Sentenza n. 477/1988
Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
approvata il 21 luglio 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, avente
ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 luglio
1976, n. 34, concernente 'Misura delle indennità spettanti ai
componenti il Comitato per la programmazione di cui alla legge
regionale 1° agosto 1975, n. 33'", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 novembre
1977, depositato in cancelleria il 29 novembre successivo ed iscritto
al n. 35 del registro ricorsi 1977;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 22 novembre 1977 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale nei confronti della legge approvata dalla Regione
Sardegna il 21 luglio 1977, e riapprovata il 26 ottobre 1977, recante
"Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 luglio 1976 n. 34 concernente
'Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la
programmazione di cui alla l.r. 10 agosto 1975 n. 33'".
Sostiene il ricorrente che l'elevamento - previsto dall'art.1
della legge impugnata - da 35 mila a 50 mila lire della medaglia di
presenza spettante ai componenti il Comitato per la programmazione
per ogni giornata di seduta viola i principi di imparzialità e di
buon andamento della Amministrazione, sia a causa del divario che si
crea rispetto ai compensi stabiliti dalle leggi statali per i
componenti gli organi collegiali operanti nelle amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, sia, per converso, a causa
della sostanziale equiparazione che si determina tra la somma mensile
delle medaglie di presenza (calcolata sulla base di tre sedute
settimanali) e la retribuzione mensile massima spettante ai
dipendenti della Regione.
Le norme impugnate contravverrebbero inoltre all'indirizzo
politico-economico di contenimento della spesa pubblica, violando,
anche sotto questo profilo, l'art. 97 Cost., nonché il limite degli
interessi nazionali posto dall'art. 3 dello Statuto Sardo.
La Regione non si è costituita.
Nelle more del presente giudizio è stata peraltro approvata e
promulgata la legge regionale 7 agosto 1981 n. 27, recante "Ulteriori
modifiche alla l.r. 13 luglio 1976 n. 34. Misura delle indennità
spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla
l.r. 1° agosto 1975 n. 33", con la quale (art.1) ai componenti del
Comitato che non risiedono nel Comune dove esso si riunisce è stata
attribuita una diaria pari a quella spettante, ai sensi dell'art. 1
della legge 26 luglio 1978 n. 417, agli impiegati statali di cui al
punto 2 della Tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973 n. 836,
e (art.2) il numero massimo delle sedute del Comitato è stato
fissato in diciotto per ciascun mese. L'aumento della medaglia di
presenza per i componenti del Comitato è stato invece omesso.
Con nota n. 175 in data 5 gennaio 1982 la Regione, sostenendo di
essersi implicitamente uniformata, con l'approvazione di detta legge,
ai rilievi governativi, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio di
adoperarsi affinché nel giudizio dinanzi a questa Corte sia
dichiarata la cessazione della materia del contendere. In udienza la
difesa dello Stato ha aderito a questa tesi. Considerato in diritto Come riferito in narrativa, la Regione Sardegna, con
l'approvazione della legge 7 agosto 1981 n. 27, si è sostanzialmente
conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte