Sentenza n. 478/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 364/1970
- art. 19legge 364/1970
usata come parametro
citata
- art. 81legge 364/1970
- art. 114legge 364/1970
- art. 118legge 364/1970
- art. 119legge 364/1970
- art. 130legge 364/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20,
secondo comma, lett. b) e 23 della legge 25 maggio 1970, n. 364
(Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1981 dal Tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra il Consorzio ortofrutticolo
intercomunale di Bologna e l'Amministrazione provinciale di Bologna,
iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal Tribunale di Forlì
nel procedimento civile vertente tra il Consorzio provinciale Difesa
Colture Agrarie e Avversità Atmosferiche e l'Amministrazione
provinciale di Forlì, iscritta al n. 951 del registro ordinanze 1982
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149
dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dalla Corte di
Cassazione sul ricorso proposto dall'Amministrazione provinciale di
Foggia contro il Consorzio per la difesa delle produzioni intensive
della provincia di Foggia, iscritta al n. 385 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253
dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 25 maggio 1984 dal Consiglio di Stato -
Sezione VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dal Consorzio
provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità
atmosferiche di Venezia contro l'Amministrazione provinciale di
Venezia ed altra, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250- bis
dell'anno 1985;
5) ordinanza emessa il 19 novembre 1986 dal Tribunale di
Macerata nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione
provinciale di Macerata e CONS.MA.CA., iscritta al n. 27 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1987;
6) ordinanza emessa il 5 dicembre 1986 dal Tribunale di Ravenna
nel procedimento civile vertente tra il Consorzio di difesa delle
produzioni intensive della provincia di Ravenna e l'Amministrazione
provinciale di Ravenna, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1987
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione del Consorzio di Bologna,
dell'Amministrazione provinciale di Bologna, dell'Amministrazione
provinciale di Foggia, del Consorzio di Venezia, dell'Amministrazione
provinciale di Venezia, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi gli avv.ti Mario Sanino per l'Amministrazione di Bologna,
Giovanni Di Mattia per l'Amministrazione provinciale di Foggia,
Adelchi Chinaglia e Adriano Pallottino per la Provincia di Venezia,
Giancarlo Fanzini per il Consorzio di Bologna, Ivone Cacciavillani
per il Consorzio di Venezia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di diversi processi civili, promossi, nei confronti
delle rispettive province, da consorzi provinciali per la difesa
delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate
per ottenere il pagamento dei contributi di cui all'art. 19, secondo
comma n. 2, della l. 25 maggio 1970, n. 364, relativi ad annualità
comprese tra il 1972 e il 1980, il Tribunale di Bologna, Sez. V civ.,
con ordinanza del 20 ottobre 1981 (r.o. n. 52/1982), il Tribunale di
Forlì, con ordinanza del 28 ottobre 1982 (r.o. n. 951/1982), la
Corte di Cassazione, sez. I civ., con ordinanza del 28 settembre 1982
(r.o. n. 385/1983), il Consiglio di Stato, sez. VI giurisdizionale,
con ordinanza del 25 maggio 1984 (r.o. n. 359/1985), il Tribunale di
Macerata, con ordinanza del 19 novembre 1986 (r.o. n. 27/1987), il
Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 5 dicembre 1986 (r.o. n.
86/1987), ritenutane la rilevanza, hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale del menzionato art. 19, secondo comma n.
2, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost.
La disposizione censurata prevede che la Cassa sociale dei
suddetti consorzi - istituiti ai sensi dell'art. 14 della stessa
legge - debba essere alimentata annualmente, tra gli altri, "dal
contributo delle amministrazioni provinciali nel cui territorio
ricadono le aziende consorziate nella misura minima dell'1,50 per
cento del valore della produzione annua denunciata".
2. - Le autorità remittenti, premesso che la contribuzione
provinciale alla cassa consortile sarebbe da ritenere obbligatoria -
atteso che la norma impugnata, distinguendo nettamente tra contributi
necessari (nn. 1, 2, 3) e contributi eventuali (n. 4), elenca tra i
primi quello imposto alle province e che nessun argomento in
contrario potrebbe ricavarsi dalla dizione del successivo art. 20,
secondo comma, lett. b), - motivano la non manifesta infondatezza
della questione osservando che detta norma, imponendo alle province
non una tantum, ma con periodicità annuale, l'obbligo di
corrispondere i contributi consortili, non indicherebbe alcun mezzo
di copertura della spesa relativa.
La Corte di Cassazione e il Tribunale di Ravenna richiamano anche
la sent. n. 92 del 1981 di questa Corte che - sulla scorta dell'art.
27 l. n. 468 del 1978 - ha esteso il principio ex art. 81, quarto
comma, Cost., anche alle spese degli enti pubblici appartenenti alla
finanza pubblica allargata, principio che, a parere del Supremo
Collegio, a maggior ragione dovrebbe essere rispettato quando si
tratti di oneri connessi a compiti non necessari della provincia, ma
riguardanti servizi di carattere statale.
Nella medesima censura sono coinvolti, dal Tribunale di Forlì,
l'art. 23 della legge, che dispone uno stanziamento di fondi per il
solo anno 1970, e, dalla Corte di Cassazione, l'art. 20, secondo
comma, lett. b) della medesima legge, il quale subordina la
partecipazione di un rappresentante provinciale al Consiglio di
gestione della cassa consortile al versamento di un contributo pari
almeno all'1,50 per cento del valore della produzione annua
denunciata. Il Consiglio di Stato impugna il medesimo art. 19,
secondo comma, n. 2, anche in riferimento agli artt. 114, 118, primo
e terzo comma, 119, primo comma, 130, VIII disp. trans. Cost.,
sottolineando che l'attuale regime di autonomia delle province,
costituzionalmente riconosciuto, non tollererebbe la previsione, da
parte della legge statale, di spese "obbligatorie" a carico di queste
ultime, senza la corrispondente copertura, specie se concernenti
compiti di rilevanza non esclusivamente locale; tale previsione
infatti ne altererebbe il complessivo equilibrio tra funzioni e mezzi
finanziari, costringendole ad aumentare l'indebitamento o a ridurre
gli stanziamenti per altre attività, così comprimendone la
capacità di scelta e di intervento per la realizzazione e la tutela
delle esigenze delle rispettive comunità: di qui la violazione, da
parte della normativa impugnata, anche delle disposizioni
costituzionali che fondano l'autonomia provinciale.
3. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, sostenendo l'infondatezza della questione, poiché l'obbligo
di copertura di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., sarebbe nella
specie soddisfatto, dall'art. 23 per l'anno 1970, e, per gli anni
successivi al 1970 - in cui la relativa spesa non potrebbe più
considerarsi "nuova" né "maggiore" - dall'art. 1, ult. comma della
stessa legge n. 364 del 1970, a tenore del quale "a decorrere
dall'anno 1971, le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 giugno di
ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a
carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato
di previsione della spesa del Ministero del Tesoro sino a raggiungere
la dotazione di lire 50 miliardi".
Ma, anche ammesso che tali stanziamenti si riferiscano alle sole
necessità di spesa del Ministero, le province avrebbero comunque la
possibilità di onorare l'obbligo di contribuzione (peraltro incerto
nel quantum perché connesso a particolari esigenze derivanti anche
da calamità naturali), fino all'anno 1972, mediante la manovra
fiscale (avendo esse conservato una propria potestà impositiva fino
all'entrata in vigore della riforma tributaria) o con altri mezzi a
loro disposizione per far fronte alle spese obbligatorie (es.
prestiti dalla Cassa depositi e prestiti); per gli anni successivi,
con le entrate ad esse assicurate dalle leggi in vigore per lo
svolgimento delle loro attività.
L'obbligo provinciale di corrispondere il contributo consortile,
sarebbe peraltro venuto meno - ricorda l'Avvocatura - a seguito della
successiva legge n. 590 del 1981.
Per quanto concerne l'ulteriore profilo di censura, relativo alla
violazione dell'autonomia provinciale, l'Avvocatura osserva che il
collegamento, sottolineato dal giudice a quo, tra regime della
finanza locale e insieme delle funzioni attribuibili o delegabili
agli enti locali minori non vieterebbe alla discrezionalità del
legislatore nazionale di imporre anche a tali Enti l'adempimento di
compiti di interesse generale, essendo sufficiente, come ribadito
anche di recente dalla sent. n. 92/1981 di questa Corte, il ricorrere
di "una comunanza specifica o generica di interessi o di un
collegamento diretto o indiretto tra la causa dell'imposizione e le
finalità da conseguire"; nella specie, la localizzazione nel
territorio provinciale del consorzio da finanziare sarebbe manifesta
ragione della chiamata a contribuzione dell'ente locale a motivo del
suo interesse alla tutela della produzione agricola della provincia.
4. - Si sono costituiti in giudizio sia i consorzi sia le province
di Bologna (r.o. n. 52/1982) e di Venezia (r.o. n. 359/1985), nonché
l'Amministrazione provinciale di Foggia (r.o. n. 385/1983), i primi,
concludendo per l'infondatezza delle questioni, le seconde, chiedendo
una declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa
denunciata.
In particolare, il Consorzio ortofrutticolo intercomunale di
Bologna nega che nella specie possano invocarsi i principi affermati
nella sentenza n. 92 del 1981 di questa Corte, che ha esteso
l'obbligo di copertura ex art. 81, quarto comma, Cost. al "settore
pubblico allargato". A suo dire, tale decisione sarebbe stata
influenzata da due elementi: la misura ingentissima delle somme in
gioco e il collegamento degli oneri, imposti dalla legge, con compiti
in certo senso "impropri" rispetto alle normali funzioni degli Enti
interessati. Entrambi questi elementi non sarebbero presenti nella
fattispecie oggetto del processo a quo, nel quale si tratterebbe di
spese di modesta entità, riferite a compiti agevolmente inquadrabili
tra quegli interventi a sostegno della produzione agricola
tradizionalmente attribuiti alle province fin dal t.u. del 1934 e poi
confermati, anche in tempi recenti, da numerose leggi. Le spese per i
contributi consortili pertanto, potendo collegarsi alle funzioni
normali spettanti alle province medesime, non potrebbero considerarsi
"nuove'; la relativa previsione dell'art. 19 censurato non
introdurrebbe dunque un quid novi, ma si limiterebbe a razionalizzare
e indirizzare funzioni di spesa già esistenti, contemplando oneri di
importo non rilevante, cui le province potrebbero far fronte con le
proprie risorse destinate genericamente agli interventi in campo
agricolo.
In una successiva memoria, presentata in prossimità dell'udienza,
il Consorzio eccepisce l'irrilevanza della questione, traendo spunto
dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sugli effetti della
menzionata sentenza di questa Corte n. 92 del 1981. A tenore di tale
giurisprudenza, questa sentenza, nel dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6 l. n. 824 del 1971 nella parte in cui non
indica i mezzi ai quali gli enti della finanza pubblica allargata
debbono attingere per corrispondere i benefici combattentistici
previsti dalla l. n. 336 del 1970, spiegherebbe effetti soltanto in
ordine ai rapporti tra gli enti e lo Stato tenuto a provvedere alle
necessarie coperture della spesa, ma non porrebbe nel nulla le
posizioni soggettive attribuite ai dipendenti e non escluderebbe che
gli enti medesimi debbano sopportare gli oneri derivanti
dall'applicazione dei benefici. Ad avviso del Consorzio l'identità
concettuale tra tale ipotesi e quella presente porterebbe a ritenere
che una eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma ora
denunciata non influirebbe sul giudizio a quo, non potendo
paralizzare il diritto del Consorzio ad ottenere la corresponsione
dei contributi provinciali, ma potrebbe riguardare soltanto le
rivendicazioni della provincia nei confronti dell'Amministrazione
statale.
Nel merito della questione, poi, il Consorzio, ribadisce gli
argomenti già enunciati nella precedente memoria e aggiunge che
l'imposizione degli oneri in questione in capo alla provincia non
potrebbe ritenersi lesiva dell'autonomia dell'ente, trattandosi di
una semplice specificazione di una destinazione di spesa parziale e
limitata nell'ambito di una spesa generica già prevista.
La provincia di Bologna motiva con sintetiche deduzioni la propria
tesi della fondatezza della questione, in riferimento al mancato
rispetto dell'obbligo di copertura della contribuzione obbligatoria
provinciale. Successivamente, la medesima provincia ha depositato
fuori termine una memoria aggiunta.
Il Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle
avversità atmosferiche di Venezia sostiene che l'obbligo di
copertura ex art. 81, quarto comma, Cost., sarebbe soddisfatto dalla
legge n. 364 del 1970 - anche con riferimento ai contributi
provinciali di cui all'art. 19 - negli artt. 23 e 24. Tali contributi
infatti, nonostante che vengano corrisposti dalle province, non
costituirebbero spese proprie di queste ultime, per le quali sarebbe
necessaria apposita indicazione dei mezzi con cui esse stesse debbano
farvi fronte. I contributi medesimi sarebbero invece espressione
della funzione statale di sovvenzione all'agricoltura, esercitata
nella specie dalla provincia in qualità di organo di amministrazione
indiretta dello Stato. All'onere conseguente dovrebbe dunque far
fronte non la provincia ma lo Stato, e poiché all'indicazione della
copertura delle spese statali provvederebbero gli artt. 23 e 24 della
legge n. 364 del 1970, la questione di costituzionalità relativa
all'art. 19 apparirebbe inconferente.
Quanto alla violazione degli artt. 114, 118, 119 e 130 Cost., - a
parere del Consorzio - dovrebbe escludersi, per le ragioni ora
riferite, che in assenza di nuovi oneri finanziari a carico della
provincia, la normativa impugnata rechi lesione all'autonomia
riconosciuta alla medesima.
L'Amministrazione provinciale di Venezia motiva invece la sua tesi
dell'illegittimità costituzionale della norma denunziata con il
richiamo alle considerazioni svolte dal giudice a quo, e in una
successiva memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, con il
rinvio alla pregressa giurisprudenza di questa Corte sul rispetto
dell'art. 81, quarto comma, Cost.
A parere infine della provincia di Foggia la necessità di
copertura finanziaria, sulla scorta della sentenza n. 92 del 1981 di
questa Corte, dovrebbe affermarsi per tutte le spese addossate ai
locali enti territoriali appartenenti alla finanza pubblica
allargata, siano esse o no inerenti a compiti di interesse statale;
inoltre, tale copertura riguarderebbe anche le nuove o maggiori spese
incidenti in esercizi futuri e non sarebbe soddisfatta dal semplice
inserimento della spesa nel bilancio preventivo, senza la specifica
indicazione di apposite risorse finanziarie. Pertanto, non
ottemperando a tali esigenze, la normativa impugnata dovrebbe
dichiararsi costituzionalmente illegittima.
Nella medesima conclusione la stessa provincia insiste nella
memoria depositata in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano questioni di
legittimità costituzionale identiche, analoghe o connesse; pertanto
i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Tutte le autorità remittenti impugnano l'art. 19, secondo
comma, n. 2 della l. 25 maggio 1970, n. 364, che impone alle
amministrazioni provinciali l'obbligo di corrispondere un contributo
annuo - nella misura minima dell'1,50 per cento del valore della
produzione annua denunciata - ai consorzi di produttori agricoli
costituiti, nel rispettivo territorio, per la difesa delle produzioni
intensive, nel quadro degli interventi facenti capo alla istituzione
del Fondo di solidarietà nazionale.
A loro avviso tale disposizione contrasterebbe con l'art. 81,
quarto comma, Cost. poiché non indicherebbe i necessari mezzi di
copertura finanziaria della spesa relativa. Nella stessa censura il
Tribunale di Forlì coinvolge anche l'art. 23 della legge, che
dispone uno stanziamento di 50 miliardi per il solo anno 1970, senza
nulla prevedere per gli anni successivi.
La Corte di Cassazione censura pure, in riferimento allo stesso
parametro costituzionale e per i medesimi motivi l'art. 20, secondo
comma, lett. b) che subordina la partecipazione di un rappresentante
provinciale al Consiglio di gestione della cassa consortile al
versamento nel "fondo" di un contributo annuo non inferiore all'1,50
per cento del valore della produzione annua denunciata.
L'art. 19, secondo comma, n. 2 è impugnato dal Consiglio di Stato
anche per contrasto con gli artt. 114, 118, primo e terzo comma, 119,
primo comma, 130, VIII disp. trans. Cost. perché, imponendo alle
province oneri finanziari senza corrispondente copertura, ne
altererebbe l'equilibrio tra mezzi finanziari e insieme delle
funzioni, così vulnerandone l'autonomia costituzionalmente
riconosciuta.
3.- La normativa impugnata è stata adottata con legge n. 364 del
1970, nel quadro degli interventi previsti per il caso di eccezionali
calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 70, ha poi trasferito alle
regioni diverse funzioni relative a tali interventi, tra le quali
quelle concernenti i consorzi di difesa attiva e passiva delle
produzioni intensive. La successiva l. 15 ottobre 1981, n. 590 ha
modificato la l. n. 364 del 1970, tra l'altro, sopprimendo il
contributo provinciale e prevedendo un contributo eventuale, da
erogarsi con legge, dalla regione competente per territorio (art.
10).
Tale nuova disciplina peraltro non è applicabile ratione temporis
nei giudizi a quibus, che restano governati dalle norme precedenti,
oggetto delle presenti questioni.
4. - La questione relativa all'art. 20, secondo comma, lett. b)
deve essere dichiarata inammissibile perché irrilevante nel giudizio
a quo, nel quale si controverte esclusivamente della pretesa, da
parte dei consorzi, al pagamento dei contributi provinciali previsti
nel precedente art. 19, secondo comma, n. 2, e non della
partecipazione di rappresentanti delle province ai consigli di
gestione delle casse consortili.
5. - Quanto alla questione concernente l'art. 19, secondo comma,
n. 2, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., è innanzi
tutto da respingere l'eccezione di irrilevanza prospettata dal
Consorzio bolognese. L'argomento che esso Consorzio vorrebbe trarre,
a tal fine, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sugli
effetti della sentenza costituzionale n. 92 del 1981, a prescindere
da ogni valutazione nel merito dell'orientamento sotteso a tale
giurisprudenza, non è invero applicabile al caso oggetto di questo
giudizio, che presenta caratteristiche per vari aspetti assai diverse
da quelle proprie della situazione, del tutto peculiare, contemplata
dalle decisioni del Supremo Collegio.
6. - Nel merito, tale questione, considerata con riguardo anche
all'art. 23 della legge, non è fondata.
Fermo restando il principio a tenore del quale dall'art. 81,
quarto comma, Cost. discende per il legislatore l'obbligo di indicare
le risorse finanziarie occorrenti per far fronte a nuove o maggiori
spese addossate agli enti appartenenti all'area della finanza
pubblica allargata (sentt. nn. 92 e 189 del 1981), è da ritenere
tuttavia, come questa Corte ha in altre occasioni osservato (da
ultima sent. n. 341/1983), che tale principio non possa essere
invocato in un caso come quello di specie, in cui il legislatore,
all'atto di imporre l'obbligo di contribuzione a carico delle
province, non era materialmente in grado di definire preventivamente
e in astratto il conseguente aggravio finanziario. L'ammontare del
contributo, infatti, era fissato nella sola misura minima e doveva
calcolarsi in termini percentuali rispetto ad una entità - il valore
della produzione annua denunciata - per ovvi motivi non determinabile
a priori; la misura dell'onere, inoltre, dipendeva dalla futura ed
eventuale costituzione dei consorzi, ed era suscettibile, per le sue
caratteristiche, di incidere in maniera assai variabile sulle diverse
amministrazioni provinciali.
Del resto, per gli anni interessati dai giudizi a quibus lo Stato
non ha mancato di adottare provvedimenti legislativi di finanziamento
delle spese comunque facenti capo alle province.
Dall'infondatezza di tale censura discende altresì che la
normativa denunziata non viola le disposizioni costituzionali poste a
presidio dell'autonomia delle province medesime.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, secondo comma, lett. b) della legge 25
maggio 1970, n. 364, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.,
sollevata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe (r.o.
n. 385/1983);
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 19, secondo comma, n. 2 e 23 della legge
25 maggio 1970, n. 364, in riferimento agli artt. 81, quarto comma,
114, 118, primo e terzo comma, 119, primo comma, 130, VIII disp.
trans. Cost., sollevate da varie autorità remittenti con le
ordinanze in epigrafe (r.o. nn. 52 e 951/1982, 385/1983, 359/1985, 27
e 86/1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte