Sentenza n. 477/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 283/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (Copertura finanziaria dei decreti
del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi
contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché
concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare
escluso dalla contrattazione), promosso con ordinanza emessa il 19
giugno 1992 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana sul ricorso proposto da Amore Armando contro il
Ministero delle finanze, iscritta al n. 241 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana, investita dal ricorso del signor Armando Amore (collocato
a riposo in data 1 aprile 1978 con la qualifica di contabile capo del
Ministero delle finanze) avverso il silenzio-rifiuto opposto
dall'Amministrazione alla revisione del suo trattamento di
quiescenza, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26
del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui
dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico per i
dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1979, e
non anche per quelli posti in quiescenza anteriormente.
Il legislatore - osserva la Corte rimettente - ha certo il potere
di fissare discrezionalmente la misura ed i limiti dei benefici
pensionistici, ma tale potere deve essere esercitato secondo il
canone di ragionevolezza: ora, una volta estesi al personale già
cessato dal servizio il recupero dell'anzianità e i miglioramenti di
stipendio successivi alla nuova disciplina introdotta dalla legge 11
luglio 1980, n. 312, non v'era alcuna ragione per escluderne
soggetti, come il ricorrente, che era stato sì collocato in pensione
in una data anteriore alla decorrenza economica della citata legge n.
312 del 1980 (e cioè il 1 aprile 1979), ma che comunque era stato
inquadrato nelle qualifiche retributivo-funzionali ai sensi dell'art.
160 della citata legge, perché ancora in servizio alla data del 1
giugno 1977, momento da cui decorrevano gli effetti giuridici. Ne
risulterebbe quindi vulnerato il principio di parità di trattamento,
avendo il legislatore disposto diversamente nei confronti di soggetti
con il medesimo status.
Aggiunge il giudice a quo che la stessa Corte costituzionale,
nella sentenza n. 504 del 1988, ha ritenuto irrazionale, all'interno
dell'insieme omogeneo del personale inquadrato ai sensi degli artt.
46 e 160 della legge n. 312 del 1980, la discriminazione operata a
danno dei dipendenti della scuola collocati in quiescenza tra il 1
giugno 1977 e il 1 aprile 1979.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione alla luce della
discrezionalità che, in materia, va riconosciuta al legislatore
ordinario.
Proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, e quindi della
pensione, non implicano che il trattamento di quiescenza debba
coincidere integralmente con la retribuzione goduta all'atto di
cessazione dal servizio o che di questa debba seguire le variazioni
(si richiama la sentenza di questa Corte n. 26 del 1980). Il
legislatore ha peraltro introdotto una normativa avente finalità
perequatrici (leggi 29 aprile 1976, n. 177, 17 aprile 1985, n. 141,
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito in legge 14
novembre 1987, n. 468) che vale per la generalità dei pensionati
statali ed anche per il personale in questione, che non ha mai
assunto veste peculiare.
Non può dunque considerarsi contraria al principio di cui
all'art. 3 della Costituzione la censurata norma di legge che
differenzia la base pensionabile ed il conseguente trattamento
economico in stretta correlazione con la data di cessazione dal
servizio attivo. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui
dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico per i
dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1979 (data
di decorrenza del triennio contrattuale 1979-81), e non anche per
quelli posti in quiescenza anteriormente, considerato che la data di
decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento nelle
qualifiche funzionali ex legge n. 312 del 1980 è il 1 giugno 1977.
2. - La questione è infondata.
Giova ricordare, in via preliminare, come l'art. 46 della legge 11
luglio 1980, n. 312, disciplinando l'inquadramento nelle qualifiche
funzionali del personale in servizio alla data del 1 giugno 1977,
abbia diversificato la decorrenza degli effetti "giuridici" ed
"economici" (per i primi, il 1 giugno 1977; per i secondi, il 1
aprile 1979). L'art. 160 della stessa legge, al secondo comma, detta
una norma ad hoc per il personale cessato dal servizio tra il 1
giugno 1977 e il 1 aprile 1979, disponendo l'inquadramento ai soli
fini del trattamento di quiescenza.
Ora, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 312 del
1980, è intervenuto il citato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, che ha dato copertura
finanziaria ai decreti del Presidente della Repubblica attuativi dei
rinnovi contrattuali per il triennio 1979-1981. Tale decreto-legge,
all'art. 26, che è la norma denunziata dal giudice a quo, prevede
che i nuovi livelli retributivi siano applicati anche al personale
cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale,
che decorre dal 1 gennaio 1979.
Come risulta evidente dalle disposizioni di legge ora menzionate,
non v'è alcuna connessione tra la disciplina transitoria dettata
dalla legge n. 312 del 1980, e il rinnovo contrattuale 1979-1981, di
cui al citato decreto-legge n. 283 del 1981: il giudice rimettente
insiste sulla circostanza che il ricorrente è stato inquadrato nelle
qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 160 della citata legge n.
312 - perché in servizio alla data del 1 giugno 1977 - e che gli
effetti "giuridici" della più volte richiamata legge retroagiscono a
tale data. Il rilievo del giudice a quo non ha tuttavia pregio,
giacché l'efficacia retroattiva discende da una valutazione
discrezionale del legislatore al momento di disciplinare il passaggio
dal vecchio al nuovo assetto del personale civile e militare dello
Stato, per cui non si vede come tale scelta si riverberi sul rinnovo
contrattuale del triennio successivo.
Né vale il richiamo alla sentenza n. 504 del 1988 di questa
Corte. Oggetto di tale sentenza è il riconoscimento di una
anzianità che, in ipotesi, sia maggiore di quella riconosciuta al
momento dell'inquadramento ai sensi della citata legge n. 312 del
1980, sì che ad essere censurata è l'irrazionale discriminazione
determinatasi all'interno di un insieme omogeneo di dipendenti, ai
fini della riliquidazione delle pensioni. Si tratta, quindi, di
problemi di assestamento della riforma operata dalla legge n. 312 del
1980, e non del rapporto tra questa e il rinnovo contrattuale (che
nel caso in esame riguarda, come si è detto, il triennio 1979-1981,
successivo alla data di collocamento a riposo del dipendente).
3. - Così chiarita la questione, essa si risolve in una più
generale denunzia di inadeguatezza del trattamento pensionistico a
causa della mancata applicazione di successivi benefici derivanti dal
rinnovo contrattuale, ed è appena il caso di osservare che sul
raccordo fra pensioni e retribuzioni il legislatore è già
intervenuto in via generale, e a fini perequativi, nell'esercizio
della sua discrezionalità e secondo meccanismi che legittimamente
tengono conto delle esigenze fondamentali di politica economica e dei
limiti delle risorse disponibili (come questa Corte ha già avuto
modo di sottolineare, da ultimo, nella sent. n. 226 del 1993).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (Copertura
finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione), sollevata dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte