pendenza di
ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Puglia
avverso l'atto di rinvio: R. Confl. n. 13 del 1995), rivelando, in
tal modo, quanto meno perplessità circa il carattere di "novità"
della legge impugnata. Le modifiche apportate in sede di riesame
incidono anche su disposizioni totalmente estranee alle osservazioni
governative, e, quindi, non interessate dal rinvio, come dimostra
l'esame comparativo del testo originario e di quello attuale. È
sufficiente, in proposito, osservare che in quest'ultimo sono
aggiunte nuove disposizioni quali quelle di cui all'art. 30,
contenente la disciplina del personale dell'Ente regionale per lo
sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), che non figuravano nel testo
originario. Altre, per converso, risultano soppresse (v. i commi 5 e
6 dell'art. 37, concernenti il trattamento economico attribuito al
personale che chiede di essere collocato a riposo; o il comma 4
dell'art. 27 sul trattamento di missione del personale in servizio
presso i gruppi consiliari; o le norme sull'Avvocatura regionale di
cui all'art. 33). Il nuovo testo, inoltre, all'art. 12, estende gli
ambiti di operatività delle attività regionali alla "protezione
civile" e alla "tutela e sviluppo del patrimonio forestale", non
comprese nel testo originario. Quanto all'approvazione degli atti di
organizzazione, con i quali si sostituisce il precedente assetto
organizzativo, l'art. 14 del nuovo testo la attribuisce alla
competenza della Giunta, previa acquisizione del parere favorevole
della Commissione consiliare competente, che si assume come
favorevole trascorsi trenta giorni dalla ricezione delle proposte
predisposte dai dirigenti coordinatori di Area, mentre, a norma del
vecchio testo dell'art. 14, la relativa competenza era posta
direttamente in capo al Consiglio regionale. Sempre in materia di
competenze della Giunta, ad essa l'art. 16 demanda la istituzione,
su proposta dell'assessore competente, di settori, uffici e servizi,
mentre il vecchio testo prevedeva la competenza del Consiglio, su
proposta della Giunta per i settori, uffici e servizi di questa, e su
proposta dell'ufficio di presidenza del Consiglio stesso per quelli
facenti capo ad esso. Ed ancora, all'art. 19 del nuovo testo,
scompare, quanto agli incarichi dirigenziali, il limite numerico di
duecentoventi, di cui al precedente testo, sostituito da quello
"corrispondente alle strutture di massima fissate negli atti di
organizzazione". Il comma 1 dell'art. 28 prevede, poi, che la
dotazione organica del ruolo unico regionale sia definita con legge,
anziché con regolamento, come stabilito dal testo originario, e il
comma 2 dello stesso art. 28 dispone la scadenza biennale, anziché
quella triennale di cui al vecchio testo, per la periodica
ridefinizione della pianta organica.
L'art. 38 fissa l'indennità di funzione per i dirigenti in fase
di prima applicazione della legge e sino alla data di sottoscrizione
del contratto nazionale, mentre il corrispondente art. 41 del
vecchio testo la determinava sino alla data di entrata in vigore
della legge regionale di recepimento "del prossimo contratto
collettivo per l'area dirigenziale".
Infine, tra le disposizioni abrogate dalla legge in esame, l'art.
41 colloca la legge regionale n. 16 del 31 dicembre 1991
(Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37.
Elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo dei
dirigenti della Regione Puglia), che non figurava tra quelle abrogate
dal corrispondente art. 45 del testo originario.
L'anzidetta serie di elementi "nuovi", introdotti in sede di
riapprovazione della legge, comporta la "novità" della legge stessa,
non essendo possibile operare una scissione o differenziazione del
controllo delle singole norme (a seconda del contenuto
sostanzialmente immutato o delle parti nuove) della legge regionale,
necessariamente unitaria quanto al regime del controllo stesso.
In definitiva, la Regione, quando introduce, in sede di
riapprovazione in conseguenza del rinvio di una legge, elementi
aventi carattere di novità, si assoggetta a una possibilità di
esercizio, da parte dello Stato, di una nuova procedura ai sensi
dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, nel caso di specie
questa Corte non poteva essere adita ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione, non versandosi nella fase conclusiva dell'iter di
formazione dell'atto normativo. Il Governo, prima di promuovere la
questione di legittimità costituzionale, doveva, ravvisandone i
motivi - come in realtà è avvenuto, secondo quanto risulta
dall'anzidetto conflitto sollevato dalla Regione Puglia - dar corso
al rinvio della legge al Consiglio regionale affinché quest'ultimo,
a norma dello stesso art. 127 della Costituzione, fosse posto nella
condizione di procedere al suo riesame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995
(Norme in materia di riorganizzazione regionale), sollevata, con il
ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei
ministri in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, in
relazione, quest'ultimo, agli artt. 30, 31 e 32 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1995:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte